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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17766/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17766/2025 tra
con il patrocinio dell'avv. LAVORATO Antonio in forza di procura alle liti Parte_1
16.9.2025
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per Parte_1
l'avv. LAVORATO NI.
[...]
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiara la contumacia di parte convenuta.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere il ricorso.
L'avv. Lavorato precisa le conclusioni come da ricorso modificandole in punto quantum e precisando che la morosità a dicembre 2025 ammonta a € 8800,00 oltre a € 720,00 per accessori.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17766/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAVORATO Parte_1 C.F._1
NI in forza di procura alle liti 16.9.2025
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“NEL MERITO:
-accertato il mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie come indicate e quantificate in premessa, dichiarare risolto per inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato in data 01/01/2024 e, per l'effetto, condannare il sig. al rilascio in favore dell'esponente dell'immobile sito in Torino, Via Controparte_1
Broni n. 1, fissando la data dell'esecuzione nel più breve termine.
-Accertato il mancato pagamento da parte del sig. dei canoni di locazione e Controparte_1
delle spese accessorie dal mese di gennaio 2024 ad oggi, dichiarare tenuto e condannare il medesimo sig. al pagamento della somma di € 8.800,00 per canoni di locazione CP_1
insoluti ed € 720,00 per spese accessorie insolute e/o di quella diversa somma che risulterà dovuta a seguita dell'instauranda istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi oltre addizionali di legge. pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.9.2025, , premesso di aver locato a Parte_1
un immobile sito in Torino, Via Broni n. 1, censito al N.C.E.U. del Comune Controparte_1
di Torino al foglio 1377, part. 107, sub. 13 composto da ingresso su cucina, disimpegno, bagno e camera, con contratto sottoscritto il 1.1.2024 e registrato il 29.1.2024 per un canone annuo di € 4.400,00, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di gennaio 2024 e csì per € 7.700,00 oltre a € 660,00 per spese accessorie e chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto e la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 7.700,00 per canoni, € 660,00 per spese accessorie, oltre alle mensilità successivamente maturate di € 370,00 cadauna sino all'effettivo rilascio.
Il ricorso veniva notificato a ex art. 143 c.p.c. All'udienza odierna, dichiarata Controparte_2
la contumacia di parte convenuta, parte ricorrente ha discusso il ricorso sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.Premesso che la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 risulta assolta, nel merito la domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Parte ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 3) da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuale di€ 4.400,00 da pagarsi in rate mensili di €
370,00 cadauna e ha allegato l'inadempimento della controparte.
Il convenuto, rimasto contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lui il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001) deve sul punto ritenersi fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza ex art. 5 della Legge 392/1978, essendo di numerose mensilità, ed è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della data del ricorso e della data di inizio della morosità, nonché della destinazione dell'immobile locato, si stima equo fissare la data del 15.1.2026. pagina 3 di 4 3.Il sig. va inoltre condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € CP_1
8.880,00 per canoni di locazione maturati da gennaio 2014 a dicembre 2025, oltre ad € 720,00
a titolo di spese accessorie, nonché al pagamento di € 370,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di gennaio 2026 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ivi compreso il compenso per la fase di attivazione della mediazione, valori minimi dello scaglione alla luce della semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 1.920,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
RISOLVE per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.1.2024, registrato in data 29.1.2024, relativo all'immobile sito in Torino Via Broni n. 1;
CONDANNA al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, nella Controparte_1
disponibilità della ricorrente;
FISSA per l'esecuzione la data del 15.1.2026.
CONDANNA a corrispondere ad la somma di € 8.800,00 Controparte_1 Parte_1
per canoni, di € 720,00 per spese accessorie, oltre ai canoni a scadere dal mese di gennaio
2026 pari ad € 370,00 mensili sino alla data dell'effettivo rilascio. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 1.920,00 per compenso ed € 179,51 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17766/2025 tra
con il patrocinio dell'avv. LAVORATO Antonio in forza di procura alle liti Parte_1
16.9.2025
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per Parte_1
l'avv. LAVORATO NI.
[...]
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiara la contumacia di parte convenuta.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere il ricorso.
L'avv. Lavorato precisa le conclusioni come da ricorso modificandole in punto quantum e precisando che la morosità a dicembre 2025 ammonta a € 8800,00 oltre a € 720,00 per accessori.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17766/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAVORATO Parte_1 C.F._1
NI in forza di procura alle liti 16.9.2025
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“NEL MERITO:
-accertato il mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie come indicate e quantificate in premessa, dichiarare risolto per inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato in data 01/01/2024 e, per l'effetto, condannare il sig. al rilascio in favore dell'esponente dell'immobile sito in Torino, Via Controparte_1
Broni n. 1, fissando la data dell'esecuzione nel più breve termine.
-Accertato il mancato pagamento da parte del sig. dei canoni di locazione e Controparte_1
delle spese accessorie dal mese di gennaio 2024 ad oggi, dichiarare tenuto e condannare il medesimo sig. al pagamento della somma di € 8.800,00 per canoni di locazione CP_1
insoluti ed € 720,00 per spese accessorie insolute e/o di quella diversa somma che risulterà dovuta a seguita dell'instauranda istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi oltre addizionali di legge. pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.9.2025, , premesso di aver locato a Parte_1
un immobile sito in Torino, Via Broni n. 1, censito al N.C.E.U. del Comune Controparte_1
di Torino al foglio 1377, part. 107, sub. 13 composto da ingresso su cucina, disimpegno, bagno e camera, con contratto sottoscritto il 1.1.2024 e registrato il 29.1.2024 per un canone annuo di € 4.400,00, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di gennaio 2024 e csì per € 7.700,00 oltre a € 660,00 per spese accessorie e chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto e la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 7.700,00 per canoni, € 660,00 per spese accessorie, oltre alle mensilità successivamente maturate di € 370,00 cadauna sino all'effettivo rilascio.
Il ricorso veniva notificato a ex art. 143 c.p.c. All'udienza odierna, dichiarata Controparte_2
la contumacia di parte convenuta, parte ricorrente ha discusso il ricorso sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.Premesso che la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 risulta assolta, nel merito la domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Parte ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 3) da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuale di€ 4.400,00 da pagarsi in rate mensili di €
370,00 cadauna e ha allegato l'inadempimento della controparte.
Il convenuto, rimasto contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lui il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001) deve sul punto ritenersi fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza ex art. 5 della Legge 392/1978, essendo di numerose mensilità, ed è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della data del ricorso e della data di inizio della morosità, nonché della destinazione dell'immobile locato, si stima equo fissare la data del 15.1.2026. pagina 3 di 4 3.Il sig. va inoltre condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € CP_1
8.880,00 per canoni di locazione maturati da gennaio 2014 a dicembre 2025, oltre ad € 720,00
a titolo di spese accessorie, nonché al pagamento di € 370,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di gennaio 2026 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ivi compreso il compenso per la fase di attivazione della mediazione, valori minimi dello scaglione alla luce della semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 1.920,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
RISOLVE per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1.1.2024, registrato in data 29.1.2024, relativo all'immobile sito in Torino Via Broni n. 1;
CONDANNA al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, nella Controparte_1
disponibilità della ricorrente;
FISSA per l'esecuzione la data del 15.1.2026.
CONDANNA a corrispondere ad la somma di € 8.800,00 Controparte_1 Parte_1
per canoni, di € 720,00 per spese accessorie, oltre ai canoni a scadere dal mese di gennaio
2026 pari ad € 370,00 mensili sino alla data dell'effettivo rilascio. condanna a rimborsare ad le spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 1.920,00 per compenso ed € 179,51 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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