CASS
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/09/2025, n. 30225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30225 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da DI EL, nata a [...], il [...] e IA NA, nata a [...], il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 05/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30225 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 06/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 maggio 2022 la Corte di appello di Palermo -in parziale riforma della sentenza resa il 21 settembre 2018, con cui il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva dichiarato DI EL e IA NA colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett. b) dPR n. 380/2001 (capo a), e 110 e 349, comma 2, cod.pen. (capo b), e le aveva condannate, ciascuna, unificati gli addebiti sotto il vincolo della continuazione -più grave il reato di cui al capo b)-, riconosciute le attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, già ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali, ordinando la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese delle imputate- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti delle appellanti in ordine alla contravvenzione di cui al capo a), perché estinta per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a loro inflitta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 533,00 di multa;
ha concesso a DI e IA il beríeficio della sospensione condizionale della pena, per anni cinque, alle condizioni di legge, subordinandolo nei confronti della IA alla demolizione delle opere abusive;
ha revocato l'ordine di demolizione di cui all'impugnata sentenza;
ha confermato la sentenza nel resto. Entrambe le imputate hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per l'annullamento della sentenza. 2. DI EL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia avv. Vanila Amoroso, ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad otto motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge — art. 533, comma 1, cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, per avere la Corte territoriale, in violazione del principio del ragionevole dubbio, ignorato le risultanze processuali e in specie la documentazione prodotta dalla difesa, dapprima con i motivi aggiunti di appello, e, successivamente, nel corso del giudizio di secondo grado -sentenza n.2626/19 della Corte di appello di Palermo, ormai irrevocabile, che attesta la esclusiva responsabilità di IA NA per l'esecuzione dei lavori, abusivi, posti in essere al primo piano dell'edificio sito in Palermo, cortile Rapallo, numero 6, e verbale di intervento dei vigili del 20 febbraio 2015, attestante l'assenza della DI dai luoghi ove gli stessi constatarono la rimozione dei 2 sigilli e la ultimazione dei lavori da parte della IA- ed affermato la concorsuale responsabilità di DI (e IA) solo in virtù del rapporto di parentela tra le due donne (la ricorrente nuora di IA) e della vicinitas tra le unità abitative dalle stesse occupate (insistente, quella oggetto dei lavori abusivi, al piano superiore, e quella di DI al piano terra del medesimo immobile), nel mentre le opere abusive avevano interessato il retro della palazzina ed erano state effettuate, quindi, in una porzione dello stesso non visibile dal prospetto ove si trova l'accesso dell'abitazione della ricorrente. Ciò in spregio delle allegazioni difensive sulle circostanze per cui, essendo la ricorrente impegnata lavorativamente altrove, era rimasta ignara dei lavori;
avendo la ricorrente una propria autonoma sistemazione abitativa non aveva interesse alcuno alla ultimazione dei lavori al piano superiore;
avendo la ricorrente interesse -anche per questioni inerenti alla propria attività lavorativa- a mantenere 'pulita' la propria fedina penale, mai avrebbe acconsentito a farsi coinvolgere in un procedimento penale. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale -artt. 42 cod. pen. e 27 Cost.- per avere la Corte territoriale imputato, in via automatica e oggettiva, la responsabilità penale per i reati di cui ai capi a) e b), commessi da altro soggetto (IA) alla ricorrente DI, solo in ragione della qualifica di custode (in quanto nominata tale in sede di primo accesso .e sequestro dei vigili), ed in assenza di prova del dolo in capo alla ricorrente. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen. -assume la difesa- postula addirittura in capo al proprietario dell'immobile la disponibilità dello stesso e che egli abbia dato l'incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente. Le medesime limitazioni devono, a fortiori, valere per il custode. La ricorrente DI non era presente al momento del sopralluogo effettuato dalla polizia locale quando venne accertata la prosecuzione e ultimazione dei lavori nonostante il vincolo reale cui già la porzione di immobile era stata sottoposta;
non è pacificamente autrice, né committente degli stessi. Farebbe difetto, pertanto, anche l'elemento psicologico dell'illecito, non provato, laddove doveva essere oggetto di specifico accertamento e la pubblica accusa avrebbe dovuto allegarne prova. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -art. 530 cod.proc.pen.- per mancanza e/o insufficienza della prova che la ricorrente lo abbia commesso. /,„ 3 La Corte di appello non avrebbe, secondo prospettazione difensiva, valutato in modo corretto le risultanze delle prove della totale estraneità dell'imputata ai fatti contestatile in entrambi i capi di imputazione, acquisite, su impulso della difesa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale: certificato storico di residenza della ricorrente (che attesta la sua residenza, mai mutata, al solo piano terra dell'immobile); verbale dei vigili urbani (che attesta la presenza in loco della sola IA al moMento del loro accesso); visura catastale (che attesta la separatezza delle due unità abitative); e in difetto di prova del coinvolgimento materiale o morale nella prosecuzione degli interventi abusivi. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., insufficienza o contraddittorietà della motivazione circa mancanza e/o insufficienza della prova che l'imputata abbia commesso i fatti imputatile. Censura la difesa con il motivo in esame il vizio di motivazione correlato alla violazione di legge contestata col motivo terzo, ed adduce, a sostegno delle proprie argomentazioni, una sentenza di questa Sezione, (Sez. 3, n. 15760 del 2020), che in un caso analogo, avrebbe valorizzato la circostanza che la ricorrente abitasse in un luogo diverso da quello in cui furono eseguiti i lavori. 2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale -art. 603, comma 1, cod.proc. pen.- per non avere la Corte di appello di Palermo ammesso la prova, decisiva, per testi, col sig. FO, e attraverso l'invocata perizia, sullo stato dei luoghi, asseritamente necessaria a dimostrare la inconsapevolezza da parte della ricorrente circa la prosecuzione dei lavori;
istanza rigettata dalla Corte di appello territoriale ritenendo erroneamente non ammissibili prove nuove da innestarsi sulla piattaforma 'probatoria' utilizzabile in ragione dell'ammesso rito abbreviato (laddove non solo nessuna preclusione strutturale alla rinnovazione sussiste per il caso descritto, ma questa Corte Suprema, con le sentenze a Sezioni Unite SG (28 aprile 2016) e AT (10 gennaio 2017) la ha ammessa, addirittura, di ufficio). 2.6. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen„ inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -artt. 40, 42 cod.pen. e 349, comma 2, cod.pen.- non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento a carico del custode e non essendo stata fornita la prova del dolo necessario per la configurazione del reato in capo a DI EL. Rammenta la difesa che ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen., la prova del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dalla agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod.pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode;
4 tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto le autorità (Sez 3, n. 7371 del 16 febbraio 2017). Da un lato, nessuna prova ha fornito al proposito la pubblica accusa nel caso di specie, dall'altro la Corte di appello avrebbe disconosciuto le risultanze offerte, in senso contrario, dalla difesa (le allegazioni sono quelle indicate al g 2.3.). In ogni caso, poiché unica ragione dell'addebito è la qualifica di custode, sottolinea la difesa come nessun obbligo giuridico di impedire l'evento incombesse sulla ricorrente;
la prova della sua coscienza e volontà, anche in termini di tolleranza della illecita prosecuzione dei lavori da parte della suocera, non è emersa in alcun modo. 2.7. Col settimo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod,.proc.pen. mancanza della motivazione, a fronte del mero rinvio da parte della Corte di appello, per relationem, alle ragioni della condanna disposta dal Tribunale, rinvio operato in difetto dei requisiti sanciti da questa Corte, con sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1543. 2.8. Con l'ottavo motivo, in estremo subordine, denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -art. 157 cod. pen.- . Entrambi i delitti sono contestati come commessi il 6 febbraio 2015. La Corte ha ritenuto prescritta la contravvenzione. Nonostante ciò non è stata dichiarata la prescrizione in relazione al reato di cui al capo b). 3. IA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia avv. Debora Zampardi, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a tre motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale -546 cod,proc.pen., e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, mancando l'apparato motivazionale della sentenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di render l'intero iter logico seguito comprensibile, verificabile e completo. Coi motivi di appello IA aveva dedotto la propria ignoranza circa il vincolo cautelare apposto sull'immobile, come comprovato dalla sua nomina, quale custode, solo in occasione del secondo sopralluogo — il 6 febbraio 2015- quando l'immobile risultava già completato e la stessa veniva nominata custode. In materia edilizia la responsabilità del proprietario o comproprietario non può essere affermata senza identificare, in merito alla specifica condotta di fatto, il 5 comportamento, positivo o negativo, posto in essere dal soggetto medesimo che possa essere assunto a elemento integrativo della colpa. Nulla, invero, la sentenza avrebbe dedotto con riferimento alle specificamente svolte doglianze difensive. 3.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale — art. 157 cod.pen.-. Il delitto è contestato come commesso il 6 febbraio 2015. Non esistono atti interruttivi. Nonostante ciò la prescrizione, dichiarata in relazione al capo a), non è stata dichiarata anche in relazione al reato di cui al capo b), pur dovendosi l'opera ritenere ultimata all'epoca del sopralluogo. Rammenta la difesa che, secondo giurisprudenza costante in tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, atteso che il principio in dubio pro reo trova applicazione anche con riferimento alle cause estintive del reato. Ne consegue che il termine di prescrizione doveva intendersi spirato al momento della pronuncia in sede di appello. 3.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all'ordine di demolizione. Il provvedimento impugnato merita censura, e conseguentemente va annullato per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, carente laddove la Corte ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive. Rammenta la difesa il dictum di Sez. 3, 2 dicembre 2010, n. 756/2011; 2 febbraio 2006, Cirillo;
e, ancora, di Sez. 3, 30 novembre 2006, Muggianu;
18 ottobre 2005, Aprea, in Riv. Giur. Edilizia 2006, I, 1083; 12 dicembre 2003, Calabria, 11 luglio 2000, Naturali;
6 ottobre 2000, Bufulco;
9 dicembre 1999, Gammino). E, per il caso di archiviazione per prescrizione del reato edilizio, Sez. 3, n. 45428/16. Errata, dunque, sarebbe la conclusione cui perviene la Corte territoriale nel subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive stante la coeva declaratoria di prescrizione del reato edilizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 6 La sentenza deve essere annullata perché il reato per cui è residuata condanna - di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen.- è, anch'esso, estinto per prescrizione. 1. Giova una breve sintesi degli accadimenti procedimentali. 1.1. La condanna, duplice, pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 settembre del 2018, all'esito del giudizio abbreviato, valorizzava le risultanze: -del verbale del 16 giugno 2014, redatto a cura degli Agenti del Comando di Polizia Municipale di Palermo, Nucleo Urbanistica ed Edilizia, all'esito di sopralluogo presso il lotto di terreno - in atti meglio indicato- di proprietà di IA, ove era in corso la realizzazione di un immobile a due piani (piano terra, ultimato ed abitato da FO IG, figlio di IA, e piano primo, tramezzato, pavimentato, intonacato, ma privo di sanitari e di infissi, esterni ed interni) con copertura piana di mq. 140 circa, immobile che veniva sottoposto a sequestro, con contestuale nomina, quale custode, di DI, moglie di FO;
-del verbale del successivo 6 febbraio 2015, quando, in corso di nuovo sopralluogo, i medesimi agenti constatavano l'intervenuta rimozione dei sigilli e l'ultimazione dell'appartamento posto al piano primo, a quel momento abitato dalla proprietaria, IA;
ne seguiva la ri-apposizione dei sigilli e la nomina, quale custode, della proprietaria ed utilizzatrice dell'immobile, IA. 1.2. La Corte di appello, previa rinnovazione parziale dell'istruttoria -con acquisizione della documentazione tutta prodotta dalla difesa-, rigettata -invece- la «sollecitazione all'esercizio del potere di ufficio di disporre la rinnovazione per l'esame del teste FO IG [...] in quanto il chiesto esame non risulta assolutamente necessario ai fini della decisione alla stregua degli elementi già in atti», ha: -dichiarato la prescrizione del reato edilizio, in assenza di cause valorizzabili ex art. 129 cod.proc.pen., facendone decorrere, correttamente, la decorrenza dal momento di consumazione che, in tema di reati edilizi, deve individuarsi nella data in cui l'edificio deve ritenersi "ultimato", tale essendo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abitazione, come i locali destinati a garage o magazzino (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018 Ud. (dep. 12/10/2018 ) Rv. 274201 - 01); ritenuta, infatti, la data di consumazione al 6 febbraio 2015, il termine di prescrizione, pari ad anni cinque, tenuto conto del periodo di sospensione ex art. 159 cod.pen. per complessivi 190 giorni (82+66+42), è stato correttamente individuato al 17 luglio 2020, di gran lunga antecedente la decisione in appello;
ha revocato, conseguentemente, l'ordine di demolizione;
7 -confermato la condanna per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen., ad entrambe le odierne ricorrenti in concorso contestato, ritenuta la ricorrenza degli elementi, oggettivo e soggettivo del reato, così in capo a DI (cfr. pag 7 della sentenza impugnata) come in capo a IA (cfr. pag 8 della sentenza impugnata), superando le contrarie allegazioni e richieste difensive, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e riducendo la pena irrogata mercè la semplice materiale elisione dell'aumento per continuazione come disposta in primo grado in ragione della condanna per il reato edilizio;
subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui entrambe le imputate sono state ritenute meritevoli, per la sola IA, alla demolizione delle opere, vendo la stessa già fruito del beneficio medesimo. 2. Contesta la difesa di DI, col primo motivo, la violazione dell'art. 533 cod.proc.pen., censurando la sentenza della Corte di appello palermitana per l'asserita omessa valutazione di pretese decisive risultanze probatorie, quelle introdotte in giudizio mercè la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale -ammessa solo in parte qua- con le acquisizioni documentali (sentenza con cui IA NA è stata giudicata irrevocabilmente colpevole per le violazioni edilizie contestate nel corso del sopralluogo del 16 giugno 2014 e documentazione ulteriore, consistente in visure catastali, certificato storico di residenza della DI, verbali di sopralluogo e di intervento dei Vigili Urbani del febbraio 2015, questi ultimi due, peraltro, già in atti, come indicati nella sentenza impugnata, a pag 4) secondo prospettazione difensiva tali da comprovare la mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato imputatole. Il motivo può essere trattato congiuntamente al secondo (con il quale la difesa lamenta che la affermazione di responsabilità sarebbe sorretta, esclusivamente, dalla ricorrenza della qualifica di custode, senza il dovuto approfondimento circa la prova del dolo del reato, non avendo concorso DI né ad eseguire né a commissionare i lavori di completamento dell'immobile abusivo), terzo e quarto (con i quali la difesa lamenta il misconoscimento delle argomentazioni e prove offerte dalla difesa sotto il profilo della denunciata violazione di legge e del vizio di motivazione), sesto (con il quale, ancora a proposito dell'elemento soggettivo del reato, contesta essere stata raggiunta la prova della coscienza e volontà dell'evento in capo alla ricorrente), e settimo (col quale denuncia vizio di motivazione per essere stata la motivazione asseritamente resa solo per relationem a quella del Tribunale), e al primo motivo di ricorso nell'interesse di IA (con il quale si contesta inosservanza ed erronea applicazione di legge, e vizio di motivazione, sulla sussistenza, in particolare, del dolo del reato di violazione di sigilli in capo alla proprietaria). 8 2.1. Rileva il Collegio che il reato per cui DI, in qualità di custode, e IA, in qualità di proprietaria dell'immobile sotto sequestro, hanno riportato (la residua) condanna è quello, loro imputato in concorso, di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., che punisce chi aveva in custodia la cosa (DI era stata nominata custode il 16 giugno 2014) per la violazione di sigilli (apposti in forza del vincolo reale sull'immobile abusivamente in corso di completamento). 2.2. Il delitto di che trattasi si perfeziona, dal punto di vista oggettivo, con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo di immodificabilità del bene (ciò anche in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che l'autore del fatto sia stato comunque edotto del vincolo posto sul bene, Sez. 6, n. 13087 del 18/02/2025 Ud. (dep. 03/04/2025 ) Rv. 287930 - 01, relativa a fattispecie in cui l'imputato era stato nominato custode del bene sottoposto a sequestro). E' stato, peraltro, condivisibilmente affermato (da Sez. 3, n. 45586 del 14/11/2024 Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287225 - 01) che integra il delitto de quo, aggravato dalla qualifica soggettiva dell'agente di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., anche la condotta del custode giudiziario di un bene in sequestro cui siano apposti i sigilli che, inosservante del proprio dovere giuridico di impedire l'evento, omette di avvisare tempestivamente l'Autorità giudiziaria della loro violazione ad opera di terzi. Si tratta di affermazione resa ai fini di distinguere il delitto di che trattasi da quello di cui all'art. 350 cod.pen, di agevolazione colposa e/o da quello di omessa denuncia, previsto dall'art. 361 cod. pen.. Ha ritenuto, infatti, questa Corte (Sez.3, n. 45586 del 14/11/2024 Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287225 - 01), partendo dall'assunto della natura necessariamente dolosa del reato di cui all'art. 349 cod.pen., di ripudiare qualsivoglia forma di responsabilità "oggettiva" in capo al custode (esito di un primo orientamento, secondo cui il custode giudiziario, per la sua qualità di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservata l'integrità risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore) e, nel solco di altro orientamento, più restrittivo (secondo cui ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, secondo comma, cod. pen. in capo a colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode, essendo onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza 9 della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità, sicchè è insufficiente per la prova della sussistenza del dolo il mero ricorso a formule che, a fronte di un addebito formalmente doloso, dissimulino un rimprovero per un atteggiamento sostanzialmente colposo), di affermare «da un lato [...] l'impossibilità di prevedere qualsivoglia forma di responsabilità «oggettiva» in capo al custode, ovvero di addebitare allo stesso qualsiasi responsabilità «per colpa», dall'altro di evidenziare la necessità di non frustrare di fatto la ratio dell'istituto, consentendo al custode - attraverso una interpretazione «a maglie larghe» della norma incriminatrice - di porre in essere condotte totalmente negligenti ed omissive che, in ultima analisi, sterilizzerebbero la portata della norma. Si è, dunque, affermato
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30225 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 06/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 maggio 2022 la Corte di appello di Palermo -in parziale riforma della sentenza resa il 21 settembre 2018, con cui il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva dichiarato DI EL e IA NA colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett. b) dPR n. 380/2001 (capo a), e 110 e 349, comma 2, cod.pen. (capo b), e le aveva condannate, ciascuna, unificati gli addebiti sotto il vincolo della continuazione -più grave il reato di cui al capo b)-, riconosciute le attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, già ridotta per il rito, oltre al pagamento delle spese processuali, ordinando la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese delle imputate- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti delle appellanti in ordine alla contravvenzione di cui al capo a), perché estinta per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a loro inflitta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 533,00 di multa;
ha concesso a DI e IA il beríeficio della sospensione condizionale della pena, per anni cinque, alle condizioni di legge, subordinandolo nei confronti della IA alla demolizione delle opere abusive;
ha revocato l'ordine di demolizione di cui all'impugnata sentenza;
ha confermato la sentenza nel resto. Entrambe le imputate hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per l'annullamento della sentenza. 2. DI EL ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia avv. Vanila Amoroso, ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato ad otto motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge — art. 533, comma 1, cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, per avere la Corte territoriale, in violazione del principio del ragionevole dubbio, ignorato le risultanze processuali e in specie la documentazione prodotta dalla difesa, dapprima con i motivi aggiunti di appello, e, successivamente, nel corso del giudizio di secondo grado -sentenza n.2626/19 della Corte di appello di Palermo, ormai irrevocabile, che attesta la esclusiva responsabilità di IA NA per l'esecuzione dei lavori, abusivi, posti in essere al primo piano dell'edificio sito in Palermo, cortile Rapallo, numero 6, e verbale di intervento dei vigili del 20 febbraio 2015, attestante l'assenza della DI dai luoghi ove gli stessi constatarono la rimozione dei 2 sigilli e la ultimazione dei lavori da parte della IA- ed affermato la concorsuale responsabilità di DI (e IA) solo in virtù del rapporto di parentela tra le due donne (la ricorrente nuora di IA) e della vicinitas tra le unità abitative dalle stesse occupate (insistente, quella oggetto dei lavori abusivi, al piano superiore, e quella di DI al piano terra del medesimo immobile), nel mentre le opere abusive avevano interessato il retro della palazzina ed erano state effettuate, quindi, in una porzione dello stesso non visibile dal prospetto ove si trova l'accesso dell'abitazione della ricorrente. Ciò in spregio delle allegazioni difensive sulle circostanze per cui, essendo la ricorrente impegnata lavorativamente altrove, era rimasta ignara dei lavori;
avendo la ricorrente una propria autonoma sistemazione abitativa non aveva interesse alcuno alla ultimazione dei lavori al piano superiore;
avendo la ricorrente interesse -anche per questioni inerenti alla propria attività lavorativa- a mantenere 'pulita' la propria fedina penale, mai avrebbe acconsentito a farsi coinvolgere in un procedimento penale. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale -artt. 42 cod. pen. e 27 Cost.- per avere la Corte territoriale imputato, in via automatica e oggettiva, la responsabilità penale per i reati di cui ai capi a) e b), commessi da altro soggetto (IA) alla ricorrente DI, solo in ragione della qualifica di custode (in quanto nominata tale in sede di primo accesso .e sequestro dei vigili), ed in assenza di prova del dolo in capo alla ricorrente. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen. -assume la difesa- postula addirittura in capo al proprietario dell'immobile la disponibilità dello stesso e che egli abbia dato l'incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente. Le medesime limitazioni devono, a fortiori, valere per il custode. La ricorrente DI non era presente al momento del sopralluogo effettuato dalla polizia locale quando venne accertata la prosecuzione e ultimazione dei lavori nonostante il vincolo reale cui già la porzione di immobile era stata sottoposta;
