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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott.ssa AN GE Giudice Relatrice nel procedimento iscritto al n. r.g. 2711/2025 promosso da:
CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BORGHI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 costituitasi in giudizio a mezzo proprio dipendente
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19ter D.lgs. n. 150/2011 e 281undecies c.p.c. all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 25/02/2025, , cittadino dell'ALBANIA nato nel Parte_1
1974, ha impugnato il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di
, datato 12/02/2025 e notificato in data 14/02/2025 al difensore del ricorrente tramite CP_1
PEC, riguardante la richiesta di fissazione di appuntamento ai fini della formalizzazione dell'istanza di cui all'art. 19 D.lgs. 286/1998 (doc. 10).
In via principale, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1, co.
1.1. e co. 1.2, D.lgs. 286/1998, art. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008 in relazione all'art. 8 CEDU;
in via subordinata, di sollevare
1 questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 co. 1, co. 1.1, co. 1.2, D.lgs. 286/1998 e art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 per contrasto con gli art. 2, 3 e 117, co. 1, Cost. in relazione all'art. 8
CEDU.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: - di risiedere in Italia dal 2003 e di aver svolto sempre attività lavorativa regolare;
- di aver sul territorio italiano i suoi due fratelli regolarmente soggiornanti;
- di aver provveduto in data 5/11/2024 ad inoltrare a mezzo PEC alla
Questura di istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 D.lgs. 286/1998; - di CP_1 aver ricevuto in data 6/11/2024 provvedimento di espulsione del Prefetto di unitamente CP_1 al provvedimento della Questura che ha disposto l'accompagnamento alla frontiera, quest'ultimo convalidato dal Giudice di Pace di in data 7/11/2024. CP_1
In diritto, il ricorrente ha, dunque, contestato come il diniego della Questura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale violi il proprio diritto alla vita privata come tutelato dall'art. 8 CEDU chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale in quanto
“l'attuale disciplina, senza l'intervento di una interpretazione adeguatrice, differenzierebbe in modo irragionevole e non giustificato il riconoscimento del diritto di cui all'art. 8 CEDU a seconda che l'istanza di riconoscimento di tale diritto provenga da un soggetto richiedente protezione internazionale anziché da un soggetto non richiedente tale tipo di protezione” (cfr. pag. 10 del ricorso).
La Questura di Grosseto si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte resistente ha, in particolare, evidenziato l'insussistenza di un provvedimento del Questore di rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché a monte non vi sarebbe alcuna istanza in tal senso nonché la soppressione ad opera dall'art. 7, co. 1, lett. c), D.l. 20/2023 conv. in L. 50/2023 della possibilità di richiedere direttamente al Questore la protezione speciale.
La resistente ha inoltre dedotto che il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera.
Con decreto del 02/03/2025 il precedente Giudice relatore ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione richiesta, per assenza di un provvedimento da sospendere e in ogni caso perché nelle more il procedimento espulsivo era già stato avviato ed eseguito.
All'esito dell'udienza di trattazione del 13/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione, non avendo le parti insistito per la trattazione orale avanti al Collegio ai sensi dell'art. 275bis c.p.c.
2 2. La domanda proposta in via principale ed esclusiva diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19
D.lgs. 286/1998 va dichiarata inammissibile.
Come noto, l'accertamento in sede giurisdizionale del diritto al soggiorno regolare presuppone, per tutte le fattispecie, una previa valutazione dell'Autorità amministrativa.
Ciò accade per la materia della protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria), per i permessi di soggiorno in materia familiare e pure per le ipotesi di protezione speciale, ove deve assumersi che la propedeutica valutazione dell'Autorità amministrativa sia implicitamente presupposta dalla Legge, come si desume dal chiaro disposto del menzionato art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile 2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) che riconosce la competenze dell'Autorità
Giudiziaria per le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. Come si evidenzia in tale disposizione, la materia della protezione speciale è devoluta alle Sezioni specializzate non in via diretta, ma in funzione di un controllo sulle deliberazioni amministrative in materia “di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca”.
