CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2672/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
RR ARMANDO, AT
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16741/2024 depositato il 21/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della GI Tribunale Napoli - Piazza Cenni Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07197202404587388000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2794/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 21.7.2024 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- l'atto n. 07197202404587388000, erroneamente qualificato, anche nella NIR, quale avviso di intimazione e la “richiamata” cartella di pagamento n. 07120240076225635001;
- emesso da: Agenzia Entrate IO di Napoli;
- Ente creditore: TA GI SP per conto del Tribunale di Napoli a fronte della sentenza n.
002903 del 22.3.2018;
- data notifica atto: 15.6.2024;
- addebiti: spese processuali per € 5.988,00 ed imposta di registro per € 1.747,00;
- anno di imposta: 2018;
- importo complessivo: 7.740,88;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) decadenza / prescrizione per omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso;
-) prescrizione quinquennale poiché sarebbe lo stesso concessionario ad ammettere di aver esperito infruttuosamente la notifica a mezzo pec del 2.5.2024 ad indirizzo pec non valido o inattivo.
Si costituiscono le convenute che contestano le avverse doglianze, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso per la parte inerente l'imposta di registro e la declaratoria di difetto di giurisdizione per quella riferita alle spese processuali.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la parte tributaria mentre per le spese di giustizia questa Corte non è competente a giudicare.
Preliminarmente va fatta chiarezza sulla confusione creata in seguito alla errata qualificazione da parte del ricorrente dell'atto impugnato, che nel ricorso l'ha genericamente definito “avviso” e nella nota di iscrizione a ruolo “avviso di intimazione” mentre, in realtà, si evince che il documento n. 07197202404587388000, inviato con raccomandata n. 52756043339-5, è un avviso di deposito della cartella n. 07120240076225635001 nell'area riservata del sito internet della Società_1, ciò in ossequio alla procedura ex art. 60, comma 7, del DPR 600/73, prevista in caso di indirizzo pec del destinatario non valido o non attivo od in caso di casella satura.
Tanto premesso, nel merito si evidenzia che per l'importo di € 5.988,00 va dichiarato il difetto di giurisdizione, in quanto, trattandosi di spese processuali, è competente a decidere l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso la quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Per quanto riguarda l'importo di € 1.747,00, relativo ad “Imposta di registro atti giudiziari”, il ricorrente, nell'impugnare la cartella, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione.
Il Ministero della GI – Tribunale di Napoli, costituitosi il 15.9.2025, contrasta le avverse argomentazioni ma non fornisce la prova della notifica del prodromico avviso di liquidazione.
Allo scritto ex art. 23 della DP2 del 5.12.2025 è allegata una interrogazione “dati provvedimento giudiziario” che è solamente un report interno.
E' noto che il Tribunale, una volta liquidata l'imposta di registro sulla sentenza, prima di iscrivere a ruolo è tenuto, ex art. 58, co.5, del DPR 138/86, a notificare alle parti l'atto di liquidazione il che, dalla documentazione in atti, non risulta provato, pertanto il ricorso, per la parte inerente l'imposta di registro, va accolto e la corrispondente parte della cartella va annullata.
Riepilogo:
-) per la parte relativa all'imposta di registro di € 1.747,00 il ricorso va accolto;
-) per la parte relativa alle spese processuali di € 5.988,00 va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, presso la quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'A.G.O. in ordine alle spese di giustizia. Accoglie nel resto il ricorso relativamente all'imposta di registro. Compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
RR ARMANDO, AT
PERNA DANIELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16741/2024 depositato il 21/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della GI Tribunale Napoli - Piazza Cenni Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07197202404587388000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2794/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 21.7.2024 e costituzione in giudizio effettuata in pari data, impugna:
- l'atto n. 07197202404587388000, erroneamente qualificato, anche nella NIR, quale avviso di intimazione e la “richiamata” cartella di pagamento n. 07120240076225635001;
- emesso da: Agenzia Entrate IO di Napoli;
- Ente creditore: TA GI SP per conto del Tribunale di Napoli a fronte della sentenza n.
002903 del 22.3.2018;
- data notifica atto: 15.6.2024;
- addebiti: spese processuali per € 5.988,00 ed imposta di registro per € 1.747,00;
- anno di imposta: 2018;
- importo complessivo: 7.740,88;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) decadenza / prescrizione per omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso;
-) prescrizione quinquennale poiché sarebbe lo stesso concessionario ad ammettere di aver esperito infruttuosamente la notifica a mezzo pec del 2.5.2024 ad indirizzo pec non valido o inattivo.
Si costituiscono le convenute che contestano le avverse doglianze, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso per la parte inerente l'imposta di registro e la declaratoria di difetto di giurisdizione per quella riferita alle spese processuali.
Il ricorrente non produce memorie di replica.
Il 12.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per la parte tributaria mentre per le spese di giustizia questa Corte non è competente a giudicare.
Preliminarmente va fatta chiarezza sulla confusione creata in seguito alla errata qualificazione da parte del ricorrente dell'atto impugnato, che nel ricorso l'ha genericamente definito “avviso” e nella nota di iscrizione a ruolo “avviso di intimazione” mentre, in realtà, si evince che il documento n. 07197202404587388000, inviato con raccomandata n. 52756043339-5, è un avviso di deposito della cartella n. 07120240076225635001 nell'area riservata del sito internet della Società_1, ciò in ossequio alla procedura ex art. 60, comma 7, del DPR 600/73, prevista in caso di indirizzo pec del destinatario non valido o non attivo od in caso di casella satura.
Tanto premesso, nel merito si evidenzia che per l'importo di € 5.988,00 va dichiarato il difetto di giurisdizione, in quanto, trattandosi di spese processuali, è competente a decidere l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso la quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Per quanto riguarda l'importo di € 1.747,00, relativo ad “Imposta di registro atti giudiziari”, il ricorrente, nell'impugnare la cartella, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione.
Il Ministero della GI – Tribunale di Napoli, costituitosi il 15.9.2025, contrasta le avverse argomentazioni ma non fornisce la prova della notifica del prodromico avviso di liquidazione.
Allo scritto ex art. 23 della DP2 del 5.12.2025 è allegata una interrogazione “dati provvedimento giudiziario” che è solamente un report interno.
E' noto che il Tribunale, una volta liquidata l'imposta di registro sulla sentenza, prima di iscrivere a ruolo è tenuto, ex art. 58, co.5, del DPR 138/86, a notificare alle parti l'atto di liquidazione il che, dalla documentazione in atti, non risulta provato, pertanto il ricorso, per la parte inerente l'imposta di registro, va accolto e la corrispondente parte della cartella va annullata.
Riepilogo:
-) per la parte relativa all'imposta di registro di € 1.747,00 il ricorso va accolto;
-) per la parte relativa alle spese processuali di € 5.988,00 va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, presso la quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'A.G.O. in ordine alle spese di giustizia. Accoglie nel resto il ricorso relativamente all'imposta di registro. Compensa le spese di lite.