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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa VA AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2696/2019 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dagli avv.ti Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia, giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via Dei Principati n.
78;
- Attori –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Carmela
Malandrino, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Controparte_1 [...]
in Salerno, Via De Sancits;
Controparte_2
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri , e Parte_1 CP_3
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, Parte_3 Controparte_1
dichiarando che la sig.ra aveva riscorso in data 08.11.2017 quattro buoni Parte_3
fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, in particolare: - Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000401 emesso il 22/04/1987, serie Q rimborsato a scadenza per l'importo di € 658,78(euro seicentocinquantotto/78); - Buono postale fruttifero ordinario di
£ 100.000 lire n. 0000000000427 emesso il 12/06/1987, serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 653,10(euro seicentocinquantatre/10); - Buono postale fruttifero ordinario di
£ 100.000 lire n. 0000000000373 emesso il 09/03/1987, serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 658,78(euro seicentocinquantotto/78); - Buono postale fruttifero ordinario di
£ 250.000 lire n. 0000000000189 emesso il 13/10/1987,serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 1.384,52 (euro milletrecentoottantaquattro/52) cointestati con il sig. CP_3
; che il sig. aveva riscosso nelle date 09.11.2025, 21.11.2016,
[...] Parte_1
07.12.2016,20.11.2017 tre postali appartenenti alla serie Q e sei della serie P, in particolare: -
Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000329 emesso il 07/01/1987,
serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 670,14 (euro seicentosettanta/14); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 250.000 lire n. 0000000000168 emesso il 03/06/1987, serie Q,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 1.635,74 euro milleseicentotrentacinque/74); -
Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000311 emesso il 01/12/1986,
serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 641,74 (euro seicentoquarantuno/74); -
Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000123 emesso il 07/01/1986,
serie P, rimborsato a scadenza per l'importo di € 804,84 (euro ottocentoquattro/23); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000180 emesso il 16/04/1986, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 793,09 (euro settecentonovantatre/09); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000071 emesso il 07/10/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 770,59 (euro settecentosettanta/59); - Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000096 emesso il 08/11/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 759,17(euro settecentocinquantanove/17); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000612 emesso il 07/01/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 816,26 (euro ottocentosedici/26); - Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000689 emesso il 27/05/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 793,42 (euro settecentonovantatre/42); che per tali buoni gli esponenti ricevevano il rimborso della somma € 11.040,17, somme che non corrispondevano al tasso di interesse previsto sul retro degli stessi buoni ma ad un tasso notevolmente inferiore e modificato unilateralmente da parte convenuta;
che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di £ 100.000 lire n. 0000000000401 emesso il
22/04/1987, serie Q andava rimborsata la somma pari ad €1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di £ 100.000 lire n. 0000000000427 emesso il 12/06/1987, serie
Q, andava rimborsata la somma pari ad €1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di £ 100.000 lire n. 0000000000373 emesso il 09.03.1987, serie Q andava rimborsata la somma pari ad €1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 250.000 lire n. 0000000000189 emesso il 13/10/1987 serie Q andava rimborsata la somma pari ad €3.333,07; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000
lire n. 0000000000329 emesso il 07/01/1987 serie Q andava rimborsata la somma pari ad
€1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 250.000 lire n.
0000000000168 emesso il 03/06/1987 serie Q andava la somma pari ad euro 3.333,07; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000311 emesso il
01.12.1986 serie Q andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000123 emesso il 07.01.1986 serie P
andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000180 emesso il 16.04.1986 serie P andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000
lire n. 0000000000071 emesso il 07.10.1985 serie P andava rimborsata la somma pari ad
1.333,23; che buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000096
emesso il 08.11.1985 serie P andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000612 emesso il 07.01.1985
serie P andava rimborsata la somma pari ad euro 1.790,00; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000689 emesso il 27.05.1985 serie P andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che l'odierna convenuta avrebbe dovuto rimborsare per i suddetti buoni, complessivamente la somma di euro 22.245,21 a fronte la somma di euro 11.040,17 incassata dagli attori, per cui restava da versare l'ulteriore somma di euro
11.205,04; che a seguito della scadenza triennale dei buoni ordinari, andava rimborsata sia la sorte capitale che gli interessi come certificati a tergo degli interessi;
che i buoni per cui è causa veniva emessi dalla convenuta ai sensi del D.P.R. 29/03/73 n. 156 (art. 171); che
[...]
rimborsa i suddetti ai sensi del D.M. del 13.06.1986 che aveva disposto una Controparte_1
nuova disciplina per i buoni postali emessi con la lettera Q, che avrebbe trovato applicazione unilaterale e irragionevole in maniera retroattiva, anche per i buoni postali emessi precedentemente con le lettere O, N e P e, quindi, anche per i buoni fruttiferi de quo;
che gli attori facevano affidamento a quanto sottoscritto e riportato sui buoni in virtù del principio
“sull'affidamento letterale dei titoli”; che, a tutt'oggi, nonostante messa Controparte_1
in mora ed invito alla negoziazione assistita del 23.01.2019, non ha ancora provveduto al rimborso dei buoni de quo.
Concludevano chiedendo: accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e CP_3
ad ottenere il rimborso dei seguenti buoni fruttiferi: - serie Q, n. 000.401 Parte_3
emesso in data 22/04/1987 di lire 100.000; - serie Q, n. 000.427 emesso in data 12/06/1987 di lire 100.000; - serie Q, n. 000.373 emesso in data 09/03/1987 di lire 100.000; - serie Q, n. 000.189
emesso in data 13/10/1987 di lire 250.000, alle condizioni e con gli interessi indicati dalla tabella sul retro dei detti buoni;
accertare e dichiarare il diritto o dei sigg.ri Parte_1
e ad ottenere, in virtù di tutte le causali espresse in narrativa e premessa, il Parte_3
rimborso dei seguenti buoni fruttiferi: - serie Q, n. 000.329 emesso in data 07/01/1987 di lire
100.000; - serie Q, n. 000.168 emesso in data 03/06/1987 di lire 250.000; - serie Q, n. 000.311
emesso in data 01/12/1986 di lire 250.000; - serie P, n. 000.123 emesso in data 07/01/1986 di lire 100.000; - serie P, n. 000.180 emesso in data 16/04/1986 di lire 100.000; - serie P, n. 000.071
emesso in data 07/10/1985 di lire 100.000; - serie P, n. 000.096 emesso in data 08/11/1985 di lire 100.000; - serie P, n. 000.612 emesso in data 07/01/1985 di lire 100.000; - serie P, n. 000.689
emesso in data 27/05/1985 di lire 100.000, alle condizioni e con gli interessi indicati dalla tabella sul retro dei detti buoni;
per l'effetto condannare al pagamento Controparte_1
in favore dei sig.ri sigg.ri, e della somma complessiva pari ad CP_3 Parte_3
€ 3.977,59 quale differenza fra quanto la convenuta avrebbe dovuto versare complessivamente ossia € 7.332,77 – in virtù delle condizioni e degli interessi indicati dalla tabella sul retro dei suddetti buoni – e ciò che è stato già versato ossia € 3.355,18 e trattenuti dai sigg.ri e , quale mero acconto sul maggior avere, oltre al CP_3 Parte_3 pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione sino al soddisfo;
condannare al pagamento in favore dei sig.ri sigg.ri, Controparte_1 Pt_1
e della somma complessiva pari ad € 7.227,46 quale differenza fra
[...] Parte_3
quanto la convenuta avrebbe dovuto versare complessivamente ossia € 14.912,45 – in virtù
delle condizioni e degli interessi indicati dalla tabella sul retro dei suddetti buoni – e ciò che
è stato già versato ossia € 7.684,99 e trattenuti dai sigg.ri e , Parte_1 Parte_3
quale mero acconto sul maggior avere, oltre al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione sino al soddisfo;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con comparsa si costituiva la quale contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito, chiedendone il rigetto, preliminarmente, eccepiva che la questione era stata superata a seguito della decisione delle Sezioni Unite con la sentenza dell'11.02.2019 n. 3963; che i Buoni Postali Fruttiferi non sono titoli di Controparte_1
in quanto quest'ultima mero collocatore sul mercato, ma di Cassa Depositi e Prestiti;
che i
Cont
non sono titoli di credito ma meri titoli di legittimazioni riconducibili all'art. 2002 c.c. e non si applica agli stessi il principio di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità propri dei titoli di credito;
che gli attori avevano, pertanto, riscosso l'esatto controvalore dei titoli.
Instaurato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 04.06.2025 tenuta in modalità
cartolare, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Nel merito, il giudizio de quo trae origine dalla richiesta di liquidazione sulla differenza del corrispettivo già incassato in merito a n. 13 buoni fruttiferi postali.
Parte attrice sostiene che i buoni postali fruttiferi: 1) di £ 100.000 lire n. 0000000000401
emesso il 22/04/1987, serie Q;
2) di £ 100.000 lire n. 0000000000427 emesso il 12/06/1987, serie
Q,; 3) di £ 100.000 lire n. 0000000000373 emesso il 09/03/1987, serie Q;
4) di £ 250.000 lire n. 07/01/1987, serie Q;
6) di £ 250.000 lire n. 0000000000168 emesso il 03/06/1987, serie Q;
7) di
£ 100.000 lire n. 0000000000311 emesso il 01/12/1986, serie Q;
8) di £ 100.000 lire n.
0000000000123 emesso il 07/01/1986, serie P;
9) di £ 100.000 lire n. 0000000000180 emesso il
16/04/1986, serie P;
10) di £ 100.000 lire n. 0000000000071 emesso il 07/10/1985, serie P;
11)
di £ 100.000 lire n. 0000000000096 emesso il 08/11/1985, serie P;
12) di £ 100.000 lire n.
0000000000612 emesso il 07/01/1985, serie P;
13) di £ 100.000 lire n. 0000000000689 emesso il
27/05/1985, serie P, debbano essere rimborsati in conformità ai tassi di interesse indicati sul retro di ciascun titolo e non già al saggio inferiore calcolato dall'Ufficio Postale.
La società , di contro, ha giustificato la mancata liquidazione di quanto CP_1
indicato su ciascun buono, rappresentando che, come consentito dall'art. 173 D.P.R. n.
156/1973 (all'epoca vigente), prima dell'emissione dei buoni in oggetto, era intervenuto il
D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che aveva variato (riducendolo) il saggio d'interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti.
La fattispecie in esame si riferisce a n. 7 buoni fruttiferi postali della serie “Q” sottoscritti in data 1986 e 1987, n. 6 buoni fruttiferi della serie “P” sottoscritti in data 1985 e 1986.
Le coordinate ermeneutiche devono essere rintracciate nella sentenza S.U . 3963/2019, nel
DPR 156/1973 e DM 148/1986. Vengono all'esame del Tribunale BPF della serie Q-P.
Il problema si pone principalmente con riferimento ai BP della serie P sottoscritti prima dell'adozione del DM 13.6.1986; in particolare la questione dibattuta attiene al se al momento della riscossione del buono debbano essere applicati i tassi di interesse riportati a tergo del titolo oppure quelli variati in peius in epoca successiva alla emissione dei buoni in forza del DM del Ministero del Tesoro del 13.6.1986. In ogni caso anche per i buoni postali sottoscritti dopo l'adozione del DM valgono le medesime considerazioni.
Ebbene non trova sicuramente applicazione al caso in esame la sentenza, richiamata da parte attrice, pronunciata dalle S.U. n. 13979/2007 in quanto relativa a fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tesso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Con riferimento ai buoni fruttiferi postali della serie “P/Q”, questi sono espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su
Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148). In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni
postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa
quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si
applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della
serie "Q". Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173
del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio. Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del 30.07.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti. L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1974 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale Controparte_5
- avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
In altri termini, in base alle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, era possibile (e dunque anche prevedibile) che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse, medio tempore,
variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel 1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una
(etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339 c.c., il che ha comportato una CP_1
automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Ciò posto, si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente affermato la insostenibilità della tesi secondo la quale la disciplina applicabile ai buoni postali emessi all'epoca in cui era in vigore l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 sia quella vigente al momento della riscossione, poiché la norma abrogatrice del D.P.R. n. 156/1973 ha espressamente stabilito, come si è sopra evidenziato, che i rapporti già in essere continuano a essere regolati dalle norme anteriori (Cass. S.U. n. 3963/2019). Le Sezioni Unite accolgono
Co l'impostazione prevalente, che assimila i (non già ai titoli di credito, bensì) ai titoli di legittimazione exart. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità degli artt. 1993 e 1994 c.c. (e,
dunque, del principio di letteralità) e soggezione del rapporto alle modifiche derivanti dalla
“sopravvenienza dei decreti ministeriali”, incidenti sulla originaria previsione del tasso d'interesse secondo uno schema riconducibile all'art. 1339 c.c..
Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la Corte di Cassazione ha fatto rilevare come sia erroneo ritenere che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore, trattandosi di tassi nuovi indicati nel DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale..
Inoltre, osserva il Giudicante che l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo -
caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto, non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n. 13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Infine, come chiarito anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'attore, il quale era tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita. Infatti, nella suddetta pronuncia, la Corte di
Cassazione, nel negare la estensibilità a degli obblighi informativi Controparte_1
stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato come la normativa relativa ai buoni postali,
intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo” e ha dato rilievo,
da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
Dalle considerazioni che precedono, emerge che i buoni postali nella titolarità di parte attrice sono stati correttamente liquidati da parte di nel rispetto di Controparte_1
quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite meritano di essere compensate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)Rigetta la domanda.
2)Spese integralmente compensate
Salerno, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0000000000189 emesso il 13/10/1987,serie Q;
5) di £ 100.000 lire n. 0000000000329 emesso il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa VA AR, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2696/2019 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali”
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dagli avv.ti Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia, giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via Dei Principati n.
78;
- Attori –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Carmela
Malandrino, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Controparte_1 [...]
in Salerno, Via De Sancits;
Controparte_2
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri , e Parte_1 CP_3
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, Parte_3 Controparte_1
dichiarando che la sig.ra aveva riscorso in data 08.11.2017 quattro buoni Parte_3
fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, in particolare: - Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000401 emesso il 22/04/1987, serie Q rimborsato a scadenza per l'importo di € 658,78(euro seicentocinquantotto/78); - Buono postale fruttifero ordinario di
£ 100.000 lire n. 0000000000427 emesso il 12/06/1987, serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 653,10(euro seicentocinquantatre/10); - Buono postale fruttifero ordinario di
£ 100.000 lire n. 0000000000373 emesso il 09/03/1987, serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 658,78(euro seicentocinquantotto/78); - Buono postale fruttifero ordinario di
£ 250.000 lire n. 0000000000189 emesso il 13/10/1987,serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 1.384,52 (euro milletrecentoottantaquattro/52) cointestati con il sig. CP_3
; che il sig. aveva riscosso nelle date 09.11.2025, 21.11.2016,
[...] Parte_1
07.12.2016,20.11.2017 tre postali appartenenti alla serie Q e sei della serie P, in particolare: -
Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000329 emesso il 07/01/1987,
serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 670,14 (euro seicentosettanta/14); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 250.000 lire n. 0000000000168 emesso il 03/06/1987, serie Q,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 1.635,74 euro milleseicentotrentacinque/74); -
Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000311 emesso il 01/12/1986,
serie Q, rimborsato a scadenza per l'importo di € 641,74 (euro seicentoquarantuno/74); -
Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000123 emesso il 07/01/1986,
serie P, rimborsato a scadenza per l'importo di € 804,84 (euro ottocentoquattro/23); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000180 emesso il 16/04/1986, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 793,09 (euro settecentonovantatre/09); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000071 emesso il 07/10/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 770,59 (euro settecentosettanta/59); - Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000096 emesso il 08/11/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 759,17(euro settecentocinquantanove/17); - Buono
postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000612 emesso il 07/01/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 816,26 (euro ottocentosedici/26); - Buono postale fruttifero ordinario di £ 100.000 lire n. 0000000000689 emesso il 27/05/1985, serie P,
rimborsato a scadenza per l'importo di € 793,42 (euro settecentonovantatre/42); che per tali buoni gli esponenti ricevevano il rimborso della somma € 11.040,17, somme che non corrispondevano al tasso di interesse previsto sul retro degli stessi buoni ma ad un tasso notevolmente inferiore e modificato unilateralmente da parte convenuta;
che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di £ 100.000 lire n. 0000000000401 emesso il
22/04/1987, serie Q andava rimborsata la somma pari ad €1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di £ 100.000 lire n. 0000000000427 emesso il 12/06/1987, serie
Q, andava rimborsata la somma pari ad €1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale di £ 100.000 lire n. 0000000000373 emesso il 09.03.1987, serie Q andava rimborsata la somma pari ad €1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 250.000 lire n. 0000000000189 emesso il 13/10/1987 serie Q andava rimborsata la somma pari ad €3.333,07; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000
lire n. 0000000000329 emesso il 07/01/1987 serie Q andava rimborsata la somma pari ad
€1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 250.000 lire n.
0000000000168 emesso il 03/06/1987 serie Q andava la somma pari ad euro 3.333,07; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000311 emesso il
01.12.1986 serie Q andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000123 emesso il 07.01.1986 serie P
andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000180 emesso il 16.04.1986 serie P andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000
lire n. 0000000000071 emesso il 07.10.1985 serie P andava rimborsata la somma pari ad
1.333,23; che buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000096
emesso il 08.11.1985 serie P andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000612 emesso il 07.01.1985
serie P andava rimborsata la somma pari ad euro 1.790,00; che sul buono postale fruttifero ordinario trentennale £ 100.000 lire n. 0000000000689 emesso il 27.05.1985 serie P andava rimborsata la somma pari ad 1.333,23; che l'odierna convenuta avrebbe dovuto rimborsare per i suddetti buoni, complessivamente la somma di euro 22.245,21 a fronte la somma di euro 11.040,17 incassata dagli attori, per cui restava da versare l'ulteriore somma di euro
11.205,04; che a seguito della scadenza triennale dei buoni ordinari, andava rimborsata sia la sorte capitale che gli interessi come certificati a tergo degli interessi;
che i buoni per cui è causa veniva emessi dalla convenuta ai sensi del D.P.R. 29/03/73 n. 156 (art. 171); che
[...]
rimborsa i suddetti ai sensi del D.M. del 13.06.1986 che aveva disposto una Controparte_1
nuova disciplina per i buoni postali emessi con la lettera Q, che avrebbe trovato applicazione unilaterale e irragionevole in maniera retroattiva, anche per i buoni postali emessi precedentemente con le lettere O, N e P e, quindi, anche per i buoni fruttiferi de quo;
che gli attori facevano affidamento a quanto sottoscritto e riportato sui buoni in virtù del principio
“sull'affidamento letterale dei titoli”; che, a tutt'oggi, nonostante messa Controparte_1
in mora ed invito alla negoziazione assistita del 23.01.2019, non ha ancora provveduto al rimborso dei buoni de quo.
Concludevano chiedendo: accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e CP_3
ad ottenere il rimborso dei seguenti buoni fruttiferi: - serie Q, n. 000.401 Parte_3
emesso in data 22/04/1987 di lire 100.000; - serie Q, n. 000.427 emesso in data 12/06/1987 di lire 100.000; - serie Q, n. 000.373 emesso in data 09/03/1987 di lire 100.000; - serie Q, n. 000.189
emesso in data 13/10/1987 di lire 250.000, alle condizioni e con gli interessi indicati dalla tabella sul retro dei detti buoni;
accertare e dichiarare il diritto o dei sigg.ri Parte_1
e ad ottenere, in virtù di tutte le causali espresse in narrativa e premessa, il Parte_3
rimborso dei seguenti buoni fruttiferi: - serie Q, n. 000.329 emesso in data 07/01/1987 di lire
100.000; - serie Q, n. 000.168 emesso in data 03/06/1987 di lire 250.000; - serie Q, n. 000.311
emesso in data 01/12/1986 di lire 250.000; - serie P, n. 000.123 emesso in data 07/01/1986 di lire 100.000; - serie P, n. 000.180 emesso in data 16/04/1986 di lire 100.000; - serie P, n. 000.071
emesso in data 07/10/1985 di lire 100.000; - serie P, n. 000.096 emesso in data 08/11/1985 di lire 100.000; - serie P, n. 000.612 emesso in data 07/01/1985 di lire 100.000; - serie P, n. 000.689
emesso in data 27/05/1985 di lire 100.000, alle condizioni e con gli interessi indicati dalla tabella sul retro dei detti buoni;
per l'effetto condannare al pagamento Controparte_1
in favore dei sig.ri sigg.ri, e della somma complessiva pari ad CP_3 Parte_3
€ 3.977,59 quale differenza fra quanto la convenuta avrebbe dovuto versare complessivamente ossia € 7.332,77 – in virtù delle condizioni e degli interessi indicati dalla tabella sul retro dei suddetti buoni – e ciò che è stato già versato ossia € 3.355,18 e trattenuti dai sigg.ri e , quale mero acconto sul maggior avere, oltre al CP_3 Parte_3 pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione sino al soddisfo;
condannare al pagamento in favore dei sig.ri sigg.ri, Controparte_1 Pt_1
e della somma complessiva pari ad € 7.227,46 quale differenza fra
[...] Parte_3
quanto la convenuta avrebbe dovuto versare complessivamente ossia € 14.912,45 – in virtù
delle condizioni e degli interessi indicati dalla tabella sul retro dei suddetti buoni – e ciò che
è stato già versato ossia € 7.684,99 e trattenuti dai sigg.ri e , Parte_1 Parte_3
quale mero acconto sul maggior avere, oltre al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione sino al soddisfo;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con comparsa si costituiva la quale contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito, chiedendone il rigetto, preliminarmente, eccepiva che la questione era stata superata a seguito della decisione delle Sezioni Unite con la sentenza dell'11.02.2019 n. 3963; che i Buoni Postali Fruttiferi non sono titoli di Controparte_1
in quanto quest'ultima mero collocatore sul mercato, ma di Cassa Depositi e Prestiti;
che i
Cont
non sono titoli di credito ma meri titoli di legittimazioni riconducibili all'art. 2002 c.c. e non si applica agli stessi il principio di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità propri dei titoli di credito;
che gli attori avevano, pertanto, riscosso l'esatto controvalore dei titoli.
Instaurato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 04.06.2025 tenuta in modalità
cartolare, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Nel merito, il giudizio de quo trae origine dalla richiesta di liquidazione sulla differenza del corrispettivo già incassato in merito a n. 13 buoni fruttiferi postali.
Parte attrice sostiene che i buoni postali fruttiferi: 1) di £ 100.000 lire n. 0000000000401
emesso il 22/04/1987, serie Q;
2) di £ 100.000 lire n. 0000000000427 emesso il 12/06/1987, serie
Q,; 3) di £ 100.000 lire n. 0000000000373 emesso il 09/03/1987, serie Q;
4) di £ 250.000 lire n. 07/01/1987, serie Q;
6) di £ 250.000 lire n. 0000000000168 emesso il 03/06/1987, serie Q;
7) di
£ 100.000 lire n. 0000000000311 emesso il 01/12/1986, serie Q;
8) di £ 100.000 lire n.
0000000000123 emesso il 07/01/1986, serie P;
9) di £ 100.000 lire n. 0000000000180 emesso il
16/04/1986, serie P;
10) di £ 100.000 lire n. 0000000000071 emesso il 07/10/1985, serie P;
11)
di £ 100.000 lire n. 0000000000096 emesso il 08/11/1985, serie P;
12) di £ 100.000 lire n.
