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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13482/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai GNi Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13482/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 da
nato in San Pietro in [...] il [...] con l'avv. Federica Donà Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Ilenia Pilotto Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06.06.1992 in Fontaniva tra i sigg. CP_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Fontaniva (PD), atto n. 16, parte II, anno 1992, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
2) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano.
3) Poiché i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti non vi Per_1 Per_2
è spazio per la regolamentazione dell'affidamento e nulla viene disposto in ordine al loro mantenimento.
In merito al figlio minore , si confermano le condizioni di cui alla separazione. Pertanto il Per_3
figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_3 condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative al figlio saranno quindi assunte in accordo da entrambi i genitori,
i quali dovranno stabilire un comune indirizzo educativo. La madre provvederà interamente al mantenimento del figlio minore sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie. Per_3
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi e gli impegni scolatici del figlio, a week-end alternati dal sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21,30 quando il padre lo riaccompegnerà presso l'abitazione della madre, oltre due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30 quando il padre o la madre lo riaccompagneranno presso la residenza della madre, tenuto conto anche che la madre lavora a turno. Durante le vacanze estive, il sig. potrà stare con il figlio minore Parte_1
quindici giorni anche continuativi, in periodo da concordare entro il 31.05 di ogni anno con Per_3
la madre, sette giorni durante le vacanze Natalizie, alternando il giorno di Natale e quello di
Capodanno con il padre e con la madre;
durante le vacanze Pasquali, il minore starà tre Per_3
giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di Lunedì Dell'Angelo.
E' tuttavia fatta salva ogni diversa regolamentazione concordata tra i coniugi, in ragione delle rispettive esigenze lavorative nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio . Per_3
Assegno unico al 100% in favore della madre.
4) La NO , a fini della soluzione della crisi familiare, a regolamentazione dei Parte_2
rapporti patrimoniali attinenti la comproprietà della casa coniugale in esito al regime della comunione legale (doc. 7 atto provenienza e doc. 8 visura catastale) nonché al fine di far cessare ogni obbligo nascente dal vincolo di coniugio, si obbliga a cedere e ad alienare, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, al GN , che accetta, la propria quota di proprietà indivisa dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Grantorto (PD), Via Vittorio Emanuele, II, 10/A, così catastalmente individuata:
• Comune di Grantorto (PD), N.C.E.U., foglio 11, mappale n. 161, sub 8, Via Vittorio Emanuele, II, piano 2, Cat A/2, cl. 1 vani 4 RCE 278,89 (appartamento)
• Mappale n. 161 sub 3, Via Vittorio Emanuele II, p.T., Cat C/6, cl. 2, mq 37, RCE 68,79
(autorimessa)
Dette consistenze derivano dalla denunzia di variazione registrata all'Agenzia del territorio di Padova, in data 10.09.2002 prot n. 250102.
L'appartamento Cat A/2 confina a nord, ad est e a ovest, con scoperto comune, a sud con appartamento di cui al mappale n. 161 sub 9, e vano scala. L'autorimessa confina a nord con autorimessa di cui al mappale n. 161 sub 2, ad est e a ovest con scoperto comune, a sud con autorimessa di cui al mappale n. 161 sub 4 e vano scala. Le parti di comune accordo convengono che il suddetto immobile abbia un valore complessivo di euro 115.000,00 (centoquindicimilaeuro).
A fronte del suddetto trasferimento il sig. verserà in sede di stipula, a mezzo Parte_1
assegno circolare N.T, intestato alla NO la somma di euro 2500,00 Parte_2
(duemilacinquecentoeuro).
Il saldo prezzo pari a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) sarà versato dal sig. in Parte_1
favore della NO con pagamento rateizzato con rate mensili di euro 300,00, da Parte_2 corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2024, alle coordinate bancarie che la sig.ra comunicherà e così fino ad aprile 2026; da maggio 2026 in poi fino al Pt_2
saldo effettivo le rate mensili saranno pari a euro 400,00 (quattrocentoeuro)
Il rogito suindicato dovrà effettuarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presso un Notaio scelto da parte acquirente, con spese tutte a carico di quest'ultima, compresi gli onorari notarili e il costo per l'iscrizione dell'ipoteca legale eccezion fatta per l'APE che deve intendersi a carico al 50% delle parti.
5) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento di cui al punto 4) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
6) Nulla è dovuto dal sig. in favore della NO a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento, essendo le parti economicamente autosufficienti
7) Le parti dichiarano con il presente atto e con l'esatto adempimento di quanto in esso previsto di aver definito ogni questione economico-patrimoniale tra le stesse intercorrente, dichiarando di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.
8) Spese di lite compensate”.
FATTO E DIRITTO
I GNi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
06.06.1992 in Fontaniva, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Fontaniva al n. 16, parte II dell'anno 1992.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 22.12.2020 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 10595/2020 del 29.12.2020
(r.g. n. 5822/2020).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), minorenne e non Per_3
economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4., 5., e 7.delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Fontaniva al n. Pt_2
16, parte II dell'anno 1992;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai GNi Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13482/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 da
nato in San Pietro in [...] il [...] con l'avv. Federica Donà Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Ilenia Pilotto Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06.06.1992 in Fontaniva tra i sigg. CP_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Fontaniva (PD), atto n. 16, parte II, anno 1992, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni.
2) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano.
3) Poiché i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti non vi Per_1 Per_2
è spazio per la regolamentazione dell'affidamento e nulla viene disposto in ordine al loro mantenimento.
In merito al figlio minore , si confermano le condizioni di cui alla separazione. Pertanto il Per_3
figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_3 condiviso, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative al figlio saranno quindi assunte in accordo da entrambi i genitori,
i quali dovranno stabilire un comune indirizzo educativo. La madre provvederà interamente al mantenimento del figlio minore sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie. Per_3
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi e gli impegni scolatici del figlio, a week-end alternati dal sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21,30 quando il padre lo riaccompegnerà presso l'abitazione della madre, oltre due pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30 quando il padre o la madre lo riaccompagneranno presso la residenza della madre, tenuto conto anche che la madre lavora a turno. Durante le vacanze estive, il sig. potrà stare con il figlio minore Parte_1
quindici giorni anche continuativi, in periodo da concordare entro il 31.05 di ogni anno con Per_3
la madre, sette giorni durante le vacanze Natalizie, alternando il giorno di Natale e quello di
Capodanno con il padre e con la madre;
durante le vacanze Pasquali, il minore starà tre Per_3
giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di Lunedì Dell'Angelo.
E' tuttavia fatta salva ogni diversa regolamentazione concordata tra i coniugi, in ragione delle rispettive esigenze lavorative nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio . Per_3
Assegno unico al 100% in favore della madre.
4) La NO , a fini della soluzione della crisi familiare, a regolamentazione dei Parte_2
rapporti patrimoniali attinenti la comproprietà della casa coniugale in esito al regime della comunione legale (doc. 7 atto provenienza e doc. 8 visura catastale) nonché al fine di far cessare ogni obbligo nascente dal vincolo di coniugio, si obbliga a cedere e ad alienare, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, al GN , che accetta, la propria quota di proprietà indivisa dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Grantorto (PD), Via Vittorio Emanuele, II, 10/A, così catastalmente individuata:
• Comune di Grantorto (PD), N.C.E.U., foglio 11, mappale n. 161, sub 8, Via Vittorio Emanuele, II, piano 2, Cat A/2, cl. 1 vani 4 RCE 278,89 (appartamento)
• Mappale n. 161 sub 3, Via Vittorio Emanuele II, p.T., Cat C/6, cl. 2, mq 37, RCE 68,79
(autorimessa)
Dette consistenze derivano dalla denunzia di variazione registrata all'Agenzia del territorio di Padova, in data 10.09.2002 prot n. 250102.
L'appartamento Cat A/2 confina a nord, ad est e a ovest, con scoperto comune, a sud con appartamento di cui al mappale n. 161 sub 9, e vano scala. L'autorimessa confina a nord con autorimessa di cui al mappale n. 161 sub 2, ad est e a ovest con scoperto comune, a sud con autorimessa di cui al mappale n. 161 sub 4 e vano scala. Le parti di comune accordo convengono che il suddetto immobile abbia un valore complessivo di euro 115.000,00 (centoquindicimilaeuro).
A fronte del suddetto trasferimento il sig. verserà in sede di stipula, a mezzo Parte_1
assegno circolare N.T, intestato alla NO la somma di euro 2500,00 Parte_2
(duemilacinquecentoeuro).
Il saldo prezzo pari a euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) sarà versato dal sig. in Parte_1
favore della NO con pagamento rateizzato con rate mensili di euro 300,00, da Parte_2 corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2024, alle coordinate bancarie che la sig.ra comunicherà e così fino ad aprile 2026; da maggio 2026 in poi fino al Pt_2
saldo effettivo le rate mensili saranno pari a euro 400,00 (quattrocentoeuro)
Il rogito suindicato dovrà effettuarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presso un Notaio scelto da parte acquirente, con spese tutte a carico di quest'ultima, compresi gli onorari notarili e il costo per l'iscrizione dell'ipoteca legale eccezion fatta per l'APE che deve intendersi a carico al 50% delle parti.
5) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento di cui al punto 4) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
6) Nulla è dovuto dal sig. in favore della NO a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento, essendo le parti economicamente autosufficienti
7) Le parti dichiarano con il presente atto e con l'esatto adempimento di quanto in esso previsto di aver definito ogni questione economico-patrimoniale tra le stesse intercorrente, dichiarando di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.
8) Spese di lite compensate”.
FATTO E DIRITTO
I GNi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
06.06.1992 in Fontaniva, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Fontaniva al n. 16, parte II dell'anno 1992.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 22.12.2020 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 10595/2020 del 29.12.2020
(r.g. n. 5822/2020).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), minorenne e non Per_3
economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4., 5., e 7.delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Fontaniva al n. Pt_2
16, parte II dell'anno 1992;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari