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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3726/2025
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Giudice Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3726/2025 promossa da:
(C.F. C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. BELLO Parte_1
NUNZIA
e
Controparte_1 C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. BELLO
NUNZIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
"Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Il signor CP_1 già dal 1.10.2025 provvederà a lasciare la casa coniugale e trasferirà il suo domicilio nel Comune di Formigine.
La signora Parte_1 rimarrà presso la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 55/100 di piena proprietà di Controparte_1 ed i residui 45/100 di piena proprietà di [...]
Pt_1_sita a Castelnuovo Rangone (Mo) in via Cimabue 18/1. Con il trasferimento del signor CP_1
[...] dalla casa coniugale verranno trasferite alla signora Parte_1 le utenze di luce, gas ed acqua.
Con il trasferimento dalla casa coniugale il signor CP_1 potrà prelevare esclusivamente i beni mobili di sua proprietà che sono i seguenti
TV sala pranzo;
Stufa a Pellet;
-
-tavolo legno grande presente in sala;
-letto e comodini marrone e armadio;
-palestra;
-porta libri marrone;
-trespoli e comodino piccolo in legno
Si precisa che gli altri arredi presenti nella casa coniugale sono di proprietà della signora Parte_1
come da dichiarazione sottoscritta in data 5.7.2025 da entrambi i coniugi.
Oltre l'appartamento cointestato nella misura del 45% alla signora Parte_1 ed il 55% a CP_1
[...] i coniugi non hanno altri beni in comproprietà. - Nessun obbligo di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro, essendo i ricorrenti in grado di provvedere al proprio fabbisogno personale e, pertanto, rinunciano reciprocamente a chiedere ogni cosa l'uno nei confronti dell'altro essendo economicamente autosufficienti.
Le spese della presente procedura sono a carico della signora Parte_1
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la
-
documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Controparte_1 ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
Parte_1 nata a [...] 1. dichiara la separazione personale dei coniugi
(MO) il 11/09/1975 e Controparte_1 ato a NA (MO) il 15/03/1975
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione. 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelvetro di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2013, atto n.7, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Giudice Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3726/2025 promossa da:
(C.F. C.F. 1 (), con il patrocinio dell'avv. BELLO Parte_1
NUNZIA
e
Controparte_1 C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. BELLO
NUNZIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 02/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
"Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Il signor CP_1 già dal 1.10.2025 provvederà a lasciare la casa coniugale e trasferirà il suo domicilio nel Comune di Formigine.
La signora Parte_1 rimarrà presso la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 55/100 di piena proprietà di Controparte_1 ed i residui 45/100 di piena proprietà di [...]
Pt_1_sita a Castelnuovo Rangone (Mo) in via Cimabue 18/1. Con il trasferimento del signor CP_1
[...] dalla casa coniugale verranno trasferite alla signora Parte_1 le utenze di luce, gas ed acqua.
Con il trasferimento dalla casa coniugale il signor CP_1 potrà prelevare esclusivamente i beni mobili di sua proprietà che sono i seguenti
TV sala pranzo;
Stufa a Pellet;
-
-tavolo legno grande presente in sala;
-letto e comodini marrone e armadio;
-palestra;
-porta libri marrone;
-trespoli e comodino piccolo in legno
Si precisa che gli altri arredi presenti nella casa coniugale sono di proprietà della signora Parte_1
come da dichiarazione sottoscritta in data 5.7.2025 da entrambi i coniugi.
Oltre l'appartamento cointestato nella misura del 45% alla signora Parte_1 ed il 55% a CP_1
[...] i coniugi non hanno altri beni in comproprietà. - Nessun obbligo di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro, essendo i ricorrenti in grado di provvedere al proprio fabbisogno personale e, pertanto, rinunciano reciprocamente a chiedere ogni cosa l'uno nei confronti dell'altro essendo economicamente autosufficienti.
Le spese della presente procedura sono a carico della signora Parte_1
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la
-
documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Controparte_1 ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
Parte_1 nata a [...] 1. dichiara la separazione personale dei coniugi
(MO) il 11/09/1975 e Controparte_1 ato a NA (MO) il 15/03/1975
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione. 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelvetro di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2013, atto n.7, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale