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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3575/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3575/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante deposito della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
R.G. n. 3575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3575 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1 data 18 novembre 1979 e residente in [...]del Vallo di Lauro (AV), rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall' Avv.
ON LI (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Avellino, alla via S. Moccia n. 90;
OPPONENTE
E
( Controparte_1 [...]
– C.F. e P.IVA - in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, alla via Aldo Barbaro n.
15, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianluca Del Vecchio (C.F. CodiceFiscale_3
W) e dall'Avv. Simona Chiolo (C.F. ), con i quali è
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Torretta n. 29, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Del Vecchio;
R.G. n. 3575/2023
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 805/2023, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 19 settembre 2023, gli ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma complessiva di € Controparte_1
11.969,49 per sorta capitale, oltre interessi come da domanda nonchè spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore risultante dal contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto rateale di autoveicolo, avente n.
0000000303814200.
L'opponente ha eccepito:
a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, atteso che il contratto depositato dall'opposta è stato prodotto solo in copia e non è conforme all'originale, con conseguente disconoscimento dello stesso;
b) che gli estratti conto depositati in atti non sono conformi alle previsioni contenute nell'art. 50 TUB e comunque, in sede di opposizione, l'estratto di saldoconto è inidoneo a fornire la prova del credito intimato;
c) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la nullità dei contratti di cessione del credito, in ragione della apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate recanti la notifica delle cessioni, con conseguente disconoscimento delle sottoscrizioni de quibus; R.G. n. 3575/2023
d) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, non recando il contratto di finanziamento parametri univoci per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale e non essendovi indicazione dei criteri di determinazione del TAN e del TAEG né del piano di ammortamento applicato né del regime degli interessi applicato (se semplice o composto) e neppure delle modalità di calcolo applicato e dell'importo degli interessi posto a carico del mutuatario, con conseguente nullità parziale del contratto per violazione dell'obbligo informativo previsto dall'art. 117 TUB e con applicazione del tasso sostitutivo (tasso BOT) previsto dall'art. 117, co. 7, TUB.
ha, pertanto, concluso chiedendo di “accertare e dichiarare Parte_1 la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
[di] accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità dei contratti per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione;
[di] accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione del debitore delle cessioni del credito intermedie e di quella finale dedotta dal ricorrente in via monitoria, come meglio precisato nella narrativa che precede;
per l'effetto e in ogni caso [di] revocare il decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
[di] accertare e dichiarare la presenza di irregolarità consistenti nell'applicazione di interessi anatocistici, superamento del tasso soglia, nella misura che verrà accertata a mezzo CTU e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle predette clausole;
[di] accertare e dichiarare l'esistenza di un credito del sig. nei confronti Parte_1 della a titolo di restituzione di interessi non dovuti (usura, oggettiva, usura CP_3 soggettiva, anatocismo); [di] dichiarare la compensazione del predetto credito del sig. con le somme eventualmente ancora dovute;
[di] condannare la Parte_1 controparte alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.12.2023, instando per la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 805/2023 del
Tribunale Ordinario di Avellino. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opposta ha chiesto di “accertare e dichiarare che, per i titoli e per la causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al R.G. n. 3575/2023
pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di e 11.969,49 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. 108 del 1996 calcolati sulla sorte capitale fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
[di] condannare alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successiva occorrende”.
L'opposta ha premesso che ha stipulato con ES un Parte_1 contratto di finanziamento finalizzato recante n. 303814200 per l'importo di €
7.375,00 (oltre interessi e spese), da restituire in n. 36 rate mensili da 243,50 € cadauna, al tasso dell'11,50%; che ha onorato solo Parte_1 parzialmente il proprio debito, residuando da pagare ancora l'importo di €
11.969,49; che il predetto credito, individuato con NDG 0311102402, è stato ceduto in data 01.02.2012 a che, con contratto del 14.12.2015, CP_3 CP_4
Banca Ifis S.p.A. ha ceduto il suddetto credito alla , come da avviso Parte_2 di cessione del 03.08.2016; che, con contratto del 13.01.2022, ha Parte_2 ceduto all'odierna opposta un portafoglio di crediti Controparte_2 comprensivo del credito per cui si procede;
che, con lettera del 30.06.2023, si è perfezionata in data 14.07.2023 la notifica della cessione dei relativi diritti di credito.
Ha, pertanto, dedotto che la contestazione inerente al disconoscimento delle firme delle intervenute comunicazioni di cessione del credito è generica e non conforme alla previsione di cui all'art. 214 c.p.c.; che comunque l'odierna cessionaria opposta ha dato notizia dell'intervenuta cessione con la lettera di cessione, di cui all'allegato D;
che le sottoscrizioni sono autografe stante il confronto con le tre sottoscrizioni vergate sul contratto di finanziamento, la sottoscrizione apposta sul documento d'identità fornito dall'opponente per l'istruttoria del finanziamento, la sottoscrizione apposta dall'opponente sulle ricevute delle comunicazioni delle cessioni di credito, quella apposta alla procura alle liti e quella vergata in calce alla dichiarazione del 17.04.2002; che tanto è anche provato all'esito delle indagini tecniche effettuate dal perito grafologo forense Dott. che, quanto Persona_1 R.G. n. 3575/2023
al disconoscimento del contratto, lo stesso soggiace non già alla disciplina di cui all'art. 215 c.p.c., ma a quella prevista dall'art. 2719 c.c.; che, pertanto,
l'opponente avrebbe dovuto contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi- una volta prodotto quest'ultimo- di disconoscere la propria sottoscrizione e ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione;
che, quanto alla contestazione inerente al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, la stessa già in sede monitoria ha provveduto a documentare l'esistenza e la titolarità del credito, depositando, oltre al titolo negoziale, l'avviso relativo alle intervenute cessioni della posizione creditoria dell'opponente e richiamando le relative attestazioni del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 TUB;
che, quanto alla contestazione inerente alla prova del credito per indeterminatezza del contratto, all'illegittima capitalizzazione, alla natura usuraria del finanziamento, la stessa è genericamente formulata a tal punto da non potersi evincere neanche una contestazione ex art 115 c.p.c.; che, peraltro, tale contestazione è anche infondata atteso che il contratto di finanziamento è completo in ordine ai dati identificativi, quali il numero di rate,
l'importo della singola rata, le condizioni generali di finanziamento comprensive di tassi applicati, sottoscrizione dell'ingiunti, TAN e TAEG.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 805/2023, emesso dal Tribunale di
Avellino in data 19 settembre 2023 e, ritenuto superfluo l'espletamento di C.T.U. richiesto dall'opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. Passando ad esaminare il merito della res controversa, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto R.G. n. 3575/2023
piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
6. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ritiene il
Tribunale che, nel caso di specie, l'opposta abbia fornito la prova dell'esistenza del credito mediante idonea produzione documentale.
In particolare, ha versato in Controparte_1 atti sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di autovettura Volkswagen Lupo, sottoscritto da e da Parte_1
(quale coobbligato) in data 17 aprile 2002 con ES Parte_3
(gruppo Deutsche Bank) per complessivi € 7.375,00 (oltre interessi e spese), da restituire in 36 ratei mensili per € 243,50 cadauno, con TAN del 11,50 % e TAEG del 12,22 %. R.G. n. 3575/2023
Ha, altresì, prodotto i contratti di cessione di credito stipulati in data 01 febbraio
2012 da ES-Deutsche Bank e Banca Ifis S.p.A., in data 14 dicembre 2015 da Banca Ifis S.p.A. ed ed in data 13 gennaio 2022 da quest'ultima Parte_2 in favore dell'odierna opposta Controparte_1
7. A fronte di tale produzione documentale, l'opponente – che Parte_1 non ha contestato la ricezione del finanziamento - ha disconosciuto la conformità della copia del contratto di finanziamento rispetto all'originale, ha eccepito l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a costituire prova del credito nel giudizio a cognizione piena che si instaura con la proposizione dell'opposizione, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la violazione dell'art. 117 Tub, per non essere stato indicato né il TAN, né il TAEG né il piano di ammortamento applicato e neppure il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) applicato, con conseguente usurarietà degli interessi e con effetto anatocistico.
Quanto alla prima doglianza inerente alla difformità della copia del contratto prodotta in sede monitoria rispetto all'originale, è noto che, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., occorre la specifica indicazione degli aspetti differenziali tra copia prodotta e originale.
Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (v. Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730,
22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e
23902 del 2017).
Nel caso di specie, non solo l'opponente si è limitato ad un disconoscimento del tutto vago e generico ed operato ad evidenti finalità difensive e dilatorie, ma i documenti prodotti dalla banca risultano tutti perfettamente leggibili ed assolutamente chiari nel loro contenuto, con la conseguenza che il disconoscimento, così come effettuato dall'opponente, è da ritenersi tamquam non esset.
Quanto, poi, all'asserita carenza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, va osservato che il provvedimento monitorio risulta emesso sulla base del contratto di finanziamento, trattandosi di credito derivante da un R.G. n. 3575/2023
mutuo e già da un'apertura di credito in conto corrente, con la conseguenza che non è necessario l'estratto conto ex art. 50 TUB.
Con riguardo all'eccepito difetto di “legittimazione attiva” (rectius, titolarità attiva) dell'opposta, che ha agito quale cessionaria del credito ingiunto ex artt. 1 e 4
Legge sulla cartolarizzazione ed art. 58 T.U.B., a seguito di una serie di cessioni, va premesso che risulta documentalmente provato che Controparte_1 abbia acquistato, in data 13 gennaio 2022, il credito da
[...]
(cfr. contratto di cessione - all. n. 8 della comparsa di risposta), Parte_2 che a sua volta lo ha acquistato in data 14 dicembre 2015 da Banca Ifis S.p.A.
(cfr. contratto di cessione - all. n. 6 alla comparsa di risposta), a cui è stato ceduto, con contratto stipulato in data 26 gennaio 2012, da ES- Deutsche
Bank (cfr. cessione pro soluto - allegato lett. E alla comparsa di risposta).
Tale produzione documentale, a fronte dell'assenza di contestazione circa l'inclusione del credito per cui è causa nell'alveo dei crediti ceduti in blocco, è da ritenersi idonea a comprovare la sussistenza della titolarità attiva in capo all'odierna opposta, essendo del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio,
l'eccepita falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute di ritorno delle lettere raccomandate postali recanti la notifica delle cessioni di credito, per l'assorbente ragione che, nella cessione di credito, l'effetto traslativo si produce in virtù del mero consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e la notifica della cessione al debitore ceduto rileva ai soli fini di cui agli artt. 1264, 1265 e
2914 n. 2 c.c. (cioè, ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente e dell'opponibilità del negozio di cessione ai terzi).
Passando a questo punto ad esaminare l'eccezione di parziale nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza delle condizioni contrattuali e, dunque, per violazione degli obblighi di informazione incombenti sulla Banca, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, in ragione della mancata determinazione delle modalità di restituzione del capitale, dell'indicazione dei criteri di determinazione del TAN e TAEG, dell'indicazione del tipo di ammortamento applicato, del regime di interessi adottato (semplice o composto) nonché delle modalità di calcolo applicato e degli interessi posti a carico di , anche tale Parte_1 eccezione va rigettata.
In primo luogo, è necessario rilevare che l'obbligo di informazione incombente sulla banca è da considerare alla stregua di una regola di condotta piuttosto che di R.G. n. 3575/2023
validità con conseguenze – in caso di violazione - in punto di responsabilità e non già di validità del contratto.
