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Sentenza 29 dicembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2022, n. 49455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49455 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 49455 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/09/2022 8790/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. ON ND ricorre per l'annullamento della sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Catanzaro che, rigettando la sua impugnazione, ha integralmente confermato la sentenza del 02/05/2019 del Tribunale di Crotone che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commessi il 01/10/2007 (capo A), il 30/09/2008 (capo B), il 30/09/2009 (capo C), e il 29/09/2010 (capo D), perché estinti per prescrizione, e lo aveva dichiarato colpevole dei medesimi reati commessi il 26/09/2011 (capo E) e il 26/09/2012 (capo F) e, riconosciuto il vincolo della continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e un mese di reclusione (oltre pene accessorie). 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. Lamenta che la motivazione con cui è stata negata la perizia è contraddittoria e inadeguata, avendo la Corte di appello richiamato le "condivisibili argomentazioni" del Tribunale il quale, però, aveva ritenuto le operazioni soggettivamente inesistenti laddove la Corte territoriale le ha ritenute anche oggettivamente inesistenti. La perizia, afferma, sarebbe stata decisiva proprio per stabilire la regolarità e congruità delle operazioni contestate e quindi la loro natura non fittizia. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone EP Condemi. Diversamente da quanto afferma la Corte di appello, le dichiarazioni rese dal Condemi all'udienza del 20/07/2018 erano state apprese dagli operanti che avevano effettuato le indagini nel procedimento a carico di IA VA e dei quali il difensore aveva tempestivamente chiesto l'audizione ai sensi dell'art. 195comma 1, cod. proc. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., in relazione all'omessa valutazione della sentenza n. 383/02/2016 pronunciata dalla C.T.P. di Crotone nei procedimenti riuniti n. 809/810/811/812/813/814 del 2016 e della relazione di consulenza tecnica contabile a firma del dott. Luigi DO UR. La Corte di appello, afferma, da un lato sostiene la natura soggettivamente inesistente delle prestazioni fatturate dall'IA, dall'altro ne predica l'inesistenza oggettiva, così omettendo di valutare le prove a discarico. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I Premette che la propria condanna si fonda esclusivamente sul fatto che l'unico fornitore di pneumatici della propria impresa (la sola ad aver subito gli accertamenti fiscali) aveva emesso fatture nei suoi confronti con la stessa partita Iva ma intestate ad una ditta diversa o con partita Iva di una ditta cessata. L'inaccettabile automatismo in base al quale la Corte di appello ha ritenuto (addirittura) anche l'inesistenza oggettiva delle prestazioni non è sorretto da alcun accertamento diretto nei confronti del ricorrente (tant'è che la C.T.P., afferma, ha annullato tutti gli accertamenti fiscali effettuati nei suoi confronti) laddove gli indizi utilizzati dalla Corte territoriale sono fallaci e si prestano ad una lettura non univoca. Ed invero: a) nessuno dei pagamenti violava i limiti di soglia stabiliti, anno per anno, per l'utilizzo del denaro contante;
b) solo i pagamenti delle fatture nn. 14-17 del capo F erano stati effettuati in contanti ma superando di poco i limiti previsti per legge;
c) la mancata tracciabilità dei pagamenti stessi costituisce argomento neutro che anzi ridonda a favore dell'imputato il quale aveva tutto l'interesse a lasciar traccia dei pagamenti salvo ottenere in restituzione parte della somma corrisposta;
d) il fatto che le fatture risultino emesse dalla ditta IA CE (e non da IA VA) non prova nulla se non il fatto che il ricorrente non poteva conoscere il nome di battesimo del suo gommista, né si può escludere che egli ritenesse il predetto CE parte della stessa ditta di VA. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 649 cod. proc. pen., 4, Prot. n. 7, aggiunto alla Convenzione EDU, e 50, C.F.D.U.E., lamentando di essere stato processato due volte per gli stessi fatti in relazione ai quali, peraltro, il Giudice amministrativo è giunto a conclusioni opposte a quello penale. 