Ordinanza collegiale 9 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03643/2026REG.PROV.COLL.
N. 04337/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4337 del 2021, proposto da
OM AL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il LA – sede di Roma (sezione seconda) n. 1222/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 aprile 2026 il Cons. DA NT e uditi per le parti gli avvocati Francesco Saverio Cantella e Filippo Lattanzi per la parte OM AL s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. OM AL s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza TAR LA, 29 gennaio 2021, n. 1222, che ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per l’accertamento negativo dell’obbligo a suo carico di corresponsione per l’anno 1998 del canone di concessione per il servizio pubblico di telecomunicazioni ex art. 188 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d. Codice postale) e, dunque, di pagamento del relativo conguaglio; ed in parte lo ha rigettato, in relazione alle contestazioni concernenti le voci incluse nella base imponibile considerata ai fini della quantificazione del debito a carico della concessionaria.
2. Oltre alla domanda di accertamento negativo è stato domandato l’annullamento della nota in epigrafe indicata, con la quale il Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ha chiesto alla concessionaria in esclusiva del servizio pubblico di telecomunicazioni il pagamento degli importi ivi specificati, a titolo di conguaglio del canone di concessione per gli esercizi finanziari 1997 e 1998; e ciò muovendo dal presupposto dell’omessa inclusione di alcune voci di introito nella base imponibile considerata in sede di relativa autoliquidazione.
3. Nel giudizio così promosso si costituivano in resistenza sia il Ministero delle Comunicazioni (al quale è succeduto il Ministero dello Sviluppo Economico), sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Con riguardo all’esercizio finanziario 1998, la ricorrente contestava in radice la debenza del conguaglio ritenendo che - completatosi il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1997 - successivamente a tale data nessuna somma era più dovuta per effetto della soppressione di tutti i diritti speciali ed esclusivi a favore degli operatori storici, con le correlative obbligazioni pecuniarie a loro carico.
4.1. Secondo la tesi di parte ricorrente sulla questione della non debenza del conguaglio dirimenti sarebbero le pronunce rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, da un lato, nelle cause riunite C-292/01 e C-293/01 (casi LB e FO); dall’altro, nella più recente causa C-296/06, quest’ultima pronuncia resa su rinvio pregiudiziale operato dal Tar LA NRG 3158/2003 con la sentenza n. 4171 del 2006 (giudizio avente ad oggetto l’accertamento della non debenza del canone relativo all’esercizio finanziario 1998 e la conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato).
4.2. In particolare, la OM evidenziava come dalla sentenza della III Sezione della Corte resa nella causa C-296/06, interpretativa dell’ambito applicativo degli articoli 6, 11, 22 e 25 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, e concernente la disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, si evinca che uno Stato membro non può esigere da un operatore, inizialmente titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche ed in seguito divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario corrispondente all’importo in precedenza previsto come corrispettivo del diritto esclusivo. Secondo la Corte, tale divieto, in coerenza con gli articoli della direttiva menzionati, è da intendersi valevole per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale (ovvero fino al 31 dicembre 1998). A quest’ultimo riguardo, muovendo dalla portata degli articoli 6 e 11 della direttiva, la Corte ha stabilito che gli stessi « dovevano essere attuati, come l’insieme delle disposizioni della Direttiva medesima, entro il 31 dicembre 1997 ».
4.3. In definitiva - secondo la OM - la Corte sarebbe giunta alla conclusione per la quale il termine « obblighi » di cui all’articolo 22, paragrafo 3, della citata direttiva (contenente disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti all’entrata in vigore della direttiva), non potesse riguardare un onere pecuniario come il canone per cui è causa; onere che, diversamente, sarebbe stato imposto ad un’impresa di telecomunicazioni senza alcun nesso con le condizioni di esercizio dell’autorizzazione ed al solo fine di aiutare finanziariamente lo Stato membro interessato. Pertanto, parte ricorrente concludeva col ritenere che la Corte di Giustizia avrebbe riconosciuto che il canone relativo all’esercizio finanziario 1998, oggetto dell’attuale controversia, le sarebbe stato indebitamente imposto.
4.4. OM proseguiva osservando che, pur a fronte delle chiare statuizioni della Corte di Giustizia, il Tar si era erroneamente pronunciato in data 15 dicembre 2008 con la sentenza n. 11386, lì dove aveva ritenuto dovuto il pagamento del canone anche per l’anno 1998, confermata in appello da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 7506 in data 1° dicembre 2009. Quest’ultima pronuncia ha definitivamente affermato quanto segue.
In primo luogo, ha escluso che il canone di concessione per l’anno 1998 fosse connesso a diritti speciali e/o esclusivi, dal momento che dal 1° gennaio 1998 OM non poteva vantare alcuna esclusiva nell’esercizio dei servizi di telecomunicazioni (come previsto dalla direttiva n. 97/2013 e recepito dal d.P.R. n. 318/1997).
In secondo luogo, fermo quanto affermato, ha precisato che, ad ogni modo, anche prima del 1998 il canone di concessione corrisposto da OM non era collegato a diritti speciali o esclusivi, essendo tale canone proporzionale rispetto agli introiti connessi al servizio oggetto di concessione. Tale ricostruzione poggerebbe, tra gli altri, sulla circostanza per la quale la determinazione del quantum del canone dovuto ai sensi dell’art. 188 del d.P.R. n. 156/1973 doveva essere effettuata a partire da una base di calcolo comprendente solo gli introiti riferibili al servizio pubblico oggetto di concessione (il cui ammontare era stato stabilito con provvedimenti tariffari) e non anche gli introiti realizzati dalla società, estranei alla concessione.
La sentenza d’appello ha quindi affermato che la ragione della permanenza del canone per il 1998, « lungi dal costituire un aiuto finanziario al processo di liberalizzazione » (opzione interpretativa disattesa altresì dalla Corte di Giustizia), « va individuata nel mantenimento per tale anno del peculiare rapporto concessorio, nel cui ambito il canone costituiva il corrispettivo dello svolgimento di un servizio, la cui titolarità sarebbe altrimenti restata in capo allo Stato », e non alla sussistenza di diritti speciali o esclusivi.
In definitiva, ha concluso con l’affermare che il pagamento del canone per l’anno 1998 è compatibile con il diritto dell’Unione europea; e ciò proprio sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, la quale avrebbe confermato « la compatibilità di un obbligo, quale quello in esame attinente al pagamento per il 1998 di un canone, la cui ragione va individuata proprio nelle condizioni di autorizzazione [rectius, concessione] , con natura corrispettiva rispetto alla possibilità di gestione di un servizio, che, pur non essendo più esclusivo, ancora restava nella disponibilità dello Stato », sì da escludere la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte.
5. Diversamente, secondo OM, il Consiglio di Stato non solo avrebbe omesso di considerare che il diritto dell’Unione europea osta al mantenimento del canone di concessione per il 1998, in quanto connesso a diritti speciali e/o esclusivi, ma anche disconosciuto che « anche a prescindere dalla connessione del canone a diritti speciali e/o esclusivi, il mantenimento in vigore per il 1998 dell’obbligo di pagamento di un canone, parametrato al fatturato e non rapportato ai costi amministrativi e di controllo previsti dalla medesima, doveva dirsi comunque incompatibile con il diritto sovranazionale, posto che solo quest’ultimo (artt. 6 e 11 della direttiva) poteva prevedere il regime degli obblighi pecuniari imponibili successivamente all’entrata in vigore della direttiva ».
6. Tornando alle doglianze del presente giudizio, OM deduceva quanto segue.
6.1. In riferimento alla portata del giudicato, la ricorrente si doleva dell’erroneità del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7506 del 2009, sostenendo che lo stesso dovrebbe essere disapplicato, in ossequio al principio del primato del diritto dell’Unione europea (di cui sarebbe parte anche la predetta sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, C-296/06), sì da ritenere non dovute le somme richieste a titolo di conguaglio per l’esercizio finanziario 1998. In sostanza, secondo la prospettazione di parte ricorrente, se è vero che si è formato un giudicato interno sulla domanda di accertamento del diritto alla restituzione del canone già versato per il 1998, è anche vero che tale giudicato dovrebbe essere disapplicato a fronte dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza.
6.2. In via subordinata, la ricorrente chiedeva al Tar di far accertare l’incompatibilità del diritto interno - come interpretato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7506 del 2009 - con la direttiva 97/13/CE, disponendo un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire « se l’art. 22, par. 3 della direttiva possa essere interpretato nel senso di consentire, per il 1998, la conservazione dell’obbligo per OM AL di pagare il canone, potendosi ritenere compreso tra gli obblighi di cui al predetto art. 22, par. 3, quello di corrispondere detto canone, esattamente corrispondente - in quanto commisurato ad una identica percentuale del fatturato - a quello dovuto in base al regime anteriore alla medesima direttiva n. 97/13 ».
6.3. Quanto all’estensione del petitum, con ulteriore sforzo argomentativo OM osservava che il giudizio di primo grado avesse un oggetto diverso da quello su cui si è formato il giudicato, in ragione del fatto che nel giudizio precedente si era discusso della non debenza del canone concessorio per l’esercizio finanziario 1998, mentre la controversia attuale concernerebbe il conguaglio relativo a tale esercizio, sicché dovrebbe affermarsi che il presente giudizio avrebbe comunque un oggetto diverso da quello su cui si è formato il giudicato.
Sul punto, la ricorrente precisava come non vi siano preclusioni ad una pronuncia di accertamento negativo del canone per l’esercizio finanziario 1998; ciò, deriverebbe dai principi affermati dalla stessa Corte di Giustizia (sentenze 11 novembre 2015, in causa C- 505/14, e 18 luglio 2007, in causa C- 119/2005) la quale avrebbe chiarito, quanto agli effetti del giudicato interno, come, laddove venga invocata una violazione del diritto dell’Unione europea, l’autorità del giudicato debba estendersi « soltanto alle pretese giuridiche sulle quali il giudice ha statuito », non ostando pertanto a una « pronuncia giudiziale, nell’ambito di un’ulteriore controversia, sulle questioni di diritto su cui tale decisione definitiva non si è pronunciata ».
Conseguentemente, secondo la prospettazione della ricorrente, il giudicato amministrativo formatosi nel primo giudizio non sarebbe in grado di esplicare alcun effetto impeditivo rispetto alla prosecuzione della presente controversia, in quanto ciò che rileva in questa sede è il rimediare ad una “patente violazione del diritto UE dallo stesso ingenerata e oggetto di accertamento nella sede civilistica sotto forma di azione per la responsabilità dello Stato”.
6.4. Infine, in via subordinata, la ricorrente chiedeva al Collegio, nel caso in cui non ritenesse di condividere l’interpretazione proposta in riferimento all’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7506/2009, di disporre un ulteriore rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, per chiarire «se la direttiva 97/13/CE e il principio di effettività del diritto dell’Unione ostano al giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c. ove questo si sia formato nell’ambito di una controversia precedentemente definita, ma strutturalmente diversa per petitum rispetto a quella di cui alla causa principale, anche se ad essa accomunata dalla necessità di risolvere il medesimo problema di compatibilità del diritto interno con quello dell’Unione, e lo stesso giudicato abbia travisato i contenuti di una sentenza pregiudiziale della Corte UE resa nel medesimo contesto processuale (in quanto adita dal giudice di primo grado) all’interno del quale è originata la pronuncia divenuta inoppugnabile».
7. Con sentenza non definitiva n. 8753/2018, il Tar LA in data 3 agosto 2018 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla domanda proposta dalla ricorrente avverso la richiesta di pagamento del conguaglio per l’esercizio finanziario 1997, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; e si riservava di provvedere sull’ulteriore domanda giudiziale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del conguaglio per l’esercizio finanziario 1998.
