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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n.4678/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG RM
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. ZAGARIA RAFFAELLA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 25/11/2025 - all'esito della discussione orale - ha emesso, ai sensi dell'art.429, la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 03/06/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei corrispondenti requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del diritto alla pensione d'inabilità civile o, in subordine, all'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla
1 data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni assistenziali rivendicate, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 67%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento anche soltanto dell'assegno d'invalidità civile (si vedano la valutazione medico- legale, le conclusioni e le controdeduzioni alle osservazioni di parte ricorrente esposte dal CTU da pag. 2 a pag.9 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla v. Peritale e dall'esame della documentazione Sanitaria é degno di nota :
Patologia sistemica.
Patologia sistemica: V.Reumatologica dell'11/06/2024,referta che la ricorrente è affetta da Sclerosi sistemica.
Descrizione: La sclerosi sistemica è una malattia autoimmune del tessuto connettivo,cronica, caratterizzata da alterazioni degenerative e sclerosi cicatrizzante di cute,articolazioni e organi interni oltre ad anomalie dei vasi sanguigni inoltre possono verificarsi gonfiore della dita,senzazione di freddo e colorazione blu delle dita,blocco delle articolazioni in posizione permanenti ( solitamente flesse,contratture).
Si riscontrano nel sangue anticorpi caratteristici di una malattia autoimmune.
Le persone che ne sono affette presentano la S. di
AU,problemi gastrointestinali e polmonari interstiziali.
Dall'esame della documentazione Sanitaria,si riscontra che la
è stata affetta da fenomeno di AU (2019) con Parte_2 associate ulcere digitali gia' in via di guarigione con presenza
3 di anti-Scl 70 ad alto titolo inoltre riferiva parestesie a carico degli arti superiori.
Per contrastare la patologia sclerodermica è stata prescritta terapia antireumatica
》Reumaflex.
La V.Cardiologica del 07/05/2024,referta, compenso cardiaco valutato all'ecocardiogramma,normale la funzione globale di pompa
( F.E. 81% ).
Normale compliance vascolare all'eco-colordoppler degli assi carotidei.
Obiettivamente,ritmo sinusale,70 b/m',compenso cardiaco,non soffi,PA 120/70 mmhg.
L'ecocolordoppler artero-venoso degli arti inferiori del
29/11/2023,referta regolare pervieta' dei vasi.
App.gastroenterologico: V.Gastroenterologica del 14/02/2024 per sospetta esofagite sclerodermica,la e' risulta indenne Parte_2 dalla patologia sclerodermica,ma affetta da ernia jatale da scivolamento,gastropatia eritematosa.
L'ernia iatale è un disturbo che comporta la migrazione di parte dello stomaco nel torace, in base alla pressione dell'addome.
La sintomatologia può essere curata con farmaci antiacidi e nei casi più gravi con intervento di laparoscopia.
Obiettivamente,gli esami ematologici del 30/01/2020, in tema di sclerodermia,la evidenziano parzialmente infatti gli autoanticorpi
Cont ANA, ,risultano negativi su un complessivo di 13 esami eseguiti.
Gli esami ematologici eseguiti in PS,in data 14/02/2025 per verosimile fenomeni allergici alla terapia immunosoppressiva sono risultati nella norma anche se non 4 specifici della patologia autoimmune.
L'ecografia dell'addome completo,eseguito in data 23/11/2024,non evidenzia alterazione sclerodermiche in atto ma organi di dimensioni e volumi nella norma senza alterazioni strutturali.
L'esame polmonare non valutabile ecograficamente è stato obiettivato con i seguenti risultati:
Fremito vocale tattile > modestamente indebolito;
4 Percusione > suono plessico,ipofonetico;
Ascoltazione > modesti ronchi.
La Spirometria eseguita in data 07/03/2025, presentano FVC ed FEV1
- 70% per deficit ventilatorio medio
L'esame capillaroscopio del 30/01/2020,eseguito c/o onde CP_3 valutare il fenomeno di AU, si presenta nei limiti.
La riferisce che il fenomeno allergico Parte_2 all'immunosoppresore è avvenuto con un nuovo farmaco Revatio
(sildenafil).
A mio parere, quanto avvenuto è da porre in relazione con l'assunzione del nuovo farmaco, ma non che fosse allergica al
Reumaflex, gia' efficace nel limitare le problematiche della patologia.
Conclusioni: Dalla V.Peritale e dall'esame della documentazione
Sanitaria non si riscontrono manifestazioni conclamate di sclerodermia per cui a mio parere, reputo giusto ed equo, confermmare quanto stabilito dalla Commissione Invalidante:
"Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34 % al 73%,67% " dal 18/04/2024.
(…)
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL CPT DI PARTE DR CICALA
PASQUALE
(…)
IL CPT DI PARTE, SOSTIENE LA GRAVITA' DELLA PATOLOGIA SCLEROTICA
SISTEMICA.
GLI ESAMI EMATOLOGICI FANNO SOSTENERE IL CONTRARIO INFATTI GLI
ESAMI DEL 30/01/2020, PERMETTONO DI RISCONTRARE CHE GLI ESAMI
Cont SPECIFICI IN TEMA DI SCLEROSI PRESENTANO SOLO POSITIVITA' Scl
70 > 640.0 CU/Ml, pattern P-ANCA = POSITIVO
ALTRI ESAMI AUTOIMMUNOLOGICI IN TEMA DI SCLEROSI SONO RISULTATI
NEGATIVI
PATTERN-ANCA=NEGATIVO, AUTOANTICORPI ENA, VES (VEDERE ESAMI
EMATOLOGICI DEL 30/01/2020).
L'AGGIORNAMENTO DEI LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA)
D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017, DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
5 L.E.A.,DI CUI ALL'ARTICOLO 1,COMMA 7 DEL D.L. 30 DICEMBRE 1992 N.
502,HA DECRETATO ALL'ALLEGATO 7, L'ELENCO DELLA DIAGNOSTICA PER
QUESTA AT AR ( 0120) PER INTERESSAMENTO SOLO CUTANEO,DA
ESEGUIRE OGNI 6 MESI: VES, PCR, EMOCROMO, AST, ALT, CREATININA,
URINE, C3, C4 ED OGNI 12 MESI :
PROFILO LIPIDICO, GLICEMIA, CPK, URATO, BNP, TSH, ELETTROFORESI
SIERICA, GAMMA GT, FOSFATASI ALCALINA, RX ESOFAGO, NOMETRIA
ESOFAGEA, EGDS, COLONSCOPIA, NOMETRIA RETTALE, VIDEOCAPSULA SE
SINTOMI ENTERICI O PER ANIMEZZAZIONE DA PERDITA.
GLI SPECIALISTI, MENZIONATI DAL CPT, NON HANNO RITENUTO OPPORTUNO
L'APPROFONDIMENTO DELLA PATOLOGIA SCLEROTICA.
INOLTRE, ALTRI ESAMI D'APPROFONDIMENTO DOVREBBERO ESSERE ESEGUITI
DA SPEC.
NEUROLOGO, PER L' EVOLUZIONE DELLA PATOLOGIA, QUALI:
POTENZIALI EVOCATI, ESAME DEL LIQUOR OTTENUTO DA PUNTURA LOMBARE,
RISONANZA MAGNETICA DEL VO OT.
LA DIFFICOLTA' DEL RESPIRO, CHE E' UN ALTRO SINTOMO DELLA
SCLERODERMIA, HA DATO ESITO MODERATAMENTE POSITIVO.
LA SPIROMETRIA DEL 07/03/2025, ASL BAT, EVIDENZIA FVC = 70%, FEV1=
72% CON DIAGNOSI DI DEFICIT VENTILATORIO OSTRUTTIVO E RESTRITTIVO
MODERATO.
CHE LA SCLERODERMIA FOSSE UNA AT PROGRESSIVAMENTE
INVALIDANTE, SE NON CURATA AL MEGLIO, E' RISAPUTO MA ANCORA NON LO
ERA (VEDASI RISULTATI ECOGRAFICI DEGLI ORGANI INTERNI, V.
CARDIOLOGICA, SPIROMETRIA POLMONARE, DOPPLER DEI VASI),
GIA'DESCRITTI NELLA RELAZIONE PERITALE (PAG.2,3)
DAGLI APPUNTI DELLA VISITA PERITALE, SI RISCONTRA CHE DURANTE
L'ESAME OBIETTIVO LA PERITANDA NON PRESENTAVA ALCUNCHE' DI
MANIFESTAZIONI CUTANEE ACUTE, TIPICHE DELLA AT SCELODERMICA,
AI GOMITI, AI PIEDI, AD ECCEZIONE DI LESIONE GUARITA AL 4° DITO
DELLA NO DS.
DURANTE LA V. PERITALE E' STATO INOLTRE OBIETTIVATO, L'APP.
RESPIRATORIO E L'APP. CARDIOVASCOLARE, RISCONTRANDO NEGATIVITA'
DELLA MANIFESTAZIONE DELLA PATOLOGIA (PAG. 3 R.P.)
6 LA V. PERITALE E' ANCHE ESEGUITA SU VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE SANITARIA, DA PRESENTARE, NON AVENDO ALTRE
POSSIBILITA' D'INDAGINE, INFATTI L'ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, ASL/BA DEL 14/02/2024, REFERTAVA
SCIVOLAMENTO GASTROPATIA ERITEMATOSA>; IN DATA 13/01/2025, LA V.
GASTROENTEROLOGICA, ASL/BAT, CONCLUDE PER DI
VEROSIMILE ORIGINE FUNZIONALE>, A MIO MODESTO PARERE, QUESTE
PROBLEMATICHE NON SONO DA PORRE IN RELAZIONE CON LA PATOLOGIA
SCLERODERMICA.
LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO, OFF LABEL=SIDEFANIL, OSSIA
MEDICINALE PER INDICAZIONI NON AUTORIZZATE = CHE NON SONO COMPRESE
IN SCHEDA TECNICA;
LA PERITATA E' RISULTATA ALLERGICA, E' STATA
UNA SCELTA DELLO SPECIALISTA REUMA, FARMACO USATO PER LA
DISFUNZIONE ERETTILE, VASODILATANTE.
LA PERITATA RIFERIVA CHE AVEVA ASSUNTO SPERIMENTALMENTE
( ), PER TENTARE D'EVITARE LA Email_1 Controparte_4
; INOLTRE IL CPT DI PARTE RICHIAMA PER LA SCERODERMIA IL
[...]
CODICE 710.0.1.3 CHE DOVREBBE PREVEDERE A SUA CONCLUSIONE UN MIN E
UN MAX TRA IL 51% E IL 100%.
LA TABELLA SULLA PATOLOGIA SISTEMICA DMS 7 FEBBRAIO 1992 E' LA
SEGUENTE:
COD. PATOLOGIA SISTEMICA MIN MAX SS
7101 Acondroplasia 0 0 60
9306 Dermatomiosite 0 0 35
9307 Diabete gluco-fosfo 0 0 60
9317 morbo di Cooley 0 0 90
9326 Sclerodermia con lieve compromissine viscerale 41 50 0
9327 Poliartrite nodosa senza grave compromissione visc. 41 50 0
MI SI PERMETTA DI REPLICARE, SE IL CPT, ABBIA LETTO CON ATTENZIONE
LA PERIZIA ELABORATA, VALUTATA LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
PRESENTATA E FATTE CON OBIETTIVITA' LE DOVUTE CONSIDERAZIONI TRA
L'ALTRO NON RAVVEDENDOSI CHE GLI ESAMI EMATOLOGICI SONO FERMI AL
2020, A RAGION VEDUTA? A MIO PARERE, REPUTO GIUSTO ED EQUO,
CONFERMMARE QUANTO STABILITO DALLA COMMISSIONE INVALIDANTE:
7 < Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34 % al 73%,67% " dal 18/04/2024 >.
DMS 7 febbraio 1992
Patologia sistemica, cod.9326, scerodermia con lieve compromissione viscerale = 48%
Apparato respiratorio, cod.6004, asma allergico intrinseco, calcolo deduttivo =10%
App. Digerente, cod.9334, Sindrome da malassorbimento, calcolo deduttivo =10% con esecuzione di calcolo riduttivo».
Quindi, si può affermare che la CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario per beneficiare quantomeno dell'assegno d'invalidità civile si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dalla CTU nominata nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea. A tale riguardo, occorre evidenziare che la documentazione medico-sanitaria trasmessa in data 07/11/2025, sebbene sia di formazione successiva rispetto alla data della relazione scritta depositata dal CTU nominato nella precedente fase di ATP, fornisce la descrizione di un quadro patologico che è sostanzialmente sovrapponibile a quello che ha già formato oggetto di indagine da parte del CTU nella precedente fase di ATP.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
8 Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG RM BE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, UG RM
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. ZAGARIA RAFFAELLA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 25/11/2025 - all'esito della discussione orale - ha emesso, ai sensi dell'art.429, la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 03/06/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei corrispondenti requisiti sanitari prescritti dalla legge, la declaratoria del diritto alla pensione d'inabilità civile o, in subordine, all'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla
1 data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
IA ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni assistenziali rivendicate, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 67%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento anche soltanto dell'assegno d'invalidità civile (si vedano la valutazione medico- legale, le conclusioni e le controdeduzioni alle osservazioni di parte ricorrente esposte dal CTU da pag. 2 a pag.9 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Dalla v. Peritale e dall'esame della documentazione Sanitaria é degno di nota :
Patologia sistemica.
Patologia sistemica: V.Reumatologica dell'11/06/2024,referta che la ricorrente è affetta da Sclerosi sistemica.
Descrizione: La sclerosi sistemica è una malattia autoimmune del tessuto connettivo,cronica, caratterizzata da alterazioni degenerative e sclerosi cicatrizzante di cute,articolazioni e organi interni oltre ad anomalie dei vasi sanguigni inoltre possono verificarsi gonfiore della dita,senzazione di freddo e colorazione blu delle dita,blocco delle articolazioni in posizione permanenti ( solitamente flesse,contratture).
Si riscontrano nel sangue anticorpi caratteristici di una malattia autoimmune.
Le persone che ne sono affette presentano la S. di
AU,problemi gastrointestinali e polmonari interstiziali.
Dall'esame della documentazione Sanitaria,si riscontra che la
è stata affetta da fenomeno di AU (2019) con Parte_2 associate ulcere digitali gia' in via di guarigione con presenza
3 di anti-Scl 70 ad alto titolo inoltre riferiva parestesie a carico degli arti superiori.
Per contrastare la patologia sclerodermica è stata prescritta terapia antireumatica
》Reumaflex.
La V.Cardiologica del 07/05/2024,referta, compenso cardiaco valutato all'ecocardiogramma,normale la funzione globale di pompa
( F.E. 81% ).
Normale compliance vascolare all'eco-colordoppler degli assi carotidei.
Obiettivamente,ritmo sinusale,70 b/m',compenso cardiaco,non soffi,PA 120/70 mmhg.
L'ecocolordoppler artero-venoso degli arti inferiori del
29/11/2023,referta regolare pervieta' dei vasi.
App.gastroenterologico: V.Gastroenterologica del 14/02/2024 per sospetta esofagite sclerodermica,la e' risulta indenne Parte_2 dalla patologia sclerodermica,ma affetta da ernia jatale da scivolamento,gastropatia eritematosa.
L'ernia iatale è un disturbo che comporta la migrazione di parte dello stomaco nel torace, in base alla pressione dell'addome.
La sintomatologia può essere curata con farmaci antiacidi e nei casi più gravi con intervento di laparoscopia.
Obiettivamente,gli esami ematologici del 30/01/2020, in tema di sclerodermia,la evidenziano parzialmente infatti gli autoanticorpi
Cont ANA, ,risultano negativi su un complessivo di 13 esami eseguiti.
Gli esami ematologici eseguiti in PS,in data 14/02/2025 per verosimile fenomeni allergici alla terapia immunosoppressiva sono risultati nella norma anche se non 4 specifici della patologia autoimmune.
L'ecografia dell'addome completo,eseguito in data 23/11/2024,non evidenzia alterazione sclerodermiche in atto ma organi di dimensioni e volumi nella norma senza alterazioni strutturali.
L'esame polmonare non valutabile ecograficamente è stato obiettivato con i seguenti risultati:
Fremito vocale tattile > modestamente indebolito;
4 Percusione > suono plessico,ipofonetico;
Ascoltazione > modesti ronchi.
La Spirometria eseguita in data 07/03/2025, presentano FVC ed FEV1
- 70% per deficit ventilatorio medio
L'esame capillaroscopio del 30/01/2020,eseguito c/o onde CP_3 valutare il fenomeno di AU, si presenta nei limiti.
La riferisce che il fenomeno allergico Parte_2 all'immunosoppresore è avvenuto con un nuovo farmaco Revatio
(sildenafil).
A mio parere, quanto avvenuto è da porre in relazione con l'assunzione del nuovo farmaco, ma non che fosse allergica al
Reumaflex, gia' efficace nel limitare le problematiche della patologia.
