Articolo 54 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 47 bisArticolo 48
Versione
22 marzo 1913
Art. 54.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando pero' le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto puo' essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e' stabilito nell'art. 51.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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