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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17599 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 29310/2025
del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2, presso lo studio dell'avv.
DA Abbruzzese, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…in via principale, accogliere il ricorso de quo accertando il diritto al
ricongiungimento e al relativo visto per motivi familiari, avendo depositato
nullaosta prefettizi e tutta la certificazione opportunamente apostillata e
tradotta, e ordinare all'Ambasciata d'Italia di il celere rilascio del CP_2
visto d'ingresso per motivi familiari ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs.
pagina 1 150/2011 in favore della moglie sig.ra , nata a Gujrat in [...]
Pakistan il 1 dicembre 1990, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/100075 (moglie),
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui
minori nato a Gujrat in [...] il [...], Persona_1
nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101851 (figlio), nata a [...]_3
in Pakistan il 12 agosto 2012, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101853 (figlia),
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. Parte_4
P-FC/F/N/2024/101850 (figlio) e , nato a Gujrat in [...] il CP_3
26 gennaio 2020, nulla osta n. P (figlia), entro e non CodiceFiscale_1
oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento decisorio;
in ogni
caso, evidenziando che le criticità del sistema di prenotazione degli
appuntamenti sono oramai strutturali, non contingenti, e che
l'Amministrazione resistente avrebbe potuto calendarizzare gli
appuntamenti evitando all'utenza una condizione di estrema incertezza,
anziché protrarre l'inerzia anche in occasione del presente giudizio,
manifestando disinteresse e un contegno processuale opinabile, si insiste
per la condanna alle spese, diritti ed onorari di causa inerenti alla fase
cautelare, oltre spese generali come per legge, in favore del procuratore
antistatario'.
Per il Controparte_1
'…in via principale, concedere un rinvio dell'udienza ad un momento
successivo al mese di dicembre 2025, in ragione delle circostanze sopra
dedotte; in caso di decisione immediata, respingere l'avverso ricorso,
siccome infondato;
nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso,
pagina 2 disporre la integrale compensazione delle spese di lite alla luce delle
motivazioni esposte in narrativa'.
fatto e diritto
Con la presente azione, a chiesto di condannare il Parte_1 CP_1
convenuto al rilascio dei titoli di ingresso in favore della '…sig.ra Pt_2
, nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n.P-
[...]
(moglie) [e di] nato a [...] in CodiceFiscale_2 Persona_1
Pakistan il 28 ottobre 2013, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101851 (figlio);
nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_3
(figlia); nato a Gujrat in [...] CodiceFiscale_3 Parte_4
il 3 giugno 2015, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101850 (figlio);
[...]
, nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_3
FC/F/N/2024/101852 (figlia)'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto rappresentando che l'ambasciata ha CP_1
nelle more fissato l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio dei visti. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve anzi tutto sottolinearsi come legittimato passivo alla corrente azione sia il e non Controparte_1
anche l'ambasciata d'Italia ad , indicata nell'epigrafe del ricorso CP_2
come contraddittore ed alla quale è stato notificato l'atto introduttivo del pagina 3 giudizio, trattandosi di mera articolazione interna del primo priva di qualsivoglia soggettività giuridica.
Ciò detto, la domanda proposta da parte ricorrente, per come proposta,
non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
pagina 4 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_4
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
pagina 5 Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire la data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente. Rispetto a tale inadempimento non può tuttavia essere accolta la richiesta di conseguire direttamente in questa sede il rilascio dei titoli di ingresso. Ed invero, la richiesta avanzata al Tribunale di condannare la pubblica amministrazione al rilascio del visto di ingresso presuppone lo svolgimento di un procedimento amministrativo principiato su domanda dell'interessato e che pagina 6 si sia concluso con un provvedimento di diniego o senza l'adozione di alcuna determinazione entro il termine di legge. Nel caso di specie, invece,
è lo stesso ricorrente ad allegare nello scritto introduttivo del giudizio, che la formalizzazione della domanda di visto non è mai avvenuta, non avendo i familiari interessati mai conseguito l'appuntamento presso l'ambasciata a ciò necessario. In tale contesto, non appare dunque possibile intravedere un silenzio inadempimento della pubblica amministrazione rispetto all'obbligo di pronunciarsi nel termine di legge, non essendosi infatti mai incardinato il procedimento per il quale opera detto termine.
In tale situazione, avrebbe al più potuto essere accolta una domanda di condanna alla fissazione dell'appuntamento ed alla formalizzazione della domanda di visto, richiesta che è stata tuttavia limitata alla sola fase cautelare.
Considerate le difese di parte resistente e la richiesta avanzata da quest'ultima di compensazione delle spese di lite, può trovare applicazione quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., anche rispetto alla fase cautelare.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Roma, 11 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 29310/2025
del Ruolo Generale e promossa da
nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2, presso lo studio dell'avv.
DA Abbruzzese, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…in via principale, accogliere il ricorso de quo accertando il diritto al
ricongiungimento e al relativo visto per motivi familiari, avendo depositato
nullaosta prefettizi e tutta la certificazione opportunamente apostillata e
tradotta, e ordinare all'Ambasciata d'Italia di il celere rilascio del CP_2
visto d'ingresso per motivi familiari ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs.
pagina 1 150/2011 in favore della moglie sig.ra , nata a Gujrat in [...]
Pakistan il 1 dicembre 1990, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/100075 (moglie),
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui
minori nato a Gujrat in [...] il [...], Persona_1
nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101851 (figlio), nata a [...]_3
in Pakistan il 12 agosto 2012, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101853 (figlia),
nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. Parte_4
P-FC/F/N/2024/101850 (figlio) e , nato a Gujrat in [...] il CP_3
26 gennaio 2020, nulla osta n. P (figlia), entro e non CodiceFiscale_1
oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento decisorio;
in ogni
caso, evidenziando che le criticità del sistema di prenotazione degli
appuntamenti sono oramai strutturali, non contingenti, e che
l'Amministrazione resistente avrebbe potuto calendarizzare gli
appuntamenti evitando all'utenza una condizione di estrema incertezza,
anziché protrarre l'inerzia anche in occasione del presente giudizio,
manifestando disinteresse e un contegno processuale opinabile, si insiste
per la condanna alle spese, diritti ed onorari di causa inerenti alla fase
cautelare, oltre spese generali come per legge, in favore del procuratore
antistatario'.
Per il Controparte_1
'…in via principale, concedere un rinvio dell'udienza ad un momento
successivo al mese di dicembre 2025, in ragione delle circostanze sopra
dedotte; in caso di decisione immediata, respingere l'avverso ricorso,
siccome infondato;
nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso,
pagina 2 disporre la integrale compensazione delle spese di lite alla luce delle
motivazioni esposte in narrativa'.
fatto e diritto
Con la presente azione, a chiesto di condannare il Parte_1 CP_1
convenuto al rilascio dei titoli di ingresso in favore della '…sig.ra Pt_2
, nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n.P-
[...]
(moglie) [e di] nato a [...] in CodiceFiscale_2 Persona_1
Pakistan il 28 ottobre 2013, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101851 (figlio);
nata a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_3
(figlia); nato a Gujrat in [...] CodiceFiscale_3 Parte_4
il 3 giugno 2015, nulla osta n. P-FC/F/N/2024/101850 (figlio);
[...]
, nato a Gujrat in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_3
FC/F/N/2024/101852 (figlia)'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto rappresentando che l'ambasciata ha CP_1
nelle more fissato l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio dei visti. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
* * *
Deve anzi tutto sottolinearsi come legittimato passivo alla corrente azione sia il e non Controparte_1
anche l'ambasciata d'Italia ad , indicata nell'epigrafe del ricorso CP_2
come contraddittore ed alla quale è stato notificato l'atto introduttivo del pagina 3 giudizio, trattandosi di mera articolazione interna del primo priva di qualsivoglia soggettività giuridica.
Ciò detto, la domanda proposta da parte ricorrente, per come proposta,
non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può
chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di
età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare
[...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse
modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla
osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il
regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999
pagina 4 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di
cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una seconda di pertinenza CP_4
della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex
novo.
pagina 5 Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità
per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire la data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente. Rispetto a tale inadempimento non può tuttavia essere accolta la richiesta di conseguire direttamente in questa sede il rilascio dei titoli di ingresso. Ed invero, la richiesta avanzata al Tribunale di condannare la pubblica amministrazione al rilascio del visto di ingresso presuppone lo svolgimento di un procedimento amministrativo principiato su domanda dell'interessato e che pagina 6 si sia concluso con un provvedimento di diniego o senza l'adozione di alcuna determinazione entro il termine di legge. Nel caso di specie, invece,
è lo stesso ricorrente ad allegare nello scritto introduttivo del giudizio, che la formalizzazione della domanda di visto non è mai avvenuta, non avendo i familiari interessati mai conseguito l'appuntamento presso l'ambasciata a ciò necessario. In tale contesto, non appare dunque possibile intravedere un silenzio inadempimento della pubblica amministrazione rispetto all'obbligo di pronunciarsi nel termine di legge, non essendosi infatti mai incardinato il procedimento per il quale opera detto termine.
In tale situazione, avrebbe al più potuto essere accolta una domanda di condanna alla fissazione dell'appuntamento ed alla formalizzazione della domanda di visto, richiesta che è stata tuttavia limitata alla sola fase cautelare.
Considerate le difese di parte resistente e la richiesta avanzata da quest'ultima di compensazione delle spese di lite, può trovare applicazione quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., anche rispetto alla fase cautelare.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Roma, 11 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7