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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4758/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4758/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FABIANI FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FABIANI FRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VILLANI RENATO e dell'avv. BONANNO P.IVA_2
ALESSANDRA ( ) VIA BOLOGNESE, 36 50139 FIRENZE;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA PORTA D'ARCHI 3/20 16121 GENOVApresso il difensore avv. VILLANI
RENATO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conviene in giudizio
[...] Controparte_2
e chiede “Nel merito: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare: pagina 1 di 5 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del
“giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore
a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dalla prima e sino all'ultima contabile disponibile, quanto al conto d'ordine; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura del conto in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio convenzionale che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 27.373,50 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria conseguentemente condannando la convenuta
a pagare alla attrice la medesima somma di € 27.373,50 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Parte attrice narra di avere acceso presso la filiale di Grosseto dell'allora
[...] un conto corrente n. 28401/89, all'interno del quale è stata concesso un CP_3
fido di cassa, estinto in data 13 gennaio 2017. Lo stesso istituto bancario ha, altresì, concesso alla attrice un ulteriore credito con lo strumento bancario del c.d. “salvo buon fine” (o anticipo fatture) mediante un altro conto corrente n.6019480, estinto in data 24 giugno 2016. Le risultanze economiche derivanti dalla maturazione degli interessi e pagina 2 di 5 spese relative a tale ultimo conto accessorio (n.6019480) venivano giro contate sul conto ordinario (n. 28401/89) e su questo capitalizzate trimestralmente.
***
Si costituiva la Controparte_2
che chiede “a) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi
[...] degli artt. 163 e 164 c.p.c. non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed essendo del tutto indeterminata e generica;
b) in subordine dichiarare inammissibili (anche per decadenza e/o prescrizione), improponibili e comunque respingere le domande tutte e le istanze istruttorie dell'attrice, con la completa assolutoria della CP_1
Vinte le spese e gli onorari di causa oltre Spese Generali 15%, IVA e C.P.A.”.
[...]
Deduce parte convenuta:
la nullità della citazione, non avendo l'attrice prodotto gli estratti conti integrali relativi ai rapporti per cui è causa, atteso che quelli in atti risultano incompleti.
Tanto rende la domanda attorea generica, poiché l'attrice non individua la causa debendi, che rappresenta elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato (ripetizione dell'indebito);
la prescrizione della domanda attorea a far data dal 7.6.2011, poiché ogni domanda di ripetizione formulata ex adverso di importi asseritamente non dovuti in relazione agli anticipi sbf, anticipi di crediti sono prescritti per il periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione o da eventuali idonei atti interruttivi della prescrizione;
legittimità della capitalizzazione degli interessi a debito, stante la correttezza degli addebiti operati in conto a titolo di interessi debitori, commissioni e spese;
***
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di mediazione, concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e successivamente, in data 2.5.2023, ritenuta necessaria una consulenza tecnica al fine di ricostruire il rapporto di conto corrente, nominava la dott.ssa
[...]
la CTU e, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione. Persona_1
La domanda dell'attore trova parziale accoglimento.
pagina 3 di 5 Preliminarmente va rilevato che la non ha Parte_1 assolto l'onere probatorio su di esso gravante. In materia di contenzioso bancario, la banca e il correntista, a seconda che assumano, o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto e nello specifico tale onere grava sulla banca laddove è quest'ultima a proporre la domanda (cfr. Cass. Civ., 18 settembre 2014, n. 19696;
Cass. Civ., 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; mentre l'onere grava sul correntista laddove la domanda di accertamento è proposta da quest'ultimo
(Cass. Civ., 7 maggio 2015 n.9201; Cass. Civ., 13 ottobre 2016 n. 20693; Cass. Civ.,
Con 23 ottobre 2017, n. 24948). Ora, nel caso di specie l'onere ricade su – quale correntista – avendo proposto la domanda giudiziale. Tale onere è da ritenersi assolto mediante la produzione di tutti gli estratti conto a far data dall'apertura del conto sino alla sua chiusura;
va da sé, che in difetto di anche solo parte di essi, l'accertamento dell'effettivo saldo finale non è possibile o è alquanto difficoltoso. Il CTU ha però osservato come tali lacune non hanno pregiudicato la ricostruzione dell'estratto conto.
Dall'esame dell'atto di citazione, il CTU ha riscontrato che l'attore contesta gli addebiti sia del conto corrente principale che del conto corrente accessorio, con la conseguenza che l'indagine peritale si sofferma anche sul conto anticipi. Il CTU, effettuato il ricalcolo del conto anticipi n.60194/80, ha escluso l'anatocismo e ha osservato che “come evidenziato nei prospetti di liquidazione trimestrale, la ha CP_1
applicato, per l'intero periodo oggetto di indagine, la capitalizzazione trimestrale delle competenze. Tuttavia, seguendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la mancata pattuizione per iscritto della clausola di reciprocità decreta la nullità dell'anatocismo trimestrale”. La CTU ha escluso l'addebito delle competenze del conto accessorio sul conto ordinario per due ordini di ragione:
l'anatocismo non è stato pattuito tra le parti, pertanto non si può procedere all'addebito delle competenze del conto accessorio (tra queste sono compresi interessi e spese del conto n. 6019480) sul conto principale;
non è intervenuta alcuna pattuizione che prevede la previsione dell'addebito trimestrale di dette competenze sul conto principale;
pagina 4 di 5 In relazione all'asserita prescrizione di ogni indebito precedente al 7.6.2011, osserva il
CTU di aver determinato le rimesse sulla base di tali risultanze:
in mancanza del rinvenimento dei contratti di affidamento, è stato considerato il fido riportato nei prospetti di liquidazione trimestrale del conto ordinario, nello specifico, nel periodo 1.7.2010 – 7.6.2011, pari ad Euro 100.000,00;
riconteggio delle rimesse solutorie è stato effettuato sia sul saldo “banca” sia, come ormai previsto dalla giurisprudenza maggioritaria, sul saldo “ricalcolato”;
Sulla base di quanto sopra esposto, sono emerse 4 rimesse solutorie, calcolate sul saldo
“banca”, per complessivi euro 1.992,78, che dovranno essere sottratti dal saldo del conto corrente ordinario. Il nuovo saldo ricalcolato del conto corrente principale
(2840180) alla data del 31.12.2016 – che tiene conto delle rettifiche effettuato sul conto accessorio (6019480) - ammonta ad euro 20.929, 66.
Le spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così decide:
1) Dichiara l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria, nonché sul conto corrente accessorio girocontato;
2) Condanna Controparte_5
al pagamento a favore di parte attrice della somma pari ad euro 20.929,66
[...]
(risultante dalla differenza tra il saldo storico e il saldo rideterminato);
3) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 2600,00 di cui euro 545,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Firenze, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4758/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FABIANI FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FABIANI FRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VILLANI RENATO e dell'avv. BONANNO P.IVA_2
ALESSANDRA ( ) VIA BOLOGNESE, 36 50139 FIRENZE;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA PORTA D'ARCHI 3/20 16121 GENOVApresso il difensore avv. VILLANI
RENATO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conviene in giudizio
[...] Controparte_2
e chiede “Nel merito: Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare: pagina 1 di 5 a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del
“giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore
a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 dalla prima e sino all'ultima contabile disponibile, quanto al conto d'ordine; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura del conto in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio convenzionale che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
e ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 27.373,50 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria conseguentemente condannando la convenuta
a pagare alla attrice la medesima somma di € 27.373,50 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Parte attrice narra di avere acceso presso la filiale di Grosseto dell'allora
[...] un conto corrente n. 28401/89, all'interno del quale è stata concesso un CP_3
fido di cassa, estinto in data 13 gennaio 2017. Lo stesso istituto bancario ha, altresì, concesso alla attrice un ulteriore credito con lo strumento bancario del c.d. “salvo buon fine” (o anticipo fatture) mediante un altro conto corrente n.6019480, estinto in data 24 giugno 2016. Le risultanze economiche derivanti dalla maturazione degli interessi e pagina 2 di 5 spese relative a tale ultimo conto accessorio (n.6019480) venivano giro contate sul conto ordinario (n. 28401/89) e su questo capitalizzate trimestralmente.
***
Si costituiva la Controparte_2
che chiede “a) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi
[...] degli artt. 163 e 164 c.p.c. non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed essendo del tutto indeterminata e generica;
b) in subordine dichiarare inammissibili (anche per decadenza e/o prescrizione), improponibili e comunque respingere le domande tutte e le istanze istruttorie dell'attrice, con la completa assolutoria della CP_1
Vinte le spese e gli onorari di causa oltre Spese Generali 15%, IVA e C.P.A.”.
[...]
Deduce parte convenuta:
la nullità della citazione, non avendo l'attrice prodotto gli estratti conti integrali relativi ai rapporti per cui è causa, atteso che quelli in atti risultano incompleti.
Tanto rende la domanda attorea generica, poiché l'attrice non individua la causa debendi, che rappresenta elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato (ripetizione dell'indebito);
la prescrizione della domanda attorea a far data dal 7.6.2011, poiché ogni domanda di ripetizione formulata ex adverso di importi asseritamente non dovuti in relazione agli anticipi sbf, anticipi di crediti sono prescritti per il periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione o da eventuali idonei atti interruttivi della prescrizione;
legittimità della capitalizzazione degli interessi a debito, stante la correttezza degli addebiti operati in conto a titolo di interessi debitori, commissioni e spese;
***
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di mediazione, concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e successivamente, in data 2.5.2023, ritenuta necessaria una consulenza tecnica al fine di ricostruire il rapporto di conto corrente, nominava la dott.ssa
[...]
la CTU e, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione. Persona_1
La domanda dell'attore trova parziale accoglimento.
pagina 3 di 5 Preliminarmente va rilevato che la non ha Parte_1 assolto l'onere probatorio su di esso gravante. In materia di contenzioso bancario, la banca e il correntista, a seconda che assumano, o non assumano, la posizione di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati della prova delle movimentazioni del conto e nello specifico tale onere grava sulla banca laddove è quest'ultima a proporre la domanda (cfr. Cass. Civ., 18 settembre 2014, n. 19696;
Cass. Civ., 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; mentre l'onere grava sul correntista laddove la domanda di accertamento è proposta da quest'ultimo
(Cass. Civ., 7 maggio 2015 n.9201; Cass. Civ., 13 ottobre 2016 n. 20693; Cass. Civ.,
Con 23 ottobre 2017, n. 24948). Ora, nel caso di specie l'onere ricade su – quale correntista – avendo proposto la domanda giudiziale. Tale onere è da ritenersi assolto mediante la produzione di tutti gli estratti conto a far data dall'apertura del conto sino alla sua chiusura;
va da sé, che in difetto di anche solo parte di essi, l'accertamento dell'effettivo saldo finale non è possibile o è alquanto difficoltoso. Il CTU ha però osservato come tali lacune non hanno pregiudicato la ricostruzione dell'estratto conto.
Dall'esame dell'atto di citazione, il CTU ha riscontrato che l'attore contesta gli addebiti sia del conto corrente principale che del conto corrente accessorio, con la conseguenza che l'indagine peritale si sofferma anche sul conto anticipi. Il CTU, effettuato il ricalcolo del conto anticipi n.60194/80, ha escluso l'anatocismo e ha osservato che “come evidenziato nei prospetti di liquidazione trimestrale, la ha CP_1
applicato, per l'intero periodo oggetto di indagine, la capitalizzazione trimestrale delle competenze. Tuttavia, seguendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la mancata pattuizione per iscritto della clausola di reciprocità decreta la nullità dell'anatocismo trimestrale”. La CTU ha escluso l'addebito delle competenze del conto accessorio sul conto ordinario per due ordini di ragione:
l'anatocismo non è stato pattuito tra le parti, pertanto non si può procedere all'addebito delle competenze del conto accessorio (tra queste sono compresi interessi e spese del conto n. 6019480) sul conto principale;
non è intervenuta alcuna pattuizione che prevede la previsione dell'addebito trimestrale di dette competenze sul conto principale;
pagina 4 di 5 In relazione all'asserita prescrizione di ogni indebito precedente al 7.6.2011, osserva il
CTU di aver determinato le rimesse sulla base di tali risultanze:
in mancanza del rinvenimento dei contratti di affidamento, è stato considerato il fido riportato nei prospetti di liquidazione trimestrale del conto ordinario, nello specifico, nel periodo 1.7.2010 – 7.6.2011, pari ad Euro 100.000,00;
riconteggio delle rimesse solutorie è stato effettuato sia sul saldo “banca” sia, come ormai previsto dalla giurisprudenza maggioritaria, sul saldo “ricalcolato”;
Sulla base di quanto sopra esposto, sono emerse 4 rimesse solutorie, calcolate sul saldo
“banca”, per complessivi euro 1.992,78, che dovranno essere sottratti dal saldo del conto corrente ordinario. Il nuovo saldo ricalcolato del conto corrente principale
(2840180) alla data del 31.12.2016 – che tiene conto delle rettifiche effettuato sul conto accessorio (6019480) - ammonta ad euro 20.929, 66.
Le spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così decide:
1) Dichiara l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria, nonché sul conto corrente accessorio girocontato;
2) Condanna Controparte_5
al pagamento a favore di parte attrice della somma pari ad euro 20.929,66
[...]
(risultante dalla differenza tra il saldo storico e il saldo rideterminato);
3) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 2600,00 di cui euro 545,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta.
Firenze, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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