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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: IERINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6956/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3-
Difensore 4 CF Difensore 4-
Difensore 5 CF Difensore 5-
Difensore 6 CF Difensore 6
-
CF_Difensore 7 Difensore 7
DDifensore 8 - CF Difensore 8
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190000957533501 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza data 4/11/2024, MO
Ricorrente 1, quale erede di Nominativo_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in
Luogo_1, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0342019000957533501 emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del comune di Amantea per Imposta Comunale sugli Immobili
ICI notificata in data 14/8/2024 annualità 2012 recante il pagamento della somma di € 295,31.
Eccepiva illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza e prescrizione, atteso che per i tributi locali, il comma 161 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, di tal chè, concludeva per l'insussistenza e comunque l'estinzione della pretesa recata dalla cartella impugnata. Concludeva per l'annullamento dell'atto e con vittoria di spese con distrazione.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva con controdeduzioni depositate in data 28/11/2024 rappresentava carenza di legittimazione passiva, il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 034 2019 00009575 33 000 è stato reso esecutivo in data 16.10.2018 e solo successivamente preso in consegna dall'Agente della Riscossione, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 14.08.2024, inoltre l'Agenzia delle Entrate Riscossione può rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito.
Il comune di Amantea si costituiva con controdeduzioni depositate in data 26/9/2025 e facendo riserva di produrre l'atto impositivo notificato alla de cuius della ricorrente, rappresentava che la notifica dell'avviso di accertamento costituisce atto interruttivo e che successivamente l'ente impositore ha inviato il ruolo all'esattore il quale risponde di eventuale prescrizione per il periodo successivo alla trasmissione del ruolo. La ricorrente depositava in data 4/2/2026 memoria,illustrativa.
All'odierna seduta, svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggi sottoposta all'esame di questo giudicante, verte sostanzialmente, sull'asserita intervenuta decadenza/prescrizione dell'azione impositiva esercitata con la cartella di pagamento impugnata.
Da ciò consegue per l'anno d'imposta 2012 cui si riferisce la cartella di pagamento è maturata la prescrizione perchè notificata oltre il termine quinquennale previsto dalla legge 296/2006.
La legge 296/2006 con l'art. 1 comma 161 ha modificato il termine di decadenza dell'accertamento/ riscossione stabilendo che sia per il caso di rettifica, che per l'omissione, gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, e con il successivo comma 171 estende la nuova disposizione ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della stessa.
Mette conto di considerare che il comune di Amantea, pur facendo riserva, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione verso la medesima ricorrente o la sua dante causa, sicchè stante il termine trascorso ogni prescrizione è maturata. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto dalla ricorrente, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento.
Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione in solido con il comune di Amantea al pagamento delle spese di lite quantificate in € 233,00, oltre spese generali, cpa ed Iva, come per legge, oltre CU, se versato, con distrazione.
Così deciso in Cosenza, li 6 febbraio 20026.
Il Presidente giudice monocratico
PP IN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: IERINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6956/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3-
Difensore 4 CF Difensore 4-
Difensore 5 CF Difensore 5-
Difensore 6 CF Difensore 6
-
CF_Difensore 7 Difensore 7
DDifensore 8 - CF Difensore 8
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190000957533501 I.C.I. 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza data 4/11/2024, MO
Ricorrente 1, quale erede di Nominativo_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in
Luogo_1, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 0342019000957533501 emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del comune di Amantea per Imposta Comunale sugli Immobili
ICI notificata in data 14/8/2024 annualità 2012 recante il pagamento della somma di € 295,31.
Eccepiva illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza e prescrizione, atteso che per i tributi locali, il comma 161 dell'art. 1 della legge 296/2006 prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, di tal chè, concludeva per l'insussistenza e comunque l'estinzione della pretesa recata dalla cartella impugnata. Concludeva per l'annullamento dell'atto e con vittoria di spese con distrazione.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva con controdeduzioni depositate in data 28/11/2024 rappresentava carenza di legittimazione passiva, il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 034 2019 00009575 33 000 è stato reso esecutivo in data 16.10.2018 e solo successivamente preso in consegna dall'Agente della Riscossione, il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 14.08.2024, inoltre l'Agenzia delle Entrate Riscossione può rispondere unicamente quanto al suo operato restando questi estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito.
Il comune di Amantea si costituiva con controdeduzioni depositate in data 26/9/2025 e facendo riserva di produrre l'atto impositivo notificato alla de cuius della ricorrente, rappresentava che la notifica dell'avviso di accertamento costituisce atto interruttivo e che successivamente l'ente impositore ha inviato il ruolo all'esattore il quale risponde di eventuale prescrizione per il periodo successivo alla trasmissione del ruolo. La ricorrente depositava in data 4/2/2026 memoria,illustrativa.
All'odierna seduta, svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggi sottoposta all'esame di questo giudicante, verte sostanzialmente, sull'asserita intervenuta decadenza/prescrizione dell'azione impositiva esercitata con la cartella di pagamento impugnata.
Da ciò consegue per l'anno d'imposta 2012 cui si riferisce la cartella di pagamento è maturata la prescrizione perchè notificata oltre il termine quinquennale previsto dalla legge 296/2006.
La legge 296/2006 con l'art. 1 comma 161 ha modificato il termine di decadenza dell'accertamento/ riscossione stabilendo che sia per il caso di rettifica, che per l'omissione, gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, e con il successivo comma 171 estende la nuova disposizione ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della stessa.
Mette conto di considerare che il comune di Amantea, pur facendo riserva, non ha prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione verso la medesima ricorrente o la sua dante causa, sicchè stante il termine trascorso ogni prescrizione è maturata. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come in epigrafe proposto dalla ricorrente, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento.
Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione in solido con il comune di Amantea al pagamento delle spese di lite quantificate in € 233,00, oltre spese generali, cpa ed Iva, come per legge, oltre CU, se versato, con distrazione.
Così deciso in Cosenza, li 6 febbraio 20026.
Il Presidente giudice monocratico
PP IN