8. In data 20 settembre 2018, nell’adempiere all’ordinanza istruttoria n. 12247/2018, la ricorrente depositava in atti: i) prova del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7506/2009; ii) copia dell’atto di rinuncia al ricorso per revocazione incardinato; iii) copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2013, con la quale si dichiarava l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia della ricorrente.
9. Con ordinanza collegiale n. 12247/2018, il Tar LA adiva la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, mediante un nuovo rinvio pregiudiziale, per far accertare, da un lato, la compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’opzione ermeneutica prospettata dal Consiglio di Stato, nella parte in cui ha ravvisato nel canone richiesto per l’anno 1998 una sorta di corrispettivo per un servizio svolto di fatto da OM al posto dello Stato; dall’altro, per il caso in cui la stessa ritenesse che il giudicato sulla sentenza n. 7506 del 2009 si sia formato in violazione della sentenza del 21 febbraio 2008, per far accertare se tale giudicato possa essere disapplicato o meno da questo Tribunale.
9.1. La Sezione sottoponeva, pertanto, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:
A) « se l’art. 22, paragrafo 3, della Direttiva 97/13/CE possa essere interpretato nel senso di consentire, anche per l’anno 1998, il mantenimento dell’obbligo di pagare un canone ovvero un corrispettivo corrispondente - in quanto commisurato ad una identica porzione del fatturato - a quello dovuto in base al regime anteriore alla medesima direttiva ».
B) « se la Direttiva 97/13/CE, alla luce delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE del 18 settembre 2003, nelle cause riunite C-292/01 e C-293/01, e del 21 febbraio 2008, nella causa C-296/06, osti ad un giudicato interno, frutto di una errata interpretazione e/o di un travisamento della Direttiva stessa, di talchè tale giudicato possa essere disapplicato da un secondo Giudice chiamato a giudicare in una controversia fondata sul medesimo rapporto giuridico sostanziale, ma diversa per la natura accessoria del pagamento richiesto rispetto a quello oggetto della causa sulla quale si è formato il giudicato ».
10. Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di Giustizia, nel definire il giudizio C-34/19 chiariva quanto segue.
10.1. In relazione al primo quesito, la Corte osservava come l’art. 22, par. 3, della direttiva 97/2013 dovesse essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale volta a prorogare, per l’esercizio del 1998, l’obbligo imposto ad un’impresa di telecomunicazioni, già titolare di un’autorizzazione esistente, di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all’attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali.
10.2. Quanto al secondo quesito, la Corte rilevava come, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrino nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in ragione del principio di autonomia procedurale di questi ultimi, spettando quindi « al giudice del rinvio verificare se, in base al diritto nazionale, l’autorità di cosa giudicata attribuita a questa sentenza si estenda al presente procedimento o ad alcuni elementi di quest’ultimo e, eventualmente, le conseguenze previste da detto diritto ».
In definitiva, secondo la Corte, il diritto euro-unitario non può imporre ad un giudice nazionale di disapplicare norme processuali interne atte a stabilire la portata applicativa del giudicato interno. Ciò è vero, anche qualora una simile operazione fosse volta a porre rimedio ad una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione, residuando al più la possibilità per gli interessati « di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione ».
11. Con atto depositato in data 3 aprile 2020, la ricorrente formulava istanza di fissazione udienza di discussione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 80, comma primo, c.p.a. ai fini della prosecuzione del giudizio, stante l’intervenuta sentenza della Corte di Giustizia.
12. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.
12.1. Con sentenza n. 1222 del 29 gennaio 2021, il Tar LA dichiarava in parte improcedibile e per il resto rigettava il ricorso promosso da OM, osservando quanto segue.