Conclusioni: Dalla V.Peritale e dall'esame della documentazione
Sanitaria non si riscontrono manifestazioni conclamate di sclerodermia per cui a mio parere, reputo giusto ed equo, confermmare quanto stabilito dalla Commissione Invalidante:
"Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34 % al 73%,67% " dal 18/04/2024.
(…)
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL CPT DI PARTE DR CICALA
PASQUALE
(…)
IL CPT DI PARTE, SOSTIENE LA GRAVITA' DELLA PATOLOGIA SCLEROTICA
SISTEMICA.
GLI ESAMI EMATOLOGICI FANNO SOSTENERE IL CONTRARIO INFATTI GLI
ESAMI DEL 30/01/2020, PERMETTONO DI RISCONTRARE CHE GLI ESAMI
Cont SPECIFICI IN TEMA DI SCLEROSI PRESENTANO SOLO POSITIVITA' Scl
70 > 640.0 CU/Ml, pattern P-ANCA = POSITIVO
ALTRI ESAMI AUTOIMMUNOLOGICI IN TEMA DI SCLEROSI SONO RISULTATI
NEGATIVI
PATTERN-ANCA=NEGATIVO, AUTOANTICORPI ENA, VES (VEDERE ESAMI
EMATOLOGICI DEL 30/01/2020).
L'AGGIORNAMENTO DEI LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA)
D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017, DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
5 L.E.A.,DI CUI ALL'ARTICOLO 1,COMMA 7 DEL D.L. 30 DICEMBRE 1992 N.
502,HA DECRETATO ALL'ALLEGATO 7, L'ELENCO DELLA DIAGNOSTICA PER
QUESTA AT AR ( 0120) PER INTERESSAMENTO SOLO CUTANEO,DA
ESEGUIRE OGNI 6 MESI: VES, PCR, EMOCROMO, AST, ALT, CREATININA,
URINE, C3, C4 ED OGNI 12 MESI :
PROFILO LIPIDICO, GLICEMIA, CPK, URATO, BNP, TSH, ELETTROFORESI
SIERICA, GAMMA GT, FOSFATASI ALCALINA, RX ESOFAGO, NOMETRIA
ESOFAGEA, EGDS, COLONSCOPIA, NOMETRIA RETTALE, VIDEOCAPSULA SE
SINTOMI ENTERICI O PER ANIMEZZAZIONE DA PERDITA.
GLI SPECIALISTI, MENZIONATI DAL CPT, NON HANNO RITENUTO OPPORTUNO
L'APPROFONDIMENTO DELLA PATOLOGIA SCLEROTICA.
INOLTRE, ALTRI ESAMI D'APPROFONDIMENTO DOVREBBERO ESSERE ESEGUITI
DA SPEC.
NEUROLOGO, PER L' EVOLUZIONE DELLA PATOLOGIA, QUALI:
POTENZIALI EVOCATI, ESAME DEL LIQUOR OTTENUTO DA PUNTURA LOMBARE,
RISONANZA MAGNETICA DEL VO OT.
LA DIFFICOLTA' DEL RESPIRO, CHE E' UN ALTRO SINTOMO DELLA
SCLERODERMIA, HA DATO ESITO MODERATAMENTE POSITIVO.
LA SPIROMETRIA DEL 07/03/2025, ASL BAT, EVIDENZIA FVC = 70%, FEV1=
72% CON DIAGNOSI DI DEFICIT VENTILATORIO OSTRUTTIVO E RESTRITTIVO
MODERATO.
CHE LA SCLERODERMIA FOSSE UNA AT PROGRESSIVAMENTE
INVALIDANTE, SE NON CURATA AL MEGLIO, E' RISAPUTO MA ANCORA NON LO
ERA (VEDASI RISULTATI ECOGRAFICI DEGLI ORGANI INTERNI, V.
CARDIOLOGICA, SPIROMETRIA POLMONARE, DOPPLER DEI VASI),
GIA'DESCRITTI NELLA RELAZIONE PERITALE (PAG.2,3)
DAGLI APPUNTI DELLA VISITA PERITALE, SI RISCONTRA CHE DURANTE
L'ESAME OBIETTIVO LA PERITANDA NON PRESENTAVA ALCUNCHE' DI
MANIFESTAZIONI CUTANEE ACUTE, TIPICHE DELLA AT SCELODERMICA,
AI GOMITI, AI PIEDI, AD ECCEZIONE DI LESIONE GUARITA AL 4° DITO
DELLA NO DS.
DURANTE LA V. PERITALE E' STATO INOLTRE OBIETTIVATO, L'APP.
RESPIRATORIO E L'APP. CARDIOVASCOLARE, RISCONTRANDO NEGATIVITA'
DELLA MANIFESTAZIONE DELLA PATOLOGIA (PAG. 3 R.P.)
6 LA V. PERITALE E' ANCHE ESEGUITA SU VALUTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE SANITARIA, DA PRESENTARE, NON AVENDO ALTRE
POSSIBILITA' D'INDAGINE, INFATTI L'ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, ASL/BA DEL 14/02/2024, REFERTAVA
SCIVOLAMENTO GASTROPATIA ERITEMATOSA>; IN DATA 13/01/2025, LA V.
GASTROENTEROLOGICA, ASL/BAT, CONCLUDE PER DI
VEROSIMILE ORIGINE FUNZIONALE>, A MIO MODESTO PARERE, QUESTE
PROBLEMATICHE NON SONO DA PORRE IN RELAZIONE CON LA PATOLOGIA
SCLERODERMICA.
LA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO, OFF LABEL=SIDEFANIL, OSSIA
MEDICINALE PER INDICAZIONI NON AUTORIZZATE = CHE NON SONO COMPRESE
IN SCHEDA TECNICA;
LA PERITATA E' RISULTATA ALLERGICA, E' STATA
UNA SCELTA DELLO SPECIALISTA REUMA, FARMACO USATO PER LA
DISFUNZIONE ERETTILE, VASODILATANTE.
LA PERITATA RIFERIVA CHE AVEVA ASSUNTO SPERIMENTALMENTE
( ), PER TENTARE D'EVITARE LA Email_1 Controparte_4
; INOLTRE IL CPT DI PARTE RICHIAMA PER LA SCERODERMIA IL
[...]
CODICE 710.0.1.3 CHE DOVREBBE PREVEDERE A SUA CONCLUSIONE UN MIN E
UN MAX TRA IL 51% E IL 100%.
LA TABELLA SULLA PATOLOGIA SISTEMICA DMS 7 FEBBRAIO 1992 E' LA
SEGUENTE:
COD. PATOLOGIA SISTEMICA MIN MAX SS
7101 Acondroplasia 0 0 60
9306 Dermatomiosite 0 0 35
9307 Diabete gluco-fosfo 0 0 60
9317 morbo di Cooley 0 0 90
9326 Sclerodermia con lieve compromissine viscerale 41 50 0
9327 Poliartrite nodosa senza grave compromissione visc. 41 50 0
MI SI PERMETTA DI REPLICARE, SE IL CPT, ABBIA LETTO CON ATTENZIONE
LA PERIZIA ELABORATA, VALUTATA LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
PRESENTATA E FATTE CON OBIETTIVITA' LE DOVUTE CONSIDERAZIONI TRA
L'ALTRO NON RAVVEDENDOSI CHE GLI ESAMI EMATOLOGICI SONO FERMI AL
2020, A RAGION VEDUTA? A MIO PARERE, REPUTO GIUSTO ED EQUO,
CONFERMMARE QUANTO STABILITO DALLA COMMISSIONE INVALIDANTE:
7 < Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
34 % al 73%,67% " dal 18/04/2024 >.
DMS 7 febbraio 1992
Patologia sistemica, cod.9326, scerodermia con lieve compromissione viscerale = 48%
Apparato respiratorio, cod.6004, asma allergico intrinseco, calcolo deduttivo =10%
App. Digerente, cod.9334, Sindrome da malassorbimento, calcolo deduttivo =10% con esecuzione di calcolo riduttivo».
Quindi, si può affermare che la CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario per beneficiare quantomeno dell'assegno d'invalidità civile si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dalla CTU nominata nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea. A tale riguardo, occorre evidenziare che la documentazione medico-sanitaria trasmessa in data 07/11/2025, sebbene sia di formazione successiva rispetto alla data della relazione scritta depositata dal CTU nominato nella precedente fase di ATP, fornisce la descrizione di un quadro patologico che è sostanzialmente sovrapponibile a quello che ha già formato oggetto di indagine da parte del CTU nella precedente fase di ATP.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
8 Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
UG RM BE
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