CASS
Sentenza 7 dicembre 2022
Sentenza 7 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2022, n. 46322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46322 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente Avv.FERDINANDO LETIZIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e letta la memoria dallo stesso depositata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 46322 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 25 maggio 2022, disponeva nei confronti di AL LU (indagato per concorso esterno all'associazione di stampo camorristico "clan dei Casalesi, fazione Schiavone", per aver fornito un contributo continuativo al perseguimento del programma criminoso collaborando con il coindagato EL TE, referente dell'ala economica dell'organizzazione, nella gestione di imprese e aziende operanti nel settore edile, alcune a lui riconducibili ed altre riconducibili a terzi, e dei reati di cui agli artt. 512 bis e 648 ter cod.pen., capi 30 e 31), la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1.Propone ricorso per cassazione il difensore di AL LU, eccependo il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza della partecipazione quale concorrente esterno all'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, in quanto la decisione si basava su mere deduzioni logiche e sulla errata interpretazione della fitta rete dei rapporti lavorativi tra EL e AL, senza che si comprendesse quale fosse stato il ruolo effettivamente ricoperto da quest'ultimo: l'ordinanza impugnata mostrava tutta la sua laconicità laddove cercava di recuperare dal normale rapporto parentale tra i due una condivisione di scopi delinquenziali. Il difensore rileva che la società White Stone, ritenuta essere appannaggio di EL, era equidistante da qualsivoglia logica' criminale e non reggeva l'affermazione che AL non avesse risorse per l'avvio dell'impresa, trattandosi del versamento di una quota di soli 2.500,00 euro: AL utilizzava il nome del suocero EL solo per farsi conoscere, veniva contattato da terze persone nell'interesse di EL solo perché genero dello stesso, e nessuna cointeressenza societaria vi era mai stata da parte di EL nella società di AL;
la mancanza di commesse commerciali che il clan avrebbe fatto aggiudicare al clan di AL e la mancanza di collegamenti diretti o indiretti con il clan rappresentava la prova della assenza di un rapporto tra il clan e l'imprenditore, cui si aggiungeva la mancata conoscenza di AL da parte dei collaboratori di giustizia. 1.2 Con riferimento al reato di cui al capo 30 (artt.81, 110, 512 bis, 648 ter, 648 ter 1 e 416 bis 1 cod.pen.), il difensore osserva che il Tribunale, in assenza di prova, anche solo indiziante, sulla provenienza dei capitali e sul loro impiego nella società White Stone, aveva confermato la mozione cautelare di trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso;
con un ragionamento approssimativo si era tratta la conclusione ancora una volta di ritenere AL concorrente in tali reati solo perché impossidente e genero di EL, non considerando che la conversazione tanto enfatizzata era avvenuta ancora prima del matrimonio tra AL e la figlia di EL e quindi prima che i due vivessero insieme: tranne che per l'impossidenza, non risultava dimostrato che il trasferimento dell'attività di impresa fosse avvenuta con disponibilità finanziarie di EL TE e per la finalità di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, non essendo stata individuata la fonte delle risorse destinate all'acquisto delle quote societarie;
il Tribunale aveva infatti omesso di indicare: 1) quale sarebbe stata la modalità di attribuzione fittizia del denaro utilizzata per l'avvio societario;
2) quale sarebbe stata la modalità di reimpiego e riciclo dello stesso per il tramite di White Stone;
quali sarebbero state le circostanze oggettive tali da ritenere che la White Stone fosse ad appannaggio di EL;
difettavano quindi non solo l'esistenza di indizi comprovanti l'attribuzione i capitali, ma di conseguenza anche il successivo impiego e autoriciclaggio. 1.3 II difensore presentava poi motivi aggiunti nei quali rileva che, proprio in riferimento al capo 30, il Tribunale di Napoli aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di EL per l'assenza di gravità indiziaria;
era stata annullata l'ordinanza anche con riguardo alle posizioni di LL FR e LL IO, relativamente al reato di cui all'art. 648 ter e 648 ter 1 cod.pen., attesa la mancata descrizione dettagliata della condotta e della specifica indicazione dei capitali oggetto di reimpiego. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I I 1.1 Preliminarmente, si deve ribadire che controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo ("‘ 3 di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Ciò premesso, si deve rilevare che il Tribunale del Riesame abbia ritenuto sussistenti gravi indizi della commissione da parte dell'indagato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa non solo per il grado di affinità tra EL TE e AL, ma osservando che la totale impossidenza di AL (non contestata) non gli potesse permettere di avviare una attività imprenditoriale, visto che i costi non si limitavano soltanto al versamento del capitale inziale, ma presupponeva costi di avviamento e gestione;
ha poi sottolineato l'ingerenza di EL nella White Stone, conclusione cui è giunto esaminando le conversazioni intercettate (riportate nella nota a pag.4, e a pag.5), profilo con il quale il ricorso non si confronta assolutamente, con conseguente genericità dello stesso;
dalle intercettazioni, ed in particolare da quella del 14 giugno 2019, emerge anche la consapevolezza in capo a AL che nella società era riciclato denaro di provenienza illecita (pag.5 ordinanza impugnata). 1.2 Quanto ai motivi aggiunti, si deve rilevare che appaiono, allo stato, irrilevanti le decisioni del medesimo tribunale di cui alle ordinanze prodotte.; infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze 4 ) cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento;
pertanto, la rilevanza o meno di altre ordinanze emesse nell'ambito del medesimo procedimento, può essere vagliata soltanto dal giudice del merito. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 26/10/2022
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente Avv.FERDINANDO LETIZIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e letta la memoria dallo stesso depositata, Penale Sent. Sez. 2 Num. 46322 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 25 maggio 2022, disponeva nei confronti di AL LU (indagato per concorso esterno all'associazione di stampo camorristico "clan dei Casalesi, fazione Schiavone", per aver fornito un contributo continuativo al perseguimento del programma criminoso collaborando con il coindagato EL TE, referente dell'ala economica dell'organizzazione, nella gestione di imprese e aziende operanti nel settore edile, alcune a lui riconducibili ed altre riconducibili a terzi, e dei reati di cui agli artt. 512 bis e 648 ter cod.pen., capi 30 e 31), la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1.Propone ricorso per cassazione il difensore di AL LU, eccependo il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza della partecipazione quale concorrente esterno all'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, in quanto la decisione si basava su mere deduzioni logiche e sulla errata interpretazione della fitta rete dei rapporti lavorativi tra EL e AL, senza che si comprendesse quale fosse stato il ruolo effettivamente ricoperto da quest'ultimo: l'ordinanza impugnata mostrava tutta la sua laconicità laddove cercava di recuperare dal normale rapporto parentale tra i due una condivisione di scopi delinquenziali. Il difensore rileva che la società White Stone, ritenuta essere appannaggio di EL, era equidistante da qualsivoglia logica' criminale e non reggeva l'affermazione che AL non avesse risorse per l'avvio dell'impresa, trattandosi del versamento di una quota di soli 2.500,00 euro: AL utilizzava il nome del suocero EL solo per farsi conoscere, veniva contattato da terze persone nell'interesse di EL solo perché genero dello stesso, e nessuna cointeressenza societaria vi era mai stata da parte di EL nella società di AL;
la mancanza di commesse commerciali che il clan avrebbe fatto aggiudicare al clan di AL e la mancanza di collegamenti diretti o indiretti con il clan rappresentava la prova della assenza di un rapporto tra il clan e l'imprenditore, cui si aggiungeva la mancata conoscenza di AL da parte dei collaboratori di giustizia. 1.2 Con riferimento al reato di cui al capo 30 (artt.81, 110, 512 bis, 648 ter, 648 ter 1 e 416 bis 1 cod.pen.), il difensore osserva che il Tribunale, in assenza di prova, anche solo indiziante, sulla provenienza dei capitali e sul loro impiego nella società White Stone, aveva confermato la mozione cautelare di trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso;
con un ragionamento approssimativo si era tratta la conclusione ancora una volta di ritenere AL concorrente in tali reati solo perché impossidente e genero di EL, non considerando che la conversazione tanto enfatizzata era avvenuta ancora prima del matrimonio tra AL e la figlia di EL e quindi prima che i due vivessero insieme: tranne che per l'impossidenza, non risultava dimostrato che il trasferimento dell'attività di impresa fosse avvenuta con disponibilità finanziarie di EL TE e per la finalità di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, non essendo stata individuata la fonte delle risorse destinate all'acquisto delle quote societarie;
il Tribunale aveva infatti omesso di indicare: 1) quale sarebbe stata la modalità di attribuzione fittizia del denaro utilizzata per l'avvio societario;
2) quale sarebbe stata la modalità di reimpiego e riciclo dello stesso per il tramite di White Stone;
quali sarebbero state le circostanze oggettive tali da ritenere che la White Stone fosse ad appannaggio di EL;
difettavano quindi non solo l'esistenza di indizi comprovanti l'attribuzione i capitali, ma di conseguenza anche il successivo impiego e autoriciclaggio. 1.3 II difensore presentava poi motivi aggiunti nei quali rileva che, proprio in riferimento al capo 30, il Tribunale di Napoli aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di EL per l'assenza di gravità indiziaria;
era stata annullata l'ordinanza anche con riguardo alle posizioni di LL FR e LL IO, relativamente al reato di cui all'art. 648 ter e 648 ter 1 cod.pen., attesa la mancata descrizione dettagliata della condotta e della specifica indicazione dei capitali oggetto di reimpiego. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. I I 1.1 Preliminarmente, si deve ribadire che controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo ("‘ 3 di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Ciò premesso, si deve rilevare che il Tribunale del Riesame abbia ritenuto sussistenti gravi indizi della commissione da parte dell'indagato del reato di concorso esterno in associazione mafiosa non solo per il grado di affinità tra EL TE e AL, ma osservando che la totale impossidenza di AL (non contestata) non gli potesse permettere di avviare una attività imprenditoriale, visto che i costi non si limitavano soltanto al versamento del capitale inziale, ma presupponeva costi di avviamento e gestione;
ha poi sottolineato l'ingerenza di EL nella White Stone, conclusione cui è giunto esaminando le conversazioni intercettate (riportate nella nota a pag.4, e a pag.5), profilo con il quale il ricorso non si confronta assolutamente, con conseguente genericità dello stesso;
dalle intercettazioni, ed in particolare da quella del 14 giugno 2019, emerge anche la consapevolezza in capo a AL che nella società era riciclato denaro di provenienza illecita (pag.5 ordinanza impugnata). 1.2 Quanto ai motivi aggiunti, si deve rilevare che appaiono, allo stato, irrilevanti le decisioni del medesimo tribunale di cui alle ordinanze prodotte.; infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze 4 ) cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento;
pertanto, la rilevanza o meno di altre ordinanze emesse nell'ambito del medesimo procedimento, può essere vagliata soltanto dal giudice del merito. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 26/10/2022