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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1249/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RI AN, LA
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2023 depositato il 07/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2233/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso del contribuente avverso il “silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle Entrate relativa al rimborso del 90% delle imposte versate (IRPEF ed ILOR), anni d'imposta dal 1990 al 1992, a seguito della normativa intervenuta in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della Sicilia orientale.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che l'odierno appellato con istanza del 26.2.2009 ha chiesto all'A. F. il rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990-1990 avverso il quale l'Ufficio non ha adottato alcun provvedimento.
L'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del silenzio-rifiuto, come deciso dal primo giudice, è infondata.
Invero, in materia di “sisma in Sicilia del 1990”, l'istanza di rimborso, pur richiedendo indicazioni idonee a consentire la verifica dell'“an e del “quantum”, trae origine dall'art. art. 9, co. 17, della l. n. 289 del 2002 e succ. mod. la quale fa riferimento a dichiarazioni e versamenti risultanti agli atti dell'Amministrazione.
Nel caso in esame, non si verte in fattispecie di rimborso determinate da situazioni personali che necessitano di indicazioni e documentazioni non noti all'Agenzia delle Entrate, ma di un diritto di natura generale che riguarda in modo indistinto ogni contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 ed in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate è in possesso di tutti gli elementi relativi al “quantum”.
Consegue da ciò che l'Agenzia delle Entrate che intenda negare il diritto al rimborso deve chiarire eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa che non sono stati prospettati.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha prospettato alcuno dei predetti fatti ostativi alla richiesta del contribuente.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti (v. Cass. civ. sez. trib., n. 2196 del 30.1.2025).
L'Ufficio, inoltre, pur avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla restituzione ha erogato il 50% del rimborso spettante per l'anno 1990 negandolo per le annualità 1991 e 1992 in quanto il predetto non avrebbe dimostrato di avere versato integralmente le imposte.
L'assunto è privo di fondamento. L'importo richiesto a rimborso di euro 8.683,00 è stato determinato sulla base delle risultanze delle imposte dovute e versate così come emergono dalle dichiarazioni fiscali regolarmente presentate delle quali comunque, come già detto, l'Ufficio è in grado di verificarne la regolarità.
Infondata è, infine, la deduzione secondo la quale, in considerazione dello “… ius superveniens …” il rimborso è subordinato alla copertura economica stanziata a tal fine.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che le norme introdotte per regolare i pagamenti dei rimborsi fiscali legati a calamità naturali, come il rimborso sisma, non mirano a limitare il diritto dei cittadini, ma solo a disciplinare le modalità di esecuzione dei pagamenti in modo ordinato e compatibile con le leggi di bilancio contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost) (v.
Cass. civ. sez. 5 n. 19879 del 2024).
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere accolto con riforma della sentenza di primo grado.
La complessità interpretativa della normativa che si è succeduta nel tempo consente l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, accoglie l'appello e dichiara illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio sull'istanza di rimborso di cui al presente giudizio.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RI AN, LA
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 750/2023 depositato il 07/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2233/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 14/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ILOR
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice rigettava il ricorso del contribuente avverso il “silenzio rifiuto” dell'Agenzia delle Entrate relativa al rimborso del 90% delle imposte versate (IRPEF ed ILOR), anni d'imposta dal 1990 al 1992, a seguito della normativa intervenuta in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 che ha interessato alcune zone della Sicilia orientale.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che l'odierno appellato con istanza del 26.2.2009 ha chiesto all'A. F. il rimborso delle imposte pagate per il triennio 1990-1990 avverso il quale l'Ufficio non ha adottato alcun provvedimento.
L'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del silenzio-rifiuto, come deciso dal primo giudice, è infondata.
Invero, in materia di “sisma in Sicilia del 1990”, l'istanza di rimborso, pur richiedendo indicazioni idonee a consentire la verifica dell'“an e del “quantum”, trae origine dall'art. art. 9, co. 17, della l. n. 289 del 2002 e succ. mod. la quale fa riferimento a dichiarazioni e versamenti risultanti agli atti dell'Amministrazione.
Nel caso in esame, non si verte in fattispecie di rimborso determinate da situazioni personali che necessitano di indicazioni e documentazioni non noti all'Agenzia delle Entrate, ma di un diritto di natura generale che riguarda in modo indistinto ogni contribuente residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 ed in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate è in possesso di tutti gli elementi relativi al “quantum”.
Consegue da ciò che l'Agenzia delle Entrate che intenda negare il diritto al rimborso deve chiarire eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa che non sono stati prospettati.
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate non ha prospettato alcuno dei predetti fatti ostativi alla richiesta del contribuente.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti (v. Cass. civ. sez. trib., n. 2196 del 30.1.2025).
L'Ufficio, inoltre, pur avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla restituzione ha erogato il 50% del rimborso spettante per l'anno 1990 negandolo per le annualità 1991 e 1992 in quanto il predetto non avrebbe dimostrato di avere versato integralmente le imposte.
L'assunto è privo di fondamento. L'importo richiesto a rimborso di euro 8.683,00 è stato determinato sulla base delle risultanze delle imposte dovute e versate così come emergono dalle dichiarazioni fiscali regolarmente presentate delle quali comunque, come già detto, l'Ufficio è in grado di verificarne la regolarità.
Infondata è, infine, la deduzione secondo la quale, in considerazione dello “… ius superveniens …” il rimborso è subordinato alla copertura economica stanziata a tal fine.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che le norme introdotte per regolare i pagamenti dei rimborsi fiscali legati a calamità naturali, come il rimborso sisma, non mirano a limitare il diritto dei cittadini, ma solo a disciplinare le modalità di esecuzione dei pagamenti in modo ordinato e compatibile con le leggi di bilancio contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost) (v.
Cass. civ. sez. 5 n. 19879 del 2024).
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere accolto con riforma della sentenza di primo grado.
La complessità interpretativa della normativa che si è succeduta nel tempo consente l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, accoglie l'appello e dichiara illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio sull'istanza di rimborso di cui al presente giudizio.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto