Decreto decisorio 27 settembre 2017
Sentenza 21 giugno 2019
Parere definitivo 9 dicembre 2020
Parere definitivo 24 giugno 2021
Rigetto
Sentenza 22 novembre 2023
Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04461/2025REG.PROV.COLL.
N. 04841/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4841 del 2024, proposto da SC CO, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Pistolese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, n. 60;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
comune di Frascati, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 22 novembre 2023, n. 10031, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito per il ricorrente l’avvocato Mario Pistolese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 10031 del 22 novembre 2023, che ha respinto l’appello proposto dallo stesso avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 8133 del 21 giugno 2019.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Dinanzi al T.a.r. per il Lazio il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio del Lazio che ha annullato il parere favorevole rilasciato dal comune di Frascati rispetto alla domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per un manufatto di sua proprietà.
Il ricorso si fondava sui seguenti quattro motivi:
i) Tardività e inefficacia e nullità del provvedimento impugnato.
ii) Erroneità del provvedimento per erroneità dei presupposti e per essere stati ignorati i precedenti atti, disparità di trattamento.
iii) Violazione degli artt. 4, 5, 6 della legge della regione Lazio n° 59 del 19 – 12 – 1995.
iv) Violazione della l.r. 24/1998 art. 11 e l. 1497/1939, ed errata applicazione del d.m. 490/1999 e d.l. 42/2004.
2.2. Con sentenza 21 giugno 2019, n. 8133, il T.a.r. ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
2.3. L’interessato ha proposto appello, articolando i seguenti motivi:
i) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 42 del 2004 artt. 146 e 159, comma 7 e 2 e ove applicabile e d.l. 157/2006 art. 26.
ii) Violazione dell’art.32 comma1, l. 47/85, e error in iudicando per l’errata applicazione alla fattispecie della legge regionale n.24/1998 P.T.P. denominato P.T.P.R. aggiornato ed approvato con atti 556 e 1025 il 21/12/2007 peraltro dedotti nel ricorso.
iii) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6 della legge della regione Lazio n. 59 del 19 dicembre 1995.
iv) Erroneità della sentenza per omesso rilievo della violazione della l.r. 24/1998 art. 11 e l. 1497/1939, ed errata applicazione del d.m. 490/1999 e d.l. 42/2004.
2.4. Con sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 22 novembre 2023, n. 10031, il collegio, esaminate tutte le censure, le ha disattese, argomentando che:
a) la Soprintendenza, esercitando una propria attribuzione, ha correttamente annullato il parere favorevole del comune in quanto questo aveva tenuto conto solo del vigente PTP e non delle altre disposizioni vincolistiche;
b) a nulla rileva che nella zona in questione il comune abbia consentito un certo grado di urbanizzazione, dovendosi aver riguardo alle sole previsioni normative che hanno costituito il vincolo, indipendentemente dal fatto che siano state o meno rispettate da altri soggetti;
c) non è prospettabile una disparità di trattamento, perché non è possibile invocare l’estensione a proprio vantaggio di un trattamento di favore illegittimamente riconosciuto ad altri.
3. Con ricorso notificato il 20 maggio 2024 e depositato il 14 giugno successivo, il proprietario ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, senza tuttavia specificare il vizio revocatorio dedotto.
Con l’atto vengono dedotti i seguenti due motivi (estesi da p. 18 a p. 33):
i) Violazione di norme ed erronea applicazione di norme non conferenti la domanda di condono in relazione alle distanze del manufatto dal fosso.
ii) Erronea applicazione di leggi in relazione alla perentorietà del termine per la formazione del silenzio assenso.
3.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura, resistendo al gravame.
3.2. Nel corso del procedimento parte ricorrente ha depositato memoria in data 4 marzo 2025, precisando di aver proposto revocazione per errore di fatto.
3.3. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 5 novembre 2024.
4. In via preliminare, si osserva che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
4.1. La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione della sentenza, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
4.2. Per quanto riguarda l’errore di fatto, evocato dal ricorrente nella memoria depositata il 4 marzo 2025, secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c. la sentenza è revocabile se « è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
L’errore revocatorio, quindi, è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320) che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata.
5. L’applicazione di questi principi conduce a giudicare inammissibile il ricorso.
5.1. In primo luogo, nel gravame non viene indicato – nei termini di rito – il tipo di vizio revocatorio che si assume caratterizzi la sentenza impugnata, com’è invece necessario alla luce del requisito della specificità dei motivi sancito dall’art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a., applicabile anche ai giudizi d’impugnazione in forza del “rinvio interno” di cui all’art. 38 c.p.a., declinato in relazione alla revocazione, la quale, come ricordato, è un rimedio a critica vincolata (sul punto specifico si rinvia, ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., a quanto statuito da Cons. Stato, sez. IV, n. 1447 del 2017 e sez. V, n. 3252 del 2011).
5.2. Inoltre, anche a voler ritenere che il ricorso sia stato proposto per denunciare il vizio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., come la parte ha tentato di sostenere nella memoria per l’udienza pubblica, non sussistono i presupposti dell’errore di fatto revocatorio, perché a ben vedere questa deduce presunti errori di diritto e invoca una diversa interpretazione e applicazione delle norme che vengono in rilievo.
Quanto affermato emerge chiaramente sia dall’intitolazione dei motivi di ricorso (in cui si fa espressa menzione della “violazione” o della “erronea applicazione” di norme o di leggi), sia dal contenuto del gravame, nel quale si cerca di sostenere che il giudice abbia errato nel ritenere sussistente un vincolo in relazione alla distanza del manufatto dal fosso, nell’escludere che sulla domanda di condono si sia formato il silenzio assenso, nel reputare irrilevante il fatto che l’area era stata oggetto di urbanizzazione.
5.3. Infine, tutti gli elementi di fatto evocati dal ricorso riguardano circostanze che costituirono punti controversi su cui la sentenza ebbe correttamente a pronunciare con dovizia di argomenti e il loro apprezzamento è incensurabile in sede di revocazione, diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, che a ben vedere aspira a un’integrale rivalutazione del thema probandum e di quello decidendum .
6. Pertanto, il ricorso per revocazione è nel suo complesso inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.
8. Il collegio rileva, inoltre, che l’inaccoglibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 7998 del 2021; n. 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; n. 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (tra le tante, sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016).
A questo consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 2.000 (sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 2205 del 2018; n. 2116 del 2018; n. 364 del 2017; cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
8. La condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 6.000,00 (seimila/00), in favore del Ministero della cultura.
Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
SC Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Vito Poli |
IL SEGRETARIO