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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/08/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via E. Rizza n. 353, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Selenia Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad Acate il 09.07.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno
2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 17.10.2019); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi potranno fissare la propria residenza ovunque vorranno, con obbligo di comunicazione di eventuali variazioni all'altro coniuge fino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
2. la casa coniugale, sita in Vittoria, nella via E. Rizza, n. 353, di proprietà attualmente del SI.
, sul quale grava un mutuo bancario, con rate mensili di circa € 293,00 da estinguersi nel Parte_2
01/04/2041, che attualmente viene pagato dal SI. , ma che dal mese di maggio 2025 verrà Parte_2 pagato da entrambi i coniugi ciascuno per metà, verrà assegnata, con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute, alla IG.ra che vi vivrà con il figlio minore il quale verrà affidato Pt_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre;
3. il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra entro il mese di settembre 2025 il 50% Parte_2 Pt_1 della casa coniugale;
4. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5. i ricorrenti stabiliscono che il padre prenderà con sé il figlio, compatibilmente con le eSIenze scolastiche del bambino, tre volte alla settimana, ed il fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, alternato con la madre;
Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori in maniera alternata. In particolare alternare con i genitori il periodo dal 23 al 27 dicembre ed il periodo dal 28 al 2 gennaio, da concordarsi di anno in anno.
Il figlio, inoltre, trascorrerà in maniera alternata con i genitori eventuali ponti e festività durante l'anno.
Quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni ad agosto col padre, previa comunicazione e raccordo.
In ogni caso le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi.
6. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario del figlio, la somma mensile complessiva pari ad € 200,00, a partire dal mese di maggio
2025, entro giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Tale somma sarà Pt_1 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei beni di consumo.
L'assegno unico in favore del figlio minore, attualmente percepito dal SI. , a partire dal Parte_2 mese di maggio 2025 sarà percepito interamente dalla madre ed il padre sin d'ora acconsente a tale statuizione.
7. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio.
8. Il IG. , inoltre, corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Pt_1 necessarie al figlio (spese scolastiche, mediche, per attività ludiche e sportive, gite d'istruzione, etc.), preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
9. il SI. attualmente proprietario dell'autovettura Nissan Juke targata FA763PF, continuerà Parte_2
a pagare la rata della stessa nella misura di € 202,48 fino al 01/05/2027; mentre si impegna a trasferire alla SI.ra , alla firma del presente ricorso, l'automobile Fiat targata FL634CC Pt_1 all'importo già concordato tra le parti;
10. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
11. Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni strettamente personali prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente.
12. I coniugi si impegnano a rispettare ed eseguire le prescrizioni di cui all'allegato “piano genitoriale” che si allega al presente ricorso. che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario ad Acate in data 09.07.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2016;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via E. Rizza n. 353, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Selenia Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Minardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 25.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad Acate il 09.07.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno
2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 17.10.2019); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi potranno fissare la propria residenza ovunque vorranno, con obbligo di comunicazione di eventuali variazioni all'altro coniuge fino al raggiungimento della maggiore età del figlio;
2. la casa coniugale, sita in Vittoria, nella via E. Rizza, n. 353, di proprietà attualmente del SI.
, sul quale grava un mutuo bancario, con rate mensili di circa € 293,00 da estinguersi nel Parte_2
01/04/2041, che attualmente viene pagato dal SI. , ma che dal mese di maggio 2025 verrà Parte_2 pagato da entrambi i coniugi ciascuno per metà, verrà assegnata, con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute, alla IG.ra che vi vivrà con il figlio minore il quale verrà affidato Pt_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente con la madre;
3. il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra entro il mese di settembre 2025 il 50% Parte_2 Pt_1 della casa coniugale;
4. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5. i ricorrenti stabiliscono che il padre prenderà con sé il figlio, compatibilmente con le eSIenze scolastiche del bambino, tre volte alla settimana, ed il fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena, alternato con la madre;
Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori in maniera alternata. In particolare alternare con i genitori il periodo dal 23 al 27 dicembre ed il periodo dal 28 al 2 gennaio, da concordarsi di anno in anno.
Il figlio, inoltre, trascorrerà in maniera alternata con i genitori eventuali ponti e festività durante l'anno.
Quanto alle vacanze estive, il figlio trascorrerà 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni ad agosto col padre, previa comunicazione e raccordo.
In ogni caso le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi.
6. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario del figlio, la somma mensile complessiva pari ad € 200,00, a partire dal mese di maggio
2025, entro giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Tale somma sarà Pt_1 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei beni di consumo.
L'assegno unico in favore del figlio minore, attualmente percepito dal SI. , a partire dal Parte_2 mese di maggio 2025 sarà percepito interamente dalla madre ed il padre sin d'ora acconsente a tale statuizione.
7. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio.
8. Il IG. , inoltre, corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Pt_1 necessarie al figlio (spese scolastiche, mediche, per attività ludiche e sportive, gite d'istruzione, etc.), preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
9. il SI. attualmente proprietario dell'autovettura Nissan Juke targata FA763PF, continuerà Parte_2
a pagare la rata della stessa nella misura di € 202,48 fino al 01/05/2027; mentre si impegna a trasferire alla SI.ra , alla firma del presente ricorso, l'automobile Fiat targata FL634CC Pt_1 all'importo già concordato tra le parti;
10. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
11. Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni strettamente personali prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente.
12. I coniugi si impegnano a rispettare ed eseguire le prescrizioni di cui all'allegato “piano genitoriale” che si allega al presente ricorso. che l'udienza di comparizione del dì 25.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario ad Acate in data 09.07.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2016;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti