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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12231 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara
Aytano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al numero del registro generale del contenzioso n.
59757 dell'anno 2020
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CRESCENZIO 20 00193 Parte_1
ROMA presso lo studio dell'Avv.to STANISCIA NICOLA e dall'Avv. GINA
TRALICCI che la rappresenta e difende, giusta procura dell'atto di citazione.
- APPELLANTE –
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BELLAROBA ANGELO, ed elettivamente CP_1
domiciliato nello studio dell'avv. Pierpaolo Carbone al Corso Francia 197
- APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8161/2020 emessa dal G. di P. di Roma, in data 01/06/2020
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ha impugnato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Roma n. 8161/2020 che ha respinto la sua domanda di rigetto dell'opposizione proposta dall' avverso l'esecuzione mobiliare presso terzi CP_1 intrapresa dalla dinanzi al Tribunale di Roma e contrassegnata dal R. G. Pt_1
12915/2017, opposizione fondata sulla circostanza che l'odierna appellante – in forza dello stesso titolo esecutivo - aveva già intrapreso e portato a termine una precedente azione esecutiva mobiliare definita con ordinanza di assegnazione del credito nel procedimento R.G. n. 43467/2011. Il Giudice di pace ha ritenuto fondati i motivi di opposizione osservando che fosse preclusa al creditore la possibilità di procedere nuovamente in via esecutiva nei confronti della stessa parte debitrice ove abbia già in precedenza ottenuto nei suoi confronti una odinanza di assegnazione, essendo questo provvedimento che esaurisce l'azione esecutiva.
La ha chiesto quindi, in sede di appello di respingere l'eccezione di Pt_1
adempimento contenuta nell'opposizione all'esecuzione svolta dall' atteso il CP_1
mancato pagamento da parte dell'istituto previdenziale e/o del terzo pignorato della sorte portata dall'ordinanza Trib. Roma RGE 43467/1 e per l'effetto ha domandato la riforma della gravata sentenza .
Si è costituito l'Inos instando per il rigetto dell'impugnazione proposta con conseguente integrale conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.
Nel corso del giudizio è stata rilevata dalla parte in sede di memorie conclusionali una ipotesi di nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in quanto nel giudizio di primo grado di opposizione all'esecuzione doveva essere disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti del Contro e Controparte_3
Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione.
Emerge dagli atti causa che la causa di opposizione all'esecuzione è stata instaurata dinanzi al Giudice di pace ed è stata decisa nei confronti della parte opposta odierno appellante e della parte opponente odierna appellata e che i terzi pignorati non siano stati invece convenuti in giudizio né sia stata disposta nei loro confronti l'integrazione del contraddittorio.
Secondo un recente e ormai consolidato orientamento della Suprema Corte nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato, per ragioni di sistema, di semplicità
e di coerenza. In particolare, la sentenza Sez. 3, n. 13533 del 18/05/2021 ha così motivato:
“ Sul piano sistematico, il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.).
Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pignorato. Se il terzo infatti, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani dell'originario creditore (che ha la veste di debitore esecutato) pagherebbe male, ma avrebbe per ciò solo interesse all'esito dell'accertamento dell'insussistenza del credito per cui si procede o dell'irregolarità della procedura. Se il terzo invece, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente in esecuzione di una ordinanza di assegnazione, nel caso di caducazione del pignoramento o di vizio procedurale avrebbe diritto alla ripetizione dell'indebito soggettivo, diritto attribuitogli dall'art. 2033 c.c.. Se poi il terzo pignorato decidesse di adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente prima ancora della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, avrebbe interesse all'esito dell'opposizione: il rigetto di questa, infatti salvaguarderebbe l'efficacia liberatoria del suddetto pagamento. Lo stesso dicasi nelle ipotesi in cui il terzo, dopo il pignoramento e dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, venisse meno all'obbligo di pagamento nelle mani del creditore procedente: in tal caso, infatti, dall'esito dell'opposizione dipenderebbe la legittimità o l'illegittimità di tale condotta,
e la conseguente esposizione del terzo all'esecuzione forzata, sulla base dell'ordinanza di assegnazione. In conclusione, se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento […] Sul piano della semplicità, questa Corte ha ripetutamente affermato che, dinanzi a norme processuali ambigue o suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentiti dalla lettera della legge, l'interprete ha il dovere di preferire l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione, infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quello sovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quanto richiamato dall'art. 6 TUE).
Contrasterebbe col primo, perché la nimia subtilitas nell'interpretazione delle norme processuali fomenta le liti, spiazza i litiganti e prolunga, per conseguenza, la durata dei processi. Contrasterebbe col secondo, perché tanto la Corte EDU, quanto la Corte di giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare l'art. 6 CEDU hanno ripetutamente affermato che possono dirsi coerenti con l'art. 6, § 1, della CEDU, solo le interpretazioni delle norme processuali che siano chiare ed univoche (ex multis, Corte
EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte
EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06; pronunce richiamate dalla giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. ord. 07/12/2016, n. 25074, nonché, a
Sezioni Unite, da Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312, ovvero Cass. Sez. U.
30/01/2020, n. 2089).
1.3. Infine, sul piano della coerenza, è doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria. Il problema di cui si discorre venne affrontato per la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 2521 del
09/07/1969, Rv. 342086 - 01, e risolto nel senso che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della
"validità e congruità della forma di pignoramento adottata" (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/09/1977, Rv. 387590 - 01). Si ammise, poi, che il terzo pignorato potesse intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi avesse un interesse: ma la definizione di tale "interesse" venne concepita in modo così ampio, da farvi rientrare praticamente tutte le più frequenti ipotesi astrattamente concepibili. Si è, così, ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate (Sez. 1,
Sentenza n. 1968 del 09/07/1973, Rv. 365073 - 01) o di "sostenere le ragioni dell'opponente"(Sez. 3, Sentenza n. 249 del 13/01/1983, Rv. 425068 - 01); e se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997, Rv. 508411 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748 - 01) o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso (Sez. 3, Sentenza n. 9527 del
22/12/1987, Rv. 456603 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 26/03/1990, Rv. 466148 -
01); la validità dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 3899 del 17/02/2020, Rv. 656901 - 01); la validità dell'ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Sez. 3 - , Sentenza n.
10813 del 05/06/2020, Rv. 657920 - 01). Il breve excursus che precede svela come la giurisprudenza di questa Corte abbia talmente allargato il novero delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, da imporre la conclusione che tale partecipazione costituisca per diritto vivente la regola, e non l'eccezione. Dire, infatti, che il terzo "di regola" non è litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse;
e definire poi questo "interesse" in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, è conclusione non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono da questa Corte, ai sensi dell'art. 65 ord. giud. coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l'avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive. Al riguardo, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio (così già Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326 - 01, in seguito sempre conforme: Sez. 3, Sentenza n. 1004 del
12/05/1967, Rv. 327303 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/05/1973, Rv. 364263 -
01; Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1999, Rv. 527811 - 01; Sez. L, Sentenza n.
9645 del 21/07/2000, Rv. 538672 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv.
628729 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 - 01).”
Tale orientamento ha trovato conferma nelle successive pronunce della Suprema
Corte Sez.3 – Ordinanza n. 39973 del 14/12/2022, Sez.3 – Ordinanza n. 16236 del
19/05/2022 ( in materia di pignoramento esattoriale) e la Sez.3 – Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022 che ha precisato che “in tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo”.
La mancata partecipazione in giudizio del terzo pignorato quale contraddittore necessario ovvero la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti determina che la sentenza appellata debba essere dichiarata nulla a norma dell'art. 354 c.p.c. con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado.
La novità della questione, decisa sulla base di una interpretazione giurisprudenziale intervenuta successivamente alla proposizione del giudizio impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa d'appello in epigrafe indicata, disattesa ogni altra questione, istanza o deduzione
Visto l'art. 354 c.p.c. Dichiara la nullità della sentenza n. 8161/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data 01/06/2020
Compensa le spese di lite tra le parti.
Rimette la causa al giudice di primo grado.
Roma, 05.09.2025
Il Giudice