Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di impresa
riunito nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025 nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado iscritto in data 07.06.2022 al R.G. n.
1652/2022, vertente t r a
(C.F./P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., presidente del consiglio di amministrazione, signor Parte_2
(C.F. , con sede a Udine, Via Generale Carlo Caneva n. 1, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Miculan del Foro di Udine, anche domiciliatario;
ATTRICE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.12.1966 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Romina Zanette, anche domiciliataria, e Anna Ponzetti del Foro di
1
CONVENUTO avente ad oggetto: richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
PER LA SOCIETÀ ATTRICE
(come da foglio)
nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto per i fatti e i titoli di cui in atti, condannare l'ing. a pagare a in CP_1 Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 259.058,64, salva diversa, maggiore o minore liquidazione giudiziale, anche in via equitativa,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo. Spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria:
a) ammettere prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi sulle circostanze capitolate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di data
10.03.2023 con i testi ivi indicati;
b) ammettere consulenza tecnica d'ufficio per valutare la redditività media mensile apportata dall'ing. a dal 22.06.2018 (data di inizio CP_1 Parte_1
delle prestazioni) al 21.06.2021 (data di cessazione delle prestazioni) e quantificare il danno patrimoniale derivato a dall'interruzione del rapporto Parte_1
di lavoro dirigenziale, tenendo conto anche delle disdette dei clienti;
c) nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi formulati dal convenuto con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di data 09.03.2023,
ammettere l'attrice prova contraria diretta e indiretta sulle circostanze e con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di data 28.03.2023;
d) respingere l'istanza avversaria di ordine di esibizione per i motivi esposti nella
2 terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di data 28.03.2023.
PER IL CONVENUTO
(come da foglio)
ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di
Trieste, Sezione Specializzata in materia di impresa:
Nel merito in via principale: respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni evidenziate in narrativa;
Nel merito in via subordinata: a) ridurre l'ammontare delle pretese avversarie a quanto risulterà effettivamente dovuto in corso di causa;
b) ritenuto il concorso del fatto colposo di ridurre l'ammontare del danno subito Parte_1
dall'attrice secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle effettive conseguenze dannose che ne sono derivate.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria:
A) ammettere prova per interpello del legale rappresentante di Parte_1
nonché per testimoni sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 9.3.2023 con tutti i testimoni ivi indicati ed ammettere prova per testimone sul capitolo di prova di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI,
c.p.c. del 29.3.2023 con il teste ivi indicato;
B) si chiede che il Giudice ex art. 210 c.p.c. ordini l'esibizione a Parte_1
dei moduli assunzione e cessazione di tutti i dipendenti indicati nella Pt_3
seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 9.3.2023;
C) Sulle richieste di prova avversarie, ci si oppone C1) alle richieste di prova per interpello del signor e per testi come richieste da in CP_1 Parte_1
sede di atto di citazione del 31.5.2022, nella parte in fatto preceduta da locuzione
“Vero che”, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta del
3 27.10.2022 chiedendo di essere ammessi a prova contraria, nella denegata ipotesi di loro ammissione, anche parziale, con i testi indicati nella seconda memoria ex art
183, comma VI, c.p.c. del 9.3.2023, C2) nonché alle richieste di prova per interpello del signor e per testi di come richieste in sede di CP_1 Parte_1
seconda memoria avversaria ex art 183, comma VI, c.p.c. del 10.3.2023 per i motivi di cui alla terza memoria ex ex art 183, comma VI, c.p.c. del 29.3.2023 e nella denegata ipotesi di loro, anche parziale ammissione, si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati con la seconda memoria ex art.183, comma 6, c.p.c. del 9.3.2023 e con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
del 29.3.2023; C3) ci si oppone alla richiesta consulenza tecnica di Parte_1
come chiesta con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. avversaria
[...]
del 10.3.2023 per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del
29.3.2023.
D) Si eccepisce l'incapacità a testimoniare dei testimoni di i Parte_1
signori e Dott. , come ex adverso indicati da Testimone_1 Testimone_2 [...]
con la seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 10.3.2023 Parte_1
per le ragioni di cui alla terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 29.3.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel 2017 l'attrice, all'epoca denominata Safety Working S.r.l., nell'alveo delle trattative per l'acquisizione di (d'ora innanzi Controparte_2
, impresa attiva nel settore della consulenza in materia di Controparte_2
sicurezza sul lavoro, manifestava il proprio interesse ad acquistare l'intero capitale sociale della predetta società con una Lettera di intenti dd. 20.09.2017 (d'ora
Parte innanzi “ ), sottoscritta per accettazione dal convenuto e dagli altri soci in data
21.09.2017.
