Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3533 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente
TRA
C.F. ) rappresentato e difeso -come da procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in revocazione - dall'Avvocato Malecchi Fabio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federica Saulli sito in Roma, via Emilio Faà di Bruno n. 79;
ATTORE IN REVOCAZIONE
E 1) (P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Ricci - per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta – ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via delle Medaglie d'Oro 113;
2) . (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Jacopo Vivaldi e Paolo Morganti - per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta – ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Jacopo Vivaldi, in Roma, Viale Gorizia n. 52.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. adiva il Tribunale di Latina, sez. Fallimentare, per ivi veder dichiarato il fallimento Parte_1 della società e del suo asserito socio occulto , deducendo di Controparte_1 Controparte_2 essere creditore della società e di per un importo di € 34.328,36, Controparte_1 Controparte_2 per essere stato egli lavoratore irregolare della predetta società dal 1 settembre 2019 al 20 gennaio
2020 (rapporto di lavoro accertato dall'Ispettorato Territoriale di Roma), e di non aver percepito compensi per € 18.449,50, di non aver percepito il TFR per € 772,91, di non essersi visto rimborsare spese dallo stesso anticipate per € 15.105,95.
Dedotto che a seguito di ricerche il ricorrente non era riuscito a recuperare il proprio credito – stante l'asserita irreperibilità della ditta e di – il chiedeva che venisse dichiarato il CP_2 Pt_1 fallimento dei predetti soggetti a causa del loro stato di insolvenza che gli impediva di adempiere alle proprie obbligazioni.
Si costituivano in tale giudizio sia la società sia , insistendo per Controparte_1 Controparte_2 il rigetto del ricorso.
§ 1.1 — Con ordinanza emessa in data 29.11.2021, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina ha rigettato il proposto ricorso, non avendo ritenuto sussistenti i requisiti volti a rendere manifesto lo stato di insolvenza e l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni in capo alla CP_3
e al .
[...] Controparte_2
§ 2 — Ha proposto reclamo contestando la decisione del Tribunale di Latina sotto Parte_1 vari profili e chiedendo, previa riforma della medesima, “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ai sensi dell'art. 22 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, revocare e/o riformare il decreto di diniego della dichiarazione di fallimento, emesso dalla Sezione Fallimentare del Tribunale
Civile di Latina nella procedura prefallimentare iscritta al n. R.G. 122/2021 e, per l'effetto, rimettere gli atti alla predetta Autorità Giudiziaria affinché dichiari il fallimento della in Controparte_3 persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in Cisterna di Latina, via Piemonte n. 41 e del socio occulto, sig. , res.te in Roma, via Fiastra n. 104, con vittoria di spese e Controparte_2 compensi professionali di giudizio”.
Si è costituito nel procedimento di reclamo la società , la quale ha così concluso Controparte_3
“Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Roma – Sezione Fallimentare, respingere il reclamo proposto da e, per l'effetto, condannarlo alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 società reclamata di entrambe le fasi”. Si è costituito altresì , il quale ha rassegnato Controparte_2 le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respingere il reclamo ex art. 22 L.F. proposto dall'Ing. nei confronti del sig. e, per l'effetto, condannare lo Parte_1 Controparte_2 stesso al pagamento delle spese ed onorari del giudizio”.
§ 2.1 – La Corte d'Appello di Roma, espletata l'istruttoria necessaria, si è così espressa: “La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge il reclamo;
b) condanna al rimborso in favore di e di delle Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in euro
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione”.
§ 2.2 — A fondamento della propria decisione, la Corte d'Appello ha osservato “Ritiene la Corte che il decreto del tribunale di Latina sia immune dai vizi denunciati col reclamo, che non ha apportato alcun nuovo elemento di valutazione. Il riferimento, in esso contenuto, ad “altri crediti” di dipendenti rimasti insoddisfatti non trova supporto in alcuna specifica allegazione e prova.
Le visure Cerved esaminate dal tribunale sono proprio quelle che il creditore aveva allegato a dimostrazione dell'insolvenza, né col reclamo ne ha esibite di aggiornate dalle quali ricavare dati diversi.
Avuto riguardo alla classe di rischio esposta nelle visure Cerved relative alla società è appena il caso di rilevare come le stesse non siano idonee a provarne la decozione, anzi espressamente esclusa dalla mancata emersione di debiti diversi da quello, contestato, verso il creditore ricorrente.
