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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2876/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., ed elettivamente domiciliato in Parte_1 Pt_1 nella Via Dietro S. Leonardo n. 50, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Miceli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPONENTE-
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente P_ C.F._1 domiciliato in Palermo, in Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 40, presso lo studio dell'avv. Nicolò
Mangiaracina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPOSTO-
NONCHÉ
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 1
C.F. , P. I. con sede in Catania nella via Acicastello CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
n. 26, in persona del legale rappresentante “pro tempore”
- TERZO CHIAMATO NON COSTITUITO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale del 31.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
952/2020 del 04.09.2020 e depositato in data 07.09.2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 9.337,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di , P_ quale importo ancora dovuto per l'espletamento, nel corso del procedimento dinnanzi al Tribunale di
Palermo r.g.n. 3877/2003, della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel proporre opposizione, il non contestava l'esistenza del debito nei Parte_1 confronti dell'opposta per l'ammontare oggetto di ingiunzione.
Evidenziava, tuttavia:
- che, nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 3877/2003 del Tribunale di Palermo, instaurato da contro esso Comune, veniva nominato quale CTU l'ing. Parte_2
; P_
- che, con decreto di liquidazione del 17.07.2007, veniva liquidata, a favore del sopra citato
CTU, la somma di € 9.337,85, “ponendo la somma provvisoriamente a carico dell'attrice”;
- che, con sentenza n. 977/2009, depositata il 25.02.2009, il Tribunale di Palermo, accoglieva la domanda attorea, condannando l'ente al pagamento in favore dell'attore Parte_2
, “delle somme accertate in giudizio oltre alla rifusione delle spese di giudizio
[...]
(….) oltre spese di CTU”;
- che, con atto di precetto, notificato in data 12.11.2010, la “ , comunicava CP_2 che le aveva ceduto il proprio ramo di azienda in cui era compreso il Parte_2 credito compendiato nella sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, n. 977/2009, “e
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 2 pertanto intimava e faceva precetto di pagare l'importo complessivo di €. 194.920,66, nella quale somma era altresì compresa la spesa per il CTU per complessivi €. 9.337,85”;
- che in seguito, con atto di pignoramento presso terzi del 30.12.2010, la “ , CP_2
“provvedeva a pignorare, presso il Banco di Sicilia – Unicredit, Agenzia di Pt_1 tesoriere del la somma intimata con l'atto di precetto”; Pt_1
- che, alla luce di ciò, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 1105/2010 R.G., il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza di assegnazione del 18.03.2011, “provvedeva ad assegnare alla la somma di €. 194.920,66, come da precetto notificato in data CP_2
12.11.2010, oltre interessi legali fino al saldo”;
- che, infine, in data 17.04.2011, l'istituto bancario Unicredit, comunicava di avere corrisposto al creditore pignoratizio “l'importo di euro 198.555,36 come da CP_2 ordinanza di assegnazione notificata in data 04.04.2011 e trasmetteva relativa quietanza di pagamento”.
Ciò dedotto, riteneva infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'opposto, adducendo che il pagamento effettuato in favore della non era stato spontaneo, bensì eseguito in forza di CP_2 un provvedimento giudiziale, ossia l'ordinanza di assegnazione del 18.03.2011, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento esecutivo n. 1105/2010 R.G.. Pertanto, alla luce di quanto sopra chiarito, riteneva applicarsi nel caso di specie, l'effetto liberatorio di cui agli artt. 1188
e 1189 c.c.
Tutto ciò dedotto, chiedeva, preliminarmente, di autorizzare la chiamata in garanzia della e, nel merito, rigettare la domanda della parte opposta. Mentre, in via subordinata, CP_2
“nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo
[…], tenuto a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento CP_2 delle domande attoree e per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate […]”.
Si costituiva che deduceva la legittimità del decreto ingiuntivo opposto. P_
In merito rilevava:
- che il aveva errato a pagare le somme in questione alla società Parte_1 CP_2
essendo a conoscenza che quest'ultima non aveva mai provveduto al pagamento delle
[...] spese e dei compensi in suo favore;
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag.
3 - che il pagamento eseguito dal Comune alla non era opponibile nei suoi CP_2 confronti, in quanto “la predetta società non aveva ragione e titolo per richiedere al
Comune di il pagamento delle spese di CTU poiché non le aveva sostenute e non Pt_1 aveva provato il pagamento”;
- che il doveva opporsi all'atto di precetto e/o all'esecuzione “poiché Parte_1 non vi era alcun motivo di rimborsare alla somme di cui quest'ultima non aveva CP_2 effettuato alcun esborso”.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova, confermando il decreto ingiuntivo n. 952/2020.
Autorizzata la chiamata in causa della essa non si costituiva in giudizio. CP_2
All'udienza del 13.11.2021, veniva rigettata la richiesta di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnando, altresì, alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Depositate le memorie, all'udienza del 03.03.2022, considerata la natura documentale del giudizio, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 con il deposito di note di trattazione, e, successivamente, con ordinanza del 31.03.2025, lette le note, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso, va, preliminarmente, precisato che: “attraverso il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, il giudice […] non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il
Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, sia l'opposto a rivestire il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 4 un provvedimento monitorio mentre l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente” (Cass. n. 4974/2005; Cass. n. 10704/1999; Cass. n. 3319/1996; Cass. 1052/1995).
Ciò posto, occorre, altresì, ricordare che secondo la Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. Unite n. 13533/2001).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che la pretesa creditoria azionata da P_
, con il procedimento monitorio, trae origine dal preteso mancato pagamento da parte del
[...] della somma di € 9.337,85, dovuti, secondo la sua prospettazione, in base alla Parte_1 attività di CTU da lui svolta nel procedimento iscritto al n. 3877/2003 del Tribunale di Palermo, conclusosi con sentenza n. 977/2009.
Orbene, si osserva che in base alla documentazione in atti, risulta che nel procedimento sopra menzionato, in data 30.03.2007, veniva emanato in favore del CTU un decreto P_ liquidazione dei compensi per l'importo di € 9.337,85, oltre IVA, e detratto l'acconto concesso ove già versato, ponendo la somma complessiva, provvisoriamente, a carico di parte attrice, e cioè a carico di . Parte_2
Dunque, già dall'interpretazione meramente letterale del titolo, emerge che, in via provvisoria, obbligato ad adempiere espressamente nei confronti del consulente era . Parte_2
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 5 Successivamente, veniva emessa la sentenza n. 977/2009 dal Tribunale di Palermo con cui, tuttavia, non venivano disciplinate in maniera esplicita le obbligazioni in capo alle parti in causa per quanto concernente i rapporti esterni nei confronti del consulente.
Detto in altri termini, non veniva espressamente indicato, in capo a chi in via definitiva e non provvisoria spettasse adempiere l'obbligazione di pagamento nei confronti del perito.
E, infatti, con la pronuncia giudiziale in parola, nella parte dispositiva, veniva soltanto espressamente prevista la condanna del a rimborsare a parte attrice le spese di Parte_1
CTU.
Nello specifico, veniva così disposto: “Condanna il alla refusione a favore Parte_1 di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in € 6.100,00 per onorari, € 3.800,00 per competenze, € 180,00 per spese, oltre spese di CTU, spese generali, IVA e CPA”.
Dunque, la pronuncia “de qua” disciplinava, in modo esplicito, la ripartizione, lato passivo, dell'obbligazione di pagamento dei compensi del CTU, esclusivamente nei rapporti interni tra le parti.
Nulla, invece, veniva previsto, in maniera espressa, ai fini dell'imputazione in via definitiva dell'obbligazione di pagamento nei confronti del perito (il c.d. “rapporto esterno”).
Rileva, tuttavia, lo scrivente la necessità di dover procedere ad una interpretazione complessiva tanto del decreto di liquidazione che della sentenza.
Si ritiene, in particolare, che il provvedimento di definizione in primo grado del giudizio, nello statuire espressamente solo sulla ripartizione dell'obbligazione nei rapporti interni tra le parti, ed attribuendo così a parte attrice, di fatto, un diritto al rimborso delle spese di consulenza, abbia necessariamente, seppur in maniera implicita, imputato in via definitiva, nei rapporti esterni con il consulente, l'obbligazione di pagamento dei compensi in capo a (parte attrice di Parte_2 quel giudizio), confermando così quanto previsto in via provvisoria con il decreto di liquidazione.
È stato, pertanto, con la sentenza confermato quanto previsto solo in via provvisoria con il decreto di liquidazione, in cui già veniva onerato di corrispondere gli onorari al Parte_2 perito.
Tuttavia, indipendentemente da quanto statuito nel decreto e nella sentenza sopra richiamati, ai fini della verifica del sé sussista comunque una obbligazione di pagamento in capo al occorre Pt_1 richiamare quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire, secondo cui:
“[…] la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d'ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce -piuttosto che un mezzo di prova-un atto necessario del processo, che è compiuto
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 6 nell'interesse generale della giustizia. Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza quest'ultimo attiene, infatti, a1 rapporto fra le parti
e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass.6199/1996,1022/1994;573/1973). Pertanto, per ottenere il pagamento del compenso, il consulente può chiedere il decreto ingiuntivo o agire in giudizio proponendo autonoma domanda e ciò non soltanto nell'ipotesi in cui il giudice della causa in cui è stata effettuata la prestazione non abbia provveduto alla relativa liquidazione, come invece ritenuto da Cass. 22962/2004; 2481/2000; 1022/1994: quando sia stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo, non adempiuto dalla parte obbligata, il consulente può chiedere in giudizio il compenso nei confronti dell'altra parte, avendo interesse ad ottenere la tutela effettiva delle proprie ragioni rimaste insoddisfatte. Al riguardo deve considerarsi che il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata (Cass. 13518/2004;
135/2001). D'altra parte, la non identità soggettiva dei provvedimenti in questione esclude che sia configurabile la violazione dell'art. 2909 cod. civ.; oltretutto, va considerato, in tema di obbligazioni solidali, che la sentenza (o il titolo giudiziale) pronunciata fra un creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri, i quali possono opporla se non sia fondata su ragioni personali (art. 1306 cod. civ.); b) il pagamento da parte di un coobbligato in solido, comportando
l'estinzione dell'obbligazione, è opponibile da parte degli altri debitori (Cass. 12174/2004)”.
Dunque, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha sempre natura solidale e, di conseguenza, deve ritenersi che, anche quando nel giudizio in cui è stata svolta la consulenza, l'obbligazione è stata imputata a carico di una sola delle parti, ciò non preclude al CTU la facoltà di chiedere il pagamento anche nei confronti dell'altra, ed in caso di rifiuto a adempiere, di munirsi di un autonomo titolo esecutivo nei riguardi di quest'ultima.
Ciò ritenuto, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che parte opposta non abbia ricevuto i compensi così come liquidati nel decreto di liquidazione del 17.07.2007.
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 7 Pertanto, sulla scorta di quanto sopra evidenziato il deve ritenersi Parte_1 certamente tenuto a adempiere all'obbligazione di pagamento, non avendo dedotto alcun valido fatto estintivo della pretesa avanzata (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
E, invero, l'opponente, a fondamento della propria opposizione, ha solo sostenuto che nulla è dovuto a avendo pagato la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto alla P_ CP_2
in ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione del 18.03.2011, con la quale il Tribunale di
[...]
Termini Imerese provvedeva ad assegnare alla società predetta (cessionaria del ramo d'azienda di
), la somma di € 194.920,66, come da precetto notificato in data 12.11.2010. Parte_2
Pertanto, ha chiesto di essere manlevato nei confronti dell'odierno opposto, ritenendo unico debitore la ed invocando, nel caso in questione, quanto previsto dall'art. 1188, co. I c.c. CP_2 secondo il quale: “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo”; nonché il primo comma dell'art. 1189 c.c., in virtù del quale: “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
Ebbene, ritiene lo scrivente non applicabile al caso di specie l'istituto del pagamento al creditore apparente.
Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1189 c.c., è necessario che il debitore adempia la sua obbligazione nei confronti di un soggetto che, secondo un errore scusabile, riteneva essere creditore.
Diversamente, nel caso di specie, il in realtà, ha adempiuto nei confronti della Pt_1 CP_2 ad una obbligazione diversa da quella vantata dal CTU.
[...]
Il pagamento, infatti, effettuato dall'ente attiene esclusivamente all'ambito dei rapporti interni tra le parti in causa del giudizio svoltosi, innanzi al Tribunale di Palermo e, dunque, attiene alla regolamentazione, secondo i canoni dell'azione di regresso, dei rapporti tra condebitori solidali.
Dunque, indipendentemente dal sé sussistessero i presupposti, o meno, affinché la CP_2 agisse in regresso nei confronti dell'ente, tale circostanza non si riverbera in alcun modo nei confronti del perito e dell'obbligazione da lui vantata.
In assenza dei presupposti per agire in regresso (e cioè mancato pagamento da parte della CP_2
o di , nei confronti del C.t.u.) era onere dell'ente tutelarsi in sede esecutiva
[...] Parte_2 secondo i rimedi previsti dall'ordinamento, avverso la pretesa ritenuta illegittima (non può essere invocata, nello specifico, la non spontaneità del pagamento, in quanto il era nelle condizioni Pt_1 di contestare la legittimità della pretesa creditoria della ad ottenere quanto richiesto con CP_2
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 8 l'atto di precetto e il successivo pignoramento).
Detto in altri termini, nel caso in esame, non vi è un errore scusabile in merito al destinatario soggettivo del pagamento, quanto, invece, al più, una contestazione in merito al ricorrere dei presupposti per adempiere ad una obbligazione diversa da quella vantata dal perito, relativa alla regolamentazione dei rapporti interni tra i debitori consolidali, secondo le regole dell'azione di regresso.
In conseguenza di quanto detto, deve necessariamente escludersi, al caso di specie, anche l'operatività del disposto di cui all'art. 1189 co. 2 cc, non avendo il si ribadisce Pt_1 ulteriormente, con il pagamento effettuato, adempiuto l'obbligazione di pagamento verso il consulente, con errore scusabile sul destinatario soggettivo del pagamento, ma avendo adempiuto, piuttosto, ad un obbligo inerente ai rapporti di regresso con la , pur in mancanza dei presupposti CP_2 di legge.
Ordunque, le superiori considerazioni, unite alla mancata prova da parte dell'opponente del fatto estintivo del suo debito, portano a rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda in via riconvenzionale avanzata dal Comune nei confronti della CP_2 si osserva quanto segue.
[...]
In citazione, il ha così articolato la sua domanda: “In via subordinata, nella denegata Pt_1 ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo CP_2
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese , P. IVA , con P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Catania nella via Acicastello n. 26, tenuto a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del sig. Pt_3
”. Orbene, nonostante il riferimento nella domanda “de qua” a tale ,
[...] Parte_3 esso appare un mero refuso, considerando che nella parte motiva dell'atto di chiamata in causa il ha espressamente dedotto che: “La chiamata in causa della è pertanto Pt_1 CP_2 finalizzata a far si che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la medesima
Società tenga indenne la convenuta dal pagamento dovuto”; ed, altresì, in comparsa conclusionale l'ente così ha espressamente asserito: “In subordine, denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, stante che è risultato assolutamente comprovato che la Società
ha proceduto esecutivamente ad incassare la somma dovuta a titolo di compenso per CP_2
l'attività prestata dal C.t.u., la stessa dovrà essere tenuta a garantire l'opponente contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande dell'opposta e per l'effetto, essere condannata al
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 9 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'odierna parte opposta”.
Dunque, dal tenore complessivo degli atti, considerato, in particolare, l'utilizzo delle espressioni “garantire” e “tenere indenne”, si ritiene che il abbia inteso esperire una Pt_1 domanda nei confronti della finalizzata a far sì che in caso di conferma della pretesa attorea e CP_2 di condanna di esso ente, la fosse condannata a tenerlo, in manleva, indenne dal pagamento di CP_2 tutte le somme dovute a . P_
Ebbene, si osserva che: “[…] nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.
37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991)” (Cass. n. 30952/2023).
Dunque, l'azione di manleva presuppone che non sussista un vincolo di solidarietà tra manlevante e manlevato nei confronti di un comune creditore, quanto, invece, un diritto di rivalsa del manlevato, tramite il quale, adempiuto l'obbligo nei confronti del suo creditore, egli può poi rivalersi nei confronti del manlevante dalle conseguenze patrimoniali negative patite. Detto in altri termini, non sussiste un rapporto obbligatorio diretto tra manlevante e creditore, in quanto solo il manlevato
è vincolato a adempiere nei confronti del creditore.
Per quanto sopra detto, l'azione di manleva avanzata dal deve essere rigettata, Pt_1 considerato che, in base a tutto quanto sopra argomentato, sussiste un vincolo di solidarietà passiva tra l'ente e la nei confronti di , e dovendo, piuttosto, eventuali pretese CP_2 P_ dell'ente nei confronti della inquadrarsi nell'ambito della diversa azione di regresso. CP_2
Azione finalizzata a regolare proprio i rapporti interni tra debitori solidali, e, tuttavia, da ritenersi non espressamente avanzata nell'ambito del presente giudizio.
Per le ragioni sopra dette, la domanda di manleva deve essere rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva, ed ai minimi per quella di trattazione e decisionale (scaglione da € 5.201 a € 26.000,00).
Va, invece, rigettata la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1, c.p.c., proposta da solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente. P_
Si ritengono, inoltre, non sussistenti i presupposti per una condanna ex art. 96 co. 3 cpc dell'ente, in quanto nel caso in esame deve escludersi la configurabilità di un abuso dello strumento n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 10 processuale sanzionabile con la condanna “de qua”, non ravvisandosi i caratteri di una azione processuale meramente pretestuosa.
Infine, con riguardo alle spese di lite del terzo chiamato in causa esse devono CP_2 essere dichiarate irripetibili nei rapporti con il in ragione della sua mancata Parte_1 costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione avverso il d.i. n. 952/2020;
2) rigetta la domanda di manleva avanzata dal Parte_1
3) condanna il al pagamento nei confronti di , delle Parte_1 P_ spese relative al presente procedimento che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
4) dichiara non ripetibili le spese tra il e la Parte_1 CP_2
18.07.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2876 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., ed elettivamente domiciliato in Parte_1 Pt_1 nella Via Dietro S. Leonardo n. 50, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Miceli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPONENTE-
E
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente P_ C.F._1 domiciliato in Palermo, in Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 40, presso lo studio dell'avv. Nicolò
Mangiaracina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPOSTO-
NONCHÉ
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 1
C.F. , P. I. con sede in Catania nella via Acicastello CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
n. 26, in persona del legale rappresentante “pro tempore”
- TERZO CHIAMATO NON COSTITUITO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale del 31.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
952/2020 del 04.09.2020 e depositato in data 07.09.2020, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 9.337,85, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di , P_ quale importo ancora dovuto per l'espletamento, nel corso del procedimento dinnanzi al Tribunale di
Palermo r.g.n. 3877/2003, della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel proporre opposizione, il non contestava l'esistenza del debito nei Parte_1 confronti dell'opposta per l'ammontare oggetto di ingiunzione.
Evidenziava, tuttavia:
- che, nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 3877/2003 del Tribunale di Palermo, instaurato da contro esso Comune, veniva nominato quale CTU l'ing. Parte_2
; P_
- che, con decreto di liquidazione del 17.07.2007, veniva liquidata, a favore del sopra citato
CTU, la somma di € 9.337,85, “ponendo la somma provvisoriamente a carico dell'attrice”;
- che, con sentenza n. 977/2009, depositata il 25.02.2009, il Tribunale di Palermo, accoglieva la domanda attorea, condannando l'ente al pagamento in favore dell'attore Parte_2
, “delle somme accertate in giudizio oltre alla rifusione delle spese di giudizio
[...]
(….) oltre spese di CTU”;
- che, con atto di precetto, notificato in data 12.11.2010, la “ , comunicava CP_2 che le aveva ceduto il proprio ramo di azienda in cui era compreso il Parte_2 credito compendiato nella sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, n. 977/2009, “e
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 2 pertanto intimava e faceva precetto di pagare l'importo complessivo di €. 194.920,66, nella quale somma era altresì compresa la spesa per il CTU per complessivi €. 9.337,85”;
- che in seguito, con atto di pignoramento presso terzi del 30.12.2010, la “ , CP_2
“provvedeva a pignorare, presso il Banco di Sicilia – Unicredit, Agenzia di Pt_1 tesoriere del la somma intimata con l'atto di precetto”; Pt_1
- che, alla luce di ciò, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 1105/2010 R.G., il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza di assegnazione del 18.03.2011, “provvedeva ad assegnare alla la somma di €. 194.920,66, come da precetto notificato in data CP_2
12.11.2010, oltre interessi legali fino al saldo”;
- che, infine, in data 17.04.2011, l'istituto bancario Unicredit, comunicava di avere corrisposto al creditore pignoratizio “l'importo di euro 198.555,36 come da CP_2 ordinanza di assegnazione notificata in data 04.04.2011 e trasmetteva relativa quietanza di pagamento”.
Ciò dedotto, riteneva infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'opposto, adducendo che il pagamento effettuato in favore della non era stato spontaneo, bensì eseguito in forza di CP_2 un provvedimento giudiziale, ossia l'ordinanza di assegnazione del 18.03.2011, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento esecutivo n. 1105/2010 R.G.. Pertanto, alla luce di quanto sopra chiarito, riteneva applicarsi nel caso di specie, l'effetto liberatorio di cui agli artt. 1188
e 1189 c.c.
Tutto ciò dedotto, chiedeva, preliminarmente, di autorizzare la chiamata in garanzia della e, nel merito, rigettare la domanda della parte opposta. Mentre, in via subordinata, CP_2
“nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo
[…], tenuto a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento CP_2 delle domande attoree e per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate […]”.
Si costituiva che deduceva la legittimità del decreto ingiuntivo opposto. P_
In merito rilevava:
- che il aveva errato a pagare le somme in questione alla società Parte_1 CP_2
essendo a conoscenza che quest'ultima non aveva mai provveduto al pagamento delle
[...] spese e dei compensi in suo favore;
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag.
3 - che il pagamento eseguito dal Comune alla non era opponibile nei suoi CP_2 confronti, in quanto “la predetta società non aveva ragione e titolo per richiedere al
Comune di il pagamento delle spese di CTU poiché non le aveva sostenute e non Pt_1 aveva provato il pagamento”;
- che il doveva opporsi all'atto di precetto e/o all'esecuzione “poiché Parte_1 non vi era alcun motivo di rimborsare alla somme di cui quest'ultima non aveva CP_2 effettuato alcun esborso”.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova, confermando il decreto ingiuntivo n. 952/2020.