2.11 05/09/2022, il difensore ha proposto un motivo nuovo con il quale ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 117, comma primo, Cost., e 4, Prot. n. 7, Convenzione E.D.U., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, sia già stata irrogata in via definitiva una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli, o il procedimento sia stato definito con accoglimento del ricorso. Deduce, in fatto, che: a) gli avvisi di accertamento erano stati notificati in data 12/05/2014; b) i ricorsi davanti alla C.T.P. di Crotone erano stati spediti il 24/11/2014; c) il procedimento tributario era stato definito con sentenza di annuemento del 13/07/2016; d) nell'ambito del procedimento penale, l'udienza preliminare era stata fissata per il 26/10/2016; e) la sentenza di primo grado era L—) 2 stata pronunciata in data 02/05/2019, quella di secondo grado in data 23/09/2012. Ne consegue, afferma, che non sussiste quel legame materiale e temporale sufficientemente stretto che secondo la Corte EDU renderebbe sostanzialmente unico il duplice procedimento (amministrativo e penale). 3.11 Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 Tribunale di Crotone aveva condannato il ricorrente, titolare di omonima impresa individuale di trasporto merci su strada, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la GdF di LI RI aveva condotto un accertamento fiscale nei confronti dell'impresa individuale di IA VA (esercente attività di riparazione e sostituzione pneumatici) all'esito del quale era emerso che l'IA aveva emesso, nei confronti del ND, cinquantatre (53) fatture alcune delle quali recanti la partita IVA (inesistente) di IA CE, altre la partita IVA relativa all'impresa Eurogomme di IA VA cessata sin dal 2004; b) tutte le fatture erano state pagate in contanti;
c) non rilevava il fatto che il ND potesse aver davvero sostenuto i costi per l'acquisto di pneumatici poiché, trattandosi di fatture per operazioni (quantomeno) soggettivamente inesistenti, non avrebbe comunque potuto detrarre VIVA;
da ciò l'irrilevanza della decisione del giudice amministrativo e della consulenza di parte volta a dimostrare l'effettività e la congruità dei costi sostenuti dal ND per acquistare gli pneumatici da destinare all'impresa. 2.1.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello, richiamati gli argomenti del primo Giudice, ha, in sintesi, ulteriormente osservato quanto segue: a) le prove assunte in primo grado e le ragioni del primo Giudice escludono la necessità di una perizia;
b) la testimonianza del Lgt. GdF Condemi, in servizio a Crotone, e il contenuto univoco dei documenti acquisiti rendono certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura fittizia delle prestazioni fatturate;
c) l'imputato aveva avuto rapporti solo con Eurogomme, soggetto diverso da quello emittente le fatture (ditta IA VA), saldando anche le fatture in contanti. 3.Tanto premesso, il primo motivo è generico, perplesso e manifestamente infondato. 3 3.1.In nessun modo la Corte di appello ha sostenuto l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate;
è conclusione che non può essere tratta dagli aggettivi "fittizie" e "false" utilizzati dalla sentenza impugnata per qualificare le operazioni apparentemente poste in essere dall'emittente le fatture. Di qui la genericità della censura che presuppone un fatto non affermato dalla Corte di appello. 3.2.Sotto altro profilo, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01; Sez. 2, n. 52517 del Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152, Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214873; Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998, Rv. 212187; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279). 3.3.Nel caso di specie, la Corte di appello spiega la propria decisione con la piena sufficienza del materiale probatorio già vagliato in primo grado (i documenti acquisiti e gli accertamenti della Guardia di Finanza) e con l'inidoneità della sentenza del giudice tributario e della consulenza tecnica d'ufficio assunta in quella sede di giudizio a scalfire l'impianto accusatorio trattandosi di elementi che, come già detto, sono irrilevanti rispetto alla incontestata falsità delle fatture utilizzate dall'imputato non tanto per detrarre i costi ai fini delle imposte dirette, quanto VIVA. 3.4.La richiesta di perizia aveva dunque anche valenza esplorativa siccome finalizzata ad «accertare la regolarità e la congruità delle operazioni contestate» in costanza della chiara "ratio decidendi" sopra indicata (la indetraibilità dell'IVA fatturata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione). Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile - sicché non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame - la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, Rv. 282633 - 01; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Rv. 256173 - 01). 4.11 secondo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4 4.1.La Corte di appello (ma già prima il Tribunale) spiega che la falsità delle prestazioni oggetto di fattura si desume dalla documentazione acquisita, dagli accertamenti della GdF (in relazione alla inesistenza delle ditte che avevano emesso le fatture), dal numero delle fatture e dalle modalità del loro pagamento per importi tutt'altro che irrisori. 4.2.Secondo la Corte di appello la testimonianza del Lgt. GdF Condemi non ha introdotto elementi di prova che appartenevano al patrimonio di conoscenza di altre persone. E del resto, lo stesso imputato non contesta affatto l'inesistenza delle imprese che avevano emesso le fatture, avendo dedotto piuttosto la mancanza del dolo. 4.3.La deduzione difensiva è dunque generica perché, a fronte della netta presa di posizione della Corte di appello, il ricorrente non specifica quali precise informazioni non in possesso del testimone sono state acquisite ed utilizzate ed in che modo esse abbiano influito sulla "ratio decidendi". Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). 5.La manifesta infondatezza del terzo motivo deriva dalle considerazioni sin qui fatte sulle ragioni della condanna dell'imputato. 6.11 quarto motivo è inammissibilmente volto a sollecitare una lettura alternativa e atomistica delle medesime prove utilizzate dalla Corte di appello per confermare la condanna irrogata in primo grado. 6.1.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi 5 di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 6.2.Gli elementi di fatto utilizzati dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione in punto di dolo (elementi compendiati nella sintesi del quarto motivo cui si rimanda) non rendono la motivazione manifestamente illogica, rendendola così immune alle censure proposte dal ricorrente che sono volte, piuttosto e come già detto, a proporne una lettura alternativa fondata più sul possibilismo astratto che sulla concreta aderenza ai dati processuali (non travisati) indicati dai Giudici di merito. 7.L'ultimo motivo è inammissibile perché, oltre ad essere generico (come correttamente rilevato dal PG che ne sottolinea la natura didascalica e priva di riferimenti al caso concreto), introduce questioni nuove, mai devolute in appello e che non sono rilevabili d'ufficio in questa sede postulando, oltretutto, la soluzione di questioni di fatto (sulla connessione sostanziale e temporale tra procedimenti e sulla proporzionalità della pena complessivamente irrogata al condannato) che non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione. 8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 49455 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/09/2022 8790/2022 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. ON ND ricorre per l'annullamento della sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Catanzaro che, rigettando la sua impugnazione, ha integralmente confermato la sentenza del 02/05/2019 del Tribunale di Crotone che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commessi il 01/10/2007 (capo A), il 30/09/2008 (capo B), il 30/09/2009 (capo C), e il 29/09/2010 (capo D), perché estinti per prescrizione, e lo aveva dichiarato colpevole dei medesimi reati commessi il 26/09/2011 (capo E) e il 26/09/2012 (capo F) e, riconosciuto il vincolo della continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e un mese di reclusione (oltre pene accessorie). 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen. Lamenta che la motivazione con cui è stata negata la perizia è contraddittoria e inadeguata, avendo la Corte di appello richiamato le "condivisibili argomentazioni" del Tribunale il quale, però, aveva ritenuto le operazioni soggettivamente inesistenti laddove la Corte territoriale le ha ritenute anche oggettivamente inesistenti. La perizia, afferma, sarebbe stata decisiva proprio per stabilire la regolarità e congruità delle operazioni contestate e quindi la loro natura non fittizia. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone EP Condemi. Diversamente da quanto afferma la Corte di appello, le dichiarazioni rese dal Condemi all'udienza del 20/07/2018 erano state apprese dagli operanti che avevano effettuato le indagini nel procedimento a carico di IA VA e dei quali il difensore aveva tempestivamente chiesto l'audizione ai sensi dell'art. 195comma 1, cod. proc. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., in relazione all'omessa valutazione della sentenza n. 383/02/2016 pronunciata dalla C.T.P. di Crotone nei procedimenti riuniti n. 809/810/811/812/813/814 del 2016 e della relazione di consulenza tecnica contabile a firma del dott. Luigi DO UR. La Corte di appello, afferma, da un lato sostiene la natura soggettivamente inesistente delle prestazioni fatturate dall'IA, dall'altro ne predica l'inesistenza oggettiva, così omettendo di valutare le prove a discarico. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I Premette che la propria condanna si fonda esclusivamente sul fatto che l'unico fornitore di pneumatici della propria impresa (la sola ad aver subito gli accertamenti fiscali) aveva emesso fatture nei suoi confronti con la stessa partita Iva ma intestate ad una ditta diversa o con partita Iva di una ditta cessata. L'inaccettabile automatismo in base al quale la Corte di appello ha ritenuto (addirittura) anche l'inesistenza oggettiva delle prestazioni non è sorretto da alcun accertamento diretto nei confronti del ricorrente (tant'è che la C.T.P., afferma, ha annullato tutti gli accertamenti fiscali effettuati nei suoi confronti) laddove gli indizi utilizzati dalla Corte territoriale sono fallaci e si prestano ad una lettura non univoca. Ed invero: a) nessuno dei pagamenti violava i limiti di soglia stabiliti, anno per anno, per l'utilizzo del denaro contante;
b) solo i pagamenti delle fatture nn. 14-17 del capo F erano stati effettuati in contanti ma superando di poco i limiti previsti per legge;
c) la mancata tracciabilità dei pagamenti stessi costituisce argomento neutro che anzi ridonda a favore dell'imputato il quale aveva tutto l'interesse a lasciar traccia dei pagamenti salvo ottenere in restituzione parte della somma corrisposta;
d) il fatto che le fatture risultino emesse dalla ditta IA CE (e non da IA VA) non prova nulla se non il fatto che il ricorrente non poteva conoscere il nome di battesimo del suo gommista, né si può escludere che egli ritenesse il predetto CE parte della stessa ditta di VA. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 649 cod. proc. pen., 4, Prot. n. 7, aggiunto alla Convenzione EDU, e 50, C.F.D.U.E., lamentando di essere stato processato due volte per gli stessi fatti in relazione ai quali, peraltro, il Giudice amministrativo è giunto a conclusioni opposte a quello penale. 2.11 05/09/2022, il difensore ha proposto un motivo nuovo con il quale ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 117, comma primo, Cost., e 4, Prot. n. 7, Convenzione E.D.U., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, sia già stata irrogata in via definitiva una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli, o il procedimento sia stato definito con accoglimento del ricorso. Deduce, in fatto, che: a) gli avvisi di accertamento erano stati notificati in data 12/05/2014; b) i ricorsi davanti alla C.T.P. di Crotone erano stati spediti il 24/11/2014; c) il procedimento tributario era stato definito con sentenza di annuemento del 13/07/2016; d) nell'ambito del procedimento penale, l'udienza preliminare era stata fissata per il 26/10/2016; e) la sentenza di primo grado era L—) 2 stata pronunciata in data 02/05/2019, quella di secondo grado in data 23/09/2012. Ne consegue, afferma, che non sussiste quel legame materiale e temporale sufficientemente stretto che secondo la Corte EDU renderebbe sostanzialmente unico il duplice procedimento (amministrativo e penale). 3.11 Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 Tribunale di Crotone aveva condannato il ricorrente, titolare di omonima impresa individuale di trasporto merci su strada, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la GdF di LI RI aveva condotto un accertamento fiscale nei confronti dell'impresa individuale di IA VA (esercente attività di riparazione e sostituzione pneumatici) all'esito del quale era emerso che l'IA aveva emesso, nei confronti del ND, cinquantatre (53) fatture alcune delle quali recanti la partita IVA (inesistente) di IA CE, altre la partita IVA relativa all'impresa Eurogomme di IA VA cessata sin dal 2004; b) tutte le fatture erano state pagate in contanti;
c) non rilevava il fatto che il ND potesse aver davvero sostenuto i costi per l'acquisto di pneumatici poiché, trattandosi di fatture per operazioni (quantomeno) soggettivamente inesistenti, non avrebbe comunque potuto detrarre VIVA;
da ciò l'irrilevanza della decisione del giudice amministrativo e della consulenza di parte volta a dimostrare l'effettività e la congruità dei costi sostenuti dal ND per acquistare gli pneumatici da destinare all'impresa. 2.1.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello, richiamati gli argomenti del primo Giudice, ha, in sintesi, ulteriormente osservato quanto segue: a) le prove assunte in primo grado e le ragioni del primo Giudice escludono la necessità di una perizia;
b) la testimonianza del Lgt. GdF Condemi, in servizio a Crotone, e il contenuto univoco dei documenti acquisiti rendono certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura fittizia delle prestazioni fatturate;
c) l'imputato aveva avuto rapporti solo con Eurogomme, soggetto diverso da quello emittente le fatture (ditta IA VA), saldando anche le fatture in contanti. 3.Tanto premesso, il primo motivo è generico, perplesso e manifestamente infondato. 3 3.1.In nessun modo la Corte di appello ha sostenuto l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate;
è conclusione che non può essere tratta dagli aggettivi "fittizie" e "false" utilizzati dalla sentenza impugnata per qualificare le operazioni apparentemente poste in essere dall'emittente le fatture. Di qui la genericità della censura che presuppone un fatto non affermato dalla Corte di appello. 3.2.Sotto altro profilo, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01; Sez. 2, n. 52517 del Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152, Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, Rv. 214873; Sez. 3, n. 13086 del 28/10/1998, Rv. 212187; Sez. 1, n. 9788 del 17/06/1994, Rv. 199279). 3.3.Nel caso di specie, la Corte di appello spiega la propria decisione con la piena sufficienza del materiale probatorio già vagliato in primo grado (i documenti acquisiti e gli accertamenti della Guardia di Finanza) e con l'inidoneità della sentenza del giudice tributario e della consulenza tecnica d'ufficio assunta in quella sede di giudizio a scalfire l'impianto accusatorio trattandosi di elementi che, come già detto, sono irrilevanti rispetto alla incontestata falsità delle fatture utilizzate dall'imputato non tanto per detrarre i costi ai fini delle imposte dirette, quanto VIVA. 3.4.La richiesta di perizia aveva dunque anche valenza esplorativa siccome finalizzata ad «accertare la regolarità e la congruità delle operazioni contestate» in costanza della chiara "ratio decidendi" sopra indicata (la indetraibilità dell'IVA fatturata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione). Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile - sicché non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame - la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, Rv. 282633 - 01; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, Rv. 267974; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Rv. 256173 - 01). 4.11 secondo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4 4.1.La Corte di appello (ma già prima il Tribunale) spiega che la falsità delle prestazioni oggetto di fattura si desume dalla documentazione acquisita, dagli accertamenti della GdF (in relazione alla inesistenza delle ditte che avevano emesso le fatture), dal numero delle fatture e dalle modalità del loro pagamento per importi tutt'altro che irrisori. 4.2.Secondo la Corte di appello la testimonianza del Lgt. GdF Condemi non ha introdotto elementi di prova che appartenevano al patrimonio di conoscenza di altre persone. E del resto, lo stesso imputato non contesta affatto l'inesistenza delle imprese che avevano emesso le fatture, avendo dedotto piuttosto la mancanza del dolo. 4.3.La deduzione difensiva è dunque generica perché, a fronte della netta presa di posizione della Corte di appello, il ricorrente non specifica quali precise informazioni non in possesso del testimone sono state acquisite ed utilizzate ed in che modo esse abbiano influito sulla "ratio decidendi". Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01). 5.La manifesta infondatezza del terzo motivo deriva dalle considerazioni sin qui fatte sulle ragioni della condanna dell'imputato. 6.11 quarto motivo è inammissibilmente volto a sollecitare una lettura alternativa e atomistica delle medesime prove utilizzate dalla Corte di appello per confermare la condanna irrogata in primo grado. 6.1.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi 5 di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). 6.2.Gli elementi di fatto utilizzati dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione in punto di dolo (elementi compendiati nella sintesi del quarto motivo cui si rimanda) non rendono la motivazione manifestamente illogica, rendendola così immune alle censure proposte dal ricorrente che sono volte, piuttosto e come già detto, a proporne una lettura alternativa fondata più sul possibilismo astratto che sulla concreta aderenza ai dati processuali (non travisati) indicati dai Giudici di merito. 7.L'ultimo motivo è inammissibile perché, oltre ad essere generico (come correttamente rilevato dal PG che ne sottolinea la natura didascalica e priva di riferimenti al caso concreto), introduce questioni nuove, mai devolute in appello e che non sono rilevabili d'ufficio in questa sede postulando, oltretutto, la soluzione di questioni di fatto (sulla connessione sostanziale e temporale tra procedimenti e sulla proporzionalità della pena complessivamente irrogata al condannato) che non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione. 8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21/09/2022.