TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2086/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona del Giudice monocratico Dott. Francesco Provenzano ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°2086/2021, R.G.A.C. promossa
DA
in persona del legale rappresentante, sig.ra Parte_1 Parte_2
con sede in Licata (AG), alla Via C. Colombo 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter
[...]
Mauriello, per procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio sito in Avellino via F.
Iannaccone 7, ha eletto domicilio
ATTORE -OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Palazzo Orleans Piazza Controparte_1
Indipendenza 21 90129 Palermo (PA), CF. , P.IVA_1 Controparte_2
, Via Miniera Pozzo Nuovo, snc, Aragona (Ag), nella persona del dirigente,
[...] dott.ssa . CP_3
CONVENUTO-OPPOSTO- CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti all'udienza del 13/03/2024, al cui verbale si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 38211 del 09.06.2021 notificata a mezzo pec in pari data, con cui la chiedeva il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
157.927,98 a titolo di conguaglio dei canoni demaniali relativi alla concessione marittima n.
52/2003 per il periodo 2010-2019, inerente allo sfruttamento di uno specchio acqueo adibito ad acquacoltura nel Comune di Licata.
L'attrice deduceva di essere titolare della suddetta concessione in forza dell'unione delle concessioni demaniali n. 52/2003 di mq 11.150,00 e n. 29/2005 di mq 56,40 aventi entrambe scadenza fissata al 31.12.2006, prorogata poi fino al 31.12.2020 per effetto del Decreto Assessoriale
n. 134/2014.
In particolare, rappresentava di avere regolarmente versato i canoni dovuti secondo le condizioni pattuite e di non aver mai ricevuto richieste di regolarizzazione o determinazione di conguaglio riferite al periodo contestato, se non in occasione della notifica dell'ingiunzione impugnata.
A fondamento dell'opposizione la articolava numerose Parte_1 censure.
Rilevava:
1) l'intervenuta prescrizione dei conguagli richiesti in relazione alle annualità dal 2010 al 2016 atteso che opererebbe la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
2) l'infondatezza e inesigibilità della pretesa per contrasto con i paramenti stabiliti dal D.A.
134/2014 e per difformità dai canoni pattuiti;
3) l'operatività del silenzio assenso sulle precedenti istanze di rinnovo e definizione della posizione creditoria, rimaste inevase;
4) la mancanza di motivazione e difetto di istruttoria nell'ingiunzione, che si limiterebbe a richiamare genericamente un conguaglio senza indicare criteri, atti o conteggi esplicativi;
5) la nullità della notifica via pec per difetto di attestazione di conformità della copia digitale all'originale;
6) l'omessa notifica degli atti presupposti, condizione che, secondo la giurisprudenza consolidata, comporterebbe la nullità dell'atto finale.
Avanzava pertanto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione sussistendo il periculum in mora, dato dal grave pregiudizio economico derivante da un'azione esecutiva fondata sulla richiesta di somme arbitrariamente determinate.
La , sebbene regolarmente citata in giudizio, non si costitutiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace con ordinanza del 09.03.2022.
Con la stessa ordinanza del 09.03.2022 veniva sospesa, ex art. 5 del d. lgs. n. 150/2011, l'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di impugnazione e il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La sola società ricorrente depositava memorie conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere definita sulla base del principio della ragione più liquida, secondo cui il giudice può risolvere la controversia sulla base della questione logicamente e giuridicamente più agevole anche se subordinata, così da garantire economia processuale (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. n.
26242-3/2014).
Tra i motivi sollevati, è dirimente la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti.
Nel nostro ordinamento, la valida formazione di una pretesa impositiva da parte di un'amministrazione pubblica si fonda sulla necessaria sequenza procedimentale di atti, ciascuno dotato di autonomia funzionale, che devono essere portati a conoscenza del destinatario affinché quest'ultimo possa esercitare un'effettiva e tempestiva tutela giurisdizionale.
Così come rilevato dall'opponente, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con le sentenze n.
16412/2007 e n. 5791/2008, ha chiarito che: “l'omessa notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, qualora il destinatario abbia scelto di impugnare direttamente quest'ultimo, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notificazione dell'atto presupposto”.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di non aver mai ricevuto gli atti prodromici alla formazione della pretesa creditoria.
La convenuta , non costituendosi in giudizio, non ha contestato né smentito tali Controparte_1 allegazioni, né ha prodotto alcun atto di prova della regolare notificazione di atti prodromici.
L'ingiunzione si presenta quindi come un atto isolato, privo di supporto formale e sostanziale.
L'omessa notificazione degli atti presupposti impedisce al destinatario di conoscere le ragioni della pretesa, e comporta quindi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità dell'atto finale con la conseguenza che l'ingiunzione impugnata, non asseverata dai documenti che la giustificano deve essere dichiarata nulla.
La dichiarata nullità assorbe l'esame delle ulteriori doglianze prospettate che risulta superfluo ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ed il convenuto opposto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), non riconoscendosi la sussistenza di una fase istruttoria, ed essendo il valore della causa ancorabile ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta o assorbita, così dispone: - Accoglie l'opposizione proposta da . Parte_1
- Dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 38211 del 09.06.2021 emessa dalla
, per omessa notificazione degli atti presupposti. CP_1 CP_1
- Condanna parte opposta a rifondere in favore della parte opponente le spese del presente giudizio che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie e accessori come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Walter Mauriello dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 29 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona del Giudice monocratico Dott. Francesco Provenzano ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°2086/2021, R.G.A.C. promossa
DA
in persona del legale rappresentante, sig.ra Parte_1 Parte_2
con sede in Licata (AG), alla Via C. Colombo 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter
[...]
Mauriello, per procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio sito in Avellino via F.
Iannaccone 7, ha eletto domicilio
ATTORE -OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Palazzo Orleans Piazza Controparte_1
Indipendenza 21 90129 Palermo (PA), CF. , P.IVA_1 Controparte_2
, Via Miniera Pozzo Nuovo, snc, Aragona (Ag), nella persona del dirigente,
[...] dott.ssa . CP_3
CONVENUTO-OPPOSTO- CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti all'udienza del 13/03/2024, al cui verbale si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 38211 del 09.06.2021 notificata a mezzo pec in pari data, con cui la chiedeva il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
157.927,98 a titolo di conguaglio dei canoni demaniali relativi alla concessione marittima n.
52/2003 per il periodo 2010-2019, inerente allo sfruttamento di uno specchio acqueo adibito ad acquacoltura nel Comune di Licata.
L'attrice deduceva di essere titolare della suddetta concessione in forza dell'unione delle concessioni demaniali n. 52/2003 di mq 11.150,00 e n. 29/2005 di mq 56,40 aventi entrambe scadenza fissata al 31.12.2006, prorogata poi fino al 31.12.2020 per effetto del Decreto Assessoriale
n. 134/2014.
In particolare, rappresentava di avere regolarmente versato i canoni dovuti secondo le condizioni pattuite e di non aver mai ricevuto richieste di regolarizzazione o determinazione di conguaglio riferite al periodo contestato, se non in occasione della notifica dell'ingiunzione impugnata.
A fondamento dell'opposizione la articolava numerose Parte_1 censure.
Rilevava:
1) l'intervenuta prescrizione dei conguagli richiesti in relazione alle annualità dal 2010 al 2016 atteso che opererebbe la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
2) l'infondatezza e inesigibilità della pretesa per contrasto con i paramenti stabiliti dal D.A.
134/2014 e per difformità dai canoni pattuiti;
3) l'operatività del silenzio assenso sulle precedenti istanze di rinnovo e definizione della posizione creditoria, rimaste inevase;
4) la mancanza di motivazione e difetto di istruttoria nell'ingiunzione, che si limiterebbe a richiamare genericamente un conguaglio senza indicare criteri, atti o conteggi esplicativi;
5) la nullità della notifica via pec per difetto di attestazione di conformità della copia digitale all'originale;
6) l'omessa notifica degli atti presupposti, condizione che, secondo la giurisprudenza consolidata, comporterebbe la nullità dell'atto finale.
Avanzava pertanto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione sussistendo il periculum in mora, dato dal grave pregiudizio economico derivante da un'azione esecutiva fondata sulla richiesta di somme arbitrariamente determinate.
La , sebbene regolarmente citata in giudizio, non si costitutiva e veniva dichiarata Controparte_1 contumace con ordinanza del 09.03.2022.
Con la stessa ordinanza del 09.03.2022 veniva sospesa, ex art. 5 del d. lgs. n. 150/2011, l'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di impugnazione e il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La sola società ricorrente depositava memorie conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere definita sulla base del principio della ragione più liquida, secondo cui il giudice può risolvere la controversia sulla base della questione logicamente e giuridicamente più agevole anche se subordinata, così da garantire economia processuale (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. n.
26242-3/2014).
Tra i motivi sollevati, è dirimente la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti.
Nel nostro ordinamento, la valida formazione di una pretesa impositiva da parte di un'amministrazione pubblica si fonda sulla necessaria sequenza procedimentale di atti, ciascuno dotato di autonomia funzionale, che devono essere portati a conoscenza del destinatario affinché quest'ultimo possa esercitare un'effettiva e tempestiva tutela giurisdizionale.
Così come rilevato dall'opponente, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con le sentenze n.
16412/2007 e n. 5791/2008, ha chiarito che: “l'omessa notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, qualora il destinatario abbia scelto di impugnare direttamente quest'ultimo, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notificazione dell'atto presupposto”.
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di non aver mai ricevuto gli atti prodromici alla formazione della pretesa creditoria.
La convenuta , non costituendosi in giudizio, non ha contestato né smentito tali Controparte_1 allegazioni, né ha prodotto alcun atto di prova della regolare notificazione di atti prodromici.
L'ingiunzione si presenta quindi come un atto isolato, privo di supporto formale e sostanziale.
L'omessa notificazione degli atti presupposti impedisce al destinatario di conoscere le ragioni della pretesa, e comporta quindi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la nullità dell'atto finale con la conseguenza che l'ingiunzione impugnata, non asseverata dai documenti che la giustificano deve essere dichiarata nulla.
La dichiarata nullità assorbe l'esame delle ulteriori doglianze prospettate che risulta superfluo ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ed il convenuto opposto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), non riconoscendosi la sussistenza di una fase istruttoria, ed essendo il valore della causa ancorabile ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della natura della controversia e delle questioni giuridiche sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta o assorbita, così dispone: - Accoglie l'opposizione proposta da . Parte_1
- Dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 38211 del 09.06.2021 emessa dalla
, per omessa notificazione degli atti presupposti. CP_1 CP_1
- Condanna parte opposta a rifondere in favore della parte opponente le spese del presente giudizio che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie e accessori come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Walter Mauriello dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 29 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano