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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2528/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16999/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1299/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F201931/2024, relativo al periodo d'imposta 2018, notificato in data 16/09/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma – ha accertato maggiori imposte dirette (IRPEF) e IVA, per un valore complessivo della controversia pari ad euro 52.229,20.
L'atto è stato emesso all'esito di attività istruttoria avviata nell'ambito dello scambio automatico di informazioni tra Stati membri (DAC 2/CRS), da cui sono emerse disponibilità finanziarie detenute all'estero dalla contribuente, non indicate nel quadro RW e non correttamente dichiarate ai fini reddituali.
In particolare, l'Ufficio ha rilevato conti finanziari detenuti presso Società_1, Società_2, Associazione_1 e Società_3 Ltd, con saldi comunicati per l'anno 2018 pari rispettivamente a € 21.805,94, € 20.152,83, € 22.966,67 e GBP 196.382,90; maggiori redditi di lavoro autonomo per € 84.101,00; redditi da locazione per € 2.360,00.
La contribuente è stata previamente destinataria dell'invito alla compliance n. CV2018TK45200665; dell'invito n. CV2018TK45484948; dell'invito al contraddittorio n. I00388/2024 notificato il 13/03/2024.
In data 22/04/2024 ha partecipato al contraddittorio, consegnando memoria esplicativa e dichiarazioni integrative presentate il 19/04/2024 e il 23/04/2024, senza tuttavia effettuare i relativi versamenti, con conseguente mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.
Con il ricorso ha eccepito il vizio di motivazione insufficiente, l'erronea determinazione del reddito imponibile e l'omessa considerazione di redditi esenti o non imponibili, chiedendo, inoltre, la sospensione dell'esecuzione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è palesemente infondato e non meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento n. TK501F201931/2024 ha puntualmente indicato i presupposti normativi dell'accertamento, i dati acquisiti tramite scambio automatico internazionale, le risultanze del contraddittorio e la ricostruzione analitica dei maggiori redditi accertati.
Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione, risultando l'atto idoneo a consentire piena conoscenza delle ragioni della pretesa e un'adeguata difesa.
La ricorrente non solo non ha fornito prova idonea a superare le risultanze istruttorie dell'Ufficio, ma, nel ricorso, si è limitata ad allegazioni del tutto generiche e non supportate da documentazione contabile. Le dichiarazioni integrative presentate non sono state accompagnate dai relativi versamenti, con conseguente mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.
L'Ufficio ha, pertanto, legittimamente proceduto all'accertamento.
La ricorrente non ha dimostrato in modo specifico l'esistenza di redditi effettivamente esenti o esclusi da imposizione, né ha fornito elementi probatori idonei a modificare la base imponibile accertata.
L'avviso impugnato, dunque, è stato emesso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e all'esito di regolare procedimento istruttorio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico della ricorrente, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.164,00.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS TE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16999/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201931-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1299/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F201931/2024, relativo al periodo d'imposta 2018, notificato in data 16/09/2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale II di Roma – ha accertato maggiori imposte dirette (IRPEF) e IVA, per un valore complessivo della controversia pari ad euro 52.229,20.
L'atto è stato emesso all'esito di attività istruttoria avviata nell'ambito dello scambio automatico di informazioni tra Stati membri (DAC 2/CRS), da cui sono emerse disponibilità finanziarie detenute all'estero dalla contribuente, non indicate nel quadro RW e non correttamente dichiarate ai fini reddituali.
In particolare, l'Ufficio ha rilevato conti finanziari detenuti presso Società_1, Società_2, Associazione_1 e Società_3 Ltd, con saldi comunicati per l'anno 2018 pari rispettivamente a € 21.805,94, € 20.152,83, € 22.966,67 e GBP 196.382,90; maggiori redditi di lavoro autonomo per € 84.101,00; redditi da locazione per € 2.360,00.
La contribuente è stata previamente destinataria dell'invito alla compliance n. CV2018TK45200665; dell'invito n. CV2018TK45484948; dell'invito al contraddittorio n. I00388/2024 notificato il 13/03/2024.
In data 22/04/2024 ha partecipato al contraddittorio, consegnando memoria esplicativa e dichiarazioni integrative presentate il 19/04/2024 e il 23/04/2024, senza tuttavia effettuare i relativi versamenti, con conseguente mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.
Con il ricorso ha eccepito il vizio di motivazione insufficiente, l'erronea determinazione del reddito imponibile e l'omessa considerazione di redditi esenti o non imponibili, chiedendo, inoltre, la sospensione dell'esecuzione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è palesemente infondato e non meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento n. TK501F201931/2024 ha puntualmente indicato i presupposti normativi dell'accertamento, i dati acquisiti tramite scambio automatico internazionale, le risultanze del contraddittorio e la ricostruzione analitica dei maggiori redditi accertati.
Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione, risultando l'atto idoneo a consentire piena conoscenza delle ragioni della pretesa e un'adeguata difesa.
La ricorrente non solo non ha fornito prova idonea a superare le risultanze istruttorie dell'Ufficio, ma, nel ricorso, si è limitata ad allegazioni del tutto generiche e non supportate da documentazione contabile. Le dichiarazioni integrative presentate non sono state accompagnate dai relativi versamenti, con conseguente mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.
L'Ufficio ha, pertanto, legittimamente proceduto all'accertamento.
La ricorrente non ha dimostrato in modo specifico l'esistenza di redditi effettivamente esenti o esclusi da imposizione, né ha fornito elementi probatori idonei a modificare la base imponibile accertata.
L'avviso impugnato, dunque, è stato emesso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e all'esito di regolare procedimento istruttorio.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico della ricorrente, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
3.164,00.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS TE