Autorizzata la chiamata in causa della essa non si costituiva in giudizio. CP_2
All'udienza del 13.11.2021, veniva rigettata la richiesta di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnando, altresì, alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Depositate le memorie, all'udienza del 03.03.2022, considerata la natura documentale del giudizio, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 con il deposito di note di trattazione, e, successivamente, con ordinanza del 31.03.2025, lette le note, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso, va, preliminarmente, precisato che: “attraverso il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, il giudice […] non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il
Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, sia l'opposto a rivestire il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 4 un provvedimento monitorio mentre l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente” (Cass. n. 4974/2005; Cass. n. 10704/1999; Cass. n. 3319/1996; Cass. 1052/1995).
Ciò posto, occorre, altresì, ricordare che secondo la Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. Unite n. 13533/2001).
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che la pretesa creditoria azionata da P_
, con il procedimento monitorio, trae origine dal preteso mancato pagamento da parte del
[...] della somma di € 9.337,85, dovuti, secondo la sua prospettazione, in base alla Parte_1 attività di CTU da lui svolta nel procedimento iscritto al n. 3877/2003 del Tribunale di Palermo, conclusosi con sentenza n. 977/2009.
Orbene, si osserva che in base alla documentazione in atti, risulta che nel procedimento sopra menzionato, in data 30.03.2007, veniva emanato in favore del CTU un decreto P_ liquidazione dei compensi per l'importo di € 9.337,85, oltre IVA, e detratto l'acconto concesso ove già versato, ponendo la somma complessiva, provvisoriamente, a carico di parte attrice, e cioè a carico di . Parte_2
Dunque, già dall'interpretazione meramente letterale del titolo, emerge che, in via provvisoria, obbligato ad adempiere espressamente nei confronti del consulente era . Parte_2
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 5 Successivamente, veniva emessa la sentenza n. 977/2009 dal Tribunale di Palermo con cui, tuttavia, non venivano disciplinate in maniera esplicita le obbligazioni in capo alle parti in causa per quanto concernente i rapporti esterni nei confronti del consulente.
Detto in altri termini, non veniva espressamente indicato, in capo a chi in via definitiva e non provvisoria spettasse adempiere l'obbligazione di pagamento nei confronti del perito.
E, infatti, con la pronuncia giudiziale in parola, nella parte dispositiva, veniva soltanto espressamente prevista la condanna del a rimborsare a parte attrice le spese di Parte_1
CTU.
Nello specifico, veniva così disposto: “Condanna il alla refusione a favore Parte_1 di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in € 6.100,00 per onorari, € 3.800,00 per competenze, € 180,00 per spese, oltre spese di CTU, spese generali, IVA e CPA”.
Dunque, la pronuncia “de qua” disciplinava, in modo esplicito, la ripartizione, lato passivo, dell'obbligazione di pagamento dei compensi del CTU, esclusivamente nei rapporti interni tra le parti.
Nulla, invece, veniva previsto, in maniera espressa, ai fini dell'imputazione in via definitiva dell'obbligazione di pagamento nei confronti del perito (il c.d. “rapporto esterno”).
Rileva, tuttavia, lo scrivente la necessità di dover procedere ad una interpretazione complessiva tanto del decreto di liquidazione che della sentenza.
Si ritiene, in particolare, che il provvedimento di definizione in primo grado del giudizio, nello statuire espressamente solo sulla ripartizione dell'obbligazione nei rapporti interni tra le parti, ed attribuendo così a parte attrice, di fatto, un diritto al rimborso delle spese di consulenza, abbia necessariamente, seppur in maniera implicita, imputato in via definitiva, nei rapporti esterni con il consulente, l'obbligazione di pagamento dei compensi in capo a (parte attrice di Parte_2 quel giudizio), confermando così quanto previsto in via provvisoria con il decreto di liquidazione.
È stato, pertanto, con la sentenza confermato quanto previsto solo in via provvisoria con il decreto di liquidazione, in cui già veniva onerato di corrispondere gli onorari al Parte_2 perito.
