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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 10/2021 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Alberto Messori e dell'avv. Daniele Pellacani
APPELLANTE contro quale socio unico della cessata Controparte_1 [...]
(P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Marta Baiotto
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento con riforma della Sentenza n. 1660/2020 emessa dal Tribunale di
Bologna, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Marco D'Orazi, nell'ambito del giudizio R.G. n.
14265/2017, pubblicata il 23/11/ 2020, Repert. n. 3374/2020 del 23/11/2020 ed accogliere così le seguenti conclusioni avanzate in prime cure: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento della pagina 1 di 13 alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza d'uso del marchio NG OL del 30 luglio CP_2
2014 e della conseguente illegittima emissione della fattura n. 89 del 28 febbraio 2017 di € 140.544,00 revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4200/2017 e n. 9459/2017 RG emesso in data 22 giugno
2017 dal Tribunale di Bologna, notificato alla società esponente in data 17 luglio 2017 poiché infondate le pretese in esso fatte valere e in ogni caso rigettare la domanda di pagamento in essa contenuta per €
16.000,00 (otre IVA) ed interessi in quanto infondata in fatto e in diritto. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni le istanze e conclusioni sollevate dalla appellata dinanzi il Tribunale di Bologna per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto stante i gravi vizi ed illogicità nella motivazione per le circostanze di fatto ed in diritto di cui alla narrativa sovrastante;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in subordine quella diversa minore somma che la Corte riterrà di giustizia rispetto a quanto liquidato in primo grado”.”
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sull'Appellante,
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e confermare integralmente la Sentenza n. 1660/2020 con tutte le statuizioni in essa contenute, interessi sul credito riconosciuto, oneri ed accessori anche in favore del successore universale odierno Appellato.
- Accertare la violazione degli artt. 2495 c.c. e 303 c.p.c. e il difetto di legittimazione passiva del socio e del liquidatore Sig. per assoluta carenza dei presupposti di legge e per i motivi esposti Controparte_1 con conseguente nullità della relativa notifica e, per l'effetto dichiarare improcedibile ed infondato il
Ricorso dell'Appellante. in via preliminare subordinata: ai sensi dell'art. 345 c.p.c. respingere le domande tutte ed allegazioni nuove, e dichiarare inammissibile il deposito dei documenti nuovi prodotti in sede di gravame, nonché qualsiasi istanza istruttoria. In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello per i motivi esposti e confermare integralmente la Sentenza n. 1660/2020;
- rigettare la richiesta di riforma del capo relativo alla condanna di alle spese di soccombenza come Pt_1 liquidate da Sentenza appellata e confermarne integralmente le statuizioni
- in accoglimento dei motivi sopra riportati, condannare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e 96- 3° co. c.p.c. Pt_1
pagina 2 di 13 al pagamento delle spese processuali di soccombenza nel procedimento R.G. 10/2021 anche per la fase di riassunzione, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge nel presente grado di giudizio;
- condannare ai sensi dell'96, comma 1, c.p.c. al risarcimento dei danni in favore del Sig. Pt_1 [...] nella misura ritenuta equa. CP_1
In via subordinata di merito:
- Condannare e liquidare in favore dell'Appellato le spese del presente procedimento in appello, anche per la fase della riassunzione, nella misura ritenuta di giustizia oltre a oneri ed accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. otteneva decreto ingiuntivo per la somma di euro 140.544,00 Controparte_2
allegando e documentando nel ricorso monitorio come avesse fornito in conto vendita 576 capi di campionario alla società sulla base di un contratto di licenza d'uso di Parte_1
marchio, e che li aveva trattenuti e in buona parte venduti a terzi senza pagare la Pt_1
fattura emessa da e azionata in via monitoria.
2. Proponeva opposizione eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Bologna, deducendo la competenza del Tribunale delle imprese, e nel merito allegando che la e la GV avevano stipulato il 31 luglio 2014 un contratto di licenza Pt_1
d'uso del marchio LI OL;
che la collezione stagionale doveva essere realizzata a metà fra le due parti;
che la società non era riuscita a consegnare puntualmente i campioni per la vendita, la cui produzione era di sua spettanza;
che i ritardi avevano indotto a recedere dal contratto il 5 marzo 2015; che con propria sorpresa, Pt_1
vedeva emessa la fattura di GV che si riferiva a capi che, in un'ottica di Pt_1
sistemazione del rapporto “andato male”, non avrebbero dovuto essere fatturati da né pagati dalla opponente;
proponeva infine domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione.
La causa, istruita mediante prove testimoniali e CTU, veniva decisa dal Tribunale di
Bologna con la sentenza oggi impugnata che respingeva la domanda riconvenzionale di
; accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo che per l'effetto Pt_1
veniva revocato;
condannava a pagare a parte opposta la somma di euro Parte_1
pagina 3 di 13 16.000,00 (oltre IVA), con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo effettivo, dichiarando che la condanna era in continuità esecutiva con il decreto revocato ma esecutivo in corso di causa, ai sensi dell'articolo 653, comma secondo, del codice di procedura civile;
condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite;
disponeva che le spese di consulenza di ufficio fossero ripartite in solido fra le due parti, con riparto interno di un mezzo ciascuna;
disponeva che le spese di c.t.p. rimanessero in capo a chi le aveva anticipate;
respingeva la domanda ex articolo 96 c.p.c.
4. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, rigettava l'eccezione di incompetenza per materia osservando che la causa non era relativa a profili di marchi o brevetti posto che l'allegazione in punto di causa petendi, che determina la competenza, era nel senso di un contratto estimatorio.
5. Il Tribunale riteneva inoltre infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento evidenziando che, anche a ritenere che la parte GV fosse stata inadempiente sotto il profilo del ritardo, non vi era prova del danno della la quale, a sostegno della Pt_1
pretesa, aveva prodotto solo una fattura unilaterale che non aveva portata probatoria in favore dell'opponente, e che non vi era nemmeno prova di danno subìto sotto il profilo del lucro cessante.
6. Osservava il Tribunale che il contratto tra le parti doveva essere qualificato come un contratto estimatorio anche se la circostanza era negata dalla parte opponente, la quale sosteneva che l'unica obbligazione che legava le due società era quella di un contratto di licenza per uso di un marchio.
Il giudice di primo grado osservava, a tale riguardo, che non vi era dubbio che fra le parti vi fosse anche un contratto di licenza d'uso del marchio LI OL, ma che tale contratto aveva tuttavia anche una funzione di contratto normativo (contratto-quadro), rispetto a successive operazioni di vendita.
Se, dunque, da un canto vi era questa licenza di uso, il contratto chiaramente indicava anche modalità di produzione e, infine, di commercializzazione e vendita dei capi dall'articolo 7 in poi, non essendovi dubbio che il licenziatario, cioè la parte opponente, si obbligava a pagina 4 di 13 vendere i prodotti;
tali prodotti, come da contratto, erano per metà di produzione della odierna parte opposta (e metà della parte opponente).
7. Riteneva dunque il giudicante, in sintesi, che la aveva ricevuto i capi Pt_1
evidentemente per rivenderli, secondo appunto il patto intercorso fra le parti;
che era certamente (anche) un patto di produzione e successiva vendita dei capi.
In questo contesto, il comportamento concludente delle parti era chiaro ed era una vendita, conclusa in forma orale o tacita. La parte aveva ceduto alla parte i capi (quelli Pt_1
di propria produzione, poiché appunto solo una parte dei capi LI OL erano di produzione , per una successiva rivendita, e tale dato non era revocabile in dubbio.
8. Osservava inoltre il Tribunale che parte opponente aveva sostenuto che, in ragione della crisi fra le due società, ad un certo punto vi sarebbe stato un accordo, per cui tali beni, che erano stati consegnati a (evidentemente, per la vendita), sarebbero stati trattenuti Pt_1
senza compenso, ma che anche tale difesa era infondata non essendovi prova di tale accordo, mentre il contratto di licenza d'uso prevedeva anche una successiva vendita.
Pertanto, la parte era venditrice di prodotti, consegnati da fabbricati anche Pt_1
dalla stessa
9. Nel caso di specie il Tribunale riteneva, nell'alternativa tra la vendita o il contratto estimatorio, di qualificare il contratto come contratto estimatorio ai sensi degli articoli 1556 ss. c.c., per molteplici ragioni.
In primo luogo, non vi era dubbio che la qualificazione del contratto in termini di contratto estimatorio era meno favorevole a di una vendita (che avrebbe comportato il pronto pagamento del prezzo), e dunque, la affermazione di era ammissiva, di un fatto a sé sfavorevole (sfavorevole, rispetto all'unica alternativa possibile, che era quella fra vendita e contratto estimatorio).
In secondo luogo, la condotta delle parti era nel senso indicato, altrimenti, la parte opposta, se vendita fosse stata, avrebbe immediatamente richiesto il prezzo.
10. Quanto alla somma che doveva corrispondere a GV, il giudice di primo grado Pt_1
osservava che era pacifico che i beni non erano stati restituiti (anzi, parte di essi erano stati addirittura venduti a terzi da ), e che la natura informale della contrattazione fra le Pt_1
pagina 5 di 13 parti non aveva previsto una determinazione scritta del prezzo, non potendo prendere a riferimento quello indicato nelle bolle di consegna dei capi, trattandosi di atti unilaterali, provenienti dalla stessa GV.
Stante la eadem ratio tra le due tipologie contrattuali, il Tribunale riteneva dunque di far ricorso alla disciplina prevista per la vendita nell'articolo 1474 c.c., che prevede due criteri: il prezzo normalmente praticato dal venditore o quello rinvenibile in listini o mercuriali.
11. Osservava inoltre il Tribunale che nell'assetto contrattuale intercorso fra le parti, i beni consegnati da erano beni da vendere a prezzo di produzione, non a prezzo di ingrosso. La catena del ricarico di valore era infatti quella che da GV portava ad Pt_1
(per la quota di beni di produzione GV), evidentemente a prezzo di produzione;
la vendita da parte di ai singoli negozi, a prezzo di ingrosso;
la successiva vendita al dettaglio, Pt_1
dai negozianti ai clienti finali, a prezzo di listino.
12. Evidenziava quindi il Tribunale che il consulente aveva individuato un valore di produzione, sia pure chiamato “valore campionario” in circa euro 12.000,00 e in un valore all'ingrosso indicato in oltre euro 32.000,00, e che tale valutazione poteva essere presa a base della statuizione di cui al dispositivo, ritenendo che il valore individuato dal consulente di ufficio andava aumentato (da euro 12.126,00) fino ad euro 16.000,00 per due ordini di ragioni: su un piano della valutazione, non essendovi dubbio che il consulente aveva potuto esaminare de visu solo alcuni capi, presumibilmente di minor valore;
in secondo luogo ed in via decisiva, perché anche il produttore quando vende al grossista prevede un ricarico, che ovviamente non può essere il prezzo di vendita all'ingrosso; ché altrimenti il grossista non avrebbe ricarico.
13. Quanto alle spese di lite, il Tribunale stabiliva che dovessero seguire la soccombenza e che la vittoria di causa era di parte opposta., mentre le spese di consulenza dovevano essere poste a carico di entrambe le parti al 50% in quanto la consulenza si era resa necessaria per la pretesa eccessiva di a fronte della pretesa di , manifestamente infondata, di Pt_1
non pagare alcunché ). Pt_1
Infine, riteneva infondata la domanda di GV di condannare per responsabilità Pt_1
aggravata ex art. 96 c.p.c., evidenziando che l'opponente aveva svolto difese, a tratti, pagina 6 di 13 manifestamente infondate ma mai caratterizzate da dolo o colpa grave.
14. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma e si costituita in giudizio la società appellata in liquidazione chiedendo il rigetto dell'impugnazione. A seguito dell'interruzione del giudizio a causa della cessazione della società appellata, la causa è stata riassunta da e si è costituito in giudizio Pt_1 [...]
in qualità di socio unico della cessata G.V.S. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Tralasciando le generiche considerazioni esposte nei punti A), B), D) in relazione allo svolgimento del giudizio di primo grado, che non costituiscono effettive censure della motivazione della sentenza, con i punti C) F) G) H) si lamenta come immotivato ed illogico il ragionamento seguito dal Tribunale per definire come contratto estimatorio il rapporto intercorrente tra le parti. Si deduce a tale riguardo, in estrema sintesi:
a) che non potevano considerarsi oggetto di vendita tra le parti gli articoli di campionario
(moda) realizzati da che doveva consegnare a scopo di promozione e raccolta Pt_1
ordini ai propri agenti commerciali come previsto all'art. 3 punto 3.2 del contratto di licenza d'uso del marchio del 31.07.2014;
b) che la stessa corrispondenza intercorsa, non contestata dall'appellata, confermerebbe l'esistenza di questo unico rapporto contrattuale, e non di un contratto estimatorio;
c) che il Tribunale avrebbe errato nel considerare il contratto di licenza d'uso del marchio come un contratto quadro rispetto alle successive operazioni di vendita, e che gli articoli di campionario realizzati da non erano capi di abbigliamento destinati alla vendita ai negozianti/grossisti, ma solo articoli destinati agli agenti di commercio per promuovere la vendita;
d) che il contratto di licenza d'uso non prevedeva in nessuna clausola che le referenze di campionario fornite da dovessero essere restituite, una volta terminata la promozione presso grossisti e negozianti, né che dovessero essere pagate (e a quale prezzo) alla parte pagina 7 di 13 licenziante ma prevedeva solo che ogni parte avrebbe prodotto e venduto quanto oggetto del proprio campionario a seguito degli ordini raccolti dai clienti, e che Pt_1
avrebbe acquistato da per la commercializzazione, quanto stilisticamente frutto di quest'ultima società come indicato nella clausola 5 del contratto;
e) che nessun contratto estimatorio sarebbe quindi intercorso tra le parti in quanto la vicenda di causa si è svolta esclusivamente nella fase preliminare alla vendita e cioè nella fase di campionatura e raccolta ordini dai clienti;
f) che, comunque, poiché la campagna vendita al dettaglio deve svolgersi entro precisi termini temporali, trascorsi i quali i campioni perdono gran parte del loro valore data la loro spiccata stagionalità, quando consegnò in forte ritardo i campioni all'appellante questi avevano già perso tutto il loro valore;
g) che il giudice di prime cure avrebbe travisato le risultanze processuali, laddove in sentenza ha ritenuto che sarebbe incontroverso che i beni non siano stati restituiti, anzi che parte di essi sono stati venduti a terzi da , mancando qualsiasi prova a sostegno di Pt_1
tale affermazione e ribadendo che il materiale del campionario non era destinato alla vendita, ma solo alla consegna agli agenti di che infatti li hanno ricevuti con regolari Pt_1
DDT in c/campionario;
h) che deve essere ritenuta corretta la stima del CTU per il costo di produzione dei campioni (€ 12.126,00), ma che appare ingiustificata l'applicazione di un ricarico da parte del Tribunale fino ad arrivare alla somma di € 16.000,00, oltre IVA, deducendo che Pt_1
non era né un grossista né un negoziante, bensì una licenziataria del marchio di proprietà
e che a differenza di quanto, erroneamente, ritenuto dal giudice di primo grado, il
CTU aveva avuto modo di visionare e stimare pressochè l'intera produzione di perché su 57 campioni solo 8 di minor valore erano ancora in possesso di . Pt_1
16. Con il punto E), si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale deducendo che risulterebbe ampiamente provato che GV non aveva rispettato i termini di consegna all'appellante del campionario di sua competenza, in violazione del contratto di licenza, causando la mancata produzione e commercializzazione della stagione di moda
Autunno/Inverno 2015/2016 e la conseguente risoluzione del contratto da parte di . Pt_1
pagina 8 di 13 17. Con il punto I) si lamenta, infine, il regime delle spese di lite deducendo che le stesse avrebbero dovute essere compensate, almeno parzialmente, stante la notevole riduzione della pretesa avanzata da da € 140.544,00 del procedimento monitorio ad € 16.000,00 riconosciuta in sentenza, ed il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
18. A seguito della dichiarata interruzione, il processo è stato riassunto da nei Pt_1
confronti del sig. in qualità di socio unico della cessata G.V.S., il quale Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare la violazione degli artt.
2495 c.c. e 303 c.p.c. e quindi il suo difetto di legittimazione passiva per assoluta carenza dei presupposti di legge con conseguente nullità della relativa notifica e, per l'effetto dichiarare improcedibile e comunque infondato il ricorso dell'Appellante.
19. L'appello è infondato.
Osserva la Corte che proprio la documentazione prodotta e la corrispondenza intercorsa tra le parti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, consente di ritenere assolutamente corretta la decisione del Tribunale di applicare al rapporto contrattuale oggetto del giudizio la disciplina del contratto estimatorio, con conseguente obbligo dell'opposta di corrispondere il prezzo del materiale di campionario prodotto da e pacificamente consegnato a . Pt_1
20. Infatti risulta pacifico, da una parte, che i DDT accompagnatori del materiale spedito da contenessero la dicitura in “conto vendita” e, dall'altro, che tale dicitura sia stata successivamente corretta da in “conto visione”, come riportato dalla stessa Pt_1
nella email 5.03.2015 (cfr. doc. 6) nella quale lamentava che non avesse dato riscontro alla precedente email 27.02.2015 (doc.5) nella quale proponeva: “ non fatturerà a Pt_1
alcuno dei campioni realizzati accollandosene integralmente i costi”. Pt_1
Tali risultanze istruttorie consentono di ritenere dunque provato che fosse Pt_1
pienamente consapevole di dover pagare il prezzo del campionario realizzato da e che quest'ultima non abbia in effetti rinunciato alla sua pretesa creditoria, nonostante la richiesta di . Pt_1
pagina 9 di 13 21. La fattispecie di cui è causa, comunemente definita vendita di beni in “conto visione”, rappresenta, per l'appunto, una delle ipotesi di compravendita ad effetti differiti propria del contratto estimatorio.
La vendita in conto visione indica il negozio giuridico concluso tra due soggetti, in forza del quale il cedente consegna al cessionario una determinata quantità di beni mobili (consegna corredata da documenti di trasporto contenenti l'indicazione di cedente, cessionario, beni oggetto di consegna, data di consegna), affinché quest'ultimo possa poi effettuare la rivendita di tali beni a terzi, rappresentati generalmente dai consumatori finali degli stessi.
In tal caso, al momento della rivendita a terzi dei beni da parte del cessionario, il cedente è tenuto ad emettere fattura nei confronti del cessionario per l'importo indicato nei d.d.t. relativi alla consegna della merce in conto visione.
Nell'ipotesi, invece, in cui il cessionario non rivenda i beni a terzi, quest'ultimo ha la possibilità di restituirli al cedente, a condizione che tale restituzione sia effettuata entro il termine di un anno dalla consegna dei beni stessi.
Trascorso tale termine, infatti, il cedente è in ogni caso obbligato ad emettere fattura nei confronti del cessionario, rimasto in possesso dei beni non restituiti, cristallizzando gli effetti della compravendita, trasferendo la proprietà della merce definitivamente in capo al cessionario.
22. Dal punto di vista normativo, la vendita di beni mobili in conto visione è disciplinata dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “l'operazione si considera effettuata […] per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”.
L'esplicito richiamo alla figura dei contratti estimatori lascia trasparire la volontà del legislatore di applicare, per disciplinare tutti gli aspetti civilistici del rapporto, le norme tipiche del contratto estimatorio (di cui agli artt. 1556 c.c. e ss.).
L'art. 1 comma 5, D.P.R. n. 441/1997, inoltre, statuisce che “La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta in via alternativa: […] b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 pagina 10 di 13 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento”. Per cui, in caso di disaccordo, anche il documento di trasporto può diventare determinante per comprendere quale fosse la reale delle parti, al fine di stabilire quale tipo di contratto abbiano adottato.
23. Come già detto, nell'ipotesi in cui il cessionario non rivenda i beni a terzi, quest'ultimo ha la possibilità di restituirli al cedente, a condizione che tale restituzione sia effettuata entro il termine di un anno dalla consegna dei beni stessi.
Trascorso tale termine, infatti, il cedente è in ogni caso obbligato ad emettere fattura nei confronti del cessionario, rimasto in possesso dei beni, cristallizzando gli effetti della compravendita dei medesimi, trasferendone definitivamente la proprietà in capo al cessionario (Cass. Civ., Sez. V, 08.08.2005, n. 16705; Cass. Civ., Sez. V, 27.08.2009, n.
18760).
Calando questi principi al caso in esame, una volta accertato che il campionario realizzato da
è stato consegnato a in “conto vendita”, ma lo stesso effetto giuridico si Pt_1
realizzerebbe con la dicitura in “conto visione”, come sopra illustrato, non avendo Pt_1
restituito il materiale a è sorto pacificamente il suo corrispondente obbligo di pagarne il prezzo di vendita.
24. Quanto alla doglianza in ordine alla quantificazione del prezzo del campionario stabilito dal Tribunale, osserva la Corte che è la stessa appellante a ritenere corretta la stima del CTU per il costo di produzione dei campioni “Nulla quaestio sulla attività del C.T.U. che ha infatti rilevato correttamente i valori di produzione (€ 12.126,00), necessari alla giusta valorizzazione dei campioni…” e che non coglie nel segno la critica all'applicazione di un ricarico da parte del
Tribunale, fino ad arrivare alla somma di € 16.000,00, oltre IVA, in quanto, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, il CTU ha effettivamente potuto visionare solo una parte del campionario ancora rimasto presso i locali di . Pt_1
25. La doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale è invece inammissibile, non avendo l'appellante specificamente impugnato la motivazione posta dal Tribunale, per il principio della ragione più liquida, a fondamento del rigetto della domanda, ovvero che:
pagina 11 di 13 “Nel caso di specie, la prova del danno non esiste. Infatti, anche a ritenere che la parte GV sia stata inadempiente, sotto il profilo del ritardo, non vi è prova di danno della ” Pt_1
26. Infine deve essere rigettata anche la doglianza relativa al governo delle spese di lite, che ha correttamente seguito il principio di soccombenza e che sono state quantificate sulla base dei parametri forensi tenendo conto dello scaglione di riferimento del decisum, non avendo alcuna rilevanza ai fini della soccombenza il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da GV. perché la lite temeraria è una questione accessoria e il principio di soccombenza si basa sull'esito della domanda principale (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del
12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541
– 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
27. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio Parte_1
in favore di quale socio unico della cessata in Controparte_1 Controparte_2
liquidazione, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 07.10.2025 pagina 12 di 13 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 10/2021 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Alberto Messori e dell'avv. Daniele Pellacani
APPELLANTE contro quale socio unico della cessata Controparte_1 [...]
(P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Marta Baiotto
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento con riforma della Sentenza n. 1660/2020 emessa dal Tribunale di
Bologna, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott. Marco D'Orazi, nell'ambito del giudizio R.G. n.
14265/2017, pubblicata il 23/11/ 2020, Repert. n. 3374/2020 del 23/11/2020 ed accogliere così le seguenti conclusioni avanzate in prime cure: previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento della pagina 1 di 13 alle obbligazioni assunte con il contratto di licenza d'uso del marchio NG OL del 30 luglio CP_2
2014 e della conseguente illegittima emissione della fattura n. 89 del 28 febbraio 2017 di € 140.544,00 revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4200/2017 e n. 9459/2017 RG emesso in data 22 giugno
2017 dal Tribunale di Bologna, notificato alla società esponente in data 17 luglio 2017 poiché infondate le pretese in esso fatte valere e in ogni caso rigettare la domanda di pagamento in essa contenuta per €
16.000,00 (otre IVA) ed interessi in quanto infondata in fatto e in diritto. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni le istanze e conclusioni sollevate dalla appellata dinanzi il Tribunale di Bologna per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto stante i gravi vizi ed illogicità nella motivazione per le circostanze di fatto ed in diritto di cui alla narrativa sovrastante;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in subordine quella diversa minore somma che la Corte riterrà di giustizia rispetto a quanto liquidato in primo grado”.”
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sull'Appellante,
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e confermare integralmente la Sentenza n. 1660/2020 con tutte le statuizioni in essa contenute, interessi sul credito riconosciuto, oneri ed accessori anche in favore del successore universale odierno Appellato.
- Accertare la violazione degli artt. 2495 c.c. e 303 c.p.c. e il difetto di legittimazione passiva del socio e del liquidatore Sig. per assoluta carenza dei presupposti di legge e per i motivi esposti Controparte_1 con conseguente nullità della relativa notifica e, per l'effetto dichiarare improcedibile ed infondato il
Ricorso dell'Appellante. in via preliminare subordinata: ai sensi dell'art. 345 c.p.c. respingere le domande tutte ed allegazioni nuove, e dichiarare inammissibile il deposito dei documenti nuovi prodotti in sede di gravame, nonché qualsiasi istanza istruttoria. In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello per i motivi esposti e confermare integralmente la Sentenza n. 1660/2020;
- rigettare la richiesta di riforma del capo relativo alla condanna di alle spese di soccombenza come Pt_1 liquidate da Sentenza appellata e confermarne integralmente le statuizioni
- in accoglimento dei motivi sopra riportati, condannare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e 96- 3° co. c.p.c. Pt_1
pagina 2 di 13 al pagamento delle spese processuali di soccombenza nel procedimento R.G. 10/2021 anche per la fase di riassunzione, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge nel presente grado di giudizio;
- condannare ai sensi dell'96, comma 1, c.p.c. al risarcimento dei danni in favore del Sig. Pt_1 [...] nella misura ritenuta equa. CP_1
In via subordinata di merito:
- Condannare e liquidare in favore dell'Appellato le spese del presente procedimento in appello, anche per la fase della riassunzione, nella misura ritenuta di giustizia oltre a oneri ed accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. otteneva decreto ingiuntivo per la somma di euro 140.544,00 Controparte_2
allegando e documentando nel ricorso monitorio come avesse fornito in conto vendita 576 capi di campionario alla società sulla base di un contratto di licenza d'uso di Parte_1
marchio, e che li aveva trattenuti e in buona parte venduti a terzi senza pagare la Pt_1
fattura emessa da e azionata in via monitoria.
2. Proponeva opposizione eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Bologna, deducendo la competenza del Tribunale delle imprese, e nel merito allegando che la e la GV avevano stipulato il 31 luglio 2014 un contratto di licenza Pt_1
d'uso del marchio LI OL;
che la collezione stagionale doveva essere realizzata a metà fra le due parti;
che la società non era riuscita a consegnare puntualmente i campioni per la vendita, la cui produzione era di sua spettanza;
che i ritardi avevano indotto a recedere dal contratto il 5 marzo 2015; che con propria sorpresa, Pt_1
vedeva emessa la fattura di GV che si riferiva a capi che, in un'ottica di Pt_1
sistemazione del rapporto “andato male”, non avrebbero dovuto essere fatturati da né pagati dalla opponente;
proponeva infine domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
3. Si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione.
La causa, istruita mediante prove testimoniali e CTU, veniva decisa dal Tribunale di
Bologna con la sentenza oggi impugnata che respingeva la domanda riconvenzionale di
; accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo che per l'effetto Pt_1
veniva revocato;
condannava a pagare a parte opposta la somma di euro Parte_1
pagina 3 di 13 16.000,00 (oltre IVA), con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo effettivo, dichiarando che la condanna era in continuità esecutiva con il decreto revocato ma esecutivo in corso di causa, ai sensi dell'articolo 653, comma secondo, del codice di procedura civile;
condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite;
disponeva che le spese di consulenza di ufficio fossero ripartite in solido fra le due parti, con riparto interno di un mezzo ciascuna;
disponeva che le spese di c.t.p. rimanessero in capo a chi le aveva anticipate;
respingeva la domanda ex articolo 96 c.p.c.
4. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, rigettava l'eccezione di incompetenza per materia osservando che la causa non era relativa a profili di marchi o brevetti posto che l'allegazione in punto di causa petendi, che determina la competenza, era nel senso di un contratto estimatorio.
5. Il Tribunale riteneva inoltre infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento evidenziando che, anche a ritenere che la parte GV fosse stata inadempiente sotto il profilo del ritardo, non vi era prova del danno della la quale, a sostegno della Pt_1
pretesa, aveva prodotto solo una fattura unilaterale che non aveva portata probatoria in favore dell'opponente, e che non vi era nemmeno prova di danno subìto sotto il profilo del lucro cessante.
6. Osservava il Tribunale che il contratto tra le parti doveva essere qualificato come un contratto estimatorio anche se la circostanza era negata dalla parte opponente, la quale sosteneva che l'unica obbligazione che legava le due società era quella di un contratto di licenza per uso di un marchio.
Il giudice di primo grado osservava, a tale riguardo, che non vi era dubbio che fra le parti vi fosse anche un contratto di licenza d'uso del marchio LI OL, ma che tale contratto aveva tuttavia anche una funzione di contratto normativo (contratto-quadro), rispetto a successive operazioni di vendita.
Se, dunque, da un canto vi era questa licenza di uso, il contratto chiaramente indicava anche modalità di produzione e, infine, di commercializzazione e vendita dei capi dall'articolo 7 in poi, non essendovi dubbio che il licenziatario, cioè la parte opponente, si obbligava a pagina 4 di 13 vendere i prodotti;
tali prodotti, come da contratto, erano per metà di produzione della odierna parte opposta (e metà della parte opponente).
7. Riteneva dunque il giudicante, in sintesi, che la aveva ricevuto i capi Pt_1
evidentemente per rivenderli, secondo appunto il patto intercorso fra le parti;
che era certamente (anche) un patto di produzione e successiva vendita dei capi.
In questo contesto, il comportamento concludente delle parti era chiaro ed era una vendita, conclusa in forma orale o tacita. La parte aveva ceduto alla parte i capi (quelli Pt_1
di propria produzione, poiché appunto solo una parte dei capi LI OL erano di produzione , per una successiva rivendita, e tale dato non era revocabile in dubbio.
8. Osservava inoltre il Tribunale che parte opponente aveva sostenuto che, in ragione della crisi fra le due società, ad un certo punto vi sarebbe stato un accordo, per cui tali beni, che erano stati consegnati a (evidentemente, per la vendita), sarebbero stati trattenuti Pt_1
senza compenso, ma che anche tale difesa era infondata non essendovi prova di tale accordo, mentre il contratto di licenza d'uso prevedeva anche una successiva vendita.
Pertanto, la parte era venditrice di prodotti, consegnati da fabbricati anche Pt_1
dalla stessa
9. Nel caso di specie il Tribunale riteneva, nell'alternativa tra la vendita o il contratto estimatorio, di qualificare il contratto come contratto estimatorio ai sensi degli articoli 1556 ss. c.c., per molteplici ragioni.
In primo luogo, non vi era dubbio che la qualificazione del contratto in termini di contratto estimatorio era meno favorevole a di una vendita (che avrebbe comportato il pronto pagamento del prezzo), e dunque, la affermazione di era ammissiva, di un fatto a sé sfavorevole (sfavorevole, rispetto all'unica alternativa possibile, che era quella fra vendita e contratto estimatorio).
In secondo luogo, la condotta delle parti era nel senso indicato, altrimenti, la parte opposta, se vendita fosse stata, avrebbe immediatamente richiesto il prezzo.
10. Quanto alla somma che doveva corrispondere a GV, il giudice di primo grado Pt_1
osservava che era pacifico che i beni non erano stati restituiti (anzi, parte di essi erano stati addirittura venduti a terzi da ), e che la natura informale della contrattazione fra le Pt_1
pagina 5 di 13 parti non aveva previsto una determinazione scritta del prezzo, non potendo prendere a riferimento quello indicato nelle bolle di consegna dei capi, trattandosi di atti unilaterali, provenienti dalla stessa GV.
Stante la eadem ratio tra le due tipologie contrattuali, il Tribunale riteneva dunque di far ricorso alla disciplina prevista per la vendita nell'articolo 1474 c.c., che prevede due criteri: il prezzo normalmente praticato dal venditore o quello rinvenibile in listini o mercuriali.
11. Osservava inoltre il Tribunale che nell'assetto contrattuale intercorso fra le parti, i beni consegnati da erano beni da vendere a prezzo di produzione, non a prezzo di ingrosso. La catena del ricarico di valore era infatti quella che da GV portava ad Pt_1
(per la quota di beni di produzione GV), evidentemente a prezzo di produzione;
la vendita da parte di ai singoli negozi, a prezzo di ingrosso;
la successiva vendita al dettaglio, Pt_1
dai negozianti ai clienti finali, a prezzo di listino.
12. Evidenziava quindi il Tribunale che il consulente aveva individuato un valore di produzione, sia pure chiamato “valore campionario” in circa euro 12.000,00 e in un valore all'ingrosso indicato in oltre euro 32.000,00, e che tale valutazione poteva essere presa a base della statuizione di cui al dispositivo, ritenendo che il valore individuato dal consulente di ufficio andava aumentato (da euro 12.126,00) fino ad euro 16.000,00 per due ordini di ragioni: su un piano della valutazione, non essendovi dubbio che il consulente aveva potuto esaminare de visu solo alcuni capi, presumibilmente di minor valore;
in secondo luogo ed in via decisiva, perché anche il produttore quando vende al grossista prevede un ricarico, che ovviamente non può essere il prezzo di vendita all'ingrosso; ché altrimenti il grossista non avrebbe ricarico.
13. Quanto alle spese di lite, il Tribunale stabiliva che dovessero seguire la soccombenza e che la vittoria di causa era di parte opposta., mentre le spese di consulenza dovevano essere poste a carico di entrambe le parti al 50% in quanto la consulenza si era resa necessaria per la pretesa eccessiva di a fronte della pretesa di , manifestamente infondata, di Pt_1
non pagare alcunché ). Pt_1
Infine, riteneva infondata la domanda di GV di condannare per responsabilità Pt_1
aggravata ex art. 96 c.p.c., evidenziando che l'opponente aveva svolto difese, a tratti, pagina 6 di 13 manifestamente infondate ma mai caratterizzate da dolo o colpa grave.
14. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma e si costituita in giudizio la società appellata in liquidazione chiedendo il rigetto dell'impugnazione. A seguito dell'interruzione del giudizio a causa della cessazione della società appellata, la causa è stata riassunta da e si è costituito in giudizio Pt_1 [...]
in qualità di socio unico della cessata G.V.S. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15. Tralasciando le generiche considerazioni esposte nei punti A), B), D) in relazione allo svolgimento del giudizio di primo grado, che non costituiscono effettive censure della motivazione della sentenza, con i punti C) F) G) H) si lamenta come immotivato ed illogico il ragionamento seguito dal Tribunale per definire come contratto estimatorio il rapporto intercorrente tra le parti. Si deduce a tale riguardo, in estrema sintesi:
a) che non potevano considerarsi oggetto di vendita tra le parti gli articoli di campionario
(moda) realizzati da che doveva consegnare a scopo di promozione e raccolta Pt_1
ordini ai propri agenti commerciali come previsto all'art. 3 punto 3.2 del contratto di licenza d'uso del marchio del 31.07.2014;
b) che la stessa corrispondenza intercorsa, non contestata dall'appellata, confermerebbe l'esistenza di questo unico rapporto contrattuale, e non di un contratto estimatorio;
c) che il Tribunale avrebbe errato nel considerare il contratto di licenza d'uso del marchio come un contratto quadro rispetto alle successive operazioni di vendita, e che gli articoli di campionario realizzati da non erano capi di abbigliamento destinati alla vendita ai negozianti/grossisti, ma solo articoli destinati agli agenti di commercio per promuovere la vendita;
d) che il contratto di licenza d'uso non prevedeva in nessuna clausola che le referenze di campionario fornite da dovessero essere restituite, una volta terminata la promozione presso grossisti e negozianti, né che dovessero essere pagate (e a quale prezzo) alla parte pagina 7 di 13 licenziante ma prevedeva solo che ogni parte avrebbe prodotto e venduto quanto oggetto del proprio campionario a seguito degli ordini raccolti dai clienti, e che Pt_1
avrebbe acquistato da per la commercializzazione, quanto stilisticamente frutto di quest'ultima società come indicato nella clausola 5 del contratto;
e) che nessun contratto estimatorio sarebbe quindi intercorso tra le parti in quanto la vicenda di causa si è svolta esclusivamente nella fase preliminare alla vendita e cioè nella fase di campionatura e raccolta ordini dai clienti;
f) che, comunque, poiché la campagna vendita al dettaglio deve svolgersi entro precisi termini temporali, trascorsi i quali i campioni perdono gran parte del loro valore data la loro spiccata stagionalità, quando consegnò in forte ritardo i campioni all'appellante questi avevano già perso tutto il loro valore;
g) che il giudice di prime cure avrebbe travisato le risultanze processuali, laddove in sentenza ha ritenuto che sarebbe incontroverso che i beni non siano stati restituiti, anzi che parte di essi sono stati venduti a terzi da , mancando qualsiasi prova a sostegno di Pt_1
tale affermazione e ribadendo che il materiale del campionario non era destinato alla vendita, ma solo alla consegna agli agenti di che infatti li hanno ricevuti con regolari Pt_1
DDT in c/campionario;
h) che deve essere ritenuta corretta la stima del CTU per il costo di produzione dei campioni (€ 12.126,00), ma che appare ingiustificata l'applicazione di un ricarico da parte del Tribunale fino ad arrivare alla somma di € 16.000,00, oltre IVA, deducendo che Pt_1
non era né un grossista né un negoziante, bensì una licenziataria del marchio di proprietà
e che a differenza di quanto, erroneamente, ritenuto dal giudice di primo grado, il
CTU aveva avuto modo di visionare e stimare pressochè l'intera produzione di perché su 57 campioni solo 8 di minor valore erano ancora in possesso di . Pt_1
16. Con il punto E), si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale deducendo che risulterebbe ampiamente provato che GV non aveva rispettato i termini di consegna all'appellante del campionario di sua competenza, in violazione del contratto di licenza, causando la mancata produzione e commercializzazione della stagione di moda
Autunno/Inverno 2015/2016 e la conseguente risoluzione del contratto da parte di . Pt_1
pagina 8 di 13 17. Con il punto I) si lamenta, infine, il regime delle spese di lite deducendo che le stesse avrebbero dovute essere compensate, almeno parzialmente, stante la notevole riduzione della pretesa avanzata da da € 140.544,00 del procedimento monitorio ad € 16.000,00 riconosciuta in sentenza, ed il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
18. A seguito della dichiarata interruzione, il processo è stato riassunto da nei Pt_1
confronti del sig. in qualità di socio unico della cessata G.V.S., il quale Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, di accertare la violazione degli artt.
2495 c.c. e 303 c.p.c. e quindi il suo difetto di legittimazione passiva per assoluta carenza dei presupposti di legge con conseguente nullità della relativa notifica e, per l'effetto dichiarare improcedibile e comunque infondato il ricorso dell'Appellante.
19. L'appello è infondato.
Osserva la Corte che proprio la documentazione prodotta e la corrispondenza intercorsa tra le parti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, consente di ritenere assolutamente corretta la decisione del Tribunale di applicare al rapporto contrattuale oggetto del giudizio la disciplina del contratto estimatorio, con conseguente obbligo dell'opposta di corrispondere il prezzo del materiale di campionario prodotto da e pacificamente consegnato a . Pt_1
20. Infatti risulta pacifico, da una parte, che i DDT accompagnatori del materiale spedito da contenessero la dicitura in “conto vendita” e, dall'altro, che tale dicitura sia stata successivamente corretta da in “conto visione”, come riportato dalla stessa Pt_1
nella email 5.03.2015 (cfr. doc. 6) nella quale lamentava che non avesse dato riscontro alla precedente email 27.02.2015 (doc.5) nella quale proponeva: “ non fatturerà a Pt_1
alcuno dei campioni realizzati accollandosene integralmente i costi”. Pt_1
Tali risultanze istruttorie consentono di ritenere dunque provato che fosse Pt_1
pienamente consapevole di dover pagare il prezzo del campionario realizzato da e che quest'ultima non abbia in effetti rinunciato alla sua pretesa creditoria, nonostante la richiesta di . Pt_1
pagina 9 di 13 21. La fattispecie di cui è causa, comunemente definita vendita di beni in “conto visione”, rappresenta, per l'appunto, una delle ipotesi di compravendita ad effetti differiti propria del contratto estimatorio.
La vendita in conto visione indica il negozio giuridico concluso tra due soggetti, in forza del quale il cedente consegna al cessionario una determinata quantità di beni mobili (consegna corredata da documenti di trasporto contenenti l'indicazione di cedente, cessionario, beni oggetto di consegna, data di consegna), affinché quest'ultimo possa poi effettuare la rivendita di tali beni a terzi, rappresentati generalmente dai consumatori finali degli stessi.
In tal caso, al momento della rivendita a terzi dei beni da parte del cessionario, il cedente è tenuto ad emettere fattura nei confronti del cessionario per l'importo indicato nei d.d.t. relativi alla consegna della merce in conto visione.
Nell'ipotesi, invece, in cui il cessionario non rivenda i beni a terzi, quest'ultimo ha la possibilità di restituirli al cedente, a condizione che tale restituzione sia effettuata entro il termine di un anno dalla consegna dei beni stessi.
Trascorso tale termine, infatti, il cedente è in ogni caso obbligato ad emettere fattura nei confronti del cessionario, rimasto in possesso dei beni non restituiti, cristallizzando gli effetti della compravendita, trasferendo la proprietà della merce definitivamente in capo al cessionario.
22. Dal punto di vista normativo, la vendita di beni mobili in conto visione è disciplinata dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale “l'operazione si considera effettuata […] per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”.
L'esplicito richiamo alla figura dei contratti estimatori lascia trasparire la volontà del legislatore di applicare, per disciplinare tutti gli aspetti civilistici del rapporto, le norme tipiche del contratto estimatorio (di cui agli artt. 1556 c.c. e ss.).
L'art. 1 comma 5, D.P.R. n. 441/1997, inoltre, statuisce che “La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta in via alternativa: […] b) dal documento di trasporto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 pagina 10 di 13 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento”. Per cui, in caso di disaccordo, anche il documento di trasporto può diventare determinante per comprendere quale fosse la reale delle parti, al fine di stabilire quale tipo di contratto abbiano adottato.
23. Come già detto, nell'ipotesi in cui il cessionario non rivenda i beni a terzi, quest'ultimo ha la possibilità di restituirli al cedente, a condizione che tale restituzione sia effettuata entro il termine di un anno dalla consegna dei beni stessi.
Trascorso tale termine, infatti, il cedente è in ogni caso obbligato ad emettere fattura nei confronti del cessionario, rimasto in possesso dei beni, cristallizzando gli effetti della compravendita dei medesimi, trasferendone definitivamente la proprietà in capo al cessionario (Cass. Civ., Sez. V, 08.08.2005, n. 16705; Cass. Civ., Sez. V, 27.08.2009, n.
18760).
Calando questi principi al caso in esame, una volta accertato che il campionario realizzato da
è stato consegnato a in “conto vendita”, ma lo stesso effetto giuridico si Pt_1
realizzerebbe con la dicitura in “conto visione”, come sopra illustrato, non avendo Pt_1
restituito il materiale a è sorto pacificamente il suo corrispondente obbligo di pagarne il prezzo di vendita.
24. Quanto alla doglianza in ordine alla quantificazione del prezzo del campionario stabilito dal Tribunale, osserva la Corte che è la stessa appellante a ritenere corretta la stima del CTU per il costo di produzione dei campioni “Nulla quaestio sulla attività del C.T.U. che ha infatti rilevato correttamente i valori di produzione (€ 12.126,00), necessari alla giusta valorizzazione dei campioni…” e che non coglie nel segno la critica all'applicazione di un ricarico da parte del
Tribunale, fino ad arrivare alla somma di € 16.000,00, oltre IVA, in quanto, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, il CTU ha effettivamente potuto visionare solo una parte del campionario ancora rimasto presso i locali di . Pt_1
25. La doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale è invece inammissibile, non avendo l'appellante specificamente impugnato la motivazione posta dal Tribunale, per il principio della ragione più liquida, a fondamento del rigetto della domanda, ovvero che:
pagina 11 di 13 “Nel caso di specie, la prova del danno non esiste. Infatti, anche a ritenere che la parte GV sia stata inadempiente, sotto il profilo del ritardo, non vi è prova di danno della ” Pt_1
26. Infine deve essere rigettata anche la doglianza relativa al governo delle spese di lite, che ha correttamente seguito il principio di soccombenza e che sono state quantificate sulla base dei parametri forensi tenendo conto dello scaglione di riferimento del decisum, non avendo alcuna rilevanza ai fini della soccombenza il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da GV. perché la lite temeraria è una questione accessoria e il principio di soccombenza si basa sull'esito della domanda principale (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del
12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541
– 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
27. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio Parte_1
in favore di quale socio unico della cessata in Controparte_1 Controparte_2
liquidazione, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 07.10.2025 pagina 12 di 13 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 13 di 13