Nella nota riscontro a firma del Dirigente l'Ufficio Immigrazione qui impugnata (doc. 10 allegato al ricorso), e come ribadito nella memoria di costituzione della di nel CP_1 CP_1 presente giudizio, si evince chiaramente che non risultano presso i sistemi informativi della
Questura istanze di rilascio di qualsivoglia permesso di soggiorno formalizzate dal ricorrente secondo la normale procedura che richiede la presentazione dell'istanza direttamente dall'interessato presso gli uffici della Questura, implicando tale presentazione l'identificazione e il foto segnalamento dell'interessato. Nella nota, infatti, si fa espresso riferimento all'impossibilità di ricevere l'istanza a mezzo PEC da parte difensore, la quale al più – si può affermare – potrebbe precedere la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza da parte dell'interessato in persona.
La predetta nota, per quanto rechi una motivazione ambigua, in particolare laddove si spinge a considerazioni di merito circa l'eventuale diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non configura ad avviso del Collegio un effettivo esercizio della potestà amministrativa di valutazione dell'istanza del ricorrente che non risulta essere mai stata formalizzata.
3 L'atto impugnato costituisce piuttosto un atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento e, dunque, non idoneo ad esaurire la potestà amministrativa in ordine alla richiesta formulata dal ricorrente, il quale ben avrebbe potuto riproporla.
Peraltro, il tenore delle domande proposte dal ricorrente in questa sede giurisdizionale impedisce in ogni caso di valutare la legittimità o meno della Questura di negare al ricorrente la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione speciale, possibilità che allo stato peraltro sarebbe oltremodo preclusa dall'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Appare, infine, priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha chiesto di sollevare, in quanto la stessa – oltre che formulata in maniera assolutamente confusa, generica e prima facie manifestamente infondata – non è in alcun modo dirimente ai fini della decisione del presente giudizio, mancando una previa valutazione della P.A. che consenta l'intervento dell'autorità giudiziaria.
3. Nulla va disposto, infine, sulle spese di lite atteso che parte resistente non si è costituita con il ministero di un difensore. L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, infatti, quando sta in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, possono essere liquidate in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in giudizio, purché risultino da apposita nota (ex multis: Corte di
Cassazione, n. 11389/2011; Corte di Cassazione, n. 9900/2021). Nel caso di specie, alcuna nota spese risulta deposita dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA inammissibile il ricorso;
NULLA sulle spese di lite compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 19/11/2025
La Giudice
Dott.ssa AN GE
4 La Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Dott.ssa AN GE Giudice Relatrice nel procedimento iscritto al n. r.g. 2711/2025 promosso da:
CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. BORGHI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 costituitasi in giudizio a mezzo proprio dipendente
RESISTENTE avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19ter D.lgs. n. 150/2011 e 281undecies c.p.c. all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 25/02/2025, , cittadino dell'ALBANIA nato nel Parte_1
1974, ha impugnato il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di
, datato 12/02/2025 e notificato in data 14/02/2025 al difensore del ricorrente tramite CP_1
PEC, riguardante la richiesta di fissazione di appuntamento ai fini della formalizzazione dell'istanza di cui all'art. 19 D.lgs. 286/1998 (doc. 10).
In via principale, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1, co.
1.1. e co. 1.2, D.lgs. 286/1998, art. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008 in relazione all'art. 8 CEDU;
in via subordinata, di sollevare
1 questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 co. 1, co. 1.1, co. 1.2, D.lgs. 286/1998 e art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 per contrasto con gli art. 2, 3 e 117, co. 1, Cost. in relazione all'art. 8
CEDU.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: - di risiedere in Italia dal 2003 e di aver svolto sempre attività lavorativa regolare;
- di aver sul territorio italiano i suoi due fratelli regolarmente soggiornanti;
- di aver provveduto in data 5/11/2024 ad inoltrare a mezzo PEC alla
Questura di istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 D.lgs. 286/1998; - di CP_1 aver ricevuto in data 6/11/2024 provvedimento di espulsione del Prefetto di unitamente CP_1 al provvedimento della Questura che ha disposto l'accompagnamento alla frontiera, quest'ultimo convalidato dal Giudice di Pace di in data 7/11/2024. CP_1
In diritto, il ricorrente ha, dunque, contestato come il diniego della Questura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale violi il proprio diritto alla vita privata come tutelato dall'art. 8 CEDU chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale in quanto
“l'attuale disciplina, senza l'intervento di una interpretazione adeguatrice, differenzierebbe in modo irragionevole e non giustificato il riconoscimento del diritto di cui all'art. 8 CEDU a seconda che l'istanza di riconoscimento di tale diritto provenga da un soggetto richiedente protezione internazionale anziché da un soggetto non richiedente tale tipo di protezione” (cfr. pag. 10 del ricorso).