Tuttavia, indipendentemente da quanto statuito nel decreto e nella sentenza sopra richiamati, ai fini della verifica del sé sussista comunque una obbligazione di pagamento in capo al occorre Pt_1 richiamare quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire, secondo cui:
“[…] la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d'ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce -piuttosto che un mezzo di prova-un atto necessario del processo, che è compiuto
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 6 nell'interesse generale della giustizia. Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza quest'ultimo attiene, infatti, a1 rapporto fra le parti
e non opera nei confronti dell'ausiliare (Cass.6199/1996,1022/1994;573/1973). Pertanto, per ottenere il pagamento del compenso, il consulente può chiedere il decreto ingiuntivo o agire in giudizio proponendo autonoma domanda e ciò non soltanto nell'ipotesi in cui il giudice della causa in cui è stata effettuata la prestazione non abbia provveduto alla relativa liquidazione, come invece ritenuto da Cass. 22962/2004; 2481/2000; 1022/1994: quando sia stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo, non adempiuto dalla parte obbligata, il consulente può chiedere in giudizio il compenso nei confronti dell'altra parte, avendo interesse ad ottenere la tutela effettiva delle proprie ragioni rimaste insoddisfatte. Al riguardo deve considerarsi che il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata (Cass. 13518/2004;
135/2001). D'altra parte, la non identità soggettiva dei provvedimenti in questione esclude che sia configurabile la violazione dell'art. 2909 cod. civ.; oltretutto, va considerato, in tema di obbligazioni solidali, che la sentenza (o il titolo giudiziale) pronunciata fra un creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri, i quali possono opporla se non sia fondata su ragioni personali (art. 1306 cod. civ.); b) il pagamento da parte di un coobbligato in solido, comportando
l'estinzione dell'obbligazione, è opponibile da parte degli altri debitori (Cass. 12174/2004)”.
Dunque, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha sempre natura solidale e, di conseguenza, deve ritenersi che, anche quando nel giudizio in cui è stata svolta la consulenza, l'obbligazione è stata imputata a carico di una sola delle parti, ciò non preclude al CTU la facoltà di chiedere il pagamento anche nei confronti dell'altra, ed in caso di rifiuto a adempiere, di munirsi di un autonomo titolo esecutivo nei riguardi di quest'ultima.
Ciò ritenuto, nel caso di specie, non è oggetto di contestazione tra le parti in causa che parte opposta non abbia ricevuto i compensi così come liquidati nel decreto di liquidazione del 17.07.2007.
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 7 Pertanto, sulla scorta di quanto sopra evidenziato il deve ritenersi Parte_1 certamente tenuto a adempiere all'obbligazione di pagamento, non avendo dedotto alcun valido fatto estintivo della pretesa avanzata (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
E, invero, l'opponente, a fondamento della propria opposizione, ha solo sostenuto che nulla è dovuto a avendo pagato la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto alla P_ CP_2
in ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione del 18.03.2011, con la quale il Tribunale di
[...]
Termini Imerese provvedeva ad assegnare alla società predetta (cessionaria del ramo d'azienda di
), la somma di € 194.920,66, come da precetto notificato in data 12.11.2010. Parte_2
Pertanto, ha chiesto di essere manlevato nei confronti dell'odierno opposto, ritenendo unico debitore la ed invocando, nel caso in questione, quanto previsto dall'art. 1188, co. I c.c. CP_2 secondo il quale: “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo”; nonché il primo comma dell'art. 1189 c.c., in virtù del quale: “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.
Ebbene, ritiene lo scrivente non applicabile al caso di specie l'istituto del pagamento al creditore apparente.
Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1189 c.c., è necessario che il debitore adempia la sua obbligazione nei confronti di un soggetto che, secondo un errore scusabile, riteneva essere creditore.
Diversamente, nel caso di specie, il in realtà, ha adempiuto nei confronti della Pt_1 CP_2 ad una obbligazione diversa da quella vantata dal CTU.
[...]
Il pagamento, infatti, effettuato dall'ente attiene esclusivamente all'ambito dei rapporti interni tra le parti in causa del giudizio svoltosi, innanzi al Tribunale di Palermo e, dunque, attiene alla regolamentazione, secondo i canoni dell'azione di regresso, dei rapporti tra condebitori solidali.
Dunque, indipendentemente dal sé sussistessero i presupposti, o meno, affinché la CP_2 agisse in regresso nei confronti dell'ente, tale circostanza non si riverbera in alcun modo nei confronti del perito e dell'obbligazione da lui vantata.
In assenza dei presupposti per agire in regresso (e cioè mancato pagamento da parte della CP_2
o di , nei confronti del C.t.u.) era onere dell'ente tutelarsi in sede esecutiva
[...] Parte_2 secondo i rimedi previsti dall'ordinamento, avverso la pretesa ritenuta illegittima (non può essere invocata, nello specifico, la non spontaneità del pagamento, in quanto il era nelle condizioni Pt_1 di contestare la legittimità della pretesa creditoria della ad ottenere quanto richiesto con CP_2
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 8 l'atto di precetto e il successivo pignoramento).
Detto in altri termini, nel caso in esame, non vi è un errore scusabile in merito al destinatario soggettivo del pagamento, quanto, invece, al più, una contestazione in merito al ricorrere dei presupposti per adempiere ad una obbligazione diversa da quella vantata dal perito, relativa alla regolamentazione dei rapporti interni tra i debitori consolidali, secondo le regole dell'azione di regresso.
In conseguenza di quanto detto, deve necessariamente escludersi, al caso di specie, anche l'operatività del disposto di cui all'art. 1189 co. 2 cc, non avendo il si ribadisce Pt_1 ulteriormente, con il pagamento effettuato, adempiuto l'obbligazione di pagamento verso il consulente, con errore scusabile sul destinatario soggettivo del pagamento, ma avendo adempiuto, piuttosto, ad un obbligo inerente ai rapporti di regresso con la , pur in mancanza dei presupposti CP_2 di legge.
Ordunque, le superiori considerazioni, unite alla mancata prova da parte dell'opponente del fatto estintivo del suo debito, portano a rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda in via riconvenzionale avanzata dal Comune nei confronti della CP_2 si osserva quanto segue.
[...]
In citazione, il ha così articolato la sua domanda: “In via subordinata, nella denegata Pt_1 ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo CP_2
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese , P. IVA , con P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Catania nella via Acicastello n. 26, tenuto a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del sig. Pt_3
”. Orbene, nonostante il riferimento nella domanda “de qua” a tale ,
[...] Parte_3 esso appare un mero refuso, considerando che nella parte motiva dell'atto di chiamata in causa il ha espressamente dedotto che: “La chiamata in causa della è pertanto Pt_1 CP_2 finalizzata a far si che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la medesima
Società tenga indenne la convenuta dal pagamento dovuto”; ed, altresì, in comparsa conclusionale l'ente così ha espressamente asserito: “In subordine, denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, stante che è risultato assolutamente comprovato che la Società
ha proceduto esecutivamente ad incassare la somma dovuta a titolo di compenso per CP_2
l'attività prestata dal C.t.u., la stessa dovrà essere tenuta a garantire l'opponente contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande dell'opposta e per l'effetto, essere condannata al
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 9 pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'odierna parte opposta”.
Dunque, dal tenore complessivo degli atti, considerato, in particolare, l'utilizzo delle espressioni “garantire” e “tenere indenne”, si ritiene che il abbia inteso esperire una Pt_1 domanda nei confronti della finalizzata a far sì che in caso di conferma della pretesa attorea e CP_2 di condanna di esso ente, la fosse condannata a tenerlo, in manleva, indenne dal pagamento di CP_2 tutte le somme dovute a . P_
Ebbene, si osserva che: “[…] nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.
37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991)” (Cass. n. 30952/2023).
Dunque, l'azione di manleva presuppone che non sussista un vincolo di solidarietà tra manlevante e manlevato nei confronti di un comune creditore, quanto, invece, un diritto di rivalsa del manlevato, tramite il quale, adempiuto l'obbligo nei confronti del suo creditore, egli può poi rivalersi nei confronti del manlevante dalle conseguenze patrimoniali negative patite. Detto in altri termini, non sussiste un rapporto obbligatorio diretto tra manlevante e creditore, in quanto solo il manlevato
è vincolato a adempiere nei confronti del creditore.
Per quanto sopra detto, l'azione di manleva avanzata dal deve essere rigettata, Pt_1 considerato che, in base a tutto quanto sopra argomentato, sussiste un vincolo di solidarietà passiva tra l'ente e la nei confronti di , e dovendo, piuttosto, eventuali pretese CP_2 P_ dell'ente nei confronti della inquadrarsi nell'ambito della diversa azione di regresso. CP_2
Azione finalizzata a regolare proprio i rapporti interni tra debitori solidali, e, tuttavia, da ritenersi non espressamente avanzata nell'ambito del presente giudizio.
Per le ragioni sopra dette, la domanda di manleva deve essere rigettata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva, ed ai minimi per quella di trattazione e decisionale (scaglione da € 5.201 a € 26.000,00).
Va, invece, rigettata la domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1, c.p.c., proposta da solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente. P_
Si ritengono, inoltre, non sussistenti i presupposti per una condanna ex art. 96 co. 3 cpc dell'ente, in quanto nel caso in esame deve escludersi la configurabilità di un abuso dello strumento n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 10 processuale sanzionabile con la condanna “de qua”, non ravvisandosi i caratteri di una azione processuale meramente pretestuosa.
Infine, con riguardo alle spese di lite del terzo chiamato in causa esse devono CP_2 essere dichiarate irripetibili nei rapporti con il in ragione della sua mancata Parte_1 costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione avverso il d.i. n. 952/2020;
2) rigetta la domanda di manleva avanzata dal Parte_1
3) condanna il al pagamento nei confronti di , delle Parte_1 P_ spese relative al presente procedimento che liquida in complessivi € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
4) dichiara non ripetibili le spese tra il e la Parte_1 CP_2
18.07.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 2876/2020 r.g.a.c. Pag. 11