Articolo 1 della Legge 26 settembre 1962, n. 1446
Versione
31 ottobre 1962
Art. 1. Articolo unico.

In dipendenza della non effettuata estrazione del lotto gia' prevista per il giorno 10 giugno 1961, e' attribuita - a tutti gli effetti - alle ricevitorie del lotto, per l'esercizio finanziario 1960-61, la riscossione netta corrispondente a quella effettuata da ciascuna ricevitoria per le 51 estrazioni dell'esercizio stesso maggiorata di un cinquantunesimo.
Le intendenze di finanza sedi di estrazione provvederanno a determinare ed a far corrispondere l'ammontare delle somme spettanti, a titolo di aggio e di rimborso spese di gestione, ad ogni gestore del lotto in servizio nel periodo dal 12 al 17 giugno 1961, in conformita' di quanto disposto dal comma precedente.
La spesa relativa fara' carico all'apposito capitolo previsto nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'aggio ai gestori del lotto.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1962