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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.T. 1718/2021
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12/11/2025
Sono comparsi:
- per parte appellante, l'avv. Lara De Cunto, la quale precisa di essere antistataria, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio.
- per parte appellata l'avv. Maria Lembo;
CP_1
- per parte appellata l'avv. Luca Muto.
I difensori, precisate le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e alle rispettive conclusioni ivi formulate discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
ES SS
1 R.G. 1718/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES SS, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.1718/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 469/2020 del Giudice di Pace di Eboli, del 16.08.2020, pubblicata il 31.08.2020, vertente tra:
TRA
(cf ), rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Lara De Cunto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Montecorvino Pugliano (SA) alla Trentino Alto Adige n.6;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato Controparte_2 in calce alla comparsa, dall'avv. Carmine Bucciarelli, e con questi elettivamente domiciliata in
Battipaglia (SA) alla via Salvator Rosa n. 122;
APPELLATA nonchè
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Muto, giusta procura in atti, con lo CP_3 stesso elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Napoli 12;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione orale del
12.11.2025
2 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 469/2020 emessa dal Giudice di Pace di Eboli il 16/08/2020, depositata il
31/08/2020, con la quale veniva rigettata la domanda attorea di risarcimento danni, con compensazione delle spese di lite.
1.2. L'appellante, con l'unico motivo di appello, deduceva l'erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, asserendo che nell'impugnata sentenza il primo giudice aveva errato nel ritenere scarna e lacunosa la ricostruzione dei fatti di causa;
al contrario, esso attore aveva ampiamente dimostrato il verificarsi del sinistro e che l'evento si fosse verificato per esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Y tg. DT 556 GZ.
2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Salerno, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 469/2020, resa inter partes dall'Ufficio del Giudice di pace di
Eboli, in persona del Giudice Dott.ssa Maria De Vecchi, nella causa n.r.g. 1092/2017, emessa il
16.08.2020, pubblicata il 31.08.2020, mai notificata. In definitiva Voglia il Tribunale accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendano riportate e trascritte e, per
l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal convenuto odierno appellato;
3)
In via subordinata si chiede la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione e
l'espletamento dell'attività istruttoria;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
3) con vittoria di spese e compensi professionali in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva la la quale eccepiva Controparte_2
l'infondatezza dell'appello; evidenziava che il Giudice di primo aveva correttamente valutato il materiale probatorio rilevando la scarsità della descrizione del fatto storico alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento di primo grado.
3.1. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, ritenere, per quanto suesposto, l'atto di appello improponibile, improcedibile, inammissibile e rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto. Confermare integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3 4. Con comparsa di risposta si costituiva il quale confermava le circostanze di luogo CP_3
e di tempo così come descritte dall'attore nell'atto di citazione, ovvero che: - in data 06.07.2016 si trovava in Battipaglia alla via Parmenide, alle ore 21,55 circa;
che, nell'occasione, tamponava il sig. che si trovava a bordo della propria bici;
- che, a seguito dell'urto, la bicicletta Pt_1 cadeva in terra;
- che il sig. in seguito alla caduta finiva con il viso sul manto stradale e Pt_1 che fu egli stesso a trasportalo presso l'ospedale di Battipaglia.
4.1. Pertanto, così concludeva: “1) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, condannare la compagnia di assicurazioni in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma di € 12.611,44 per le lesioni patite oltre ad € 105,00 per danni materiali o in quella maggiore o minore somma che è stata provata, con manleva del comparente al pagamento di quanto arrecato;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
1. L'appello è fondato e va accolto.
1.1. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che in caso di tamponamento del veicolo che precede, sussiste una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, tale da rendere inapplicabile la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, II comma c.c., sì che il conducente del veicolo sopraggiunto si libera da responsabilità soltanto se dimostra che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 25227/2015 n. 16376/10).
1.2. Recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art.2054, II comma c.c., è superata , ex art. 149, comma 1 C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. Civ. ord. n. 3398/2023).
4 1.3. Per escludere la propria responsabilità, il tamponante deve dimostrare che il tamponamento
è derivato da una causa a lui non imputabile, come un evento imprevedibile e anomalo rispetto alla normale circolazione stradale.
1.4. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante non può dirsi superata, in difetto della prova liberatoria che era onere del conducente del mezzo tamponante offrire.
2. Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione e adeguatamente comprovato a seguito dell'istruttoria compiuta, vi sono difatti numerosi dati probatori, tutti affidabili, convergenti e omogenei che consentono di ritenere provata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice/appellante e di reputare, in concreto, sussistente l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente della IA Y, che, a causa della propria condotta di guida, finì con il tamponare la bici che lo precedeva condotta dall'attore, odierno appellante.
2.1. In primo luogo, si rimanda alla deposizione testimoniale resa da , Testimone_1 indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non è dato dubitare.
Il teste, escusso all'udienza del 2.12.2019, ha dichiarato: “Era il 06.07.2016 alle ore 22 circa e mi trovavo in via Parmenide, zona quartiere Taverna di Battipaglia ed ero in compagnia del mio amico , quando ho visto una macchina IA Y grigia, che urtava con la Persona_1 propria parte anteriore la ruota posteriore di una bicicletta davanti ad essa…. Preciso che
l'impatto è avvenuto a tre o quattro metri di distanza da dove mi trovavo e preciso eroi n piedi…a seguito dell'urto la bicicletta cadeva in terra, così anche il suo conducente che in particolare finiva col viso sul manto stradale…..infatti quando mi sono avvicinato per prestare soccorso , ho visto il ragazzo che aveva il viso sanguinante, in particolare perdeva molto sangue dalla bocca,
e lamentava anche dolori al braccio destr e alla gamba destra….ricordo che nella IA Y vi era soltanto il ragazzo che la conduceva e che egli stesso prestava soccorso all'attore e lo aiutava
a salire sulla propria autovettura, suppongo per condurlo i ospedale…”.
2.2. Anche il teste escusso alla medesima udienza, ha sostanzialmente Persona_1 confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata dall'attore, dichiarando:
“Erano i primi giorni di luglio dell'anno 2016, verso le 22 e mi trovavo in Battipaglia al quartiere
Taverna delle Rose alla via Parmenide in compagnia del mio amico ed Testimone_1 eravamo a piedi… ricordo di aver assistito nelle indicate circostanze ad un sinistro tra un'autovettura IA Y grigia e d una bicicletta e ciò avveniva a circa tre o quattro metri di distanza dal posto in cui mi trovavo… preciso che la lancia Y urtava con la propria parte anteriore la bicicletta che la precedeva e di conseguenza la stessa ed il suo conducente cadevano
5 a terra. In particolare, il ragazzo a bordo della bici cadeva battendo il viso, difatti, quando mi sono avvicinato per prestargli soccorso perdeva sangue dalla bocca e lamentava dolori alla spalla destra e alla gamba destra. Preciso che nella lancia Y vi era solo il conducente (un ragazzo), il quale dopo l'urto scendeva dall'auto facendolo salire in auto, presumo per trasportarlo in ospedale.”
Non vale inficiare l'attendibilità delle testimonianze la circostanza per cui i testi non abbiano ricordato ogni singolo elemento dell'accaduto, essendo chiaramente emersa la dinamica del sinistro.
2.2. Ulteriore elemento probatorio, a supporto della dinamica del sinistro, è rappresentato dalla documentazione medica depositata in atti ed in particolare dal certificato di ammissione al P.S., ove è indicato: “investito sulla bicicletta a Battipaglia Taverna”, con data di accettazione
06.07.2016 ore 22,14.
2.3. Infine, quale mero elemento liberamente apprezzabile di valutazione, rispetto al compendio probatorio acquisito in primo grado, si trascrivono le dichiarazione confessorie dal responsabile civile, con la comparsa di costituzione in appello: “…si conferma che in data CP_3
06.07.2016 in Battipaglia alla via Parmenide, alle ore 21,55 circa, l'odierno convenuto, in appello, provocava un sinistro stradale al sig. , il quale, alla guida della propria Parte_1 bicicletta, veniva tamponato dall'odierno comparente, il quale si trovava a bordo della sua autovettura IA Y Tg DT 556 GZ. Precisamente si conferma che nelle circostanze di luogo e tempo sopra riportate non ci si avvedeva della presenza del ciclista investendolo. Si intende confermare altresì che a seguito dell'urto la bicicletta cadeva a terra, così anche il suo conducente che, in particolare, finiva con il viso sul manto stradale;
non solo, lo stesso sig. CP_3 prestava soccorso al sig. e lo aiutava a salire sulla propria autovettura,
[...] Parte_1 per portarlo in ospedale”.
2.4. Può solo aggiungersi che il complessivo quadro probatorio raccolto, di cui si è dato conto, non può ritenersi inficiato dalla documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa in primo grado, ossia dal foglio in copia riportante alcuni dati che sarebbero inerenti la scatola nera presente sulla Parte_2
la fotocopia prodotta dalla compagnia – del tutto priva di data e di firma che ne consenta
[...] di individuare la paternità - riporta un presunto mini-crash (della IA Y) alle ore 22,20 del
06.07.2016, contrastante sia con l'orario indicato dai testi, come quello del verificarsi del sinistro,
(ore 22.00 circa) sia con quello risultante dal referto di accesso al pronto soccorso (ore 22,14) ben
6 minuti prima del presunto crash riportato dalla scatola nera.
6 Oltretutto, come già evidenziato, l'obiettiva non univocità della documentazione in esame è data anche dalla mancanza di data certa oltre che di qualsiasi sottoscrizione attestante la paternità del soggetto che ha estrapolato le informazioni contenute nel documento depositato sì da consentirne una verifica giudiziale.
Sul punto può solo aggiungersi che la documentazione prodotta dalla in secondo CP_2 grado soggiace alla preclusione di inammissibilità, poiché trattasi di documentazione già nella disponibilità della parte, che poteva esibirla in primo grado.
3. Sulla scorta delle osservazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che risultino provati dall'attore sia la dinamica del sinistro che la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dello stesso.
3.1. Alla luce della istruttoria orale e documentale, è emerso che il soggetto che ha provocato l'urto fosse il conducente dell'auto IA Y che, a bordo della sua auto, stava percorrendo Via
Parmenide in Battipaglia, la medesima direzione percorsa dalla bicicletta tamponata;
non sono emersi elementi da cui possa desumersi una situazione di imprevedibilità tale da rendere impossibile il rispetto della distanza di sicurezza e inevitabile la collisione.
E' certo, dunque, che il veicolo IA Y e la bicicletta con a bordo l'appellante percorrevano via
Parmenide in Battipaglia il 06.97.2016 alle ore 22,00 circa e che il veicolo IA Y – non rispettando la distanza di sicurezza – finiva con il tamponare da tergo la biciletta che lo precedeva.
3.2. In definitiva, l'accertamento del tamponamento è sufficiente ad escludere la pari responsabilità dei conducenti, in assenza della prova liberatoria da parte del soggetto tamponante
3.3.Parimenti è certo – perché risulta dalle dichiarazioni testimoniali in atti, dalle dichiarazioni rese dal danneggiante in sede di costituzione in appello (il quale dichiara di essere stato proprio lui a trasportare il Sig. all'ospedale), oltre che da tutta la documentazione medica Pt_1 allegata in atti (vedi in particolare referto del pronto soccorso e ctp) che l'appellante in seguito alla caduta dovuta al tamponamento abbia riportato delle lesioni al viso tanto da rendersi necessario l'accesso al Pronto soccorso.
4. Ne deriva che, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità, di nella causazione del sinistro in esame. CP_3
5. Così ricostruito il sinistro ed accerta l'esclusiva responsabilità dell'appellato occorre CP_3 individuare l'area del danno risarcibile lamentato dall'appellante e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. In relazione ai danni non patrimoniali, subiti da , in conseguenza del sinistro Parte_1 per cui è causa, si osserva quanto segue.
7 5.2. La riconducibilità eziologica delle lesioni subite dall'attore al sinistro oggetto di causa è desumibile dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il conducente della bici finiva con il viso riverso sul manto stradale e sanguinava dalla bocca, oltre che dal referto del P.S. dell'ospedale di Battipaglia ove gli veniva refertata: “frattura incisivi inferiore ed inferiore contusione spalla e coscia destra”.
5.3. In ordine alla quantificazione il Tribunale ritiene di uniformarsi alle conclusioni cui è giunto il CTP, dott. , all'esito di indagini coerenti e lineari, condotte sulla base di Persona_2 precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Il ctp dott. , ha ritenuto residuati - a carico di ed in Persona_2 Parte_1 connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente - postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'1%.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti all'integrità psicofisica della persona nella misura dell'1%, deve farsi applicazione dei criteri tabellari di cui all'art. 139 C.D.A ed aggiornati dal
D.M. del 18.07.2025.
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni Percentuale di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 963,40 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 924,86
Danno morale (33,33%) € 308,26
TOTALE GENERALE: € 1.233,12
5.4. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
6. In relazione ai danni patrimoniali, il sig. (proprietario della bici) ha chiesto in Parte_1 primo luogo il risarcimento per la rottura del mezzo a seguito del tamponamento.
Il Tribunale ritiene che - alla luce delle testimonianze e della documentazione in atti - l'appellante abbia fornito prova dei danni materiali subiti.
8 All'uopo il sig. ha prodotto un preventivo di “Finizio Moto” che quantifica i danni alla Pt_1 bici in euro 105,00 (n. 01 ruota post euro 35,00, n. 01 cambio euro 30,00, n. 01 comando deragliatore euro 20,00, lavoro per montaggio parti euro 20,00).
Il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, tenuto conto della dinamica del sinistro e dei suoi esiti, in quanto compatibili con l'urto da tamponamento, con conseguente condanna della e del sig. in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_5 CP_3
della somma di euro 105,00. Parte_1
6.1. Parimenti, in ragione della documentazione medica agli atti, delle fatture prodotte, del nesso di causalità tra esiti e sinistro, deve ammettersi a rimborso il danno connesso a spese mediche per euro 136,10.
6.2. Quanto agli esborsi per protesi dentarie, risulta accertato che, a seguito dell'evento per cui è causa, l'attore abbia riportato la frattura del primo incisivo superiore ed inferiore destro;
tanto risulta dell'esame obiettivo diagnostico effettuato in Pronto Soccorso.
Il CTP ha dato atto dei necessari interventi cui l'attore dovrà sottoporsi per il pieno recuperi della funzionalità dentaria.
Ciò posto va evidenziato che i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, sono risarcibili purché il giudice accerti che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità e la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa, laddove non è necessaria la dimostrazione dell'avvenuto esborso ancor di più allorchè, come nella fattispecie in esame, trattasi di spese future, essendo sufficiente la prova delle effettività delle stesse vale a dire che il soggetto obbligato sia tenuto a sostenerle.
Venendo alla quantificazione, tenuto conto della giovane età, degli esiti riportati e delle cure necessarie, delle valutazioni del CTP, si stima equo un rimborso nella misura attuale di euro
3.000,00.
7. Segue, in definitiva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata in solido con al pagamento, in favore Controparte_6 CP_3 dell'appellante della somma complessiva di euro 4.474,00 (1.233,12 + 136,10, Parte_1
+ 105,00 + 3.000) oltre interessi legali dalla notifica della citazione di primo grado fino all'effettivo soddisfo.
8. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado,
9 allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, devono, con riguardo ad entrambe i gradi di giudizio, essere poste in solido a carico delle parti appellate . CP_2 CP_3
Nella specie, seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo i parametri medi, costituenti la regola, con riferimento al giudizio di primo grado (parametro dal quale non vi è ragione di discostarsi); secondo valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro in esame;
CP_3
B) condanna la in persona del legale rapp. p.t., in solido con il Controparte_2 sig. al pagamento in favore di della somma di euro 4.474,00 a CP_3 Parte_1 titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla notifica della citazione di primo grado all'effettivo soddisfo;
C) condanna la in persona del legale rapp. p.t., in solido con il Controparte_2 sig. al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano: CP_3 Parte_1
1. quanto al primo grado, in euro 1.265,00 per onorari ed euro 264,00 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Lara De
Cunto, dichiaratasi antistataria;
2. quanto al presente grado di appello, in euro 382,50 per spese ed euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore in favore dell'avv. Lara De Cunto, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, 12.11.2025
Il Giudice
ES SS
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TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12/11/2025
Sono comparsi:
- per parte appellante, l'avv. Lara De Cunto, la quale precisa di essere antistataria, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio.
- per parte appellata l'avv. Maria Lembo;
CP_1
- per parte appellata l'avv. Luca Muto.
I difensori, precisate le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e alle rispettive conclusioni ivi formulate discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
ES SS
1 R.G. 1718/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES SS, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n.1718/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 469/2020 del Giudice di Pace di Eboli, del 16.08.2020, pubblicata il 31.08.2020, vertente tra:
TRA
(cf ), rappresentato e difeso, giusto mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Lara De Cunto, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Montecorvino Pugliano (SA) alla Trentino Alto Adige n.6;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato Controparte_2 in calce alla comparsa, dall'avv. Carmine Bucciarelli, e con questi elettivamente domiciliata in
Battipaglia (SA) alla via Salvator Rosa n. 122;
APPELLATA nonchè
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Muto, giusta procura in atti, con lo CP_3 stesso elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Napoli 12;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione orale del
12.11.2025
2 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 469/2020 emessa dal Giudice di Pace di Eboli il 16/08/2020, depositata il
31/08/2020, con la quale veniva rigettata la domanda attorea di risarcimento danni, con compensazione delle spese di lite.
1.2. L'appellante, con l'unico motivo di appello, deduceva l'erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, asserendo che nell'impugnata sentenza il primo giudice aveva errato nel ritenere scarna e lacunosa la ricostruzione dei fatti di causa;
al contrario, esso attore aveva ampiamente dimostrato il verificarsi del sinistro e che l'evento si fosse verificato per esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Y tg. DT 556 GZ.
2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Salerno, contrariis reiectis: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n. 469/2020, resa inter partes dall'Ufficio del Giudice di pace di
Eboli, in persona del Giudice Dott.ssa Maria De Vecchi, nella causa n.r.g. 1092/2017, emessa il
16.08.2020, pubblicata il 31.08.2020, mai notificata. In definitiva Voglia il Tribunale accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendano riportate e trascritte e, per
l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal convenuto odierno appellato;
3)
In via subordinata si chiede la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione e
l'espletamento dell'attività istruttoria;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
3) con vittoria di spese e compensi professionali in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva la la quale eccepiva Controparte_2
l'infondatezza dell'appello; evidenziava che il Giudice di primo aveva correttamente valutato il materiale probatorio rilevando la scarsità della descrizione del fatto storico alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento di primo grado.
3.1. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, ritenere, per quanto suesposto, l'atto di appello improponibile, improcedibile, inammissibile e rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto. Confermare integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3 4. Con comparsa di risposta si costituiva il quale confermava le circostanze di luogo CP_3
e di tempo così come descritte dall'attore nell'atto di citazione, ovvero che: - in data 06.07.2016 si trovava in Battipaglia alla via Parmenide, alle ore 21,55 circa;
che, nell'occasione, tamponava il sig. che si trovava a bordo della propria bici;
- che, a seguito dell'urto, la bicicletta Pt_1 cadeva in terra;
- che il sig. in seguito alla caduta finiva con il viso sul manto stradale e Pt_1 che fu egli stesso a trasportalo presso l'ospedale di Battipaglia.
4.1. Pertanto, così concludeva: “1) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, condannare la compagnia di assicurazioni in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma di € 12.611,44 per le lesioni patite oltre ad € 105,00 per danni materiali o in quella maggiore o minore somma che è stata provata, con manleva del comparente al pagamento di quanto arrecato;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
1. L'appello è fondato e va accolto.
1.1. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che in caso di tamponamento del veicolo che precede, sussiste una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, tale da rendere inapplicabile la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, II comma c.c., sì che il conducente del veicolo sopraggiunto si libera da responsabilità soltanto se dimostra che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. n. 25227/2015 n. 16376/10).
1.2. Recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art.2054, II comma c.c., è superata , ex art. 149, comma 1 C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. Civ. ord. n. 3398/2023).
4 1.3. Per escludere la propria responsabilità, il tamponante deve dimostrare che il tamponamento
è derivato da una causa a lui non imputabile, come un evento imprevedibile e anomalo rispetto alla normale circolazione stradale.
1.4. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante non può dirsi superata, in difetto della prova liberatoria che era onere del conducente del mezzo tamponante offrire.
2. Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione e adeguatamente comprovato a seguito dell'istruttoria compiuta, vi sono difatti numerosi dati probatori, tutti affidabili, convergenti e omogenei che consentono di ritenere provata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice/appellante e di reputare, in concreto, sussistente l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente della IA Y, che, a causa della propria condotta di guida, finì con il tamponare la bici che lo precedeva condotta dall'attore, odierno appellante.
2.1. In primo luogo, si rimanda alla deposizione testimoniale resa da , Testimone_1 indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non è dato dubitare.
Il teste, escusso all'udienza del 2.12.2019, ha dichiarato: “Era il 06.07.2016 alle ore 22 circa e mi trovavo in via Parmenide, zona quartiere Taverna di Battipaglia ed ero in compagnia del mio amico , quando ho visto una macchina IA Y grigia, che urtava con la Persona_1 propria parte anteriore la ruota posteriore di una bicicletta davanti ad essa…. Preciso che
l'impatto è avvenuto a tre o quattro metri di distanza da dove mi trovavo e preciso eroi n piedi…a seguito dell'urto la bicicletta cadeva in terra, così anche il suo conducente che in particolare finiva col viso sul manto stradale…..infatti quando mi sono avvicinato per prestare soccorso , ho visto il ragazzo che aveva il viso sanguinante, in particolare perdeva molto sangue dalla bocca,
e lamentava anche dolori al braccio destr e alla gamba destra….ricordo che nella IA Y vi era soltanto il ragazzo che la conduceva e che egli stesso prestava soccorso all'attore e lo aiutava
a salire sulla propria autovettura, suppongo per condurlo i ospedale…”.
2.2. Anche il teste escusso alla medesima udienza, ha sostanzialmente Persona_1 confermato la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata dall'attore, dichiarando:
“Erano i primi giorni di luglio dell'anno 2016, verso le 22 e mi trovavo in Battipaglia al quartiere
Taverna delle Rose alla via Parmenide in compagnia del mio amico ed Testimone_1 eravamo a piedi… ricordo di aver assistito nelle indicate circostanze ad un sinistro tra un'autovettura IA Y grigia e d una bicicletta e ciò avveniva a circa tre o quattro metri di distanza dal posto in cui mi trovavo… preciso che la lancia Y urtava con la propria parte anteriore la bicicletta che la precedeva e di conseguenza la stessa ed il suo conducente cadevano
5 a terra. In particolare, il ragazzo a bordo della bici cadeva battendo il viso, difatti, quando mi sono avvicinato per prestargli soccorso perdeva sangue dalla bocca e lamentava dolori alla spalla destra e alla gamba destra. Preciso che nella lancia Y vi era solo il conducente (un ragazzo), il quale dopo l'urto scendeva dall'auto facendolo salire in auto, presumo per trasportarlo in ospedale.”
Non vale inficiare l'attendibilità delle testimonianze la circostanza per cui i testi non abbiano ricordato ogni singolo elemento dell'accaduto, essendo chiaramente emersa la dinamica del sinistro.
2.2. Ulteriore elemento probatorio, a supporto della dinamica del sinistro, è rappresentato dalla documentazione medica depositata in atti ed in particolare dal certificato di ammissione al P.S., ove è indicato: “investito sulla bicicletta a Battipaglia Taverna”, con data di accettazione
06.07.2016 ore 22,14.
2.3. Infine, quale mero elemento liberamente apprezzabile di valutazione, rispetto al compendio probatorio acquisito in primo grado, si trascrivono le dichiarazione confessorie dal responsabile civile, con la comparsa di costituzione in appello: “…si conferma che in data CP_3
06.07.2016 in Battipaglia alla via Parmenide, alle ore 21,55 circa, l'odierno convenuto, in appello, provocava un sinistro stradale al sig. , il quale, alla guida della propria Parte_1 bicicletta, veniva tamponato dall'odierno comparente, il quale si trovava a bordo della sua autovettura IA Y Tg DT 556 GZ. Precisamente si conferma che nelle circostanze di luogo e tempo sopra riportate non ci si avvedeva della presenza del ciclista investendolo. Si intende confermare altresì che a seguito dell'urto la bicicletta cadeva a terra, così anche il suo conducente che, in particolare, finiva con il viso sul manto stradale;
non solo, lo stesso sig. CP_3 prestava soccorso al sig. e lo aiutava a salire sulla propria autovettura,
[...] Parte_1 per portarlo in ospedale”.
2.4. Può solo aggiungersi che il complessivo quadro probatorio raccolto, di cui si è dato conto, non può ritenersi inficiato dalla documentazione prodotta dalla compagnia assicurativa in primo grado, ossia dal foglio in copia riportante alcuni dati che sarebbero inerenti la scatola nera presente sulla Parte_2
la fotocopia prodotta dalla compagnia – del tutto priva di data e di firma che ne consenta
[...] di individuare la paternità - riporta un presunto mini-crash (della IA Y) alle ore 22,20 del
06.07.2016, contrastante sia con l'orario indicato dai testi, come quello del verificarsi del sinistro,
(ore 22.00 circa) sia con quello risultante dal referto di accesso al pronto soccorso (ore 22,14) ben
6 minuti prima del presunto crash riportato dalla scatola nera.
6 Oltretutto, come già evidenziato, l'obiettiva non univocità della documentazione in esame è data anche dalla mancanza di data certa oltre che di qualsiasi sottoscrizione attestante la paternità del soggetto che ha estrapolato le informazioni contenute nel documento depositato sì da consentirne una verifica giudiziale.
Sul punto può solo aggiungersi che la documentazione prodotta dalla in secondo CP_2 grado soggiace alla preclusione di inammissibilità, poiché trattasi di documentazione già nella disponibilità della parte, che poteva esibirla in primo grado.
3. Sulla scorta delle osservazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che risultino provati dall'attore sia la dinamica del sinistro che la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dello stesso.
3.1. Alla luce della istruttoria orale e documentale, è emerso che il soggetto che ha provocato l'urto fosse il conducente dell'auto IA Y che, a bordo della sua auto, stava percorrendo Via
Parmenide in Battipaglia, la medesima direzione percorsa dalla bicicletta tamponata;
non sono emersi elementi da cui possa desumersi una situazione di imprevedibilità tale da rendere impossibile il rispetto della distanza di sicurezza e inevitabile la collisione.
E' certo, dunque, che il veicolo IA Y e la bicicletta con a bordo l'appellante percorrevano via
Parmenide in Battipaglia il 06.97.2016 alle ore 22,00 circa e che il veicolo IA Y – non rispettando la distanza di sicurezza – finiva con il tamponare da tergo la biciletta che lo precedeva.
3.2. In definitiva, l'accertamento del tamponamento è sufficiente ad escludere la pari responsabilità dei conducenti, in assenza della prova liberatoria da parte del soggetto tamponante
3.3.Parimenti è certo – perché risulta dalle dichiarazioni testimoniali in atti, dalle dichiarazioni rese dal danneggiante in sede di costituzione in appello (il quale dichiara di essere stato proprio lui a trasportare il Sig. all'ospedale), oltre che da tutta la documentazione medica Pt_1 allegata in atti (vedi in particolare referto del pronto soccorso e ctp) che l'appellante in seguito alla caduta dovuta al tamponamento abbia riportato delle lesioni al viso tanto da rendersi necessario l'accesso al Pronto soccorso.
4. Ne deriva che, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'esclusiva responsabilità, di nella causazione del sinistro in esame. CP_3
5. Così ricostruito il sinistro ed accerta l'esclusiva responsabilità dell'appellato occorre CP_3 individuare l'area del danno risarcibile lamentato dall'appellante e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
5.1. In relazione ai danni non patrimoniali, subiti da , in conseguenza del sinistro Parte_1 per cui è causa, si osserva quanto segue.
7 5.2. La riconducibilità eziologica delle lesioni subite dall'attore al sinistro oggetto di causa è desumibile dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il conducente della bici finiva con il viso riverso sul manto stradale e sanguinava dalla bocca, oltre che dal referto del P.S. dell'ospedale di Battipaglia ove gli veniva refertata: “frattura incisivi inferiore ed inferiore contusione spalla e coscia destra”.
5.3. In ordine alla quantificazione il Tribunale ritiene di uniformarsi alle conclusioni cui è giunto il CTP, dott. , all'esito di indagini coerenti e lineari, condotte sulla base di Persona_2 precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Il ctp dott. , ha ritenuto residuati - a carico di ed in Persona_2 Parte_1 connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente - postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'1%.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti all'integrità psicofisica della persona nella misura dell'1%, deve farsi applicazione dei criteri tabellari di cui all'art. 139 C.D.A ed aggiornati dal
D.M. del 18.07.2025.
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2025-2026
Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni Percentuale di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 963,40 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 924,86
Danno morale (33,33%) € 308,26
TOTALE GENERALE: € 1.233,12
5.4. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
6. In relazione ai danni patrimoniali, il sig. (proprietario della bici) ha chiesto in Parte_1 primo luogo il risarcimento per la rottura del mezzo a seguito del tamponamento.
Il Tribunale ritiene che - alla luce delle testimonianze e della documentazione in atti - l'appellante abbia fornito prova dei danni materiali subiti.
8 All'uopo il sig. ha prodotto un preventivo di “Finizio Moto” che quantifica i danni alla Pt_1 bici in euro 105,00 (n. 01 ruota post euro 35,00, n. 01 cambio euro 30,00, n. 01 comando deragliatore euro 20,00, lavoro per montaggio parti euro 20,00).
Il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, tenuto conto della dinamica del sinistro e dei suoi esiti, in quanto compatibili con l'urto da tamponamento, con conseguente condanna della e del sig. in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_5 CP_3
della somma di euro 105,00. Parte_1
6.1. Parimenti, in ragione della documentazione medica agli atti, delle fatture prodotte, del nesso di causalità tra esiti e sinistro, deve ammettersi a rimborso il danno connesso a spese mediche per euro 136,10.
6.2. Quanto agli esborsi per protesi dentarie, risulta accertato che, a seguito dell'evento per cui è causa, l'attore abbia riportato la frattura del primo incisivo superiore ed inferiore destro;
tanto risulta dell'esame obiettivo diagnostico effettuato in Pronto Soccorso.
Il CTP ha dato atto dei necessari interventi cui l'attore dovrà sottoporsi per il pieno recuperi della funzionalità dentaria.
Ciò posto va evidenziato che i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, sono risarcibili purché il giudice accerti che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità e la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa, laddove non è necessaria la dimostrazione dell'avvenuto esborso ancor di più allorchè, come nella fattispecie in esame, trattasi di spese future, essendo sufficiente la prova delle effettività delle stesse vale a dire che il soggetto obbligato sia tenuto a sostenerle.
Venendo alla quantificazione, tenuto conto della giovane età, degli esiti riportati e delle cure necessarie, delle valutazioni del CTP, si stima equo un rimborso nella misura attuale di euro
3.000,00.
7. Segue, in definitiva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata in solido con al pagamento, in favore Controparte_6 CP_3 dell'appellante della somma complessiva di euro 4.474,00 (1.233,12 + 136,10, Parte_1
+ 105,00 + 3.000) oltre interessi legali dalla notifica della citazione di primo grado fino all'effettivo soddisfo.
8. Venendo alle spese di lite va premesso che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado,
9 allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01)».
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, devono, con riguardo ad entrambe i gradi di giudizio, essere poste in solido a carico delle parti appellate . CP_2 CP_3
Nella specie, seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo in ragione del valore della domanda (quantum di accoglimento) e delle tariffe vigenti secondo i parametri medi, costituenti la regola, con riferimento al giudizio di primo grado (parametro dal quale non vi è ragione di discostarsi); secondo valori minimi tariffari quanto al presente giudizio, stante la natura essenzialmente documentale e l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
A) dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro in esame;
CP_3
B) condanna la in persona del legale rapp. p.t., in solido con il Controparte_2 sig. al pagamento in favore di della somma di euro 4.474,00 a CP_3 Parte_1 titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla notifica della citazione di primo grado all'effettivo soddisfo;
C) condanna la in persona del legale rapp. p.t., in solido con il Controparte_2 sig. al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano: CP_3 Parte_1
1. quanto al primo grado, in euro 1.265,00 per onorari ed euro 264,00 per spese, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Lara De
Cunto, dichiaratasi antistataria;
2. quanto al presente grado di appello, in euro 382,50 per spese ed euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore in favore dell'avv. Lara De Cunto, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, 12.11.2025
Il Giudice
ES SS
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