Le parti reclamate hanno, di contro, documentato che l'impresa è operativa, ha dieci dipendenti regolarmente retribuiti così come sono onorati i contratti di affitto dei due capannoni che ne costituiscono la sede operativa. Il ritardo nella predisposizione dei bilanci non assurge, di per sé, a prova dello stato di insolvenza. E' emerso, pertanto, un unico credito non soddisfatto del quale si professa titolare il reclamante sulla base di un decreto ingiuntivo contro il quale è stata proposta la relativa opposizione basata sulla radicale contestazione dell'ipotizzato rapporto di lavoro, mai venuto in essere. Il quadro probatorio è stato dunque adeguatamente vagliato dal primo giudice alla luce del principio generale, valevole anche nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, che fa ricadere sulle parti l'onere di fornire la prova delle rispettive allegazioni (Cass. 24310/11), non escluso l'approfondimento ex officio dell'istruttoria nella fattispecie avvalsosi dell'ausilio della guardia di finanza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo”.
§ 3 – Con atto di citazione in revocazione ritualmente notificato, il ha chiesto di revocare ai Pt_1 sensi dell'art. 395 c.p.c. l'ordinanza n. 3485/2022 della Corte d'Appello di Roma, deducendo, quale vizio revocatorio, che “in data 20.05.2022, da una attenta verifica della documentazione nel fascicolo, è emerso un vero e proprio dolus malus, inteso come fatto idoneo a sviare il convincimento della Corte, con la sussistenza di un rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa, nel senso che l'elemento viziato dal dolo è quello in base al quale si è formata la decisione e la susseguente deliberazione del giudice. I documenti assunti come decisivi del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificano il "dies a quo" non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria”. Lo stesso ha pertanto concluso “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, così giudicare:
- ordinare, ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza
n. 3485/2022, pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, in data 09.05.2022, poiché la sua esecuzione arreca all'Ing. un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra Parte_1 esplicitati;
- revocare l'ordinanza n. 3485/2022 pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma in data 09.05.2022, perché effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra, perché si è giudicato in base a prove false dopo la sentenza che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute tali prima della sentenza, perché dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, perché la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio del presente procedimento e del procedimento di reclamo”.
Si sono costituiti in tale giudizio di revocazione entrambe le parti convenute, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'impugnazione per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo perché, secondo la prospettazione della la revocazione Controparte_1 costituirebbe un mezzo di impugnazione limitato, utilizzabile solo per i motivi previsti dall'art. 395
c.p.c. contro provvedimenti definitivi. Tuttavia non avendo, l'ordinanza in questione, valore di cosa giudicata e non essendo definitiva, la stessa non avrebbe potuto essere impugnata con il mezzo della revocazione.
In secondo luogo, il gravame proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile poiché l'attore in revocazione non ha dato alcuna prova – né indicazione – del dolo da cui sarebbe derivato lo sviamento del precedente giudice, né delle prove false su cui si sarebbe fondata la decisione impugnata. Ancora,
l'impugnazione sarebbe inammissibile poiché “l'errore di fatto” invocato dall'attore in revocazione si configurerebbe, in realtà, come error in iudicando che, in quanto tale, non consentirebbe il ricorso al rimedio della revocazione.
In ogni caso, entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto del gravame nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 28.03.2023, emessa all'esito dell'udienza tenutasi in pari data nelle modalità della trattazione scritta, la causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del reclamo impugnato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2023
e da qui, a seguito di ulteriori differimenti, è stata fissata per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione scritta del 15.04.2025, con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari.
Parte attrice non ha depositato note conclusionali né di trattazione scritta.
ha depositato sia note conclusionali anticipate, sia note di trattazione scritta. Controparte_2
La società convenuta non ha depositato note conclusionali né di trattazione scritta. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati sopra indicati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'atto di citazione in revocazione, di 11 pagine, si compone di un unico motivo di revocazione con il quale l'attore ha domandato la revocazione dell'ordinanza n. 3485/2022 con la quale la Corte
d'Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal avverso il rigetto del ricorso per la Pt_1 dichiarazione di fallimento della e del sig. . In particolare, la Controparte_1 Controparte_2
Corte ha confermato quanto statuito dal Tribunale Di Latina, sez. Fallimentare, secondo cui non sussistono i requisiti volti a rendere manifesto lo stato di insolvenza e l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni in capo alla e al sig. Controparte_3 CP_2
Anche a voler ritenere che l'odierna revocazione sia ammissibile sotto il profilo della natura del provvedimento giudiziale impugnato e sotto il profilo della tempestività della stessa (con riguardo alla data di ritrovamento e/o di disponibilità di nuovi documenti), in ogni caso l'impugnazione deve essere respinta in quanto non sussistono i presupposti richiesti per il giudizio revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c. Com'è noto l'art. 395 c.p.c. prevede che “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato”
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo IO , dal tenore complessivo dell'atto introduttivo, si evincono due diversi motivi di revocazione, sebbene non di facile intelligibilità.
Con il primo l'attore prospetta l'esistenza di un dolus malus delle controparti nei suoi confronti, senza tuttavia fornire alcuna indicazione né addurre alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.
Invero, non è dato comprendere né in cosa tale dolo sia consistito né, a fortiori, in che modo lo stesso abbia influenzato la decisione dei precedenti giudici: dopo un generico ed astratto richiamo ad un presunto “dolus malus” – cui non ha fatto seguito alcuna indicazione circa i documenti o i comportamenti delle controparti idonei ad integrare una fattispecie dolosa - parte attrice in revocazione si è limitata ad elencare una serie di “censure” avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo che, tuttavia, avrebbero potuto configurare, al più, un error in iudicando impugnabile con ricorso per
Cassazione e non con il rimedio della revocazione.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con l'ordinanza n. 30398/2017, che “non è idoneo ad integrare errore revocatorio - rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ.
- l'ipotizzato travisamento, da parte del giudice di merito, di dati giuridico-fattuali, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione (Cass., S.U., n. 13181 del 2013).
L'errore di fatto idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze resta circoscritto a un errore di percezione e/o alla mera svista materiale, che abbia indotto il giudice di merito a supporre l'esistenza
o l'inesistenza di un fatto decisivo, l'insussistenza o la sussistenza del quale risulti invece in modo incontrovertibile alla stregua degli atti o dei documenti di causa;
mentre non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'erronea percezione si risolva addirittura nella prospettazione di un vizio giuridico (Cass., Se U, n. 15426 del 2001)”.
Se, in termini di “dolo” e/o frode processuale, debba intendersi la “non conformità” di documenti sicuramente esaminati dalla Corte nella ordinanza oggetto di impugnazione – vale a dire buste paga, fatture – oppure la non leggibilità nel sistema informatico di alcune cartelle (5,6,7 , documenti e allegati “facebook”, la cartella “affitti.zip”) e la non conformità, anche per questi documenti, perché
a dire del mere fotocopie poi “scansionate” e caricate nel sistema, tali vizi in realtà servono Pt_1
a denunciare una asserita erronea valutazione – in termini di validità ed efficacia probatoria – da parte del IO che ha emesso l'ordinanza impugnata. Certo è che tale denuncia non può costituire un errore di fatto (e tanto meno, in assenza di altri elementi seri e gravi, di artifici e raggiri per trarre in errore l'organo giudicante), tenuto anche conto che – come emerge dall'ordinanza impugnata – di tali temi si è avuto pieno dibattito in quel giudizio, sicchè non sarebbe neppure proponibile detto errore quale revocatorio.
Tutti gli asseriti vizi lamentati dal potrebbero, al massimo, essere considerati e dedotti in Pt_1 giudizio quali errori di valutazione, essendo stati oggetto di specifica analisi da parte dei precedenti giudici che, infatti, si sono pronunciati nel merito delle censure. L'errore revocatorio, invece, si configura come un errore materiale o meramente percettivo, il quale deve risultare in modo chiaro, obiettivo e incontrovertibile dagli atti, senza richiedere un nuovo esame delle questioni giuridiche, ma solo la correzione di evidenti sbagli materiali nella ricostruzione della situazione di fatto.
Esso, in ultima analisi, deve consistere in un fatto erroneamente percepito come inesistente e sul quale il giudice abbia fondato l'intera ricostruzione della situazione processuale che nella realtà è stato invece acquisito come esistente, e viceversa (cfr. Cass. Sez. U. 30/10/2008 n. 26022; Cass. 5/03/2015
n. 4456).
Non è ovviamente consentito in questa sede effettuare una nuova valutazione di detti elementi documentali, sicchè sotto questo profilo l' impugnazione è da dichiararsi inammissibile.
Quanto, poi, alla richiesta di ri-valutare tutto il materiale probatorio alla luce di nuovi documenti acquisiti (con una data che consentirebbe di ritenere tempestiva l'impugnazione), da qualificarsi ai sensi dell'art. 395 n. 3 CPC, è sicuramente infondata.
Ciò in quanto gli unici documenti sono costituiti in realtà dalle risposte dell'Ispettorato del Lavoro
a due delle tre segnalazioni effettuate (di cui una proveniente dallo stesso , che, in sede di Pt_1 attività di indagine amministrativa, ha individuato l'esistenza di due rapporti di lavoro subordinato con alcune caratteristiche e conseguenti omissioni contributive.
Ma anche a voler considerare questo elemento come idoneo a rendere ammissibile la revocazione odierna, in ogni caso nulla tali documenti provano se non la possibilità di un credito (retributivo e/o contributivo) in capo al ed alla ( per la terza denunciante non risulta depositato, Pt_1 Parte_2 invece, alcun riscontro), senza che da ciò si possa far derivare la prova né di uno stato di decozione né tanto meno un assoggettamento della società qui convenuta a procedure esecutive di qualsivoglia natura.
Viene, ancora, prospettato – presumibilmente come errore di fatto – il rilievo del mancato deposito dei bilanci dopo il 2018, profilo già valutato sul quale i nuovi documenti non hanno in realtà alcuna incidenza.
Peraltro, viene formulata una richiesta di prova testimoniale – con un lungo elenco di testi indicati – senza articolazione delle circostanze sulle quali i medesimi dovrebbero essere escussi, elemento fondamentale per valutarne la rilevanza rispetto allo scopo dell'impugnazione, sicchè si tratta di richiesta istruttoria del tutto inammissibile.
Ancora, vengono depositate le segnalazioni del e della alla Guardia di Finanzia per Pt_1 Parte_2 presunta “evasione fiscale” da parte della società qui convenuta (che viene peraltro collegata ad altre società, del tutto estranee al giudizio), rispetto alle quali non si può certo parlare di “nuovi documenti” perché provengono dalla medesima parte che qui impugna che li ha costituiti;
non vi è traccia, infatti, dell'esito di tali denunce, sicchè queste ultime non hanno alcun rilievo.
L'assenza di dichiarazioni IVA o reddituali è comunque non funzionale alla prova dello stato di decozione e/o della non veridicità di quanto risulta dai dati contabili e/o documentali prodotti dai convenuti nel precedente grado di giudizio: tali inadempimenti, peraltro, non depongono nel senso invocato dall'impugnante, ma piuttosto sono in contrasto con la sua stessa tesi, atteso che se evasione vi è , ciò accade perché la società produce reddito ed è quindi attiva e non in crisi economica.
Infine, sulla questione della sede “fantasma” così come delle sedi operative la Corte, nell'ordinanza impugnata, si è già espressa e non vi sono elementi per poter ritenere che vi sia stato un errore revocatorio, sicchè – come già detto – non è possibile in questa sede quella che viene invocata come una ri-valutazione di quegli elementi acquisiti al giudizio.
Ne discende l'infondatezza della odierna impugnazione in revocazione, non ravvisandosi alcun vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c. e dovendosi ritenere le doglianze sollevate dalla parte, relative alle valutazioni dei Giudici dei precedenti gradi di giudizio, una rimostranza di diritto la cui discussione non appartiene alla presente sede.
§ 4 — Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della complessità della causa.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00 Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
Trattandosi di procedimento di impugnazione introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, se dovuto (v. Cass.
4315/20).
§5- Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.3.23, la società qui convenuta ha chiesto la condanna ex art. 96 CPC per lite temeraria a carico di parte attrice in revocazione.
L'istanza va accolta per avere l'attore agito con colpa grave in violazione dei principi di buona fede e correttezza processuale.
La Suprema Corte ha affermato, anche di recente, che nel giudizio di appello (ma ben può applicarsi il medesimo principio in sede di impugnazione per revocazione) incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame esecutivo (v. Cass. n. 18057/16;Cass. sent. n. 1115 del
2016 e n. 24546 del 2014), traducendosi detto comportamento in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Dunque risulta provata la responsabilità dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
considerato che
tutte le doglianze si appalesano inammissibili e/o comunque inidonee in modo evidente ad integrare doglianze revocatorie.
Nella concreta determinazione del quantum occorre in primo luogo considerare, sul piano del danno patrimoniale, che l'impugnazione, benché temeraria, determina senz'altro una «condizione di incertezza dei rapporti giuridici coinvolti dal processo», la quale è normalmente foriera di pregiudizi economici. Sul piano non patrimoniale, poi, la pendenza della lite reca certamente un pregiudizio correlato al fatto stesso della sua introduzione, giacché, se è vero che reca normalmente pregiudizio la durata irragionevole di un processo legittimamente instaurato (come dimostra la c.d. «legge
Pinto»), non può non arrecarne il processo temerariamente intrapreso, che invece neppure avrebbe dovuto avere inizio. Nella liquidazione (che a parere di questa Corte può giovarsi, sia pure orientativamente, del parametro indicato all'abrogato articolo 385 c.p.c., il quale faceva riferimento al massimo al doppio delle spese di lite nei limiti tariffari) non può non tenersi conto della misura della posta in gioco, in questo caso da parametrarsi all'entità della domanda proposta inizialmente dall'appellante.
Sulla base di questi parametri, la Corte stima equo determinare la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., nella misura di € 7.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione avverso l'ordinanza n. 3485/2022 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 9 maggio 2022, emessa all'esito del procedimento di reclamo n. V.G. 52866/2021, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda in revocazione ex art. 395 c.p.c.;
2. Condanna alla rifusione in favore delle parti convenute in revocazione delle Parte_1
spese del presente giudizio che liquida in € 9.991,00 per ciascuna parte convenuta, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna parte attrice al risarcimento del danno – in favore di ciascuna parte convenuta – ex art. 96 CPC nella misura, sempre in favore di ciascuna parte convenuta, pari ad Euro 7.000,00;
4. Dà atto della sussistenza nei confronti dell'attore in riassunzione dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del CU, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente