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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/11/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4802/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CARRARO Parte_1 C.F._1
GIORDANO
Contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CICERONE SERGIO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.08.2023, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1356/2023, ricevuto in data 22.06.2023, con cui il
Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 37.923,08, per
1 effetto della fideiussione da egli rilasciata in data 11.02.2019 a garanzia delle obbligazioni assunte dal padre , quale titolare dell'impresa individuale Murano Persona_1
Style, deceduto in data 13.12.2022, nei confronti di , in Controparte_1
forza dei contratti di conto corrente n. 1413443 e di finanziamento chirografario stipulati in data 11.02.2019.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
contenuta al punto 7.1 della fideiussione da egli sottoscritta, nonché il mancato esperimento di iniziative giudiziali da parte della banca nei confronti del debitore principale nel termine previsto dalla norma sopra richiamata ed, altresì, l'inesistenza del decreto ingiuntivo poiché
emesso nei confronti di un soggetto deceduto prima del deposito del ricorso monitorio.
Nel costituirsi in giudizio, si è opposta all'accoglimento Controparte_1
dell'opposizione avversaria, deducendo in via preliminare la nullità della citazione per vizi dell'editio actionis nonché, nel merito, il difetto di legittimazione e la carenza di interesse della controparte con riferimento alla eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale in precedenza deceduto;
la validità della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto contenuta in una garanzia con pagamento a semplice richiesta scritta e priva di vincoli di accessorietà con l'obbligazione principale;
l'avvenuto rispetto del termine di cui all'art. 1957, comma 1 c.c. a fronte dell'invio della messa in mora ad entrambi i soggetti obbligati in data 16.11.2022 e del deposito del ricorso monitorio in data 22.05.2023.
2 Con provvedimento di data 24.04.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudice
medio tempore divenuto assegnatario del procedimento.
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
Risulta documentalmente provata, oltre che non contestata, la sussistenza e quantificazione del credito vantato da nei confronti del debitore principale CP_1 Controparte_1
(cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio). Persona_1
Del pari, non è stata contestata la sottoscrizione da parte dell'odierno opponente della fideiussione specifica di data 11.02.2019.
L'opponente ha, invece, anzitutto contestato l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del padre, debitore principale, a fronte del deposito del ricorso monitorio successivamente al decesso del medesimo.
L'eccezione in parola, tuttavia, non coglie nel segno, posto che quand'anche si concludesse per l'inesistenza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , ciò Persona_1
non andrebbe comunque a determinare ex se l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento originariamente gravante sul debitore principale (ed oggi sugli eventuali eredi) o di quella gravante sul fideiussore, peraltro fondata su un diverso titolo (ossia la fideiussione rilasciata in data 11.02.2019), né ad inficiare l'ingiunzione emessa nei confronti di tale ultimo soggetto.
Prendendo in esame le censure specificamente riferite alla garanzia rilasciata dall'odierno opponente in data 11.02.2019, ossia la nullità della deroga al termine di cui all'art. 1957
3 comma 1 c.c., statuita al punto 7.1 della fideiussione, per conformità della clausola in questione al c.d. modello ABI, giudicato illegittimo per violazione della normativa
Antitrust (questo, infatti, risulta essere il solo motivo di nullità preso in esame nella sentenza del Tribunale di Torino n. 3897/2022, richiamata dal a sostegno Per_1
dell'eccezione in parola), nonché l'estinzione della fideiussione per mancato rispetto da parte del creditore del termine di cui all'art. 1957 comma 1 c.c., si osserva quanto segue.
Pur essendo noto a questo giudice l'orientamento espresso da Cass. n. 27243/2024 in punto di estensione alle fideiussioni specifiche della portata applicativa dei principi espressi dalle
Sezioni Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza e conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale, l'orientamento allo stato prevalente, cui il Tribunale ritiene di dare seguito, è di segno contrario.
In ogni caso, a ben vedere, anche a prescindere dall'accertamento della effettiva nullità,
peraltro parziale, della fideiussione in parola, in quanto asseritamente riproduttiva del modello ABI e frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, non può non osservarsi in concreto come la garanzia azionata in via monitoria sia stata rilasciata con la formula “a
semplice richiesta scritta”.
La fideiussione sottoscritta dal prevede, infatti, al punto 8 che “il fideiussore è Per_1
tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole”.
Riguardo agli effetti della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta”, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere
4 giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione,
prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
L'impedimento di tale effetto estintivo, mentre nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 8 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza
5 entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia,
incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziale che, invece, è
ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del
01-03-2024).
Neppure può ritenersi che la stessa si ponga in contrasto con la ratio dell'art. 1957 c.c.,
giacché il fideiussore viene reso edotto entro il termine semestrale dell'esistenza del debito garantito e del suo inadempimento, potendo così adottare tutte le iniziative ritenute utili a conservare integre le ragioni di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950
verso il debitore principale.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che la banca si è attivata tempestivamente nei confronti del garante entro il termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c., mediante invio di richiesta stragiudiziale di pagamento perfezionatosi per compiuta giacenza in data 23.12.2022 (cfr. doc. 3 fasc. opposta).
D'altro canto, solo con raccomandata ricevuta in data 16.11.2022, la banca ha comunicato al debitore principale la revoca degli affidamenti concessi, la risoluzione per inadempimento del mutuo ed il recesso dai contratti di conto corrente, dalla relativa convenzione assegni e/o utilizzo di carte di credito/debito.
6 Né, peraltro, può ritenersi in concreto operante la clausola risolutiva espressa ancorata al mancato pagamento da parte del debitore di una sola rata prima ancora di una espressa dichiarazione di volersene avvalere da parte del soggetto nel cui interesse la clausola stessa
è specificamente predisposta.
Avendo la banca dimostrato di aver in concreto osservato il termine di cui all'art. 1957 c.c.
mediante invio della richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore, da un lato,
l'accertamento – anche solo incidenter tantum - della validità della clausola di cui al punto
7.1 diviene in concreto del tutto superfluo e, dall'altro, deve escludersi che la fideiussione rilasciata dall'odierno opponente si sia estinta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 1356/2023, già
dichiarato esecutivo.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1356/2023, già dichiarato esecutivo;
7 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 14.11.2025
Il Giudice Dott. Ivana Morandin
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CARRARO Parte_1 C.F._1
GIORDANO
Contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CICERONE SERGIO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13.11.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.08.2023, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1356/2023, ricevuto in data 22.06.2023, con cui il
Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 37.923,08, per
1 effetto della fideiussione da egli rilasciata in data 11.02.2019 a garanzia delle obbligazioni assunte dal padre , quale titolare dell'impresa individuale Murano Persona_1
Style, deceduto in data 13.12.2022, nei confronti di , in Controparte_1
forza dei contratti di conto corrente n. 1413443 e di finanziamento chirografario stipulati in data 11.02.2019.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
contenuta al punto 7.1 della fideiussione da egli sottoscritta, nonché il mancato esperimento di iniziative giudiziali da parte della banca nei confronti del debitore principale nel termine previsto dalla norma sopra richiamata ed, altresì, l'inesistenza del decreto ingiuntivo poiché
emesso nei confronti di un soggetto deceduto prima del deposito del ricorso monitorio.
Nel costituirsi in giudizio, si è opposta all'accoglimento Controparte_1
dell'opposizione avversaria, deducendo in via preliminare la nullità della citazione per vizi dell'editio actionis nonché, nel merito, il difetto di legittimazione e la carenza di interesse della controparte con riferimento alla eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale in precedenza deceduto;
la validità della deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto contenuta in una garanzia con pagamento a semplice richiesta scritta e priva di vincoli di accessorietà con l'obbligazione principale;
l'avvenuto rispetto del termine di cui all'art. 1957, comma 1 c.c. a fronte dell'invio della messa in mora ad entrambi i soggetti obbligati in data 16.11.2022 e del deposito del ricorso monitorio in data 22.05.2023.
2 Con provvedimento di data 24.04.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudice
medio tempore divenuto assegnatario del procedimento.
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
Risulta documentalmente provata, oltre che non contestata, la sussistenza e quantificazione del credito vantato da nei confronti del debitore principale CP_1 Controparte_1
(cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio). Persona_1
Del pari, non è stata contestata la sottoscrizione da parte dell'odierno opponente della fideiussione specifica di data 11.02.2019.
L'opponente ha, invece, anzitutto contestato l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del padre, debitore principale, a fronte del deposito del ricorso monitorio successivamente al decesso del medesimo.
L'eccezione in parola, tuttavia, non coglie nel segno, posto che quand'anche si concludesse per l'inesistenza del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , ciò Persona_1
non andrebbe comunque a determinare ex se l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento originariamente gravante sul debitore principale (ed oggi sugli eventuali eredi) o di quella gravante sul fideiussore, peraltro fondata su un diverso titolo (ossia la fideiussione rilasciata in data 11.02.2019), né ad inficiare l'ingiunzione emessa nei confronti di tale ultimo soggetto.
Prendendo in esame le censure specificamente riferite alla garanzia rilasciata dall'odierno opponente in data 11.02.2019, ossia la nullità della deroga al termine di cui all'art. 1957
3 comma 1 c.c., statuita al punto 7.1 della fideiussione, per conformità della clausola in questione al c.d. modello ABI, giudicato illegittimo per violazione della normativa
Antitrust (questo, infatti, risulta essere il solo motivo di nullità preso in esame nella sentenza del Tribunale di Torino n. 3897/2022, richiamata dal a sostegno Per_1
dell'eccezione in parola), nonché l'estinzione della fideiussione per mancato rispetto da parte del creditore del termine di cui all'art. 1957 comma 1 c.c., si osserva quanto segue.
Pur essendo noto a questo giudice l'orientamento espresso da Cass. n. 27243/2024 in punto di estensione alle fideiussioni specifiche della portata applicativa dei principi espressi dalle
Sezioni Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza e conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale, l'orientamento allo stato prevalente, cui il Tribunale ritiene di dare seguito, è di segno contrario.
In ogni caso, a ben vedere, anche a prescindere dall'accertamento della effettiva nullità,
peraltro parziale, della fideiussione in parola, in quanto asseritamente riproduttiva del modello ABI e frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, non può non osservarsi in concreto come la garanzia azionata in via monitoria sia stata rilasciata con la formula “a
semplice richiesta scritta”.
La fideiussione sottoscritta dal prevede, infatti, al punto 8 che “il fideiussore è Per_1
tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole”.
Riguardo agli effetti della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta”, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere
4 giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione,
prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
L'impedimento di tale effetto estintivo, mentre nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 8 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza
5 entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia,
incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziale che, invece, è
ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. n. 22346/2017 e Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 438/2024 del
01-03-2024).
Neppure può ritenersi che la stessa si ponga in contrasto con la ratio dell'art. 1957 c.c.,
giacché il fideiussore viene reso edotto entro il termine semestrale dell'esistenza del debito garantito e del suo inadempimento, potendo così adottare tutte le iniziative ritenute utili a conservare integre le ragioni di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950
verso il debitore principale.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che la banca si è attivata tempestivamente nei confronti del garante entro il termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c., mediante invio di richiesta stragiudiziale di pagamento perfezionatosi per compiuta giacenza in data 23.12.2022 (cfr. doc. 3 fasc. opposta).
D'altro canto, solo con raccomandata ricevuta in data 16.11.2022, la banca ha comunicato al debitore principale la revoca degli affidamenti concessi, la risoluzione per inadempimento del mutuo ed il recesso dai contratti di conto corrente, dalla relativa convenzione assegni e/o utilizzo di carte di credito/debito.
6 Né, peraltro, può ritenersi in concreto operante la clausola risolutiva espressa ancorata al mancato pagamento da parte del debitore di una sola rata prima ancora di una espressa dichiarazione di volersene avvalere da parte del soggetto nel cui interesse la clausola stessa
è specificamente predisposta.
Avendo la banca dimostrato di aver in concreto osservato il termine di cui all'art. 1957 c.c.
mediante invio della richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore, da un lato,
l'accertamento – anche solo incidenter tantum - della validità della clausola di cui al punto
7.1 diviene in concreto del tutto superfluo e, dall'altro, deve escludersi che la fideiussione rilasciata dall'odierno opponente si sia estinta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 1356/2023, già
dichiarato esecutivo.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1356/2023, già dichiarato esecutivo;
7 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 14.11.2025
Il Giudice Dott. Ivana Morandin
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