La Questura di Grosseto si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte resistente ha, in particolare, evidenziato l'insussistenza di un provvedimento del Questore di rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché a monte non vi sarebbe alcuna istanza in tal senso nonché la soppressione ad opera dall'art. 7, co. 1, lett. c), D.l. 20/2023 conv. in L. 50/2023 della possibilità di richiedere direttamente al Questore la protezione speciale.
La resistente ha inoltre dedotto che il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera.
Con decreto del 02/03/2025 il precedente Giudice relatore ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione richiesta, per assenza di un provvedimento da sospendere e in ogni caso perché nelle more il procedimento espulsivo era già stato avviato ed eseguito.
All'esito dell'udienza di trattazione del 13/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione, non avendo le parti insistito per la trattazione orale avanti al Collegio ai sensi dell'art. 275bis c.p.c.
2 2. La domanda proposta in via principale ed esclusiva diretta all'accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per la concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19
D.lgs. 286/1998 va dichiarata inammissibile.
Come noto, l'accertamento in sede giurisdizionale del diritto al soggiorno regolare presuppone, per tutte le fattispecie, una previa valutazione dell'Autorità amministrativa.
Ciò accade per la materia della protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria), per i permessi di soggiorno in materia familiare e pure per le ipotesi di protezione speciale, ove deve assumersi che la propedeutica valutazione dell'Autorità amministrativa sia implicitamente presupposta dalla Legge, come si desume dal chiaro disposto del menzionato art. 3, primo comma lettera d), D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con L. 13 aprile 2017 n. 46 (come modificato dall'art. 1, terzo comma lett. a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132) che riconosce la competenze dell'Autorità
Giudiziaria per le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. Come si evidenzia in tale disposizione, la materia della protezione speciale è devoluta alle Sezioni specializzate non in via diretta, ma in funzione di un controllo sulle deliberazioni amministrative in materia “di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca”.
Nella nota riscontro a firma del Dirigente l'Ufficio Immigrazione qui impugnata (doc. 10 allegato al ricorso), e come ribadito nella memoria di costituzione della di nel CP_1 CP_1 presente giudizio, si evince chiaramente che non risultano presso i sistemi informativi della
Questura istanze di rilascio di qualsivoglia permesso di soggiorno formalizzate dal ricorrente secondo la normale procedura che richiede la presentazione dell'istanza direttamente dall'interessato presso gli uffici della Questura, implicando tale presentazione l'identificazione e il foto segnalamento dell'interessato. Nella nota, infatti, si fa espresso riferimento all'impossibilità di ricevere l'istanza a mezzo PEC da parte difensore, la quale al più – si può affermare – potrebbe precedere la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza da parte dell'interessato in persona.
La predetta nota, per quanto rechi una motivazione ambigua, in particolare laddove si spinge a considerazioni di merito circa l'eventuale diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non configura ad avviso del Collegio un effettivo esercizio della potestà amministrativa di valutazione dell'istanza del ricorrente che non risulta essere mai stata formalizzata.
3 L'atto impugnato costituisce piuttosto un atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento e, dunque, non idoneo ad esaurire la potestà amministrativa in ordine alla richiesta formulata dal ricorrente, il quale ben avrebbe potuto riproporla.
Peraltro, il tenore delle domande proposte dal ricorrente in questa sede giurisdizionale impedisce in ogni caso di valutare la legittimità o meno della Questura di negare al ricorrente la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di protezione speciale, possibilità che allo stato peraltro sarebbe oltremodo preclusa dall'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Appare, infine, priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha chiesto di sollevare, in quanto la stessa – oltre che formulata in maniera assolutamente confusa, generica e prima facie manifestamente infondata – non è in alcun modo dirimente ai fini della decisione del presente giudizio, mancando una previa valutazione della P.A. che consenta l'intervento dell'autorità giudiziaria.
3. Nulla va disposto, infine, sulle spese di lite atteso che parte resistente non si è costituita con il ministero di un difensore. L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, infatti, quando sta in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, possono essere liquidate in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in giudizio, purché risultino da apposita nota (ex multis: Corte di
Cassazione, n. 11389/2011; Corte di Cassazione, n. 9900/2021). Nel caso di specie, alcuna nota spese risulta deposita dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA inammissibile il ricorso;
NULLA sulle spese di lite compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 19/11/2025
La Giudice
Dott.ssa AN GE
4 La Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini
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