TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 99/2011 R.G. + 664/2011 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nelle cause riunite nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G., aventi ad oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e pendenti
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Dario Gioia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latronico (PZ) alla via
Angelo Diego n. 3;
ATTORE
E
(C.F. e (C.F. E_ C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Leonasi ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lauria (PZ) alla Piazza San Giacomo n. 17;
CONVENUTI
E
e ; Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÉ
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul Controparte_5
minore , , Persona_1 Controparte_6 Persona_1
, e in qualità di genitore
[...] Controparte_7 Parte_1
esercente la potestà parentale sulla minore Persona_2
HIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
[...]
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 _1
, e , originando il procedimento n.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
99/2011 R.G., nell'ambito del quale chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a -accertare e dichiarare la qualità di erede legittimo del Sig. dei Parte_1
diritti che al medesimo spettano jure ereditario e, quindi, il diritto dell'erede di subentrare nello
"universum jus" della defunta , al fine di ottenere, con la sentenza di condanna, la Per_3
restituzione, da parte degli attuali possessori senza titolo alcuno, vale a dire, i signori _1
, e residenti in [...]alla
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Contrada Vaieto n.13, del bene ereditario, identificato in catasto terreni del Comune di Lagonegro al foglio n. 71 particella n. 646 di 550 mq, al netto di 342 mq, della particella stessa, “attualmente acquistati” dal signor in virtù della sentenza n. 19/2009, del 14/01/2009, del E_
Tribunale di Lagonegro, pertanto, in ragione di 208 mq (previa determinazione, nella particella stessa, dei 208 mq da individuare e delimitare, secondo le designazioni del Giudice oggi adito, o, in alternativa, secondo le designazioni del Tribunale di Lagonegro contenute nella sentenza n. 19/2009, nella parte non prossima al “fabbricato di proprietà del signor , in modo da E_
lasciare una corte al fabbricato medesimo), per così conseguire il possesso del suddetto immobile da parte dell'attore quale proprietario dell'immobile medesimo;
b - in subordine, accertare e dichiarare il diritto di proprietà del signor dell'immobile identificato al N.C.T. del Comune Parte_1
di Lagonegro, al foglio n. 71, ex particella n. 610 (ex n. 528, già 486 ex 207) ora n. 646 di 550 mq, al netto di 342 mq, della particella stessa, allo stato, “acquistati” dal signor , in virtù E_
della sentenza n. 19/2009 del 14/01/2009 del Tribunale di Lagonegro e, quindi, in ragione di 208 mq
(previa determinazione dei 208 mq stessi da individuare e delimitare, secondo le designazioni del
Giudice oggi adito, o, in alternativa, secondo le designazioni del Tribunale di Lagonegro contenute nella sentenza n.19/2009), e condannare i predetti signori al rilascio del bene stesso in favore dell'attore, per così conseguire, tramite la restituzione del bene rivendicato, il possesso del suddetto immobile da parte dell'attore quale proprietario dell'immobile medesimo;
c – condannare i signori
, e , alla riduzione in E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
pristino con la demolizione dei muretti divisori, quindi, delle costruzioni e di tutti i tipi di opere e manufatti (compresi quelli interrati) che ricadono sui 208 mq di terreno rivendicato di cui ai sub 1) o
2) delle richieste conclusionali - come individuati e delimitati secondo le designazioni del Giudice oggi adito, o, in alternativa, secondo le designazioni del Tribunale di Lagonegro contenute nella sentenza
pagina 2 di 18 n.19/2009, con ristabilimento dello stato dei luoghi dell'immobile rivendicato onde conseguire il reale possesso dell'immobile medesimo da parte dell'attore, quale proprietario;
infatti, i muri di recinzione, in cls con sovrastante cancellata di ferro posti attorno al fabbricato occupato dalla famiglia PE
, ostacolerebbero l'accesso al bene richiesto, al momento del rilascio del bene stesso;
d -
[...]
condannare i signori , , e , al E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, per la perdita subita, dall'attore dal 15/7/2010 per l'illegittima occupazione del terreno in parola da parte dei suddetti signori, e la cui sottrazione alla disponibilità e al godimento del proprietario ha privato lo stesso dei proventi che avrebbe potuto trarre dal suo utilizzo, e dell'intervenuta svalutazione monetaria, con gli interessi legali dalla domanda;
adeguare, inoltre, i valori monetari, con riferimento all'epoca della illegittima occupazione del terreno medesimo, da parte dei signori , a quelli correnti al momento della Parte_2
decisione; e - condannare i signori , , e E_ Controparte_3 Controparte_4 [...]
, al risarcimento dei danni morali subiti a causa della condotta illegittima tenuta dai CP_2
suddetti signori da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., da comprendere anche
l'attribuzione degli interessi maturati, a favore dell'avente diritto fino alla data della decisione;
f –
Condannare i suddetti signori al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
A sostegno delle domande spiegate, l'attore premetteva che la propria madre acquistava la Per_3
proprietà del terreno sito in Lagonegro alla località Strette o Vaieto ed iscritto in catasto al foglio n. 71, particella n. 207/B di are 20,50 per effetto dell'atto notarile del 23.02.1989 di divisione della comunione con la cugina sul terreno di cui al foglio n. 71, particella n. 207 di are 50,60 CP_8
e successivamente, in data 26.03.1994, rilasciava l'assenso a titolo di diritto personale per la facoltà di edificare su detto terreno al figlio poi precisando che nel 1996 la particella n. Controparte_5
207/B veniva frazionata nelle particelle n. 527 di are 11,87 e n. 528 di are 8,63.
Deduceva che con contratto di permuta privo di data, trasferiva a il Per_3 E_
terreno agricolo di are 5,10 da staccarsi dalla particella n. 528 di are 8,63 e che , nel E_
mese di marzo del 1997, realizzava opere edilizie abusive su parte della particella n. 528 (are 8,63) e, nello specifico, muretti divisori in cls con sovrastante cancellata di ferro intorno al fabbricato
“occupato” dalla sua famiglia, scale in cemento ed altre opere anche interrate sulla particella n. 646 (are
5,50), lamentando pertanto l'illegittima occupazione dell'immobile, successivamente anche da parte di
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Specificava che, dopo il frazionamento del 1999 della particella n. 528 nelle particelle n. 610 (are
7,18), n. 611 (are 1,08) e n. 612 (are 0,37), la particella n. 527 assumeva i numeri 607, 608 e 609 e che,
pagina 3 di 18 dopo l'ulteriore “arbitraria” variazione catastale commissionata da nel 2000, la Controparte_2
particella n. 610 (are 7,18) assumeva i numeri 646 (are 5,50) e 647 (are 1,68).
Inoltre, rappresentava che il Tribunale di Lagonegro, adito da contro al E_ Per_3 fine di accertare l'avvenuto trasferimento in suo favore del terreno agricolo distinto in catasto al foglio
71, particelle nn. 646 e 647 (già part. 528 e, poi, 610), di complessive are 7,18, acquistato con il contratto di permuta asseritamente stipulato nel 1998 e già dal 1993 pacificamente ed ininterrottamente posseduto, statuiva che “ ha acquistato da la proprietà del fondo E_ Per_3
agricolo di are 5,10, sito in Lagonegro alla Località Vaieto, confinante con la proprietà , Parte_1 identificato in catasto al foglio n. 71 part. 528, oggi particelle 646 e 647, e precisamente l'area trasferita è quella di 168 mq occupata dal fabbricato che insiste sulla particella 647 e di 342 mq per la particella 646 individuata come la parte più prossima al fabbricato di proprietà del signor _1
in modo da creare una corte senza soluzione di continuità.” (sentenza n. 19/2009 del
[...]
14.01.2009).
Rappresentava altresì di aver acquistato, quale erede e successore universale di (deceduta Per_3
in data 15.07.2010), la proprietà della particella (ora) n. 646 di 550 mq e lamentava che i convenuti, nonostante la suddetta sentenza, esercitavano il possesso sull'intera particella de qua piuttosto che sui
342 mq della stessa.
Chiariva, infine, che la domanda proposta era finalizzata ad ottenere la restituzione dei 208 mq del bene ereditario attualmente posseduti senza titolo dai convenuti e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.05.2011, si costituivano in giudizio _1
e chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa
[...] Controparte_2 Controparte_5
e e, “nel merito, in via principale respingere tutte le Controparte_6 Persona_1
domande formulate da nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto Parte_1
e in diritto per le motivazioni descritte in atti che qui si riportano integralmente, in particolare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda poiché l'attore non ha dato la probatio diabolica in merito alla proprietà del bene rivendicato;
In via riconvenzionale dichiarare la proprietà della porzione di terreno rivendicata, distinta catastalmente al fg. 71 particella 646 per soli mq. 208 al netto dei mq. 342 già in proprietà del sig. in virtù di sentenza n° 19/2009 del E_
Tribunale di Lagonegro, che ha riconosciuto la proprietà del fondo agricolo, in capo ai convenuti, identificato quale part. 528, oggi 647 e 646, precisamente la part. 647 di mq 168 occupati dal fabbricato e mq. 342 della part. 646, individuati come la parte più prossima al fabbricato di proprietà del Sig. in modo da creare una corte senza soluzione di continuità, in capo ai E_
pagina 4 di 18 convenuti per avvenuta usucapione speciale ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., così come riportato al punto 2 della presente comparsa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
Sempre in via riconvenzionale accertata l'inesistenza del diritto azionato dall'attore e/o aver agito in giudizio con malafede o colpa grave;
condannare ex art. 96 I e II comma alle spese e al risarcimento dei danni da liquidare in favore dei convenuti, che saranno liquidate dal Giudice d'ufficio. In ogni caso condannare
l'attore alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre accessori di legge”.
In punto di fatto i convenuti esponevano che, in seguito alla concessione edilizia n. 21/92 ottenuta da per la costruzione di un fabbricato rurale con annessa abitazione sulle particelle nn. E_
50 e 51 del foglio 72 di sua esclusiva proprietà, non disponendo della Parte_1
volumetria necessaria per realizzare un fabbricato, chiedeva al primo di realizzare un lotto unico mediante la fusione dei terreni di proprietà esclusiva del e della propria madre _1 Per_3
che, a tal fine, e in data 24.09.1993 acquistavano in E_ Parte_1
comproprietà da (zia di il terreno censito al foglio n. 71, part. Persona_5 Parte_1
n. 211/B (poi divenuta part. n. 487) confinante con la proprietà di e, in pari data, con Per_3
ulteriore scrittura privata stabilivano le modalità di trasformazione dei suoli e, segnatamente, che la concessione n. 21/92 sarebbe stata trasferita sul terreno acquistato in comproprietà ovvero su una delle particelle di proprietà di (nn. 207/B o 212/B del foglio 71); che l'ubicazione del fabbricato Per_3
del veniva, dapprima, trasferita sulla particella in comproprietà (variante del 13.01.1994) e, _1
poi, sulla particella n. 486 del foglio 71 di proprietà di (variante n. 114/94); che, in data Per_3
21.4.1994, iniziava i lavori sul lotto così definito, comprendente sia il sedime del E_
fabbricato che il terreno da asservire allo stesso, anche in eccedenza ai limiti quantitativi delle quote in comproprietà ma sempre nell'ambito della particella n. 528 del foglio 71 (oggi nn. 646 e 647), provvedendo anche a perimetrare l'area con apposita recinzione, ultimata nel 1996 con la costruzione dei muri in cls con sovrastante cancellata in ferro.
In particolare, precisavano che l'area utilizzata per realizzare il fabbricato della famiglia con le _1
relative pertinenze, che si estendeva inizialmente per complessivi 837 mq e, successivamente, per 718 mq (partt. 646 e 647), era rimasta inalterata e, sin dal 1994, nel loro pieno, pacifico ed esclusivo possesso e che tutte le opere edilizie realizzate erano state regolarmente legittimate e, inoltre, evidenziavano la mera intenzione attorea di creare “pregiudizi e disturbo ai convenuti nella pacifica fruizione della proprietà”.
In punto di diritto, eccepivano il mancato adempimento dell'attore al rigoroso onere probatorio imposto in sede di rivendica e, nello specifico, la mancata dimostrazione di aver acquistato a titolo originario la proprietà del bene rivendicato, contestando la rilevanza a tali fini dell'autocertificazione di essere pagina 5 di 18 proprietario in quanto erede universale di e dell'atto di divisione del 23.02.1989 e, Per_3 spiegando apposita domanda riconvenzionale, rivendicavano ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. la proprietà del fondo rustico di cui alle particelle nn. 646 e 647 del foglio 71 per aver posseduto, in maniera esclusiva ed ininterrotta da 17 anni e con animus possidendi, il terreno de quo, ubicato nel Comune di
Lagonegro (censito integralmente come montano dalla L. n. 991/1952) ed unità agricola poiché, unitamente alla restante porzione, destinato e preordinato a “orto e frutteto” e concretamente utilizzato per l'esercizio di attività agricole.
Eccepivano, poi, l'inammissibilità della domanda per mancato superamento dei limiti di tolleranza previsti per la rivendica di un terreno, non raggiungendo il bene rivendicato l'unità colturale minima rivendicabile e, infine, contestavano la proprietà del bene in capo all'attore osservando, in ogni caso, che costui, in quanto coerede di insieme ai fratelli e ed al Per_3 E_ CP_6
padre , sarebbe eventualmente proprietario di soli 36 mq, pari alla quota Persona_1
legittima di proprietà e, dunque, concludevano con le suesposte conclusioni.
All'udienza del 12.05.2011 veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi Controparte_5
e , i quali, sebbene regolarmente citati, non si Controparte_6 Persona_1 costituivano in giudizio e all'udienza del 22.11.2011 ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti costituite provvedevano al deposito delle memorie integrative.
Con separato atto di citazione depositato conveniva in giudizio Parte_1 _1
, e , dando origine al procedimento n.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
664/2011 R.G., nell'ambito del quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a - accertare il diritto di proprietà del Sig. , dell'immobile sito in Lagonegro, alla Parte_1
Località Vaieto, identificato al foglio di mappa n.71, ex particella n. 610 (ex n. 528, già 486 ex 207) attualmente particelle n. 646 e 647, e, eventualmente, della maggior quantità di terreno, di proprietà dell'attore medesimo, da individuare, certamente, all'interno dell'area circoscritta dai muri di recinzione, in cls con sovrastante cancellata di ferro, posti attorno al fabbricato occupato dalla famiglia , e che non faccia parte della particella n. 609 del foglio n. 71, al fine del Parte_2
riconoscimento del suo diritto di proprietà del suddetto immobile rivendicato e, condannare i signori
, , e residenti in [...]
alla Contrada Vaieto n.13, al rilascio del bene stesso per conseguire tramite la restituzione del bene rivendicato, il possesso del suddetto immobile da parte dell'attore quale proprietario dell'anzidetto immobile, previa accertamento e dichiarazione della nullità, con effetto retroattivo, delle scritture private di cui si è detto al punto 10, vale a dire: a) il contratto di permuta stipulato tra la signora
pagina 6 di 18 e il signor con cui la prima trasferiva al secondo are 5,10 di terreno Per_3 E_
agricolo sito in Lagonegro, da staccarsi dal fondo, di maggior estensione, in catasto al foglio n. 71, particella n. 528 di are 8,63, mentre il signor trasferiva alla signora E_ Per_3
are 5,10 di terreno agricolo sito in Lagonegro, in catasto al foglio n.71, particella n. 211/b (di 1020 mq) e;
b) la scrittura privata del 24-09-1993 stipulato tra la signora e il signor Persona_5
con cui la prima trasferiva al secondo are 5,10 di terreno agricolo sito in E_
Lagonegro, in catasto al foglio n.71, particella n. 211/b (di 1020 mq); b - condannare i signori
, e alla rimozione dei E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
muretti divisori in cls con sovrastante cancellata di ferro, che ricadono sul bene rivendicato, che ostacolerebbero l'accesso a detto bene, al momento del rilascio del bene stesso onde conseguire il reale possesso del suddetto immobile rivendicato da parte dell'attore, quale proprietario;
comunque, della componente dei suddetti muretti, realizzata in modo abusivo, quindi, priva di sanatoria;
c - condannare i signori , , e , al E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
risarcimento dei danni tutti cagionati dai predetti, da liquidarsi in separata sede, per la perdita subita dall'attore per l'illegittima occupazione del terreno in parola da parte dei medesimi, e dell'intervenuta svalutazione monetaria, con gli interessi legali dalla domanda fino alla data della decisione;
adeguare, inoltre, i valori monetari, con riferimento all'epoca della illegittima occupazione del terreno, a quelli correnti al momento della decisione;
d - condannare i suddetti signori al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
In particolare, l'attore, assumendo di aver acquistato per successione mortis causa, in quanto erede e successore universale della madre la proprietà del terreno di cui alle particelle nn. 646 e Per_3
647 del foglio 71, deduceva, anzitutto, che i diritti immobiliari sulla particella n. 207 (are 50,60) erano stati acquistati, da una parte, da per 2/10 con atto di compravendita del 28.02.1973 e per Per_3 altri 2/10 per successione mortis causa della madre e, dall'altra, da Persona_6 Per_7
, “già possidente a giusto titolo originario” di 1/5, per un ulteriore quinto con atto di
[...]
compravendita del 30.7.1970 da e soggiungeva che, donati i suddetti 2/5 da Persona_6 Per_7
alla nipote con atto di donazione del 26.1.1961, la particella de qua veniva poi
[...] CP_8
divisa nelle particelle n. 207/B (are 20,50) di proprietà di e n. 207/A (are 30,10) di Per_3
proprietà di CP_8
Riportava, poi, i frazionamenti eseguiti nel tempo sulla particella n. 207/B sino ad arrivare al frazionamento nelle attuali particelle nn. 646 (are 5,50) e 647 (are 1,68); lamentava che _1
aveva edificato su parte di tale immobile e nel 1997 anche proceduto a recintarlo
[...]
completamente, così impossessandosene illegittimamente insieme alla sua famiglia, e richiamava i pagina 7 di 18 giudizi instaurati, rispettivamente, da per ottenere l'accertamento del trasferimento E_
della proprietà delle particelle nn. 646 e 647 per effetto del contratto di permuta stipulato con Per_3
(conclusosi con la sent. n. 19/2009, appellata da nel giudizio n. 108/2009 R.G. Corte
[...] Per_3
d'Appello di Potenza) e da per ottenere il rilascio dei 208 mq della particella n. Parte_1
646 (n. 99/2011 R.G.).
Al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà sulle particelle nn. 646 e 647 ed eventualmente sulla maggiore quantità di terreno da individuare all'interno dell'area circoscritta dai muri di recinzione posti intorno al fabbricato della famiglia ed il rilascio del bene stesso, _1
l'attore invocava nello specifico la nullità tanto del contratto di permuta con cui aveva Per_3
trasferito a are 5,10 di terreno agricolo da staccarsi dal fondo di cui alla particella n. E_
528 (are 8,63) a fronte della particella n. 211/b (1020 mq); quanto della scrittura privata con cui aveva acquistato la comproprietà della particella n. 211/B da in E_ Persona_5
data 24.09.1993.
Sulla base di tali premesse, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.12.2011, tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa anche quale genitore Controparte_5
esercente la potestà sul minore , e Persona_1 Controparte_6 Persona_1
, quali eredi di nonché quale
[...] Per_3 Controparte_9 Parte_1
genitore esercente la potestà sulla minore in via pregiudiziale, di Persona_2
“dichiarare la sussistenza della litispendenza e/o della continenza ex art. 39 c.p.c. così come articolato in comparsa al punto 1 che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- dichiarare, in caso di mancata dichiarazione della litispendenza o della continenza, la connessione soggettiva e, parzialmente oggettiva, cosi come indicato al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dall'attore per carenza di legittimazione attiva così come indicato al motivo n° 3 dell'elenco puntato;
Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande formulate da Parte_1
nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni
[...] descritte in atti che qui si riportano integralmente, in particolare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda poiché l'attore non ha dato la probatio diabolica in merito alla proprietà del bene rivendicato;
- rigettare la domanda per improponibilità per violazione delle norme sul giusto processo;
In via riconvenzionale: dichiarare la proprietà del terreno rivendicato, distinto catastalmente al foglio 71 particella 646 e part. 647 in capo ai convenuti per avvenuta usucapione speciale ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. così come riportato al punto 6 della presente comparsa, che qui
pagina 8 di 18 si intende integralmente riportato e trascritto;
costituire in favore dei convenuti la servitù di passaggio pedonale e carrabile della strada, identificata catastalmente alle part. 648, 605 e 607 del f. 71 del
Comune di Lagonegro, che collega la viabilità pubblica alla proprietà caratterizzato da Parte_2
interclusione assoluta, come descritto al punto 7 che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche a mezzo di CTU tecnico descrittiva che descriva le modalità e l'uso dell'esercizio della servitù; emettere sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell'area posseduta dai convenuti, identificata catastalmente quale part. 646 f. 71 del comune di Lagonegro, per mq. 208 rappresentante la parte di terreno non rientrante in quella descritta dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n°
19/2009 che ha accertato la proprietà della part. 647, per l'intero, e parte della 646 per mq 342 in capo al Sig. sin dall'anno 1998. Sempre in via riconvenzionale condannare l'attore E_ al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli accordi stipulati nella misura da quantificarsi in corso di giudizio a mezzo integrazione probatoria, nonché di CTU quantificativa;
accertata l'inesistenza del diritto azionato dall'attore e/o aver agito in giudizio con malafede o colpa grave;
condannare ex art. 96 I e II comma alle spese e al risarcimento dei danni da liquidare in favore dei convenuti, che saranno liquidate dal Giudice d'ufficio, in € 1.000,00 per ogni anno di durata del processo. In ogni caso condannare l'attore alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre accessori di legge”.
In particolare, i convenuti contestavano la fondatezza delle domande attoree eccependo: la carenza di legittimazione attiva dell'attore, avendo questi depositato documentazione inidonea a sostenere la sua posizione di erede di ed in ogni caso agito rivendicando un bene che al momento Per_3 dell'apertura della successione era già da tempo in proprietà dei;
la validità delle Parte_2
scritture private di permuta del 1998 e di compravendita del 24.09.1993, già accertata nel giudizio n.
187/2004 R.G. definito con la sentenza n. 19/2009; la carenza dei requisiti necessari per la proponibilità dell'azione ex 948 c.c. e, nella specie, della probatio diabolica; l'acquisto a titolo originario in loro favore della proprietà sulle particelle nn. 646 e 647 per complessivi 718 mq attraverso l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. e alla L. 346/1976.
Inoltre, chiedevano la costituzione di apposita servitù di passaggio, evidenziando di esercitare, sin dal
1993, un diritto di passaggio, carrabile e pedonale, sull'unica strada, costruita da nel E_
1993-94 e costeggiante i muri di recinzione della proprietà che collega i “propri” Parte_3
terreni, poiché interclusi, alla viabilità pubblica;
nonché la pronuncia di una sentenza costitutiva del trasferimento, in loro favore, della proprietà sui 208 mq della particella n. 646 per occupazione di porzione di fondo attiguo ex art. 938 c.c., sussistendo la buona fede dei costruttori e non avendo l'attore pagina 9 di 18 e i suoi familiari fatto opposizione nel previsto termine di 3 mesi dall'inizio della costruzione, salvo il pagamento del doppio del valore del bene.
Da ultimo, rilevavano l'inadempimento dell'attore agli accordi stipulati, nonché la violazione del principio di correttezza e buona fede e delle norme sul giusto processo chiedendone la condanna, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni asseritamente subiti per difendersi nei diversi giudizi.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi (cfr. verbale d'udienza del 21.12.2011), questi non si costituivano in giudizio benché regolarmente intimati.
Col decreto presidenziale del 10.07.2012 reso nel giudizio n. 664/2011 e con l'ordinanza del
19.12.2012 (n. 99/2011 R.G.), veniva disposta la riunione della causa iscritta al n. 664/2011 R.G. a quella iscritta al n. 99/2011 R.G., sussistendo tra esse apparenti elementi di connessione soggettiva ed oggettiva.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. relativamente al procedimento riunito, le parti depositavano le relative memorie.
In particolare, con la prima memoria del 14.06.2013 l'attore riduceva la domanda proposta nel giudizio n. 664/2011 R.G. in relazione alla particella n. 646 fg. n. 71, chiedendo “soltanto 342 mq della particella stessa” (cfr. pag. 22 della memoria in atti) e precisava la domanda di nullità del contratto di permuta e della scrittura privata del 24.09.1993 eccependo il difetto di causa, forma ed oggetto.
Di poi, con l'ordinanza del 21.04.2015, rilevato che il giudizio pendente in appello avverso la sentenza n. 19/2009 (che riconosceva proprietario del fondo agricolo di are 5,10 sito in E_
Lagonegro, confinante con la proprietà , identificato al foglio 71, p.lla n. 528, oggi Parte_1 particelle n. 646 e 657) “si pone come indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pendente dinanzi a questo Tribunale, in quanto volto all'accertamento della proprietà della p.lla 646 (già p.lla 580), di cui, a sua volta, richiede la Parte_1 restituzione in qualità di erede legittimo di ”, veniva disposta la sospensione del giudizio Per_3
ex art. 295 c.p.c.
Con dichiarazione del 14.03.2019 interveniva rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Iannibelli, difensore dei convenuti costituiti in giudizio.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in data 13.09.2023 e notificato ai convenuti presso l'Avv.
Iannibelli unitamente al decreto di fissazione d'udienza del 14.09.2023, l'attore chiedeva la prosecuzione del giudizio sospeso rappresentando che, dichiarato inammissibile il ricorso per
IO proposto da (ordinanza n. 18436/2023, pubblicata in data 28.06.2023), la E_
pagina 10 di 18 sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 349/2018 del 01.06.2018 (n. 108/2009 R.G.) è divenuta definitiva, con effetto di res giudicata.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 10.02.2024, si costituivano (a mezzo dell'Avv.
Leonasi) solo e “riportandosi – in via preliminare a tutte le E_ Controparte_2
eccezioni, difese e domande, anche riconvenzionali, articolate in atti chiedendo – con il rigetto delle domande attoree – il loro accoglimento” e rinnovando “tutte le richieste già spiegate, ed in particolare
(con le dovute attualizzazioni in fase del giudicato parziale circa la proprietà del suolo e fabbricato):
a) quella di acquisto a titolo originario per usucapione della p.lla 646 (repetisse, terreno attorno al fabbricato);” in subordine, di “costituzione del diritto di avvenuto acquisto della proprietà ex art. 938
c.c. per occupazione di buona fede della p.lla 646 (terreno pertinente e circostante il fabbricato) completamente recintato con opere murarie e cancellate in ferro ed occupato da impianti e sottoservizi per l'abitazione già dichiarata di proprietà con giudicato irrevocabile;
c) quella relativa alla costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dei fondi di proprietà attorea e dei terzi chiamati originariamente in causa dai signori e , attesa la assoluta interclusione _1 CP_2
del loro fondo ( p.lla 647 già di proprietà irrevocabilmente accertata dalla famiglia ) e 646, _1
terreno pertinenziale e circostante;
d) domanda accessoria e conseguenziale di risarcimento danni dell'attore principale per inadempimento accordi ex scritture private e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
In particolare, i convenuti sollecitavano la verifica dell'integrità del contraddittorio in riassunzione;
eccepivano, in via preliminare, la improcedibilità dell'azione per mancata attivazione della procedura di conciliazione ex D. Lgs. 28/2010 e, nel merito, la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di nullità delle scritture private per giudicato esterno (ne bis in idem, anche parziale).
La causa, ritenuta matura per la decisione e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata assegnata a sentenza, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10.04.2025, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 10.02.2025.
Depositati gli scritti difensivi conclusivi, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e , non costituitisi Controparte_3 Controparte_4 in giudizio nonostante la regolarità della notifica tanto dell'atto introduttivo del giudizio n. 99/2011
R.G., quanto del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza ex art. 295 c.p.c.
Al riguardo, va ricordato che la riassunzione della causa, una volta cessata la causa di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., va fatta a norma delle disposizioni dell'art. 170 dello stesso codice e dell'art. 125 delle relative norme di attuazione, e cioè mediante notifica dell'atto riassuntivo al pagina 11 di 18 procuratore costituito - come nel caso di specie avvenuto (cfr. deposito telematico di parte attorea del
23.10.2023) - e non già alla parte direttamente e personalmente (cfr. sul punto Cass. n. 153/1990).
Peraltro, la regolarità della notifica non è nella specie inficiata dalla rinuncia al mandato difensivo nelle more intervenuta, in ossequio al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui,
“in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6648/2017;
17649/2010). In tema poi di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace, vale altresì ricordare che l'atto riassuntivo, poiché volto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci. Difatti, l'art. 292 c.p.c. contiene un elenco tassativo degli atti che devono essere notificati al contumace e, tra questi, non è menzionato l'atto riassuntivo. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., l'atto di riassunzione va notificato alla parte contumace solo allorché si verifichi una modifica sotto il profilo soggettivo o oggettivo della preesistente situazione processuale perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione (cfr. Cass. nn. 26800/2022;
19574/2021; 13015/2018). Nel caso di specie, non essendo riscontrabili tali mutamenti, è da ritenersi irrilevante la circostanza che l'atto di riassunzione del giudizio non sia stato notificato ai terzi chiamati in causa (peraltro dalla parte convenuta) in quanto già contumaci.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancata attivazione della procedura di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010, sollevata dai convenuti in sede di costituzione in prosecuzione, va osservato quanto segue.
Posto che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo ma costituisce la prosecuzione di quello originario, mentre in relazione al proc. n. 99/2011 R.G. (introdotto il
10.02.2011) l'eccezione risulta infondata poiché non esisteva l'obbligo della mediazione, decorrente dal 20.03.2011 secondo quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 28/2010 (“Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati”); in relazione al proc. n. 664/2011 R.G. (introdotto il 12.09.2011 e riunito al primo), pur rientrante nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, l'eccezione in esame risulta inammissibile in quanto tardiva, dovendo essere pagina 12 di 18 “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (art. 5 D. Lgs. 28/2010).
Ancora in limine litis va dichiarata la parziale estinzione del giudizio con specifico riferimento alle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti (v. conclusioni proc. n. 99/2011 R.G. e proc. n.
664/2011 R.G.).
Giova ricordare che i presenti giudizi riuniti venivano sospesi ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità del giudizio di appello, n. 108/2009 R.G., avverso la sentenza n. 19 del 14.01.2009, emessa nel proc. n.
187/2004 R.G. Tribunale di Lagonegro.
Come noto, cessata la causa pregiudiziale, la prosecuzione del giudizio sospeso è rimessa all'iniziativa delle parti che, se interessate, presentano la relativa istanza nelle forme del ricorso ex art. 297 c.p.c.:
l'omessa tempestiva presentazione dell'istanza comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, co.3 c.p.c., che, nella sua formulazione vigente ratione temporis, prevede la rilevabilità ex officio della fattispecie estintiva.
Nel caso in esame si ritiene che, relativamente alle domande riconvenzionali, l'interesse alla prosecuzione del giudizio fosse principalmente dei convenuti/attori in riconvenzionale i quali, di converso, non avanzavano alcuna tempestiva istanza di prosecuzione in ordine alle proprie domande riconvenzionali.
La domanda riconvenzionale costituisce, infatti, una domanda che, pur dipendendo dal medesimo titolo dedotto in giudizio per mezzo della domanda principale, è dotata di una sua autonomia, tanto che essa va esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale. Da ciò ne consegue che grava sul convenuto/attore in via riconvenzionale l'onere di riattivare il processo relativamente alle domande per le quali ha interesse a un'eventuale pronuncia nel merito, pena l'estinzione (parziale) del giudizio.
Pertanto, considerato che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Potenza n.
349/2018 del 01.06.2018 risulta essere intervenuto in data 28.06.2023, allorquando la Corte di
IO, con ordinanza n. 18436/2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per IO proposto da , e rilevato che la comparsa di costituzione in prosecuzione, contenente E_
le domande riconvenzionali riproposte dai convenuti in riassunzione, risulta essere stata depositata solo in data 10.02.2024, va dichiarata l'estinzione parziale del presente giudizio relativamente alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti nei giudizi riuniti per mancata tempestiva riassunzione e/o prosecuzione del processo nel termine di tre mesi dalla cessazione del motivo di sospensione.
pagina 13 di 18 Tanto premesso, ai fini della qualificazione della domanda attorea occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 2619/2021) secondo cui il giudice di merito ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto.
Giova in proposito richiamare Cass. Sez. II, 7.1.2019 n. 123, secondo cui l'azione di petizione ereditaria, con la quale l'erede chiede l'accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, presuppone la contestazione della qualità di erede di chi agisce. La petitio hereditatis cioè ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso
“petitum”.
Ebbene, a fronte delle domande formulate ed alla luce del complesso delle difese spiegate, deve ritenersi che l'attore abbia proposto una domanda di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. al fine di ottenere, da un lato, l'accertamento del proprio diritto di proprietà sui terreni iscritti in catasto al foglio n. 71, particelle (da ultimo) nn. 646 (550 mq) e 647 (168 mq) e, dall'altro, la condanna dei convenuti alla restituzione degli stessi;
nonché, conseguentemente, una domanda di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (in specie, alla demolizione dei muretti divisori) ed al risarcimento dei danni subiti a causa della asserita illegittima occupazione degli stessi. Invero, deve osservarsi che la domanda di accertamento, tanto della qualità di erede di (peraltro richiesto solo Per_3 nell'ambito dell'originario giudizio n. 99/2011 R.G.), quanto della nullità della scrittura privata del
23.09.1993 e del contratto di permuta (privo di data ma presumibilmente del 1998), stipulati da _1
rispettivamente, con e si pone quale mero presupposto ed
[...] Persona_5 Per_3
antecedente logico della domanda di rivendica.
Sul thema decidendum del presente giudizio, così come sopra definito, incide il giudicato formatosi all'esito della causa pregiudiziale n. 108/2009 R.G., definita con la sentenza n. 349/2018 del
01.06.2018 con cui la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la sentenza n. 19/2009 emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 14.01.2009 nel proc. n. 187/2004 R.G. tra E_
e Per_3
Pacifico e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza de qua, giusta ordinanza n. 18436/2023 del 25.01.2023 con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da _1
pagina 14 di 18 (cfr. allegati al ricorso ex art. 297 c.p.c. del 13.09.2023), va evidenziato che, mentre in primo _1
grado veniva accolta la domanda di di accertamento dell'avvenuto trasferimento, in E_
suo favore, della proprietà del terreno agricolo sito in Lagonegro censito al fg. n. 71, part. n. 528 (oggi n. 646 e n. 647) di are 5,10, acquistato da col contratto di permuta del 1998 e sul quale Per_3 ricadeva un fabbricato di proprietà (all'epoca edificato su suolo di;
in secondo _1 Per_3 grado, accertata la nullità del solo trasferimento dell'area (porzione della particella n. 528) pertinenziale al fabbricato, è stata accertata in capo a la proprietà del solo fabbricato E_
(insistente sulla part. n. 647 di 168 mq) e non anche del suolo su cui l'immobile insiste (part. n. 647 di mq 168) né del terreno circostante (part. n. 646 di mq 342).
Più nel dettaglio, con la sentenza n. 19/2009 (n. 187/2004 R.G.) il Tribunale di Lagonegro ha statuito che ha acquistato da la proprietà del fondo agricolo di are 5,10 sito in E_ Per_3
Lagonegro alla località Vaieto, confinante con la proprietà , identificato in catasto al Parte_1
foglio 71 part. 528, oggi particelle 646 e 647, e precisamente l'area trasferita è quella di 168 mq occupata dal fabbricato che insiste sulla particella 647 e di 342 mq per la particella 646 individuata come la parte più prossima al fabbricato di proprietà del signor , in modo da creare E_ una corte senza soluzione di continuità”.
Con la sentenza n. 349/2018 (n. 108/09 R.G.), la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza appellata da ha invece dichiarato che “ (CF: Per_3 E_ C.F._4
) ha acquistato da ( ), con scrittura privata del 1998, priva
[...] Per_3 CodiceFiscale_5
di ulteriori riferimenti temporali, la proprietà del fabbricato che insiste sul fondo agricolo sito a
Lagonegro, località Vaieto, censito in catasto al foglio n. 71, particella n. 528 - oggi particelle nn. 616
(rectius: 646) e 647” e rigettato “la domanda proposta dal , avente ad oggetto l'accertamento _1 del trasferimento del suolo circostante il fabbricato”.
Orbene, la sussistenza di una sentenza passata in giudicato che ha accertato l'acquisto (per effetto della scrittura privata di permuta) in capo a , in positivo, della proprietà del fabbricato e, in E_
negativo, della proprietà del suolo sul quale esso insiste (part. n. 647 di 168 mq) e di quello circostante il fabbricato stesso (part. n. 646) non consente di rimettere in discussione la prova di tali fatti.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla asserita nullità della scrittura privata di permuta lamentata dall'attore, peraltro riproponendo le medesime censure sollevate nel giudizio già definito. Al riguardo, va infatti osservato che risulta parimenti coperta dal giudicato la nullità parziale ex art. 1419 primo comma c.c. del contratto di permuta per indeterminatezza dell'oggetto e, segnatamente, la nullità del solo trasferimento dell'area pertinenziale al fabbricato potendosi evincere dall'atto il numero della particella da cui effettuare il distacco, l'estensione ed uno dei confini, ma non pagina 15 di 18 anche la forma dell'area ceduta all'interno della più ampia superficie, né gli esatti confini del circostante suolo trasferito (cfr. sul punto pagg. da 5 a 7 della sentenza in atti). In specie, nella sentenza de qua si legge testualmente che “è viziato da nullità il solo trasferimento dell'area (porzione della particella n. 528) pertinenziale al fabbricato costruito dal e tale vizio non incide sulla validità _1 dei rimanenti trasferimenti immobiliari” (cfr.
9.1. della sentenza in atti).
Ciò posto, in punto di diritto giova rilevare che, per costante e consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, l'azione di cui all'art. 948 c.c. - tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato – sottopone chi la propone ad un onere probatorio molto rigoroso conosciuto come “probatio diabolica”, essendo questi tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione ventennale, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” in capo ai vari proprietari succedutisi nel tempo, ai sensi degli artt. 1146 comma 2 e 1158 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 1044/1995; Cass. n. 11605/1997). Chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione, invece, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendosi avvalere del principio “possiedo quia possiedo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (cfr. sul punto sent. Cass. civ., sez. III, n. 14734/2018).
In particolare, è stato precisato che all'attore non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, atteso che tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, occorrendo piuttosto dare la prova che l'alienante o uno dei suoi precedenti danti causa erano sicuramente proprietari, potendo vantare un acquisto a titolo originario (cfr. ex multis Cass. n. 1044/1995 in Giur. it. 1995, I, 1,
1673), ovvero mediante la prova del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio. In altri termini, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta rigorosa prova vi è la dimostrazione del possesso "uti dominus" del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al compimento della usucapione, calcolato anche cumulando il possesso del rivendicante a quello dei suoi danti causa (cfr. Cass. n. 5114/1993).
Inoltre, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione; né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e quindi in base ad pagina 16 di 18 un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (cfr. Cass. civ. 11115/1997; Cass. civ. n. 11605/1997).
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che l'attore, quand'anche si dovesse ritenere che, in quanto erede, abbia acquistato (a titolo derivativo) per successione mortis causa dalla madre (cfr. certificato di morte di atto notorio Per_3 Per_3
attestante la qualità di erede di certificazione anagrafica storica di famiglia del Parte_1
14.10.2010 di cui agli all. nn. 13,14 e 15 all'atto di citazione n. 99/2011 R.G.), non ha tuttavia fornito la prova che la dante causa fosse effettivamente proprietaria del bene per cui è causa (part. n. 646 e n.
647). A tal fine si ritiene difatti insufficiente l'atto notarile di divisione del 23.02.1989 all'uopo prodotto (cfr. all. 1) e ciò in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di
IO, secondo cui ai fini della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione non può essere sufficiente un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per sé solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene e stato attribuito in sede di divisione (cfr. Cass. n. 6228/2023; n. 1930/1966; n. 1511/1979; n. 3724/1987). Analogamente, ai suddetti fini probatori si ritengono irrilevanti le visure catastali prodotte in atti (cfr. all. nn. 7 e 11) in ragione dei principi innanzi illustrati. Come precisato in giurisprudenza, i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario (ad iniziativa di parte), che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un eventuale mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/02/2015
n. 631; T.A.R. Napoli, sez. VII, 22/03/2021, n. 1901). Né risulta provato – e prima ancora allegato- un possesso ultraventennale da parte dell'attore o dei precedenti danti causa.
Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere rigettata per difetto di prova la domanda attorea di rivendica, con assorbimento delle domande (di rilascio del bene, di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni) conseguentemente formulate.
Ai soli fini di mera completezza, va osservato che la domanda di risarcimento dei danni morali è stata formulata in termini assolutamente generici e non è stata supportata da alcun elemento di prova.
Va infine rigettata la domanda con la quale parte convenuta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex pagina 17 di 18 plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata
(cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016; 3376/2016; 22289/2015; 3003/2014;).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha allegato e provato il danno asseritamente patito, né i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca ne giustifica la integrale compensazione tra le parti costituite.
Nulla sulle spese di lite quanto alle parti rimaste contumaci, considerato che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cpc ha il suo fondamento nell'esigenza di evitar una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (sul punto sent. Cass. n. 16174/2018; sent. Cass. n. 17432/2011; ord. Cass.
n. 12897/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulle cause riunite nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree proposte nei giudizi riuniti nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G.;
- dichiara l'estinzione parziale dei giudizi riuniti nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G. in relazione alle domande riconvenzionali ivi spiegate dai convenuti/attori in riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in entrambi i giudizi riuniti;
- nulla sulle spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
Così deciso in Lagonegro, il 10/07/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nelle cause riunite nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G., aventi ad oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e pendenti
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Dario Gioia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latronico (PZ) alla via
Angelo Diego n. 3;
ATTORE
E
(C.F. e (C.F. E_ C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Leonasi ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lauria (PZ) alla Piazza San Giacomo n. 17;
CONVENUTI
E
e ; Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÉ
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà parentale sul Controparte_5
minore , , Persona_1 Controparte_6 Persona_1
, e in qualità di genitore
[...] Controparte_7 Parte_1
esercente la potestà parentale sulla minore Persona_2
HIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
[...]
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 _1
, e , originando il procedimento n.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
99/2011 R.G., nell'ambito del quale chiedeva all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a -accertare e dichiarare la qualità di erede legittimo del Sig. dei Parte_1
diritti che al medesimo spettano jure ereditario e, quindi, il diritto dell'erede di subentrare nello
"universum jus" della defunta , al fine di ottenere, con la sentenza di condanna, la Per_3
restituzione, da parte degli attuali possessori senza titolo alcuno, vale a dire, i signori _1
, e residenti in [...]alla
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Contrada Vaieto n.13, del bene ereditario, identificato in catasto terreni del Comune di Lagonegro al foglio n. 71 particella n. 646 di 550 mq, al netto di 342 mq, della particella stessa, “attualmente acquistati” dal signor in virtù della sentenza n. 19/2009, del 14/01/2009, del E_
Tribunale di Lagonegro, pertanto, in ragione di 208 mq (previa determinazione, nella particella stessa, dei 208 mq da individuare e delimitare, secondo le designazioni del Giudice oggi adito, o, in alternativa, secondo le designazioni del Tribunale di Lagonegro contenute nella sentenza n. 19/2009, nella parte non prossima al “fabbricato di proprietà del signor , in modo da E_
lasciare una corte al fabbricato medesimo), per così conseguire il possesso del suddetto immobile da parte dell'attore quale proprietario dell'immobile medesimo;
b - in subordine, accertare e dichiarare il diritto di proprietà del signor dell'immobile identificato al N.C.T. del Comune Parte_1
di Lagonegro, al foglio n. 71, ex particella n. 610 (ex n. 528, già 486 ex 207) ora n. 646 di 550 mq, al netto di 342 mq, della particella stessa, allo stato, “acquistati” dal signor , in virtù E_
della sentenza n. 19/2009 del 14/01/2009 del Tribunale di Lagonegro e, quindi, in ragione di 208 mq
(previa determinazione dei 208 mq stessi da individuare e delimitare, secondo le designazioni del
Giudice oggi adito, o, in alternativa, secondo le designazioni del Tribunale di Lagonegro contenute nella sentenza n.19/2009), e condannare i predetti signori al rilascio del bene stesso in favore dell'attore, per così conseguire, tramite la restituzione del bene rivendicato, il possesso del suddetto immobile da parte dell'attore quale proprietario dell'immobile medesimo;
c – condannare i signori
, e , alla riduzione in E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
pristino con la demolizione dei muretti divisori, quindi, delle costruzioni e di tutti i tipi di opere e manufatti (compresi quelli interrati) che ricadono sui 208 mq di terreno rivendicato di cui ai sub 1) o
2) delle richieste conclusionali - come individuati e delimitati secondo le designazioni del Giudice oggi adito, o, in alternativa, secondo le designazioni del Tribunale di Lagonegro contenute nella sentenza
pagina 2 di 18 n.19/2009, con ristabilimento dello stato dei luoghi dell'immobile rivendicato onde conseguire il reale possesso dell'immobile medesimo da parte dell'attore, quale proprietario;
infatti, i muri di recinzione, in cls con sovrastante cancellata di ferro posti attorno al fabbricato occupato dalla famiglia PE
, ostacolerebbero l'accesso al bene richiesto, al momento del rilascio del bene stesso;
d -
[...]
condannare i signori , , e , al E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, per la perdita subita, dall'attore dal 15/7/2010 per l'illegittima occupazione del terreno in parola da parte dei suddetti signori, e la cui sottrazione alla disponibilità e al godimento del proprietario ha privato lo stesso dei proventi che avrebbe potuto trarre dal suo utilizzo, e dell'intervenuta svalutazione monetaria, con gli interessi legali dalla domanda;
adeguare, inoltre, i valori monetari, con riferimento all'epoca della illegittima occupazione del terreno medesimo, da parte dei signori , a quelli correnti al momento della Parte_2
decisione; e - condannare i signori , , e E_ Controparte_3 Controparte_4 [...]
, al risarcimento dei danni morali subiti a causa della condotta illegittima tenuta dai CP_2
suddetti signori da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., da comprendere anche
l'attribuzione degli interessi maturati, a favore dell'avente diritto fino alla data della decisione;
f –
Condannare i suddetti signori al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
A sostegno delle domande spiegate, l'attore premetteva che la propria madre acquistava la Per_3
proprietà del terreno sito in Lagonegro alla località Strette o Vaieto ed iscritto in catasto al foglio n. 71, particella n. 207/B di are 20,50 per effetto dell'atto notarile del 23.02.1989 di divisione della comunione con la cugina sul terreno di cui al foglio n. 71, particella n. 207 di are 50,60 CP_8
e successivamente, in data 26.03.1994, rilasciava l'assenso a titolo di diritto personale per la facoltà di edificare su detto terreno al figlio poi precisando che nel 1996 la particella n. Controparte_5
207/B veniva frazionata nelle particelle n. 527 di are 11,87 e n. 528 di are 8,63.
Deduceva che con contratto di permuta privo di data, trasferiva a il Per_3 E_
terreno agricolo di are 5,10 da staccarsi dalla particella n. 528 di are 8,63 e che , nel E_
mese di marzo del 1997, realizzava opere edilizie abusive su parte della particella n. 528 (are 8,63) e, nello specifico, muretti divisori in cls con sovrastante cancellata di ferro intorno al fabbricato
“occupato” dalla sua famiglia, scale in cemento ed altre opere anche interrate sulla particella n. 646 (are
5,50), lamentando pertanto l'illegittima occupazione dell'immobile, successivamente anche da parte di
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Specificava che, dopo il frazionamento del 1999 della particella n. 528 nelle particelle n. 610 (are
7,18), n. 611 (are 1,08) e n. 612 (are 0,37), la particella n. 527 assumeva i numeri 607, 608 e 609 e che,
pagina 3 di 18 dopo l'ulteriore “arbitraria” variazione catastale commissionata da nel 2000, la Controparte_2
particella n. 610 (are 7,18) assumeva i numeri 646 (are 5,50) e 647 (are 1,68).
Inoltre, rappresentava che il Tribunale di Lagonegro, adito da contro al E_ Per_3 fine di accertare l'avvenuto trasferimento in suo favore del terreno agricolo distinto in catasto al foglio
71, particelle nn. 646 e 647 (già part. 528 e, poi, 610), di complessive are 7,18, acquistato con il contratto di permuta asseritamente stipulato nel 1998 e già dal 1993 pacificamente ed ininterrottamente posseduto, statuiva che “ ha acquistato da la proprietà del fondo E_ Per_3
agricolo di are 5,10, sito in Lagonegro alla Località Vaieto, confinante con la proprietà , Parte_1 identificato in catasto al foglio n. 71 part. 528, oggi particelle 646 e 647, e precisamente l'area trasferita è quella di 168 mq occupata dal fabbricato che insiste sulla particella 647 e di 342 mq per la particella 646 individuata come la parte più prossima al fabbricato di proprietà del signor _1
in modo da creare una corte senza soluzione di continuità.” (sentenza n. 19/2009 del
[...]
14.01.2009).
Rappresentava altresì di aver acquistato, quale erede e successore universale di (deceduta Per_3
in data 15.07.2010), la proprietà della particella (ora) n. 646 di 550 mq e lamentava che i convenuti, nonostante la suddetta sentenza, esercitavano il possesso sull'intera particella de qua piuttosto che sui
342 mq della stessa.
Chiariva, infine, che la domanda proposta era finalizzata ad ottenere la restituzione dei 208 mq del bene ereditario attualmente posseduti senza titolo dai convenuti e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.05.2011, si costituivano in giudizio _1
e chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa
[...] Controparte_2 Controparte_5
e e, “nel merito, in via principale respingere tutte le Controparte_6 Persona_1
domande formulate da nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto Parte_1
e in diritto per le motivazioni descritte in atti che qui si riportano integralmente, in particolare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda poiché l'attore non ha dato la probatio diabolica in merito alla proprietà del bene rivendicato;
In via riconvenzionale dichiarare la proprietà della porzione di terreno rivendicata, distinta catastalmente al fg. 71 particella 646 per soli mq. 208 al netto dei mq. 342 già in proprietà del sig. in virtù di sentenza n° 19/2009 del E_
Tribunale di Lagonegro, che ha riconosciuto la proprietà del fondo agricolo, in capo ai convenuti, identificato quale part. 528, oggi 647 e 646, precisamente la part. 647 di mq 168 occupati dal fabbricato e mq. 342 della part. 646, individuati come la parte più prossima al fabbricato di proprietà del Sig. in modo da creare una corte senza soluzione di continuità, in capo ai E_
pagina 4 di 18 convenuti per avvenuta usucapione speciale ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., così come riportato al punto 2 della presente comparsa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
Sempre in via riconvenzionale accertata l'inesistenza del diritto azionato dall'attore e/o aver agito in giudizio con malafede o colpa grave;
condannare ex art. 96 I e II comma alle spese e al risarcimento dei danni da liquidare in favore dei convenuti, che saranno liquidate dal Giudice d'ufficio. In ogni caso condannare
l'attore alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre accessori di legge”.
In punto di fatto i convenuti esponevano che, in seguito alla concessione edilizia n. 21/92 ottenuta da per la costruzione di un fabbricato rurale con annessa abitazione sulle particelle nn. E_
50 e 51 del foglio 72 di sua esclusiva proprietà, non disponendo della Parte_1
volumetria necessaria per realizzare un fabbricato, chiedeva al primo di realizzare un lotto unico mediante la fusione dei terreni di proprietà esclusiva del e della propria madre _1 Per_3
che, a tal fine, e in data 24.09.1993 acquistavano in E_ Parte_1
comproprietà da (zia di il terreno censito al foglio n. 71, part. Persona_5 Parte_1
n. 211/B (poi divenuta part. n. 487) confinante con la proprietà di e, in pari data, con Per_3
ulteriore scrittura privata stabilivano le modalità di trasformazione dei suoli e, segnatamente, che la concessione n. 21/92 sarebbe stata trasferita sul terreno acquistato in comproprietà ovvero su una delle particelle di proprietà di (nn. 207/B o 212/B del foglio 71); che l'ubicazione del fabbricato Per_3
del veniva, dapprima, trasferita sulla particella in comproprietà (variante del 13.01.1994) e, _1
poi, sulla particella n. 486 del foglio 71 di proprietà di (variante n. 114/94); che, in data Per_3
21.4.1994, iniziava i lavori sul lotto così definito, comprendente sia il sedime del E_
fabbricato che il terreno da asservire allo stesso, anche in eccedenza ai limiti quantitativi delle quote in comproprietà ma sempre nell'ambito della particella n. 528 del foglio 71 (oggi nn. 646 e 647), provvedendo anche a perimetrare l'area con apposita recinzione, ultimata nel 1996 con la costruzione dei muri in cls con sovrastante cancellata in ferro.
In particolare, precisavano che l'area utilizzata per realizzare il fabbricato della famiglia con le _1
relative pertinenze, che si estendeva inizialmente per complessivi 837 mq e, successivamente, per 718 mq (partt. 646 e 647), era rimasta inalterata e, sin dal 1994, nel loro pieno, pacifico ed esclusivo possesso e che tutte le opere edilizie realizzate erano state regolarmente legittimate e, inoltre, evidenziavano la mera intenzione attorea di creare “pregiudizi e disturbo ai convenuti nella pacifica fruizione della proprietà”.
In punto di diritto, eccepivano il mancato adempimento dell'attore al rigoroso onere probatorio imposto in sede di rivendica e, nello specifico, la mancata dimostrazione di aver acquistato a titolo originario la proprietà del bene rivendicato, contestando la rilevanza a tali fini dell'autocertificazione di essere pagina 5 di 18 proprietario in quanto erede universale di e dell'atto di divisione del 23.02.1989 e, Per_3 spiegando apposita domanda riconvenzionale, rivendicavano ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. la proprietà del fondo rustico di cui alle particelle nn. 646 e 647 del foglio 71 per aver posseduto, in maniera esclusiva ed ininterrotta da 17 anni e con animus possidendi, il terreno de quo, ubicato nel Comune di
Lagonegro (censito integralmente come montano dalla L. n. 991/1952) ed unità agricola poiché, unitamente alla restante porzione, destinato e preordinato a “orto e frutteto” e concretamente utilizzato per l'esercizio di attività agricole.
Eccepivano, poi, l'inammissibilità della domanda per mancato superamento dei limiti di tolleranza previsti per la rivendica di un terreno, non raggiungendo il bene rivendicato l'unità colturale minima rivendicabile e, infine, contestavano la proprietà del bene in capo all'attore osservando, in ogni caso, che costui, in quanto coerede di insieme ai fratelli e ed al Per_3 E_ CP_6
padre , sarebbe eventualmente proprietario di soli 36 mq, pari alla quota Persona_1
legittima di proprietà e, dunque, concludevano con le suesposte conclusioni.
All'udienza del 12.05.2011 veniva autorizzata la chiamata in causa dei terzi Controparte_5
e , i quali, sebbene regolarmente citati, non si Controparte_6 Persona_1 costituivano in giudizio e all'udienza del 22.11.2011 ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti costituite provvedevano al deposito delle memorie integrative.
Con separato atto di citazione depositato conveniva in giudizio Parte_1 _1
, e , dando origine al procedimento n.
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
664/2011 R.G., nell'ambito del quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a - accertare il diritto di proprietà del Sig. , dell'immobile sito in Lagonegro, alla Parte_1
Località Vaieto, identificato al foglio di mappa n.71, ex particella n. 610 (ex n. 528, già 486 ex 207) attualmente particelle n. 646 e 647, e, eventualmente, della maggior quantità di terreno, di proprietà dell'attore medesimo, da individuare, certamente, all'interno dell'area circoscritta dai muri di recinzione, in cls con sovrastante cancellata di ferro, posti attorno al fabbricato occupato dalla famiglia , e che non faccia parte della particella n. 609 del foglio n. 71, al fine del Parte_2
riconoscimento del suo diritto di proprietà del suddetto immobile rivendicato e, condannare i signori
, , e residenti in [...]
alla Contrada Vaieto n.13, al rilascio del bene stesso per conseguire tramite la restituzione del bene rivendicato, il possesso del suddetto immobile da parte dell'attore quale proprietario dell'anzidetto immobile, previa accertamento e dichiarazione della nullità, con effetto retroattivo, delle scritture private di cui si è detto al punto 10, vale a dire: a) il contratto di permuta stipulato tra la signora
pagina 6 di 18 e il signor con cui la prima trasferiva al secondo are 5,10 di terreno Per_3 E_
agricolo sito in Lagonegro, da staccarsi dal fondo, di maggior estensione, in catasto al foglio n. 71, particella n. 528 di are 8,63, mentre il signor trasferiva alla signora E_ Per_3
are 5,10 di terreno agricolo sito in Lagonegro, in catasto al foglio n.71, particella n. 211/b (di 1020 mq) e;
b) la scrittura privata del 24-09-1993 stipulato tra la signora e il signor Persona_5
con cui la prima trasferiva al secondo are 5,10 di terreno agricolo sito in E_
Lagonegro, in catasto al foglio n.71, particella n. 211/b (di 1020 mq); b - condannare i signori
, e alla rimozione dei E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
muretti divisori in cls con sovrastante cancellata di ferro, che ricadono sul bene rivendicato, che ostacolerebbero l'accesso a detto bene, al momento del rilascio del bene stesso onde conseguire il reale possesso del suddetto immobile rivendicato da parte dell'attore, quale proprietario;
comunque, della componente dei suddetti muretti, realizzata in modo abusivo, quindi, priva di sanatoria;
c - condannare i signori , , e , al E_ Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
risarcimento dei danni tutti cagionati dai predetti, da liquidarsi in separata sede, per la perdita subita dall'attore per l'illegittima occupazione del terreno in parola da parte dei medesimi, e dell'intervenuta svalutazione monetaria, con gli interessi legali dalla domanda fino alla data della decisione;
adeguare, inoltre, i valori monetari, con riferimento all'epoca della illegittima occupazione del terreno, a quelli correnti al momento della decisione;
d - condannare i suddetti signori al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CAP come per legge”.
In particolare, l'attore, assumendo di aver acquistato per successione mortis causa, in quanto erede e successore universale della madre la proprietà del terreno di cui alle particelle nn. 646 e Per_3
647 del foglio 71, deduceva, anzitutto, che i diritti immobiliari sulla particella n. 207 (are 50,60) erano stati acquistati, da una parte, da per 2/10 con atto di compravendita del 28.02.1973 e per Per_3 altri 2/10 per successione mortis causa della madre e, dall'altra, da Persona_6 Per_7
, “già possidente a giusto titolo originario” di 1/5, per un ulteriore quinto con atto di
[...]
compravendita del 30.7.1970 da e soggiungeva che, donati i suddetti 2/5 da Persona_6 Per_7
alla nipote con atto di donazione del 26.1.1961, la particella de qua veniva poi
[...] CP_8
divisa nelle particelle n. 207/B (are 20,50) di proprietà di e n. 207/A (are 30,10) di Per_3
proprietà di CP_8
Riportava, poi, i frazionamenti eseguiti nel tempo sulla particella n. 207/B sino ad arrivare al frazionamento nelle attuali particelle nn. 646 (are 5,50) e 647 (are 1,68); lamentava che _1
aveva edificato su parte di tale immobile e nel 1997 anche proceduto a recintarlo
[...]
completamente, così impossessandosene illegittimamente insieme alla sua famiglia, e richiamava i pagina 7 di 18 giudizi instaurati, rispettivamente, da per ottenere l'accertamento del trasferimento E_
della proprietà delle particelle nn. 646 e 647 per effetto del contratto di permuta stipulato con Per_3
(conclusosi con la sent. n. 19/2009, appellata da nel giudizio n. 108/2009 R.G. Corte
[...] Per_3
d'Appello di Potenza) e da per ottenere il rilascio dei 208 mq della particella n. Parte_1
646 (n. 99/2011 R.G.).
Al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di proprietà sulle particelle nn. 646 e 647 ed eventualmente sulla maggiore quantità di terreno da individuare all'interno dell'area circoscritta dai muri di recinzione posti intorno al fabbricato della famiglia ed il rilascio del bene stesso, _1
l'attore invocava nello specifico la nullità tanto del contratto di permuta con cui aveva Per_3
trasferito a are 5,10 di terreno agricolo da staccarsi dal fondo di cui alla particella n. E_
528 (are 8,63) a fronte della particella n. 211/b (1020 mq); quanto della scrittura privata con cui aveva acquistato la comproprietà della particella n. 211/B da in E_ Persona_5
data 24.09.1993.
Sulla base di tali premesse, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.12.2011, tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare, di chiamare in causa anche quale genitore Controparte_5
esercente la potestà sul minore , e Persona_1 Controparte_6 Persona_1
, quali eredi di nonché quale
[...] Per_3 Controparte_9 Parte_1
genitore esercente la potestà sulla minore in via pregiudiziale, di Persona_2
“dichiarare la sussistenza della litispendenza e/o della continenza ex art. 39 c.p.c. così come articolato in comparsa al punto 1 che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- dichiarare, in caso di mancata dichiarazione della litispendenza o della continenza, la connessione soggettiva e, parzialmente oggettiva, cosi come indicato al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dall'attore per carenza di legittimazione attiva così come indicato al motivo n° 3 dell'elenco puntato;
Nel merito, in via principale: - respingere tutte le domande formulate da Parte_1
nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni
[...] descritte in atti che qui si riportano integralmente, in particolare dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda poiché l'attore non ha dato la probatio diabolica in merito alla proprietà del bene rivendicato;
- rigettare la domanda per improponibilità per violazione delle norme sul giusto processo;
In via riconvenzionale: dichiarare la proprietà del terreno rivendicato, distinto catastalmente al foglio 71 particella 646 e part. 647 in capo ai convenuti per avvenuta usucapione speciale ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. così come riportato al punto 6 della presente comparsa, che qui
pagina 8 di 18 si intende integralmente riportato e trascritto;
costituire in favore dei convenuti la servitù di passaggio pedonale e carrabile della strada, identificata catastalmente alle part. 648, 605 e 607 del f. 71 del
Comune di Lagonegro, che collega la viabilità pubblica alla proprietà caratterizzato da Parte_2
interclusione assoluta, come descritto al punto 7 che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche a mezzo di CTU tecnico descrittiva che descriva le modalità e l'uso dell'esercizio della servitù; emettere sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell'area posseduta dai convenuti, identificata catastalmente quale part. 646 f. 71 del comune di Lagonegro, per mq. 208 rappresentante la parte di terreno non rientrante in quella descritta dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n°
19/2009 che ha accertato la proprietà della part. 647, per l'intero, e parte della 646 per mq 342 in capo al Sig. sin dall'anno 1998. Sempre in via riconvenzionale condannare l'attore E_ al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli accordi stipulati nella misura da quantificarsi in corso di giudizio a mezzo integrazione probatoria, nonché di CTU quantificativa;
accertata l'inesistenza del diritto azionato dall'attore e/o aver agito in giudizio con malafede o colpa grave;
condannare ex art. 96 I e II comma alle spese e al risarcimento dei danni da liquidare in favore dei convenuti, che saranno liquidate dal Giudice d'ufficio, in € 1.000,00 per ogni anno di durata del processo. In ogni caso condannare l'attore alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre accessori di legge”.
In particolare, i convenuti contestavano la fondatezza delle domande attoree eccependo: la carenza di legittimazione attiva dell'attore, avendo questi depositato documentazione inidonea a sostenere la sua posizione di erede di ed in ogni caso agito rivendicando un bene che al momento Per_3 dell'apertura della successione era già da tempo in proprietà dei;
la validità delle Parte_2
scritture private di permuta del 1998 e di compravendita del 24.09.1993, già accertata nel giudizio n.
187/2004 R.G. definito con la sentenza n. 19/2009; la carenza dei requisiti necessari per la proponibilità dell'azione ex 948 c.c. e, nella specie, della probatio diabolica; l'acquisto a titolo originario in loro favore della proprietà sulle particelle nn. 646 e 647 per complessivi 718 mq attraverso l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. e alla L. 346/1976.
Inoltre, chiedevano la costituzione di apposita servitù di passaggio, evidenziando di esercitare, sin dal
1993, un diritto di passaggio, carrabile e pedonale, sull'unica strada, costruita da nel E_
1993-94 e costeggiante i muri di recinzione della proprietà che collega i “propri” Parte_3
terreni, poiché interclusi, alla viabilità pubblica;
nonché la pronuncia di una sentenza costitutiva del trasferimento, in loro favore, della proprietà sui 208 mq della particella n. 646 per occupazione di porzione di fondo attiguo ex art. 938 c.c., sussistendo la buona fede dei costruttori e non avendo l'attore pagina 9 di 18 e i suoi familiari fatto opposizione nel previsto termine di 3 mesi dall'inizio della costruzione, salvo il pagamento del doppio del valore del bene.
Da ultimo, rilevavano l'inadempimento dell'attore agli accordi stipulati, nonché la violazione del principio di correttezza e buona fede e delle norme sul giusto processo chiedendone la condanna, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni asseritamente subiti per difendersi nei diversi giudizi.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi (cfr. verbale d'udienza del 21.12.2011), questi non si costituivano in giudizio benché regolarmente intimati.
Col decreto presidenziale del 10.07.2012 reso nel giudizio n. 664/2011 e con l'ordinanza del
19.12.2012 (n. 99/2011 R.G.), veniva disposta la riunione della causa iscritta al n. 664/2011 R.G. a quella iscritta al n. 99/2011 R.G., sussistendo tra esse apparenti elementi di connessione soggettiva ed oggettiva.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. relativamente al procedimento riunito, le parti depositavano le relative memorie.
In particolare, con la prima memoria del 14.06.2013 l'attore riduceva la domanda proposta nel giudizio n. 664/2011 R.G. in relazione alla particella n. 646 fg. n. 71, chiedendo “soltanto 342 mq della particella stessa” (cfr. pag. 22 della memoria in atti) e precisava la domanda di nullità del contratto di permuta e della scrittura privata del 24.09.1993 eccependo il difetto di causa, forma ed oggetto.
Di poi, con l'ordinanza del 21.04.2015, rilevato che il giudizio pendente in appello avverso la sentenza n. 19/2009 (che riconosceva proprietario del fondo agricolo di are 5,10 sito in E_
Lagonegro, confinante con la proprietà , identificato al foglio 71, p.lla n. 528, oggi Parte_1 particelle n. 646 e 657) “si pone come indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pendente dinanzi a questo Tribunale, in quanto volto all'accertamento della proprietà della p.lla 646 (già p.lla 580), di cui, a sua volta, richiede la Parte_1 restituzione in qualità di erede legittimo di ”, veniva disposta la sospensione del giudizio Per_3
ex art. 295 c.p.c.
Con dichiarazione del 14.03.2019 interveniva rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Iannibelli, difensore dei convenuti costituiti in giudizio.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in data 13.09.2023 e notificato ai convenuti presso l'Avv.
Iannibelli unitamente al decreto di fissazione d'udienza del 14.09.2023, l'attore chiedeva la prosecuzione del giudizio sospeso rappresentando che, dichiarato inammissibile il ricorso per
IO proposto da (ordinanza n. 18436/2023, pubblicata in data 28.06.2023), la E_
pagina 10 di 18 sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 349/2018 del 01.06.2018 (n. 108/2009 R.G.) è divenuta definitiva, con effetto di res giudicata.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 10.02.2024, si costituivano (a mezzo dell'Avv.
Leonasi) solo e “riportandosi – in via preliminare a tutte le E_ Controparte_2
eccezioni, difese e domande, anche riconvenzionali, articolate in atti chiedendo – con il rigetto delle domande attoree – il loro accoglimento” e rinnovando “tutte le richieste già spiegate, ed in particolare
(con le dovute attualizzazioni in fase del giudicato parziale circa la proprietà del suolo e fabbricato):
a) quella di acquisto a titolo originario per usucapione della p.lla 646 (repetisse, terreno attorno al fabbricato);” in subordine, di “costituzione del diritto di avvenuto acquisto della proprietà ex art. 938
c.c. per occupazione di buona fede della p.lla 646 (terreno pertinente e circostante il fabbricato) completamente recintato con opere murarie e cancellate in ferro ed occupato da impianti e sottoservizi per l'abitazione già dichiarata di proprietà con giudicato irrevocabile;
c) quella relativa alla costituzione di servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dei fondi di proprietà attorea e dei terzi chiamati originariamente in causa dai signori e , attesa la assoluta interclusione _1 CP_2
del loro fondo ( p.lla 647 già di proprietà irrevocabilmente accertata dalla famiglia ) e 646, _1
terreno pertinenziale e circostante;
d) domanda accessoria e conseguenziale di risarcimento danni dell'attore principale per inadempimento accordi ex scritture private e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
In particolare, i convenuti sollecitavano la verifica dell'integrità del contraddittorio in riassunzione;
eccepivano, in via preliminare, la improcedibilità dell'azione per mancata attivazione della procedura di conciliazione ex D. Lgs. 28/2010 e, nel merito, la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di nullità delle scritture private per giudicato esterno (ne bis in idem, anche parziale).
La causa, ritenuta matura per la decisione e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata assegnata a sentenza, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10.04.2025, emesso all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 10.02.2025.
Depositati gli scritti difensivi conclusivi, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e , non costituitisi Controparte_3 Controparte_4 in giudizio nonostante la regolarità della notifica tanto dell'atto introduttivo del giudizio n. 99/2011
R.G., quanto del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione di udienza ex art. 295 c.p.c.
Al riguardo, va ricordato che la riassunzione della causa, una volta cessata la causa di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., va fatta a norma delle disposizioni dell'art. 170 dello stesso codice e dell'art. 125 delle relative norme di attuazione, e cioè mediante notifica dell'atto riassuntivo al pagina 11 di 18 procuratore costituito - come nel caso di specie avvenuto (cfr. deposito telematico di parte attorea del
23.10.2023) - e non già alla parte direttamente e personalmente (cfr. sul punto Cass. n. 153/1990).
Peraltro, la regolarità della notifica non è nella specie inficiata dalla rinuncia al mandato difensivo nelle more intervenuta, in ossequio al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui,
“in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 6648/2017;
17649/2010). In tema poi di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace, vale altresì ricordare che l'atto riassuntivo, poiché volto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci. Difatti, l'art. 292 c.p.c. contiene un elenco tassativo degli atti che devono essere notificati al contumace e, tra questi, non è menzionato l'atto riassuntivo. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., l'atto di riassunzione va notificato alla parte contumace solo allorché si verifichi una modifica sotto il profilo soggettivo o oggettivo della preesistente situazione processuale perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione (cfr. Cass. nn. 26800/2022;
19574/2021; 13015/2018). Nel caso di specie, non essendo riscontrabili tali mutamenti, è da ritenersi irrilevante la circostanza che l'atto di riassunzione del giudizio non sia stato notificato ai terzi chiamati in causa (peraltro dalla parte convenuta) in quanto già contumaci.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancata attivazione della procedura di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010, sollevata dai convenuti in sede di costituzione in prosecuzione, va osservato quanto segue.
Posto che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo ma costituisce la prosecuzione di quello originario, mentre in relazione al proc. n. 99/2011 R.G. (introdotto il
10.02.2011) l'eccezione risulta infondata poiché non esisteva l'obbligo della mediazione, decorrente dal 20.03.2011 secondo quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 28/2010 (“Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati”); in relazione al proc. n. 664/2011 R.G. (introdotto il 12.09.2011 e riunito al primo), pur rientrante nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, l'eccezione in esame risulta inammissibile in quanto tardiva, dovendo essere pagina 12 di 18 “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (art. 5 D. Lgs. 28/2010).
Ancora in limine litis va dichiarata la parziale estinzione del giudizio con specifico riferimento alle domande riconvenzionali avanzate dai convenuti (v. conclusioni proc. n. 99/2011 R.G. e proc. n.
664/2011 R.G.).
Giova ricordare che i presenti giudizi riuniti venivano sospesi ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità del giudizio di appello, n. 108/2009 R.G., avverso la sentenza n. 19 del 14.01.2009, emessa nel proc. n.
187/2004 R.G. Tribunale di Lagonegro.
Come noto, cessata la causa pregiudiziale, la prosecuzione del giudizio sospeso è rimessa all'iniziativa delle parti che, se interessate, presentano la relativa istanza nelle forme del ricorso ex art. 297 c.p.c.:
l'omessa tempestiva presentazione dell'istanza comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, co.3 c.p.c., che, nella sua formulazione vigente ratione temporis, prevede la rilevabilità ex officio della fattispecie estintiva.
Nel caso in esame si ritiene che, relativamente alle domande riconvenzionali, l'interesse alla prosecuzione del giudizio fosse principalmente dei convenuti/attori in riconvenzionale i quali, di converso, non avanzavano alcuna tempestiva istanza di prosecuzione in ordine alle proprie domande riconvenzionali.
La domanda riconvenzionale costituisce, infatti, una domanda che, pur dipendendo dal medesimo titolo dedotto in giudizio per mezzo della domanda principale, è dotata di una sua autonomia, tanto che essa va esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale. Da ciò ne consegue che grava sul convenuto/attore in via riconvenzionale l'onere di riattivare il processo relativamente alle domande per le quali ha interesse a un'eventuale pronuncia nel merito, pena l'estinzione (parziale) del giudizio.
Pertanto, considerato che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Potenza n.
349/2018 del 01.06.2018 risulta essere intervenuto in data 28.06.2023, allorquando la Corte di
IO, con ordinanza n. 18436/2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per IO proposto da , e rilevato che la comparsa di costituzione in prosecuzione, contenente E_
le domande riconvenzionali riproposte dai convenuti in riassunzione, risulta essere stata depositata solo in data 10.02.2024, va dichiarata l'estinzione parziale del presente giudizio relativamente alle domande riconvenzionali proposte dai convenuti nei giudizi riuniti per mancata tempestiva riassunzione e/o prosecuzione del processo nel termine di tre mesi dalla cessazione del motivo di sospensione.
pagina 13 di 18 Tanto premesso, ai fini della qualificazione della domanda attorea occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 2619/2021) secondo cui il giudice di merito ha il potere- dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto.
Giova in proposito richiamare Cass. Sez. II, 7.1.2019 n. 123, secondo cui l'azione di petizione ereditaria, con la quale l'erede chiede l'accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, presuppone la contestazione della qualità di erede di chi agisce. La petitio hereditatis cioè ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso
“petitum”.
Ebbene, a fronte delle domande formulate ed alla luce del complesso delle difese spiegate, deve ritenersi che l'attore abbia proposto una domanda di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. al fine di ottenere, da un lato, l'accertamento del proprio diritto di proprietà sui terreni iscritti in catasto al foglio n. 71, particelle (da ultimo) nn. 646 (550 mq) e 647 (168 mq) e, dall'altro, la condanna dei convenuti alla restituzione degli stessi;
nonché, conseguentemente, una domanda di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (in specie, alla demolizione dei muretti divisori) ed al risarcimento dei danni subiti a causa della asserita illegittima occupazione degli stessi. Invero, deve osservarsi che la domanda di accertamento, tanto della qualità di erede di (peraltro richiesto solo Per_3 nell'ambito dell'originario giudizio n. 99/2011 R.G.), quanto della nullità della scrittura privata del
23.09.1993 e del contratto di permuta (privo di data ma presumibilmente del 1998), stipulati da _1
rispettivamente, con e si pone quale mero presupposto ed
[...] Persona_5 Per_3
antecedente logico della domanda di rivendica.
Sul thema decidendum del presente giudizio, così come sopra definito, incide il giudicato formatosi all'esito della causa pregiudiziale n. 108/2009 R.G., definita con la sentenza n. 349/2018 del
01.06.2018 con cui la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la sentenza n. 19/2009 emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 14.01.2009 nel proc. n. 187/2004 R.G. tra E_
e Per_3
Pacifico e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza de qua, giusta ordinanza n. 18436/2023 del 25.01.2023 con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da _1
pagina 14 di 18 (cfr. allegati al ricorso ex art. 297 c.p.c. del 13.09.2023), va evidenziato che, mentre in primo _1
grado veniva accolta la domanda di di accertamento dell'avvenuto trasferimento, in E_
suo favore, della proprietà del terreno agricolo sito in Lagonegro censito al fg. n. 71, part. n. 528 (oggi n. 646 e n. 647) di are 5,10, acquistato da col contratto di permuta del 1998 e sul quale Per_3 ricadeva un fabbricato di proprietà (all'epoca edificato su suolo di;
in secondo _1 Per_3 grado, accertata la nullità del solo trasferimento dell'area (porzione della particella n. 528) pertinenziale al fabbricato, è stata accertata in capo a la proprietà del solo fabbricato E_
(insistente sulla part. n. 647 di 168 mq) e non anche del suolo su cui l'immobile insiste (part. n. 647 di mq 168) né del terreno circostante (part. n. 646 di mq 342).
Più nel dettaglio, con la sentenza n. 19/2009 (n. 187/2004 R.G.) il Tribunale di Lagonegro ha statuito che ha acquistato da la proprietà del fondo agricolo di are 5,10 sito in E_ Per_3
Lagonegro alla località Vaieto, confinante con la proprietà , identificato in catasto al Parte_1
foglio 71 part. 528, oggi particelle 646 e 647, e precisamente l'area trasferita è quella di 168 mq occupata dal fabbricato che insiste sulla particella 647 e di 342 mq per la particella 646 individuata come la parte più prossima al fabbricato di proprietà del signor , in modo da creare E_ una corte senza soluzione di continuità”.
Con la sentenza n. 349/2018 (n. 108/09 R.G.), la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza appellata da ha invece dichiarato che “ (CF: Per_3 E_ C.F._4
) ha acquistato da ( ), con scrittura privata del 1998, priva
[...] Per_3 CodiceFiscale_5
di ulteriori riferimenti temporali, la proprietà del fabbricato che insiste sul fondo agricolo sito a
Lagonegro, località Vaieto, censito in catasto al foglio n. 71, particella n. 528 - oggi particelle nn. 616
(rectius: 646) e 647” e rigettato “la domanda proposta dal , avente ad oggetto l'accertamento _1 del trasferimento del suolo circostante il fabbricato”.
Orbene, la sussistenza di una sentenza passata in giudicato che ha accertato l'acquisto (per effetto della scrittura privata di permuta) in capo a , in positivo, della proprietà del fabbricato e, in E_
negativo, della proprietà del suolo sul quale esso insiste (part. n. 647 di 168 mq) e di quello circostante il fabbricato stesso (part. n. 646) non consente di rimettere in discussione la prova di tali fatti.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla asserita nullità della scrittura privata di permuta lamentata dall'attore, peraltro riproponendo le medesime censure sollevate nel giudizio già definito. Al riguardo, va infatti osservato che risulta parimenti coperta dal giudicato la nullità parziale ex art. 1419 primo comma c.c. del contratto di permuta per indeterminatezza dell'oggetto e, segnatamente, la nullità del solo trasferimento dell'area pertinenziale al fabbricato potendosi evincere dall'atto il numero della particella da cui effettuare il distacco, l'estensione ed uno dei confini, ma non pagina 15 di 18 anche la forma dell'area ceduta all'interno della più ampia superficie, né gli esatti confini del circostante suolo trasferito (cfr. sul punto pagg. da 5 a 7 della sentenza in atti). In specie, nella sentenza de qua si legge testualmente che “è viziato da nullità il solo trasferimento dell'area (porzione della particella n. 528) pertinenziale al fabbricato costruito dal e tale vizio non incide sulla validità _1 dei rimanenti trasferimenti immobiliari” (cfr.
9.1. della sentenza in atti).
Ciò posto, in punto di diritto giova rilevare che, per costante e consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, l'azione di cui all'art. 948 c.c. - tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato – sottopone chi la propone ad un onere probatorio molto rigoroso conosciuto come “probatio diabolica”, essendo questi tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione ventennale, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus” in capo ai vari proprietari succedutisi nel tempo, ai sensi degli artt. 1146 comma 2 e 1158 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 1044/1995; Cass. n. 11605/1997). Chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione, invece, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendosi avvalere del principio “possiedo quia possiedo”, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (cfr. sul punto sent. Cass. civ., sez. III, n. 14734/2018).
In particolare, è stato precisato che all'attore non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, atteso che tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, occorrendo piuttosto dare la prova che l'alienante o uno dei suoi precedenti danti causa erano sicuramente proprietari, potendo vantare un acquisto a titolo originario (cfr. ex multis Cass. n. 1044/1995 in Giur. it. 1995, I, 1,
1673), ovvero mediante la prova del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio. In altri termini, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta rigorosa prova vi è la dimostrazione del possesso "uti dominus" del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al compimento della usucapione, calcolato anche cumulando il possesso del rivendicante a quello dei suoi danti causa (cfr. Cass. n. 5114/1993).
Inoltre, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione; né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e quindi in base ad pagina 16 di 18 un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (cfr. Cass. civ. 11115/1997; Cass. civ. n. 11605/1997).
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che l'attore, quand'anche si dovesse ritenere che, in quanto erede, abbia acquistato (a titolo derivativo) per successione mortis causa dalla madre (cfr. certificato di morte di atto notorio Per_3 Per_3
attestante la qualità di erede di certificazione anagrafica storica di famiglia del Parte_1
14.10.2010 di cui agli all. nn. 13,14 e 15 all'atto di citazione n. 99/2011 R.G.), non ha tuttavia fornito la prova che la dante causa fosse effettivamente proprietaria del bene per cui è causa (part. n. 646 e n.
647). A tal fine si ritiene difatti insufficiente l'atto notarile di divisione del 23.02.1989 all'uopo prodotto (cfr. all. 1) e ciò in ossequio al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di
IO, secondo cui ai fini della prova della proprietà nel giudizio di rivendicazione non può essere sufficiente un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per sé solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene e stato attribuito in sede di divisione (cfr. Cass. n. 6228/2023; n. 1930/1966; n. 1511/1979; n. 3724/1987). Analogamente, ai suddetti fini probatori si ritengono irrilevanti le visure catastali prodotte in atti (cfr. all. nn. 7 e 11) in ragione dei principi innanzi illustrati. Come precisato in giurisprudenza, i dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario (ad iniziativa di parte), che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un eventuale mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/02/2015
n. 631; T.A.R. Napoli, sez. VII, 22/03/2021, n. 1901). Né risulta provato – e prima ancora allegato- un possesso ultraventennale da parte dell'attore o dei precedenti danti causa.
Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere rigettata per difetto di prova la domanda attorea di rivendica, con assorbimento delle domande (di rilascio del bene, di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni) conseguentemente formulate.
Ai soli fini di mera completezza, va osservato che la domanda di risarcimento dei danni morali è stata formulata in termini assolutamente generici e non è stata supportata da alcun elemento di prova.
Va infine rigettata la domanda con la quale parte convenuta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex pagina 17 di 18 plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata
(cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016; 3376/2016; 22289/2015; 3003/2014;).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha allegato e provato il danno asseritamente patito, né i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca ne giustifica la integrale compensazione tra le parti costituite.
Nulla sulle spese di lite quanto alle parti rimaste contumaci, considerato che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cpc ha il suo fondamento nell'esigenza di evitar una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (sul punto sent. Cass. n. 16174/2018; sent. Cass. n. 17432/2011; ord. Cass.
n. 12897/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulle cause riunite nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree proposte nei giudizi riuniti nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G.;
- dichiara l'estinzione parziale dei giudizi riuniti nn. 99/2011 R.G. e 664/2011 R.G. in relazione alle domande riconvenzionali ivi spiegate dai convenuti/attori in riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti in entrambi i giudizi riuniti;
- nulla sulle spese nei rapporti con le parti rimaste contumaci.
Così deciso in Lagonegro, il 10/07/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 18 di 18