In primo luogo, rilevava l’improcedibilità del ricorso in ragione dell’effetto preclusivo del giudicato in senso formale e sostanziale formatosi sulla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7506/2009, sottolineando come la stabilità sostanziale di tale pronuncia avesse altresì comportato la cristallizzazione dell’intero rapporto giuridico sostanziale su cui essa verte, in ragione dell’efficacia esterna del relativo giudicato. La circostanza per la quale il presente giudizio pendesse tra le stesse parti e avesse ad oggetto un identico specifico rapporto, così come il fatto che la ricorrente avesse fondato le proprie doglianze sulla medesima ricostruzione della normativa comunitaria già esplicata nel corso del precedente giudizio, conduceva il Collegio a dichiarare l’improcedibilità del gravame nella parte in cui la ricorrente aveva chiesto che venisse accertata la radicale inesistenza dell’obbligo di corrispondere il canone di concessione per il 1998 e, dunque, anche del relativo conguaglio richiesto per tale esercizio finanziario. E ciò, in ragione del fatto che la questione afferente al sotteso rapporto giuridico intercorrente tra le parti era già stata definitivamente risolta dalla richiamata sentenza.
In secondo luogo, il Collegio, passando al merito, riteneva infondate le censure relative al metodo seguito dall’amministrazione per il calcolo del canone di concessione dovuto per l’anno 1998 (con riguardo alle quali parte ricorrente lamentava la mancata inclusione in sede di autoliquidazione di alcune specifiche “voci” di introito nella base imponibile).
13. Con il presente appello, depositato in data 10 maggio 2021, OM AL ha impugnato la citata sentenza, formulando le seguenti doglianze.
13.1. In via preliminare, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza per violazione degli articoli 34 e 35 comma primo, lett. c), c.p.a., in relazione alla (asserita) sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento derivante dalla sopravvenuta impossibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico di azionare il titolo posto alla base della pretesa creditoria, chiedendo a questo Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso originario.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il principio di effettività del diritto euro-unitario (nel cui alveo andrebbe ricondotta la sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2020) imporrebbe che la decisione amministrativa assunta in violazione di una sopravvenienza giudiziale, benché sia divenuta inoppugnabile, non potrebbe in ogni caso produrre effetti futuri. Muovendo dal presupposto per il quale la nota del Ministero oggetto della presente controversia non avrebbe ancora prodotto alcun effetto concreto (l’intimazione di pagamento del Ministero non sarebbe mai stata ottemperata da Tim), ne discenderebbe che qualsivoglia futura intimazione di pagamento basata su quel titolo giuridico sarebbe ineseguibile, giacché un eventuale contenzioso attivato per contestare l’esecuzione coattiva dell’ipotetica intimazione di pagamento si risolverebbe nella “disapplicazione” del giudicato amministrativo (in tesi) contrario al diritto europeo, inidoneo a spiegare effetti vincolanti.
13.2. In via subordinata, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto improcedibile l’impugnativa in ragione del vincolo derivante dal giudicato amministrativo, lì dove questa sarebbe erronea per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità, delle sentenze della Corte di Giustizia (C-34/19; C-2/08; C-154/15; C.307-15 e C-308-15).
Quanto all’insussistenza di un giudicato amministrativo preclusivo dell’esame nel merito del ricorso, parte appellante, riproponendo le medesime cadenze argomentative di cui al primo grado di giudizio, ribadisce che oggetto del presente giudizio sarebbe il provvedimento amministrativo con il quale il Ministero delle Comunicazioni, applicando in concreto generalissimi criteri ricavabili dalla legge e dalla concessione, avrebbe quantificato in concreto l’obbligazione pecuniaria nell’esercizio di poteri autoritativi. Diversamente, la prima controversia sarebbe scaturita da una domanda di ripetizione dell’indebito.
Quanto alla affermata necessità di disapplicare l’art. 2909 c.c. e l’art. 324 c.p.c. per violazione dei principi di equivalenza, proporzionalità ed effettività del diritto euro-unitario, l’appellante osserva che, anche laddove la sentenza n. 7506/2009 esplicasse effetti preclusivi nella presente controversia, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto disapplicare le norme nazionali sul giudicato al fine di garantire la piena operatività nell’ordinamento interno del diritto euro-unitario, per come interpretato dalla stessa Corte di Giustizia. Per contro, l’omessa disapplicazione della normativa nazionale in tema di giudicato non solo concreterebbe, secondo la tesi prospettata, una limitazione temporale degli effetti della normativa euro-unitaria sulla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, alla quale sarebbe impedito di operare pienamente a partire dal 1° gennaio 1998, ma si sostanzierebbe anche in una palese violazione dei principi di effettività, di equivalenza e di proporzionalità.
13.3. Fermo quanto esposto con riguardo alle statuizioni sulla improcedibilità del primo motivo di ricorso, nel merito parte appellante reitera le proprie argomentazioni difensive con riguardo alla illegittimità della nota ministeriale gravata, nell’eventualità in cui “dalla motivazione della sentenza appellata dovesse estrapolarsi una qualche statuizione implicita confermativa delle conclusioni di cui alla sentenza n. 7506/2009 (quod non)”.
13.4. L’appellante chiede, inoltre, che nell’eventualità in cui le argomentazioni che precedono siano considerate non sufficienti a dimostrare l’erroneità della sentenza di primo grado, venga disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando il seguente quesito: « Dica la Corte di Giustizia se i principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, operando come limiti alla autonomia procedurale degli Stati membri sulla base della consolidata giurisprudenza della medesima Corte, ostino all’applicazione della normativa nazionale – come quella risultante dal combinato disposto dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nella interpretazione datane nel giudizio principale – la quale non consenta di disapplicare nel giudizio di rinvio un pregresso giudicato interno contrario al diritto eurounitario, come interpretato da due sentenza pregiudiziali della Corte di Giustizia, formatosi tra le medesime parti in relazione al medesimo rapporto giuridico sostanziale, ma su domanda avente un oggetto diverso ».
13.5. Infine, la OM assume l’erroneità della sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha rigettato nel merito il secondo ordine di censure concernenti il metodo seguito dall’amministrazione per calcolare gli importi a titolo di conguaglio sul canone di concessione dovuto per l’anno 1998. In tal senso, la sentenza avrebbe richiamato a sostegno del rigetto propri precedenti (in specie, la sentenza n. 9308/2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8278/2019 in tema delle c.d. perdite su crediti per l’anno 1994) che, invero, avrebbero accolto la prospettazione di OM, riconoscendo che l’amministrazione « avrebbe dovuto tenere conto della affermata deducibilità di introiti riferiti all’annualità 1994 non riscossi per causa non imputabile al gestore ».
14. Nel presente giudizio d’appello Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico si sono costituiti in giudizio in data 11 giugno 2021, chiedendo la reiezione del ricorso.
15. Così sintetizzato il complessivo contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa, deve brevemente aprirsi una parentesi riassuntiva concernente il parallelo procedimento instaurato da OM in sede civile, e a tutt’oggi in corso, la cui stretta connessione con il presente giudizio impone di darne conto, ricapitolandone brevemente le cadenze processuali.
Dopo aver esaurito i gradi di giudizio del primo procedimento, OM ha evocato in giudizio lo Stato italiano per responsabilità civile derivante dal non corretto esercizio della funzione giurisdizionale, a fronte dell’asserita violazione del diritto euro-unitario per come interpretato dalla Corte di Giustizia.
15.1. Più precisamente con atto di citazione dell’8 luglio 2010 conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale di Roma per chiedere l’accertamento della responsabilità dello Stato-giudice per manifesta violazione del diritto europeo e conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti nella misura di Euro 528.711.476,15.
15.2. In seguito all’emissione di decreto del 21 giugno 2011 con cui il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda, la Corte d’Appello di Roma - accogliendo con decreto del 31 gennaio 2012 il reclamo proposto ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 117/1988 - affermava, nel valutare la non manifesta infondatezza, la grave e manifesta violazione del diritto dell’Unione europea da parte del Consiglio di Stato, sostanziatasi nella “inescusabile negligenza” nell’interpretare ed applicare il diritto europeo. In particolare, il giudice d’appello osservava come la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, con special riguardo al regime di esercizio delle ex concessionarie OM e Tim, così come la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra il canone del 1998 e le condizioni di esercizio della concessione, fosse da ritenersi in aperto contrasto con la direttiva comunitaria richiamata.
15.3. Con sentenza n. 6174/2015, il Tribunale di Roma dichiarava nuovamente la domanda risarcitoria proposta da OM inammissibile per essere stata instaurata davanti ad un giudice territorialmente incompetente.
15.4. Avverso tale sentenza, OM proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, contestando, da un lato, l’inammissibilità della domanda per incompetenza territoriale; dall’altro, l’omesso esame della domanda risarcitoria proposta in via subordinata ai sensi dell’art. 2043 c.c.; insisteva, infine, per l’accoglimento nel merito della domanda risarcitoria di cui alla L. n. 117/1988 ovvero ai sensi dell’art. 2043 c.c. ora richiamato.
15.5. Con sentenza n. 2320 del 13 marzo 2024, la Corte di Appello di Roma accoglieva la domanda proposta da OM e condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 528.711.476,15.
La Corte di Appello, in ragione delle pronunce della Corte di Cassazione intervenute medio tempore, giudicava fondato il motivo di appello concernente l’inammissibilità per incompetenza territoriale; nel merito affermava che la tesi espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza censurata fosse in aperto contrasto con le statuizioni della Corte di Giustizia contenute nella sopra citata sentenza 21 febbraio 2008, C-296/06. A fondamento della pronuncia di condanna è stato posto quanto già affermato dalla stessa Corte con il richiamato decreto del 24 gennaio 2012 quando, esprimendosi in termini di non manifesta infondatezza dell’azione proposta da OM, ha osservato come si appalesasse una macroscopica violazione del diritto europeo da parte del Consiglio di Stato, il quale avrebbe, a fronte di una chiara decisione della Corte di Giustizia, sostanzialmente disapplicato il diritto europeo.
15.6. Avverso tale sentenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto in data 14 ottobre 2024 ricorso per Cassazione, lamentando l’erroneità della sentenza per motivi tutti riferibili sostanzialmente alla violazione di legge.
16. Il presente giudizio veniva quindi sospeso (con ordinanza n. 145 del 2025) in attesa della definizione del procedimento civile.
17. Con sentenza n. 33241 del 2025 la Suprema Corte di Cassazione ha definito il giudizio civile di responsabilità, rigettando sia il ricorso principale che quello incidentale (dichiarato assorbito in parte qua).
18. Riassunto il presente giudizio da parte appellante, successivamente al deposito di ulteriori memorie all’udienza di smaltimento del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
19. All’esito del complesso contenzioso, assume rilievo assorbente la fondatezza del primo motivo di appello, dedotto in termini d’improcedibilità del gravame a fronte della sopravvenuta inefficacia della nota impugnata in primo grado.
20. Infatti, nei limiti di quanto non coperto dai precedenti giudicati, in relazione alla parte ancora controversa nel presente giudizio, l’amministrazione è chiamata a rideterminarsi a fronte delle sopravvenute indicazioni della giurisprudenza sovranazionale. Appare evidente che, nella misura in cui la spettanza delle somme controverse (richieste a titolo di conguaglio) non sia coperta dai giudicati pregressi – da cui deriverebbe l’originaria carenza di interesse alla decisione in esame - la verifica della correttezza della relativa richiesta di cui alla nota impugnata imponga, a fronte delle sopravvenute indicazioni sovranazionali preminenti, una verifica prioritaria in sede amministrativa da parte della stessa p.a procedente.
21. Le somme richieste a titolo di conguaglio, pur trovando origine nella analoga causa concessoria, assumono un rilievo autonomo in termini di determinazione (ai limiti con la cognizione ordinaria in ambito di mero quantum), cosicché la relativa effettiva spettanza, alla luce delle indicate sopravvenienze, deve essere oggetto di preliminare determinazione nella stessa sede amministrativa, in quanto la nota impugnata nel presente contenzioso è superata dalle sopravvenienze.
22. In ragione di quanto esposto il ricorso in appello va accolto sotto il primo profilo assorbente predetto. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
23. L’accoglimento del profilo assorbente comporta, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
24. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI IE, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
DA NT, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| DA NT | BI IE |
IL SEGRETARIO