0000000000612 emesso il 07/01/1985, serie P;
13) di £ 100.000 lire n. 0000000000689 emesso il
27/05/1985, serie P, debbano essere rimborsati in conformità ai tassi di interesse indicati sul retro di ciascun titolo e non già al saggio inferiore calcolato dall'Ufficio Postale.
La società , di contro, ha giustificato la mancata liquidazione di quanto CP_1
indicato su ciascun buono, rappresentando che, come consentito dall'art. 173 D.P.R. n.
156/1973 (all'epoca vigente), prima dell'emissione dei buoni in oggetto, era intervenuto il
D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che aveva variato (riducendolo) il saggio d'interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti.
La fattispecie in esame si riferisce a n. 7 buoni fruttiferi postali della serie “Q” sottoscritti in data 1986 e 1987, n. 6 buoni fruttiferi della serie “P” sottoscritti in data 1985 e 1986.
Le coordinate ermeneutiche devono essere rintracciate nella sentenza S.U . 3963/2019, nel
DPR 156/1973 e DM 148/1986. Vengono all'esame del Tribunale BPF della serie Q-P.
Il problema si pone principalmente con riferimento ai BP della serie P sottoscritti prima dell'adozione del DM 13.6.1986; in particolare la questione dibattuta attiene al se al momento della riscossione del buono debbano essere applicati i tassi di interesse riportati a tergo del titolo oppure quelli variati in peius in epoca successiva alla emissione dei buoni in forza del DM del Ministero del Tesoro del 13.6.1986. In ogni caso anche per i buoni postali sottoscritti dopo l'adozione del DM valgono le medesime considerazioni.
Ebbene non trova sicuramente applicazione al caso in esame la sentenza, richiamata da parte attrice, pronunciata dalle S.U. n. 13979/2007 in quanto relativa a fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tesso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Con riferimento ai buoni fruttiferi postali della serie “P/Q”, questi sono espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su
Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148). In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni
postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa
quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si
applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della
serie "Q". Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173
del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio. Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del 30.07.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti. L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1974 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale Controparte_5
- avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie). Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
In altri termini, in base alle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, era possibile (e dunque anche prevedibile) che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse, medio tempore,
variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel 1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una
(etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339 c.c., il che ha comportato una CP_1
automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Ciò posto, si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente affermato la insostenibilità della tesi secondo la quale la disciplina applicabile ai buoni postali emessi all'epoca in cui era in vigore l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 sia quella vigente al momento della riscossione, poiché la norma abrogatrice del D.P.R. n. 156/1973 ha espressamente stabilito, come si è sopra evidenziato, che i rapporti già in essere continuano a essere regolati dalle norme anteriori (Cass. S.U. n. 3963/2019). Le Sezioni Unite accolgono
Co l'impostazione prevalente, che assimila i (non già ai titoli di credito, bensì) ai titoli di legittimazione exart. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità degli artt. 1993 e 1994 c.c. (e,
dunque, del principio di letteralità) e soggezione del rapporto alle modifiche derivanti dalla
“sopravvenienza dei decreti ministeriali”, incidenti sulla originaria previsione del tasso d'interesse secondo uno schema riconducibile all'art. 1339 c.c..
Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la Corte di Cassazione ha fatto rilevare come sia erroneo ritenere che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore, trattandosi di tassi nuovi indicati nel DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale..
Inoltre, osserva il Giudicante che l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo -
caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto, non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n. 13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Infine, come chiarito anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte dell'attore, il quale era tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita. Infatti, nella suddetta pronuncia, la Corte di
Cassazione, nel negare la estensibilità a degli obblighi informativi Controparte_1
stabiliti a tutela dei consumatori, ha precisato come la normativa relativa ai buoni postali,
intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo” e ha dato rilievo,
da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
Dalle considerazioni che precedono, emerge che i buoni postali nella titolarità di parte attrice sono stati correttamente liquidati da parte di nel rispetto di Controparte_1
quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite meritano di essere compensate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1)Rigetta la domanda.
2)Spese integralmente compensate
Salerno, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VA AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0000000000189 emesso il 13/10/1987,serie Q;
5) di £ 100.000 lire n. 0000000000329 emesso il