non è pacificamente autrice, né committente degli stessi. Farebbe difetto, pertanto, anche l'elemento psicologico dell'illecito, non provato, laddove doveva essere oggetto di specifico accertamento e la pubblica accusa avrebbe dovuto allegarne prova. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -art. 530 cod.proc.pen.- per mancanza e/o insufficienza della prova che la ricorrente lo abbia commesso. /,„ 3 La Corte di appello non avrebbe, secondo prospettazione difensiva, valutato in modo corretto le risultanze delle prove della totale estraneità dell'imputata ai fatti contestatile in entrambi i capi di imputazione, acquisite, su impulso della difesa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale: certificato storico di residenza della ricorrente (che attesta la sua residenza, mai mutata, al solo piano terra dell'immobile); verbale dei vigili urbani (che attesta la presenza in loco della sola IA al moMento del loro accesso); visura catastale (che attesta la separatezza delle due unità abitative); e in difetto di prova del coinvolgimento materiale o morale nella prosecuzione degli interventi abusivi. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., insufficienza o contraddittorietà della motivazione circa mancanza e/o insufficienza della prova che l'imputata abbia commesso i fatti imputatile. Censura la difesa con il motivo in esame il vizio di motivazione correlato alla violazione di legge contestata col motivo terzo, ed adduce, a sostegno delle proprie argomentazioni, una sentenza di questa Sezione, (Sez. 3, n. 15760 del 2020), che in un caso analogo, avrebbe valorizzato la circostanza che la ricorrente abitasse in un luogo diverso da quello in cui furono eseguiti i lavori. 2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale -art. 603, comma 1, cod.proc. pen.- per non avere la Corte di appello di Palermo ammesso la prova, decisiva, per testi, col sig. FO, e attraverso l'invocata perizia, sullo stato dei luoghi, asseritamente necessaria a dimostrare la inconsapevolezza da parte della ricorrente circa la prosecuzione dei lavori;
istanza rigettata dalla Corte di appello territoriale ritenendo erroneamente non ammissibili prove nuove da innestarsi sulla piattaforma 'probatoria' utilizzabile in ragione dell'ammesso rito abbreviato (laddove non solo nessuna preclusione strutturale alla rinnovazione sussiste per il caso descritto, ma questa Corte Suprema, con le sentenze a Sezioni Unite SG (28 aprile 2016) e AT (10 gennaio 2017) la ha ammessa, addirittura, di ufficio). 2.6. Col sesto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen„ inosservanza ed erronea applicazione della legge penale -artt. 40, 42 cod.pen. e 349, comma 2, cod.pen.- non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento a carico del custode e non essendo stata fornita la prova del dolo necessario per la configurazione del reato in capo a DI EL. Rammenta la difesa che ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen., la prova del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dalla agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod.pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode;
4 tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto le autorità (Sez 3, n. 7371 del 16 febbraio 2017). Da un lato, nessuna prova ha fornito al proposito la pubblica accusa nel caso di specie, dall'altro la Corte di appello avrebbe disconosciuto le risultanze offerte, in senso contrario, dalla difesa (le allegazioni sono quelle indicate al g 2.3.). In ogni caso, poiché unica ragione dell'addebito è la qualifica di custode, sottolinea la difesa come nessun obbligo giuridico di impedire l'evento incombesse sulla ricorrente;
la prova della sua coscienza e volontà, anche in termini di tolleranza della illecita prosecuzione dei lavori da parte della suocera, non è emersa in alcun modo. 2.7. Col settimo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod,.proc.pen. mancanza della motivazione, a fronte del mero rinvio da parte della Corte di appello, per relationem, alle ragioni della condanna disposta dal Tribunale, rinvio operato in difetto dei requisiti sanciti da questa Corte, con sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1543. 2.8. Con l'ottavo motivo, in estremo subordine, denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -art. 157 cod. pen.- . Entrambi i delitti sono contestati come commessi il 6 febbraio 2015. La Corte ha ritenuto prescritta la contravvenzione. Nonostante ciò non è stata dichiarata la prescrizione in relazione al reato di cui al capo b). 3. IA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia avv. Debora Zampardi, tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a tre motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod.proc.pen., inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale -546 cod,proc.pen., e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, mancando l'apparato motivazionale della sentenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di render l'intero iter logico seguito comprensibile, verificabile e completo. Coi motivi di appello IA aveva dedotto la propria ignoranza circa il vincolo cautelare apposto sull'immobile, come comprovato dalla sua nomina, quale custode, solo in occasione del secondo sopralluogo — il 6 febbraio 2015- quando l'immobile risultava già completato e la stessa veniva nominata custode. In materia edilizia la responsabilità del proprietario o comproprietario non può essere affermata senza identificare, in merito alla specifica condotta di fatto, il 5 comportamento, positivo o negativo, posto in essere dal soggetto medesimo che possa essere assunto a elemento integrativo della colpa. Nulla, invero, la sentenza avrebbe dedotto con riferimento alle specificamente svolte doglianze difensive. 3.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. inosservanza o erronea applicazione della legge penale — art. 157 cod.pen.-. Il delitto è contestato come commesso il 6 febbraio 2015. Non esistono atti interruttivi. Nonostante ciò la prescrizione, dichiarata in relazione al capo a), non è stata dichiarata anche in relazione al reato di cui al capo b), pur dovendosi l'opera ritenere ultimata all'epoca del sopralluogo. Rammenta la difesa che, secondo giurisprudenza costante in tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, atteso che il principio in dubio pro reo trova applicazione anche con riferimento alle cause estintive del reato. Ne consegue che il termine di prescrizione doveva intendersi spirato al momento della pronuncia in sede di appello. 3.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b), cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all'ordine di demolizione. Il provvedimento impugnato merita censura, e conseguentemente va annullato per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, carente laddove la Corte ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive. Rammenta la difesa il dictum di Sez. 3, 2 dicembre 2010, n. 756/2011; 2 febbraio 2006, Cirillo;
e, ancora, di Sez. 3, 30 novembre 2006, Muggianu;
18 ottobre 2005, Aprea, in Riv. Giur. Edilizia 2006, I, 1083; 12 dicembre 2003, Calabria, 11 luglio 2000, Naturali;
6 ottobre 2000, Bufulco;
9 dicembre 1999, Gammino). E, per il caso di archiviazione per prescrizione del reato edilizio, Sez. 3, n. 45428/16. Errata, dunque, sarebbe la conclusione cui perviene la Corte territoriale nel subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive stante la coeva declaratoria di prescrizione del reato edilizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 6 La sentenza deve essere annullata perché il reato per cui è residuata condanna - di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen.- è, anch'esso, estinto per prescrizione. 1. Giova una breve sintesi degli accadimenti procedimentali. 1.1. La condanna, duplice, pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 settembre del 2018, all'esito del giudizio abbreviato, valorizzava le risultanze: -del verbale del 16 giugno 2014, redatto a cura degli Agenti del Comando di Polizia Municipale di Palermo, Nucleo Urbanistica ed Edilizia, all'esito di sopralluogo presso il lotto di terreno - in atti meglio indicato- di proprietà di IA, ove era in corso la realizzazione di un immobile a due piani (piano terra, ultimato ed abitato da FO IG, figlio di IA, e piano primo, tramezzato, pavimentato, intonacato, ma privo di sanitari e di infissi, esterni ed interni) con copertura piana di mq. 140 circa, immobile che veniva sottoposto a sequestro, con contestuale nomina, quale custode, di DI, moglie di FO;
-del verbale del successivo 6 febbraio 2015, quando, in corso di nuovo sopralluogo, i medesimi agenti constatavano l'intervenuta rimozione dei sigilli e l'ultimazione dell'appartamento posto al piano primo, a quel momento abitato dalla proprietaria, IA;
ne seguiva la ri-apposizione dei sigilli e la nomina, quale custode, della proprietaria ed utilizzatrice dell'immobile, IA. 1.2. La Corte di appello, previa rinnovazione parziale dell'istruttoria -con acquisizione della documentazione tutta prodotta dalla difesa-, rigettata -invece- la «sollecitazione all'esercizio del potere di ufficio di disporre la rinnovazione per l'esame del teste FO IG [...] in quanto il chiesto esame non risulta assolutamente necessario ai fini della decisione alla stregua degli elementi già in atti», ha: -dichiarato la prescrizione del reato edilizio, in assenza di cause valorizzabili ex art. 129 cod.proc.pen., facendone decorrere, correttamente, la decorrenza dal momento di consumazione che, in tema di reati edilizi, deve individuarsi nella data in cui l'edificio deve ritenersi "ultimato", tale essendo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abitazione, come i locali destinati a garage o magazzino (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018 Ud. (dep. 12/10/2018 ) Rv. 274201 - 01); ritenuta, infatti, la data di consumazione al 6 febbraio 2015, il termine di prescrizione, pari ad anni cinque, tenuto conto del periodo di sospensione ex art. 159 cod.pen. per complessivi 190 giorni (82+66+42), è stato correttamente individuato al 17 luglio 2020, di gran lunga antecedente la decisione in appello;
ha revocato, conseguentemente, l'ordine di demolizione;
7 -confermato la condanna per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod.pen., ad entrambe le odierne ricorrenti in concorso contestato, ritenuta la ricorrenza degli elementi, oggettivo e soggettivo del reato, così in capo a DI (cfr. pag 7 della sentenza impugnata) come in capo a IA (cfr. pag 8 della sentenza impugnata), superando le contrarie allegazioni e richieste difensive, negando il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e riducendo la pena irrogata mercè la semplice materiale elisione dell'aumento per continuazione come disposta in primo grado in ragione della condanna per il reato edilizio;
subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui entrambe le imputate sono state ritenute meritevoli, per la sola IA, alla demolizione delle opere, vendo la stessa già fruito del beneficio medesimo. 2. Contesta la difesa di DI, col primo motivo, la violazione dell'art. 533 cod.proc.pen., censurando la sentenza della Corte di appello palermitana per l'asserita omessa valutazione di pretese decisive risultanze probatorie, quelle introdotte in giudizio mercè la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale -ammessa solo in parte qua- con le acquisizioni documentali (sentenza con cui IA NA è stata giudicata irrevocabilmente colpevole per le violazioni edilizie contestate nel corso del sopralluogo del 16 giugno 2014 e documentazione ulteriore, consistente in visure catastali, certificato storico di residenza della DI, verbali di sopralluogo e di intervento dei Vigili Urbani del febbraio 2015, questi ultimi due, peraltro, già in atti, come indicati nella sentenza impugnata, a pag 4) secondo prospettazione difensiva tali da comprovare la mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato imputatole. Il motivo può essere trattato congiuntamente al secondo (con il quale la difesa lamenta che la affermazione di responsabilità sarebbe sorretta, esclusivamente, dalla ricorrenza della qualifica di custode, senza il dovuto approfondimento circa la prova del dolo del reato, non avendo concorso DI né ad eseguire né a commissionare i lavori di completamento dell'immobile abusivo), terzo e quarto (con i quali la difesa lamenta il misconoscimento delle argomentazioni e prove offerte dalla difesa sotto il profilo della denunciata violazione di legge e del vizio di motivazione), sesto (con il quale, ancora a proposito dell'elemento soggettivo del reato, contesta essere stata raggiunta la prova della coscienza e volontà dell'evento in capo alla ricorrente), e settimo (col quale denuncia vizio di motivazione per essere stata la motivazione asseritamente resa solo per relationem a quella del Tribunale), e al primo motivo di ricorso nell'interesse di IA (con il quale si contesta inosservanza ed erronea applicazione di legge, e vizio di motivazione, sulla sussistenza, in particolare, del dolo del reato di violazione di sigilli in capo alla proprietaria). 8 2.1. Rileva il Collegio che il reato per cui DI, in qualità di custode, e IA, in qualità di proprietaria dell'immobile sotto sequestro, hanno riportato (la residua) condanna è quello, loro imputato in concorso, di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., che punisce chi aveva in custodia la cosa (DI era stata nominata custode il 16 giugno 2014) per la violazione di sigilli (apposti in forza del vincolo reale sull'immobile abusivamente in corso di completamento). 2.2. Il delitto di che trattasi si perfeziona, dal punto di vista oggettivo, con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo di immodificabilità del bene (ciò anche in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che l'autore del fatto sia stato comunque edotto del vincolo posto sul bene, Sez. 6, n. 13087 del 18/02/2025 Ud. (dep. 03/04/2025 ) Rv. 287930 - 01, relativa a fattispecie in cui l'imputato era stato nominato custode del bene sottoposto a sequestro). E' stato, peraltro, condivisibilmente affermato (da Sez. 3, n. 45586 del 14/11/2024 Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287225 - 01) che integra il delitto de quo, aggravato dalla qualifica soggettiva dell'agente di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., anche la condotta del custode giudiziario di un bene in sequestro cui siano apposti i sigilli che, inosservante del proprio dovere giuridico di impedire l'evento, omette di avvisare tempestivamente l'Autorità giudiziaria della loro violazione ad opera di terzi. Si tratta di affermazione resa ai fini di distinguere il delitto di che trattasi da quello di cui all'art. 350 cod.pen, di agevolazione colposa e/o da quello di omessa denuncia, previsto dall'art. 361 cod. pen.. Ha ritenuto, infatti, questa Corte (Sez.3, n. 45586 del 14/11/2024 Ud. (dep. 11/12/2024) Rv. 287225 - 01), partendo dall'assunto della natura necessariamente dolosa del reato di cui all'art. 349 cod.pen., di ripudiare qualsivoglia forma di responsabilità "oggettiva" in capo al custode (esito di un primo orientamento, secondo cui il custode giudiziario, per la sua qualità di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservata l'integrità risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore) e, nel solco di altro orientamento, più restrittivo (secondo cui ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, secondo comma, cod. pen. in capo a colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode, essendo onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza 9 della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità, sicchè è insufficiente per la prova della sussistenza del dolo il mero ricorso a formule che, a fronte di un addebito formalmente doloso, dissimulino un rimprovero per un atteggiamento sostanzialmente colposo), di affermare «da un lato [...] l'impossibilità di prevedere qualsivoglia forma di responsabilità «oggettiva» in capo al custode, ovvero di addebitare allo stesso qualsiasi responsabilità «per colpa», dall'altro di evidenziare la necessità di non frustrare di fatto la ratio dell'istituto, consentendo al custode - attraverso una interpretazione «a maglie larghe» della norma incriminatrice - di porre in essere condotte totalmente negligenti ed omissive che, in ultima analisi, sterilizzerebbero la portata della norma. Si è, dunque, affermato