1.1. Al fine di determinare il valore delle partecipazioni di Controparte_2
4 nonché di individuare il capitale umano funzionale all'esercizio dell'attività nella prospettiva dell'integrazione del business in Safety Working S.r.l., veniva svolta, ai sensi degli artt.
3-4 LOI, una due diligence afferente ai profili legali, fiscali,
previdenziali, giuslavoristici, contabili, finanziari, tecnico-legali e commerciali della società target.
1.2. Conclusasi positivamente la due diligence, la proposta di vendita delle quote di partecipazione formulata da Safety Working S.r.l. veniva accettata da CP_1
in data 11.05.2018. Il § 7.1 del regolamento negoziale quantificava il valore delle quote di in euro 850.000,00, a titolo di corrispettivo per la Controparte_2
vendita e per tutti gli altri obblighi assunti dal convenuto ai sensi del contratto. Il §
5.1. Proposta di vendita di quote di partecipazione (d'ora innanzi “Proposta di vendita” impegnava ad acquistare la proprietà delle quote di tutti i soci CP_1
di minoranza, libera da ogni vincolo, entro il quindicesimo giorno antecedente alla data del closing, nonché a rivenderle a Safety Working S.r.l. quale unico socio.
1.3. Il § 8.1 g) Proposta di vendita impegnava Safety Working S.r.l. e CP_1
a sottoscrivere, entro il terzo giorno lavorativo antecedente alla data del closing, un contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato con un testo conforme a quello di cui all'Allegato sub.
8.1 g) al regolamento negoziale stesso (d'ora innanzi
“ ). Parte_5
1.4. Safety Working S.r.l. assumeva dunque quale lavoratore CP_1
subordinato, inquadrato nella categoria “Dirigenti”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2094 e 2095 c.c., e dell'art. 1 CCNL Dirigenti Terziario Distribuzione e
Servizi (Federmanager-Confcommercio) (art.
1.1 Contratto . Al neoassunto CP_1
veniva attribuita la funzione di “Responsabile Direzione Grandi Clienti e
Istituzionali”, consistente nello svolgimento di attività afferenti (a) alla gestione dei rapporti con i Clienti e gli Istituzionali con l'obiettivo di mantenere e CP_3
incrementare il numero degli stessi;
(b) alla promozione dell'immagine di
[...]
[..
[...] nei confronti di tutti gli stakeholders;
(c) allo sviluppo di nuova Parte_6
clientela; (d) alla formazione del personale interno;
(e) alla gestione e manutenzione del proprio blog personale, denominato “Postilla” e promosso dal Gruppo IPSOA, e del forum;
(f) all'assunzione di incarichi di R.S.P.P. e di membro dell'Organismo di
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in favore dei clienti (art. 1.2
. Parte_5
1.5. Con l'accettazione della proposta, si impegnava a prestare la CP_1
propria attività lavorativa per un periodo di cinque anni (art.
7.1 Contratto CP_1
nonché a non svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro per un periodo di trenta mesi dall'estinzione del rapporto di lavoro (art. 10 Contratto , che CP_1
iniziava il 22.06.2018 e sarebbe dovuto fisiologicamente terminare il 31.05.2023.
1.5. Nelle premesse del Contratto al punto c), si evidenziava altresì che CP_1
Safety Working S.r.l. aveva concluso l'accordo «sulla base della possibilità di avvalersi, per uno specifico periodo di tempo, del lavoro del Dirigente, in quanto soggetto dotato di capacità ed esperienza nelle materie in cui opera la Società
medesima». In quest'ottica, il § 10.3 Proposta di vendita subordinava l'efficacia del closing al corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti al precedente § 10.2, da considerarsi quali parti di un atto unico e inscindibile, ivi compresa la consegna all'ing. del Contratto Fonzar, debitamente sottoscritto (§ 10.2 lett. c) (i) CP_1
Proposta di vendita).
2. Il convenuto in data 21.06.2018 sottoscriveva il contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato e, con apposito Atto di cessione di quota, vendeva a Safety
Working S.r.l. l'intera quota di partecipazione al capitale sociale di CP_2
a fronte del pagamento di euro 850.000,00, a titolo di corrispettivo per la
[...]
vendita e per tutti gli altri obblighi assunti (art. 5 Atto di cessione di quota).
Successivamente, in data 23.07.2018, veniva perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione di che modificava la Controparte_4
6 propria denominazione in Parte_1
3. Il rapporto lavorativo tra e si svolgeva CP_1 Parte_1
regolarmente e senza rilevanti complicazioni 22.06.2018 fino al 21.06.2021. A
partire da quella data, il convenuto si assentava per malattia, trasmettendo alla parte datoriale i certificati medici comprovanti il suo stato di salute.
3.1. Il tentativo di convertire il rapporto di lavoro subordinato in rapporto di collaborazione autonoma si è arenato in fase di trattativa.
3.2. In data 28.02.2022 il convenuto, in ragione del perdurante stato di malattia in cui versava, debitamente certificato, rassegnava, tramite p.e.c., le proprie dimissioni, con decorrenza a partire dal 01.03.2022, comunicando all'attrice la propria volontà di recedere con effetto immediato dal contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato dd. 21.06.2018 per superamento del periodo di comporto, con contestuale richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
3.3. a sostegno delle proprie ragioni, asserisce che il recesso dal CP_1
rapporto di lavoro sia motivato da giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18,
co. 1 e 3, parte terza del CCNL Dirigenti Terziario Distribuzione e Servizi. La
sussistenza della giusta causa di risoluzione del contratto e dei presupposti di liquidazione dell'indennità sono al contrario contestati dalla società attrice.
4. L'attrice, chiede al Collegio di accertare e dichiarare Parte_1
l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni complessivamente assunte nei confronti dell'acquirente e di condannarlo a pagare la somma di euro 259.058,64,
salva diversa, maggiore o minore, liquidazione giudiziale, anche in via equitativa,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della mora al saldo, con rifusione delle spese di lite.
4.1. L'attrice, a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, adduce le seguenti argomentazioni:
(i) tra l'atto di cessione della quota di partecipazione e il contratto di lavoro 7 dirigenziale, sottoscritti in data 21.06.2018, sussisterebbe un collegamento negoziale funzionale: Safety Working S.r.l., conseguentemente, ha acquistato per avvalersi, tra le altre cose, delle altamente qualificate Controparte_2
prestazioni dell'ing. e la prosecuzione del rapporto di lavoro costituiva un CP_1
elemento essenziale ai fini dell'operazione negoziale posta in essere all'atto della cessione della quota;
l'anticipata e ingiustificata risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, dunque, si configurerebbe come un grave inadempimento alle obbligazioni complessivamente assunte dal convenuto nei confronti dell'acquirente;
(ii) l'anticipata risoluzione del rapporto da parte di anche in CP_1
ragione delle modalità in cui è avvenuta, integrerebbe una grave violazione del principio di buona fede contrattuale: da un lato, il permanere dello stato di malattia avrebbe costituito soltanto un'impossibilità temporanea di adempimento delle proprie obbligazioni, suscettibile di non precludere un rientro al lavoro;
dall'altro,
dopo aver esercitato il recesso, peraltro bruscamente allorquando erano in corso trattative per la conversione del rapporto di lavoro subordinato in un rapporto di collaborazione autonoma, il convenuto avrebbe aggiornato il proprio profilo professionale sulla piattaforma LinkedIn, circostanza che corroborerebbe la pretestuosità delle ragioni addotte a fondamento delle proprie dimissioni.
4.2. L'attrice lamenta che il venir meno delle prestazioni del convenuto avrebbe determinato l'interruzione dei rapporti con otto importanti clienti seguiti personalmente dal dirigente, con una conseguente perdita di ricavi mensili. La
quantificazione dei danni patrimoniali conseguenti all'asserito inadempimento di
è stata effettuata sulla scorta dei risultati della relazione condotta dal CP_1
dott. comm. e revisore contabile . Il professionista, in particolare, ha Testimone_2
quantificato l'apporto di redditività media mensile apportata a Parte_1
dall'attività svolta dal convenuto nei primi 36 mesi di rapporto in euro 10.794,11.
Questa somma, moltiplicata per il residuo periodo di 24 mesi, ammonterebbe al 8 quantum chiesto in via risarcitoria, pari a euro 259.058,64.
5. Il convenuto, regolarmente costituitosi, chiede: (a) nel merito e in via principale, di respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
(b) in via subordinata, determinare l'ammontare delle pretese avversarie a quanto risulterà effettivamente dovuto in corso di causa e, ritenuto il concorso del fatto colposo di ridurre l'ammontare del danno subito dall'attrice Parte_1
secondo la gravità della sua colpa e l'entità delle effettive conseguenze dannose che ne sono derivate.
5.1. Il convenuto corrobora le proprie ragioni così argomentando:
(i) sussisterebbe un collegamento meramente occasionale tra il contratto di cessione della quota di partecipazione e il contratto di lavoro dirigenziale: peraltro,
ammesso e non concesso che vi sia un vincolo di dipendenza funzionale tra i due regolamenti negoziali, il contratto di lavoro dirigenziale sarebbe comunque accessorio al primo, ragion per cui il suo venir meno non potrebbe dispiegare effetti sul contratto principale;
(ii) l'art. 29, co. 2 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, anche nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che non possono avere durata superiore a cinque anni, farebbe salvo il diritto del dirigente di recedere ad nutum una volta decorso un triennio dall'inizio del rapporto, nel rispetto del periodo di preavviso ex art. 2118
c.c.: di conseguenza, sebbene il contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato avesse durata quinquennale (art.
7.1 Contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato), in assenza di una clausola di stabilità, avrebbe potuto CP_1
liberamente recedere dal contratto di lavoro decorsi i primi tre anni del rapporto;
(iii) l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro non costituirebbe violazione del principio di buona fede oggettiva, in ragione del perdurante e comprovato stato di malattia di (a) innanzitutto, il superamento del periodo di comporto, CP_1
ai sensi dell'art. 1256, 2° co. c.c., avrebbe liberato il debitore dall'obbligo di 9 proseguire nel rapporto di lavoro;
(b) l'aggiornamento dello stato lavorativo, da lavoratore subordinato con qualifica dirigenziale a libero professionista, comparso sul profilo Linkedin, sarebbe stato inserito automaticamente dalla piattaforma quando è stata cancellata l'appartenenza a (c) da ultimo, la Parte_1
perdita di clienti e del relativo fatturato sarebbe ascrivibile esclusivamente alla società attrice, che avrebbe omesso di adottare le necessarie cautele anche organizzative e gestionali per colmare l'assenza incolpevole di una risorsa apicale;
6. Tutto ciò premesso, le domande di parte attrice sono infondate.
6.1. In via di premessa, tra l'atto di cessione delle partecipazioni sociali di e la stipula del contratto di lavoro dirigenziale sussiste Controparte_2
effettivamente un collegamento negoziale di tipo funzionale, come asserito dall'attrice: dalla lettura congiunta dei §8.1 lett. g), 7.1, 10.3 Proposta di vendita e delle Premesse sub c) al Contratto di lavoro dirigenziale si evince inequivocabilmente che l'interesse di Safety Working S.r.l. all'acquisizione delle quote non poteva intendersi disgiunto dalla prosecuzione del rapporto con
[...]
per uno specifico periodo di tempo, che fisiologicamente avrebbe dovuto CP_1
avere durata quinquennale (art. 7 Contratto di lavoro dirigenziale).
6.2. Occorre pertanto stabilire se la condotta del convenuto sia connotata da profili di pretestuosità e contrarietà a buona fede contrattuale, suscettibile di configurare un inadempimento grave alle obbligazioni pattuite, da apprezzarsi all'interno della complessiva struttura negoziale architettata dalle parti (Cass. civ.,
Sez. II, 26.06.2019, n. 17148).
6.3. Sul punto, il Collegio ritiene che la risoluzione anticipata del rapporto non presenti questi caratteri, e pertanto non sia imputabile al convenuto alcuna condotta abusiva. Ciò si evince dalla lettura congiunta dell'art. 29, co. 2 lett. a)
d.lgs. n. 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti non possono avere una durata superiore a cinque anni, 10 salvo il diritto del dirigente di recedere ad nutum una volta trascorso un triennio, e dell'art. 18, co. 3 CCNL 31 luglio 2013 per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Federmanager-Confcommercio), rinnovato il 21 luglio
2016, richiamato quale fonte integrativa di disciplina del contratto di lavoro individuale (art.
1.1 Contratto di lavoro dirigenziale), a mente del quale, alla scadenza del periodo di comporto, pari a 240 giorni in un anno solare, «ove per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso […]».
6.4. È evidente, pertanto, che le dimissioni rassegnate dal convenuto in ragione della propria malattia invalidante, nel quadro di una vicenda patologica,
debitamente comprovata e non contestata nel merito dalla società attrice, siano connotate da giusta causa, e non integrano una condotta abusiva e pretestuosa,
suscettibile di integrare un grave inadempimento alle obbligazioni complessivamente assunte nei confronti della controparte. Tali considerazioni sono corroborate dalla circostanza che il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dirigenziale contempla espressamente l'ipotesi del superamento del periodo di comporto, attribuendo non solo alla parte datoriale ma altresì al dirigente la facoltà di sciogliersi dal vincolo sinallagmatico, risolvendo unilateralmente il rapporto.
6.5. Per tali motivi le domande di parte attrice devono essere rigettate, per infondatezza nel merito.
7. La società attrice, in quanto risulta soccombente, viene condannata a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in conformità
alla - congrua - nota del convenuto (con l'applicazione dei valori massimi previsti dallo scaglione di valore pertinente alla richiesta di risarcimento, la cui entità si attestava a immediato ridosso del limite superiore dello scaglione stesso). 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunziando:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti dell'ing. Parte_1 [...]
CP_1
2) condanna la società attrice a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in euro 21.155,00 per compenso, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA (come per legge).
Così deciso in Trieste, il 16 gennaio 2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
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