A tanto aggiungasi che il requisito della forma scritta per i contratti bancari/finanziari, previsto a pena di nullità dall'art. 117 TUB, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto ed una copia, contenente tutte le condizioni negoziali, venga consegnata al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso si può desumere anche da comportamenti concludenti (quali la consegna di una copia della richiesta di finanziamento, l'erogazione delle somme richieste, l'invio della documentazione relativa ai conti di finanziamento, la reiterata richiesta di finanziamenti da parte dell'attore, la produzione in giudizio delle proposte di contratto con la sottoscrizione del proponente, l'esecuzione del contratto).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento per cui è causa contiene ogni elemento rilevante ai fini della validità dell'atto, con conseguente determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., atteso che è indicato sia l'importo pari ad €
7.375,00 (oltre interessi e spese) da restituire in 36 ratei mensili per € 243,50 cadauno, sia il TAN pari all'11,50 %, sia il TAEG del 12,22 %.
Da ultimo, generica e priva di reale contestazione risulta l'eccezione di usurarietà degli interessi, difettando la stessa di un concreto riferimento alle pattuizioni in ipotesi invalide, alle voci passive ritenute indebiti ed ai periodi in cui si assume siano state eventualmente applicate e del pari generica è la doglianza relativa agli effetti anatocistici derivanti dagli interessi applicati, essendosi sul punto l'opponente limitato ad invocare l'espletamento di una Consulenza tecnica d'ufficio, senza articolare alcuna specifica contestazione in ordine alla capitalizzazione applicata ed al piano di ammortamento.
8. Ne discende che l'opposizione spiegata da va rigettata e, Parte_1 per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 805/2023, emesso dal Tribunale di Avellino in data 19 settembre 2023 nei suoi confronti va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, secondo i Parte_1 parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad esclusione della fase R.G. n. 3575/2023
istruttoria e di quella decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova ed in considerazione del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 805/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Avellino in data 19 settembre 2023, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 3.387,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 3575/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante deposito della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
R.G. n. 3575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3575 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1 data 18 novembre 1979 e residente in [...]del Vallo di Lauro (AV), rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall' Avv.
ON LI (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Avellino, alla via S. Moccia n. 90;
OPPONENTE
E
( Controparte_1 [...]
– C.F. e P.IVA - in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, alla via Aldo Barbaro n.
15, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianluca Del Vecchio (C.F. CodiceFiscale_3
W) e dall'Avv. Simona Chiolo (C.F. ), con i quali è
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Torretta n. 29, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Del Vecchio;
R.G. n. 3575/2023
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 805/2023, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 19 settembre 2023, gli ha ingiunto il pagamento, in favore di della somma complessiva di € Controparte_1
11.969,49 per sorta capitale, oltre interessi come da domanda nonchè spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore risultante dal contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto rateale di autoveicolo, avente n.
0000000303814200.
L'opponente ha eccepito:
a) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, atteso che il contratto depositato dall'opposta è stato prodotto solo in copia e non è conforme all'originale, con conseguente disconoscimento dello stesso;
b) che gli estratti conto depositati in atti non sono conformi alle previsioni contenute nell'art. 50 TUB e comunque, in sede di opposizione, l'estratto di saldoconto è inidoneo a fornire la prova del credito intimato;
c) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la nullità dei contratti di cessione del credito, in ragione della apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate recanti la notifica delle cessioni, con conseguente disconoscimento delle sottoscrizioni de quibus; R.G. n. 3575/2023
d) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, non recando il contratto di finanziamento parametri univoci per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale e non essendovi indicazione dei criteri di determinazione del TAN e del TAEG né del piano di ammortamento applicato né del regime degli interessi applicato (se semplice o composto) e neppure delle modalità di calcolo applicato e dell'importo degli interessi posto a carico del mutuatario, con conseguente nullità parziale del contratto per violazione dell'obbligo informativo previsto dall'art. 117 TUB e con applicazione del tasso sostitutivo (tasso BOT) previsto dall'art. 117, co. 7, TUB.
ha, pertanto, concluso chiedendo di “accertare e dichiarare Parte_1 la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
[di] accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità dei contratti per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione;
[di] accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione del debitore delle cessioni del credito intermedie e di quella finale dedotta dal ricorrente in via monitoria, come meglio precisato nella narrativa che precede;
per l'effetto e in ogni caso [di] revocare il decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
[di] accertare e dichiarare la presenza di irregolarità consistenti nell'applicazione di interessi anatocistici, superamento del tasso soglia, nella misura che verrà accertata a mezzo CTU e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle predette clausole;
[di] accertare e dichiarare l'esistenza di un credito del sig. nei confronti Parte_1 della a titolo di restituzione di interessi non dovuti (usura, oggettiva, usura CP_3 soggettiva, anatocismo); [di] dichiarare la compensazione del predetto credito del sig. con le somme eventualmente ancora dovute;
[di] condannare la Parte_1 controparte alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.12.2023, instando per la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 805/2023 del
Tribunale Ordinario di Avellino. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opposta ha chiesto di “accertare e dichiarare che, per i titoli e per la causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al R.G. n. 3575/2023
pagamento da parte dell'opponente della complessiva somma di e 11.969,49 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. 108 del 1996 calcolati sulla sorte capitale fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
[di] condannare alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successiva occorrende”.
L'opposta ha premesso che ha stipulato con ES un Parte_1 contratto di finanziamento finalizzato recante n. 303814200 per l'importo di €
7.375,00 (oltre interessi e spese), da restituire in n. 36 rate mensili da 243,50 € cadauna, al tasso dell'11,50%; che ha onorato solo Parte_1 parzialmente il proprio debito, residuando da pagare ancora l'importo di €
11.969,49; che il predetto credito, individuato con NDG 0311102402, è stato ceduto in data 01.02.2012 a che, con contratto del 14.12.2015, CP_3 CP_4
Banca Ifis S.p.A. ha ceduto il suddetto credito alla , come da avviso Parte_2 di cessione del 03.08.2016; che, con contratto del 13.01.2022, ha Parte_2 ceduto all'odierna opposta un portafoglio di crediti Controparte_2 comprensivo del credito per cui si procede;
che, con lettera del 30.06.2023, si è perfezionata in data 14.07.2023 la notifica della cessione dei relativi diritti di credito.
Ha, pertanto, dedotto che la contestazione inerente al disconoscimento delle firme delle intervenute comunicazioni di cessione del credito è generica e non conforme alla previsione di cui all'art. 214 c.p.c.; che comunque l'odierna cessionaria opposta ha dato notizia dell'intervenuta cessione con la lettera di cessione, di cui all'allegato D;
che le sottoscrizioni sono autografe stante il confronto con le tre sottoscrizioni vergate sul contratto di finanziamento, la sottoscrizione apposta sul documento d'identità fornito dall'opponente per l'istruttoria del finanziamento, la sottoscrizione apposta dall'opponente sulle ricevute delle comunicazioni delle cessioni di credito, quella apposta alla procura alle liti e quella vergata in calce alla dichiarazione del 17.04.2002; che tanto è anche provato all'esito delle indagini tecniche effettuate dal perito grafologo forense Dott. che, quanto Persona_1 R.G. n. 3575/2023
al disconoscimento del contratto, lo stesso soggiace non già alla disciplina di cui all'art. 215 c.p.c., ma a quella prevista dall'art. 2719 c.c.; che, pertanto,
l'opponente avrebbe dovuto contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi- una volta prodotto quest'ultimo- di disconoscere la propria sottoscrizione e ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione;
che, quanto alla contestazione inerente al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, la stessa già in sede monitoria ha provveduto a documentare l'esistenza e la titolarità del credito, depositando, oltre al titolo negoziale, l'avviso relativo alle intervenute cessioni della posizione creditoria dell'opponente e richiamando le relative attestazioni del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 TUB;
che, quanto alla contestazione inerente alla prova del credito per indeterminatezza del contratto, all'illegittima capitalizzazione, alla natura usuraria del finanziamento, la stessa è genericamente formulata a tal punto da non potersi evincere neanche una contestazione ex art 115 c.p.c.; che, peraltro, tale contestazione è anche infondata atteso che il contratto di finanziamento è completo in ordine ai dati identificativi, quali il numero di rate,
l'importo della singola rata, le condizioni generali di finanziamento comprensive di tassi applicati, sottoscrizione dell'ingiunti, TAN e TAEG.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 10 aprile 2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 805/2023, emesso dal Tribunale di
Avellino in data 19 settembre 2023 e, ritenuto superfluo l'espletamento di C.T.U. richiesto dall'opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso all'esito del deposito delle note scritte, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. Passando ad esaminare il merito della res controversa, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto R.G. n. 3575/2023
piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
6. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ritiene il
Tribunale che, nel caso di specie, l'opposta abbia fornito la prova dell'esistenza del credito mediante idonea produzione documentale.
In particolare, ha versato in Controparte_1 atti sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di autovettura Volkswagen Lupo, sottoscritto da e da Parte_1
(quale coobbligato) in data 17 aprile 2002 con ES Parte_3
(gruppo Deutsche Bank) per complessivi € 7.375,00 (oltre interessi e spese), da restituire in 36 ratei mensili per € 243,50 cadauno, con TAN del 11,50 % e TAEG del 12,22 %. R.G. n. 3575/2023
Ha, altresì, prodotto i contratti di cessione di credito stipulati in data 01 febbraio
2012 da ES-Deutsche Bank e Banca Ifis S.p.A., in data 14 dicembre 2015 da Banca Ifis S.p.A. ed ed in data 13 gennaio 2022 da quest'ultima Parte_2 in favore dell'odierna opposta Controparte_1
7. A fronte di tale produzione documentale, l'opponente – che Parte_1 non ha contestato la ricezione del finanziamento - ha disconosciuto la conformità della copia del contratto di finanziamento rispetto all'originale, ha eccepito l'inidoneità dell'estratto di saldaconto a costituire prova del credito nel giudizio a cognizione piena che si instaura con la proposizione dell'opposizione, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la violazione dell'art. 117 Tub, per non essere stato indicato né il TAN, né il TAEG né il piano di ammortamento applicato e neppure il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) applicato, con conseguente usurarietà degli interessi e con effetto anatocistico.
Quanto alla prima doglianza inerente alla difformità della copia del contratto prodotta in sede monitoria rispetto all'originale, è noto che, ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., occorre la specifica indicazione degli aspetti differenziali tra copia prodotta e originale.
Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (v. Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730,
22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e
23902 del 2017).
Nel caso di specie, non solo l'opponente si è limitato ad un disconoscimento del tutto vago e generico ed operato ad evidenti finalità difensive e dilatorie, ma i documenti prodotti dalla banca risultano tutti perfettamente leggibili ed assolutamente chiari nel loro contenuto, con la conseguenza che il disconoscimento, così come effettuato dall'opponente, è da ritenersi tamquam non esset.
Quanto, poi, all'asserita carenza di idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, va osservato che il provvedimento monitorio risulta emesso sulla base del contratto di finanziamento, trattandosi di credito derivante da un R.G. n. 3575/2023
mutuo e già da un'apertura di credito in conto corrente, con la conseguenza che non è necessario l'estratto conto ex art. 50 TUB.
Con riguardo all'eccepito difetto di “legittimazione attiva” (rectius, titolarità attiva) dell'opposta, che ha agito quale cessionaria del credito ingiunto ex artt. 1 e 4
Legge sulla cartolarizzazione ed art. 58 T.U.B., a seguito di una serie di cessioni, va premesso che risulta documentalmente provato che Controparte_1 abbia acquistato, in data 13 gennaio 2022, il credito da
[...]
(cfr. contratto di cessione - all. n. 8 della comparsa di risposta), Parte_2 che a sua volta lo ha acquistato in data 14 dicembre 2015 da Banca Ifis S.p.A.
(cfr. contratto di cessione - all. n. 6 alla comparsa di risposta), a cui è stato ceduto, con contratto stipulato in data 26 gennaio 2012, da ES- Deutsche
Bank (cfr. cessione pro soluto - allegato lett. E alla comparsa di risposta).
Tale produzione documentale, a fronte dell'assenza di contestazione circa l'inclusione del credito per cui è causa nell'alveo dei crediti ceduti in blocco, è da ritenersi idonea a comprovare la sussistenza della titolarità attiva in capo all'odierna opposta, essendo del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio,
l'eccepita falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute di ritorno delle lettere raccomandate postali recanti la notifica delle cessioni di credito, per l'assorbente ragione che, nella cessione di credito, l'effetto traslativo si produce in virtù del mero consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e la notifica della cessione al debitore ceduto rileva ai soli fini di cui agli artt. 1264, 1265 e
2914 n. 2 c.c. (cioè, ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente e dell'opponibilità del negozio di cessione ai terzi).
Passando a questo punto ad esaminare l'eccezione di parziale nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza delle condizioni contrattuali e, dunque, per violazione degli obblighi di informazione incombenti sulla Banca, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB, in ragione della mancata determinazione delle modalità di restituzione del capitale, dell'indicazione dei criteri di determinazione del TAN e TAEG, dell'indicazione del tipo di ammortamento applicato, del regime di interessi adottato (semplice o composto) nonché delle modalità di calcolo applicato e degli interessi posti a carico di , anche tale Parte_1 eccezione va rigettata.
In primo luogo, è necessario rilevare che l'obbligo di informazione incombente sulla banca è da considerare alla stregua di una regola di condotta piuttosto che di R.G. n. 3575/2023
validità con conseguenze – in caso di violazione - in punto di responsabilità e non già di validità del contratto.
A tanto aggiungasi che il requisito della forma scritta per i contratti bancari/finanziari, previsto a pena di nullità dall'art. 117 TUB, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto ed una copia, contenente tutte le condizioni negoziali, venga consegnata al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso si può desumere anche da comportamenti concludenti (quali la consegna di una copia della richiesta di finanziamento, l'erogazione delle somme richieste, l'invio della documentazione relativa ai conti di finanziamento, la reiterata richiesta di finanziamenti da parte dell'attore, la produzione in giudizio delle proposte di contratto con la sottoscrizione del proponente, l'esecuzione del contratto).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento per cui è causa contiene ogni elemento rilevante ai fini della validità dell'atto, con conseguente determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., atteso che è indicato sia l'importo pari ad €
7.375,00 (oltre interessi e spese) da restituire in 36 ratei mensili per € 243,50 cadauno, sia il TAN pari all'11,50 %, sia il TAEG del 12,22 %.
Da ultimo, generica e priva di reale contestazione risulta l'eccezione di usurarietà degli interessi, difettando la stessa di un concreto riferimento alle pattuizioni in ipotesi invalide, alle voci passive ritenute indebiti ed ai periodi in cui si assume siano state eventualmente applicate e del pari generica è la doglianza relativa agli effetti anatocistici derivanti dagli interessi applicati, essendosi sul punto l'opponente limitato ad invocare l'espletamento di una Consulenza tecnica d'ufficio, senza articolare alcuna specifica contestazione in ordine alla capitalizzazione applicata ed al piano di ammortamento.
8. Ne discende che l'opposizione spiegata da va rigettata e, Parte_1 per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 805/2023, emesso dal Tribunale di Avellino in data 19 settembre 2023 nei suoi confronti va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, secondo i Parte_1 parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad esclusione della fase R.G. n. 3575/2023
istruttoria e di quella decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova ed in considerazione del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 805/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Avellino in data 19 settembre 2023, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 3.387,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani