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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12571 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 4 DICEMBRE 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.25257 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. Marina Claudia Parte_1
Marrollo giusta procura in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv, MARIA PIA TETI giusta procura in CP_1 atti con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 25257/2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni : CP_1
Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza ingiunzione OI-001567916 (relativa ad atto di accertamento .7001.19/12/2018.0711019 del 19/12/2018 riferito all'anno 2017), CP_1 notificata in data 04/06/2024 a mezzo raccomandata AGV 38050162209-6, per mancato versamento ritenute previdenziali e assistenziali , nonché tutti gli atti CP_1 ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. E con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e articolare mezzi istruttori.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario . Esponeva l' opponente che in data 4.6.2024 le veniva notificata l' ordinanza ingiunzione 01-001567916 ( relativa all' atto di accertamento CP_1
7001.19/12/2018.0711019 del 19.12.2018 riferito all' anno 2017), con cui l'
richiedeva il pagamento della somma di 2.27,80 per mancato versamento CP_1 delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite ai periodi da luglio a novembre 2017.
Parte opponente eccepiva che l' aveva notificato le violazioni con l' CP_1 atto di accertamento 7001.19/12/2018.0711019 emesso in data 19 dicembre CP_1
2018 ovvero ben oltre i 90 giorni previsti per la notifica.
Si costituiva in giudizio l' contestava l' avversa eccezione facendo CP_1 rilevare che il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
Contestava l' eccezione di prescrizione, atteso che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione. ( all 1 e 2), 2019, pertanto era stato ampiamente rispettato il termine prescrizionale, cosi come con quello dell'emissione dell'O.I. asseritamente notificata il 4.06.2024/08/2022.
L' faceva altresì rilevare che la notifica rituale del verbale di accertamento CP_1 valeva a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notifica dell'ordinanze-ingiunzione opposta ( 4.06.24), dovendo tra l'altro tenersi conto della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020.
L' faceva altresì rilevare che nella determinazione della sanzione si era CP_2 tenuto conto di tutti gli aspetti previsti dalla legge n. 689/1981, quali l'entità dell'illecito e la reiterazione del reato.
Tanto premesso, chiedeva rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il giudice , alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto fatto rilevare che ogni questione relativa alla asserita nullità della notifica dell'atto di accertamento perché fatta a persona diversa dal ricorrente e sconosciuta alla società Hotel Casarola srl, non può essere qui esaminata poiché sollevata solo con le note autorizzate, quindi tardivamente.
Tanto premesso, giova rilevare che la ricorrente non ha sollevato contestazioni con riguardo al pagamento delle retribuzioni mensili o all'obbligo di versare le ritenute previdenziali;
l'unica eccezione e motivo di doglianza della ricorrente è la asserita tardività nella notifica dell'avviso di accertamento della violazione prodromica alla impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento, implicante la decadenza di ogni azione successiva da parte delle resistente.
Secondo la giurisprudenza con orientamento pressoché univoco, il termine di decadenza non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
Orbene, nel caso in esame, parte opponente ha fatto rilevare che :
- per luglio 2017 i 90 gg. ex art. 14, 2.o co. L. 689/81 decorrono tutt'al più dal 31 agosto, ovvero dall'ultimo giorno stabilito per l'invio dei flussi Uniemens e dunque la prescrizione che decorreva dal 31 agosto scadeva il 29 novembre 2017. - per settembre 2017, 30 ottobre + 90 gg. che scadevano il 29 gennaio 2108.
- per ottobre 2017, 30 novembre + 90 gg. che scadevano il 28 febbraio 2018.
- Per novembre 2017, 31 dicembre + 90 gg. che scadevano il 31 marzo 2018.
A fonte di tali scadenze, l' ha notificato le suddette violazioni all'odierno CP_2 ricorrente con l'atto di accertamento n. 7001.19/12/2018.0711019 emesso il 19 dicembre 2018 ovvero ben oltre i 90 gg. previsti per la notifica.
La pretesa violazione del termine fissato dall'art. 14 l. n. 689/1981 che deve riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il suddetto termine comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Ne consegue, quindi, che l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto da parte dell'Ufficio, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis, Cass. n.26734/2011en.25836/2011). In tal senso, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria e che a tale esigenza di completezza dell'accertamento si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa”.
Nel caso di specie, l' ha dedotto che il completamento di queste attività CP_1 si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
Di ciò, però , non vi è prova atteso che l' non ha articolato alcuna CP_1 prova sul punto.
In conseguenza di ciò, anche alla luce del notevole tempo trascorso, l'eccezione preliminare sollevata è fondata e per conseguenza il ricorso in opposizione deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza ingiunzione OI – 001567916 notificata in data 4.6.2024 e condanna l' al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1200,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Roma, 4 dicembre 2025
La Giudice Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 4 DICEMBRE 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.25257 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. Marina Claudia Parte_1
Marrollo giusta procura in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv, MARIA PIA TETI giusta procura in CP_1 atti con elezione di domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 25257/2024 conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni : CP_1
Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza ingiunzione OI-001567916 (relativa ad atto di accertamento .7001.19/12/2018.0711019 del 19/12/2018 riferito all'anno 2017), CP_1 notificata in data 04/06/2024 a mezzo raccomandata AGV 38050162209-6, per mancato versamento ritenute previdenziali e assistenziali , nonché tutti gli atti CP_1 ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. E con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e articolare mezzi istruttori.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario . Esponeva l' opponente che in data 4.6.2024 le veniva notificata l' ordinanza ingiunzione 01-001567916 ( relativa all' atto di accertamento CP_1
7001.19/12/2018.0711019 del 19.12.2018 riferito all' anno 2017), con cui l'
richiedeva il pagamento della somma di 2.27,80 per mancato versamento CP_1 delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite ai periodi da luglio a novembre 2017.
Parte opponente eccepiva che l' aveva notificato le violazioni con l' CP_1 atto di accertamento 7001.19/12/2018.0711019 emesso in data 19 dicembre CP_1
2018 ovvero ben oltre i 90 giorni previsti per la notifica.
Si costituiva in giudizio l' contestava l' avversa eccezione facendo CP_1 rilevare che il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
Contestava l' eccezione di prescrizione, atteso che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione. ( all 1 e 2), 2019, pertanto era stato ampiamente rispettato il termine prescrizionale, cosi come con quello dell'emissione dell'O.I. asseritamente notificata il 4.06.2024/08/2022.
L' faceva altresì rilevare che la notifica rituale del verbale di accertamento CP_1 valeva a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine prescrizionale quinquennale, poi ancora interrotto dalla notifica dell'ordinanze-ingiunzione opposta ( 4.06.24), dovendo tra l'altro tenersi conto della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020.
L' faceva altresì rilevare che nella determinazione della sanzione si era CP_2 tenuto conto di tutti gli aspetti previsti dalla legge n. 689/1981, quali l'entità dell'illecito e la reiterazione del reato.
Tanto premesso, chiedeva rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il giudice , alla odierna udienza, decideva con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto fatto rilevare che ogni questione relativa alla asserita nullità della notifica dell'atto di accertamento perché fatta a persona diversa dal ricorrente e sconosciuta alla società Hotel Casarola srl, non può essere qui esaminata poiché sollevata solo con le note autorizzate, quindi tardivamente.
Tanto premesso, giova rilevare che la ricorrente non ha sollevato contestazioni con riguardo al pagamento delle retribuzioni mensili o all'obbligo di versare le ritenute previdenziali;
l'unica eccezione e motivo di doglianza della ricorrente è la asserita tardività nella notifica dell'avviso di accertamento della violazione prodromica alla impugnata ordinanza ingiunzione di pagamento, implicante la decadenza di ogni azione successiva da parte delle resistente.
Secondo la giurisprudenza con orientamento pressoché univoco, il termine di decadenza non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
Orbene, nel caso in esame, parte opponente ha fatto rilevare che :
- per luglio 2017 i 90 gg. ex art. 14, 2.o co. L. 689/81 decorrono tutt'al più dal 31 agosto, ovvero dall'ultimo giorno stabilito per l'invio dei flussi Uniemens e dunque la prescrizione che decorreva dal 31 agosto scadeva il 29 novembre 2017. - per settembre 2017, 30 ottobre + 90 gg. che scadevano il 29 gennaio 2108.
- per ottobre 2017, 30 novembre + 90 gg. che scadevano il 28 febbraio 2018.
- Per novembre 2017, 31 dicembre + 90 gg. che scadevano il 31 marzo 2018.
A fonte di tali scadenze, l' ha notificato le suddette violazioni all'odierno CP_2 ricorrente con l'atto di accertamento n. 7001.19/12/2018.0711019 emesso il 19 dicembre 2018 ovvero ben oltre i 90 gg. previsti per la notifica.
La pretesa violazione del termine fissato dall'art. 14 l. n. 689/1981 che deve riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il suddetto termine comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Ne consegue, quindi, che l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto da parte dell'Ufficio, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis, Cass. n.26734/2011en.25836/2011). In tal senso, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria e che a tale esigenza di completezza dell'accertamento si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa”.
Nel caso di specie, l' ha dedotto che il completamento di queste attività CP_1 si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva (tra le tante, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 1° aprile 2009, n. 7951; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
Di ciò, però , non vi è prova atteso che l' non ha articolato alcuna CP_1 prova sul punto.
In conseguenza di ciò, anche alla luce del notevole tempo trascorso, l'eccezione preliminare sollevata è fondata e per conseguenza il ricorso in opposizione deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza ingiunzione OI – 001567916 notificata in data 4.6.2024 e condanna l' al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1200,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Roma, 4 dicembre 2025
La Giudice Dott.ssa Alfonsina Bellini