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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
RA DE BO Presidente
AN CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 613/2020, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 generale di nato a [...] il [...], Controparte_1
nata a [...] il [...], Parte_2 CP_2
nato a [...] il [...], nonché di procuratore
[...] speciale di nata a [...] il [...], tutti CP_3 eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
VA (PE) il 03.09.2019;
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Antonio Ciccarelli
appellante
contro , con sede in 9 Seagrave Road, SW6 1RP Londra, Controparte_4
Gran Bretagna P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
e
nato a [...] il [...]; Controparte_5
appellati contumaci
avente ad oggetto: impugnazione del lodo arbitrale in arbitrato rituale pronunciato in data 20.01.2020 dall'Arbitro Unico , nella controversia tra Persona_2 [...]
, Avv. e . Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
Conclusioni dell'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 luglio
2025:
“CHIEDE
Che l'Ecc.ma Corte di Appello dei L'Aquila, in accoglimento della domanda introduttiva di causa, dichiari la nullità del lodo oggetto di causa;
con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
Fatto e diritto
1. La società attivava la clausola arbitrale prevista nell'art. 9 del Controparte_4 contratto preliminare del 09.02.2019 e adiva l'Arbitro Unico al fine Persona_2 di sentir dichiarare il trasferimento di un compendio immobiliare in proprio favore ex art. 2932 c.c., con provvedimento costitutivo in sostituzione dell'atto notarile definitivo non formalizzato nei termini previsti nel contratto preliminare.
1.1 A fondamento della domanda, la società ricorrente rappresentava che con contratto preliminare di conferimento di immobili in società, stipulato in data 09.02.2019 in
VA (PE) tra essa società e quest'ultimo si era impegnato a Persona_1 conferire nella società i seguenti immobili: a) villino iscritto al Catasto Urbano, foglio 8, particella 1185, sub 5, sub 9 cat. A/7 classe 10, consistenza 15 vani, in via Volga (via
Oder), VA (PE) piano S1-T-1; b) autorimessa iscritta al Catasto Urbano al foglio 8, particella 1185 sub 10, cat. C/6, classe 7, consistenza 84 mq, in Via Volga 5
pag. 2/14 (Via Oder), VA (PE) piano S1; c) appartamento iscritto al Catasto Urbano al foglio 15, particella 155, cat. A/4 classe 2, consistenza 7,5 vani, in Via Ortaglie 5, piano
T-1-2, Sant'Angelo del Pesco (IS); d) appartamento iscritto al Catasto Urbano al foglio
14, particella 413, sub 2, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, in Via Roma 46/A, piano T-1-2, Sant'Angelo del Pesco (IS); e) garage iscritto al Catasto Urbano al foglio
14, particella 413, sub 1, cat. C/ 6, classe 2, consistenza 84 mq, in Via Roma 46/b,
PIANO t, Sant'Angelo del Pesco (IS).
Deduceva che non si era presentato presso il notaio alla data pattuita Persona_1 per il rogito, da effettuarsi entro e non oltre il 31.05.2019, e che pertanto era interesse di essa società attivare la clausola arbitrale contenuta nel contratto preliminare al fine di ottenere una pronuncia sostitutiva del contratto definitivo che non aveva avuto luogo.
1.2 Costituitosi regolarmente l'arbitrato in data 10 luglio 2019, compariva solo parte ricorrente e l'arbitro fissava una nuova udienza in data 2 ottobre Persona_2
2019. In data 3 settembre 2019 decedeva e, pertanto, l'arbitro, edotto Persona_1 della circostanza, sospendeva il procedimento assegnando a parte ricorrente termine di sessanta giorni per la notifica agli eredi dell'atto di riassunzione contenente l'invito ai predetti a comparire alla successiva udienza. In data 15 novembre 2019 la società ricorrente provvedeva alla notifica dell'atto di riassunzione agli eredi, con invito a comparire alla successiva udienza fissata in data 30 novembre 2019.
Nelle more, l'Arbitro, avuto conoscenza della circostanza dell'esistenza di un testamento del de cuius depositato presso il notaio con studio Persona_3 in Teramo, provvedeva a richiedere copia del testamento, informando parte ricorrente dell'esistenza di un erede, , a cui il aveva lasciato Controparte_5 Persona_1 tutti i suoi beni mobili, tra cui le azioni societarie. Di conseguenza, la ricorrente inviava all'indirizzo del invito a partecipare all'udienza del 30 novembre 2019 al fine CP_5 di poter manifestare un eventuale dissenso all'attribuzione dei titoli azionari in proprio favore.
Tuttavia, all'udienza del 30 novembre 2019 non si costituivano né comparivano sia gli eredi del defunto sia il terzo chiamato , il quale Persona_1 Controparte_5
pag. 3/14 comunicava di non avere alcun interesse alla partecipazione al giudizio e a ricevere le relative comunicazioni, accettando ciò nondimeno l'attribuzione delle azioni nel caso in cui il giudizio arbitrale si fosse concluso conformemente alle richieste di parte ricorrente.
In data 16 dicembre 2019 l'Arbitro, verificata la regolarità della notifica agli eredi mediante la documentazione esibita, ne dichiarava la contumacia e ammetteva la prova grafologica richiesta da parte ricorrente tramite un proprio consulente, volta alla verifica dell'autenticità della firma del defunto nominando contestualmente quale Per_1 proprio consulente tecnico il perito grafologo Dott. . Persona_4
Tratteneva, quindi, la causa a decisione.
1.3 Con lodo arbitrale emesso in data 20.01.2020 l'Arbitro Unico accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, trasferito in favore della società la proprietà delle Controparte_4 unità immobiliari oggetto di causa e assegnava all'erede dei beni mobili, CP_5
300.000 azioni della società, per un valore complessivo pari ad € 300.000,00.
[...]
In particolare, l'Arbitro unico, alla luce delle perizie grafologiche del consulente tecnico di parte Dott. e del consulente tecnico d'ufficio Dott. , Persona_5 Persona_4 che avevano confrontato la sottoscrizione apposta sul preliminare con quella presente sul documento d'identità, accertava l'autenticità delle firme di sul Persona_1 contratto preliminare, eliminando ogni dubbio in ordine alla genuinità della pattuizione contrattuale oggetto di arbitrato.
Nel merito, rilevato che il conferente intendeva porre parte di beni di sua esclusiva proprietà in un veicolo societario costituito in altro Stato membro allo scopo di acquisire una partecipazione rilevante, sebbene minoritaria, nella società ricorrente, dove vi era stato poi l'avvicendamento nella gestione, passata al Valori solo successivamente alla sottoscrizione del preliminare e che, allorché gli accordi in esso consacrati non erano stati rispettati (per non essersi presentato il promissario conferente al rogito, previsto per il 31 Maggio 2019), il rappresentante legale della succeduto Controparte_4 all'originario contraente, aveva semplicemente dato corso ai rimedi legali previsti per la pag. 4/14 circostanza, ovvero 1'avvio di un procedimento arbitrale, previsto da esplicita clausola compromissoria, accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c. proposta dalla e, per l'effetto, trasferiva alla società la Controparte_4 proprietà delle unità immobiliari oggetto di causa e assegnava all'erede dei beni mobili
300.000 azioni (da un euro ciascuna) della , Controparte_5 Controparte_4 per un valore complessivo di € 300.000,00.
2. Il presente giudizio di impugnazione del lodo.
L'Avv. nella qualità di procuratore generale di Parte_1 CP_1
nonché di procuratore
[...] Parte_2 Controparte_2 speciale di tutti eredi di , ha Controparte_3 Persona_1 impugnato il lodo definitivo di cui ha eccepito la nullità per i seguenti motivi.
2.1 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 1 per inesistenza della clausola compromissoria – Disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione”.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità del lodo ex art. 829 comma1 n. 1
c.p.c. per inesistenza della clausola compromissoria, deducendo che il contratto preliminare di conferimento di immobili in società e la clausola compromissoria ivi contemplata all'art. 9 sarebbero affetti da nullità in quanto non sottoscritti da Per_1
come emerso anche dal parere preliminare del 10.02.2020 a firma della
[...]
Dott.ssa , perito grafologo. Persona_6
Ha, poi, dichiarato ex art. 214 comma 2 c.p.c. di non conoscere il contratto preliminare de quo e la sottoscrizione in calce allo stesso, evidenziando di aver proposto anche querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Pescara.
2.2 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 2 c.p.c. - Mancata accettazione da parte dell'arbitro unico – Mancanza di requisiti in capo all'arbitro”.
Con il secondo motivo, ha eccepito la nullità del lodo per la mancata accettazione dell'arbitro, deducendo che non risulterebbe l'accettazione formale dell'incarico da parte del Geom. Per_2
pag. 5/14 Inoltre, ha eccepito la nullità del lodo per la mancanza dei requisiti in capo all'arbitro, il quale risultava sospeso dall'albo dei geometri per tutta la durata del procedimento arbitrale e sottoscriveva il lodo quando ancora perdurava la sospensione e l'interessato non possedeva i requisiti di idoneità. Ha argomentato che, sebbene la sospensione dall'Albo non precludesse, in astratto, al di esercitare le funzioni di arbitro, la Per_2 stessa quantomeno avrebbe dovuto essere comunicata alle parti in occasione dell'accettazione dell'incarico al fine di consentire loro di valutare se la sospensione fosse o meno rilevante e se permanessero in capo a lui tutti i requisiti di idoneità per adempiere all'incarico.
2.3 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 9 c.p.c., per inosservanza del principio del contraddittorio”.
In relazione a tale motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito la nullità del lodo per la violazione del principio del contraddittorio. Nello specifico, ha evidenziato come l'assenza degli eredi del nel procedimento arbitrale fosse stata determinata dalla Per_1 non conoscenza (e non conoscibilità di fatto) della procedura in corso, in quanto non informati né messi in condizione di difendersi.
Ha poi contestato la mancata verifica, da parte dell'arbitro, della corretta notifica della domanda arbitrale in quanto, proprio in virtù dell'assenza di e al fine Persona_1 di verificare e garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, avrebbe dovuto chiedere e pretendere da la prova dell'avvenuta notifica al Controparte_6 Per_1 della domanda di arbitrato, ossia della volontà di avvalersi della procedura arbitrale e darne atto nel lodo.
Ha, inoltre, censurato l'operato dell'arbitro il quale, dopo aver ammesso la prova richiesta da parte attrice (perizia grafologica) invitandola a produrre copia di tale elaborato peritale e nominato quale proprio consulente il Dott. Persona_4 avrebbe dovuto comunicarlo formalmente agli eredi del al fine di consentire Per_1 loro di nominare un proprio consulente di parte.
Ancora, ha osservato che rappresenta una grave violazione del principio del contraddittorio il rifiuto ingiustificato dell'arbitro di mettere a disposizione degli eredi pag. 6/14 del tutta la documentazione inerente alla procedura arbitrale, al fine di Per_1 consentire di sviluppare il gravame in maniera precisa e puntuale.
2.4 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 5, c.p.c. per difetto dei requisiti previsti dall'art. 823 c.p.c.”.
Al riguardo, ha eccepito la nullità, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., per difetto dei requisiti indicati dall'art. 823 c.p.c., censurando, in particolare, la carenza di motivazione del lodo che non avrebbe chiaramente illustrato come si sarebbe formato il rifiuto del a stipulare l'atto definitivo, né motivato in ordine alle modalità Per_1 dell'invito, della data e del ricevimento dello stesso.
2.5 “Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 cpc, comma 1, n. 4, per avere lo stesso pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato”.
Sotto tale aspetto, ha contestato la nullità del lodo argomentando che l'arbitro, attribuendo le azioni previste dal preliminare a presunto erede Controparte_5 testamentario, non solo avrebbe erroneamente interpretato la scheda testamentaria, ma sarebbe andato oltre i limiti della convenzione d'arbitrato.
2.6 “Nullità del lodo ex art. 829 cpc, 4° comma, n. 2, c.p.c. per violazione delle regole di diritto”.
Da ultimo, ha eccepito le nullità del lodo per violazione delle regole di diritto deducendo che l'arbitro avrebbe disposto una verifica grafologica irrituale senza che vi fosse alcun disconoscimento formale e senza la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 819 bis comma 1 c.p.c., con conseguente violazione delle regole di diritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Ha, inoltre, evidenziato la palese violazione del principio del contraddittorio e la violazione delle regole di diritto per avere l'arbitro fissato termini e udienze in violazione dei tempi procedurali e senza garantire i sessanta giorni previsti per la riassunzione dopo la morte del atteso che, all'udienza del 02.10.2019, venuto a Per_1 conoscenza del decesso avvenuto il 03.09.2019, aveva disposto la sospensione del pag. 7/14 procedimento e assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta per la notifica agli eredi dell'atto di riassunzione, omettendo tuttavia di fissare la relativa udienza a data successiva al 02.12.2019, ovvero dopo lo spirare del concesso termine.
3. Nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto dedotto e Controparte_4 argomentato da controparte eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività ai sensi dell'art. 829 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
4. Con ordinanza del 13.04.2021 l'intestata Corte ha sospeso l'efficacia del lodo impugnato e contestualmente ordinato che l'impugnazione fosse notificata anche a terzo chiamato in causa nel corso del procedimento arbitrale. Controparte_5
5. L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_5
6. Con ordinanza del 13.12.2022 è stata, quindi, disposta la sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione, con sentenza irrevocabile, del giudizio iscritto al ruolo generale n. 2028/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Pescara
(innanzi al quale era stata proposta in via principale querela di falso del contratto preliminare contenente la clausola compromissoria), vertendosi in un caso nel quale altro giudice è chiamato a risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa.
7. Con istanza ex art. 297 comma 1 c.p.c., depositata in data 17.12.2024, parte appellante ha riassunto il processo;
la non si è costituita Controparte_7 in seguito alla riassunzione del procedimento ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 08.07.2025.
Motivi della decisione.
8. Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e dell'atto di riassunzione e la mancata costituzione in giudizio, deve ribadirsi la contumacia delle parti appellate, e . Controparte_5 Controparte_4
8.1 Sempre in via preliminare, come già rilevato con l'ordinanza pubblicata in data 30 gennaio 2023, in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. pag. 8/14 14469/2017, va rigettata l'eccezione di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 828 c.p.c. avanzata dalla società.
Ed invero, premesso che tale norma, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che “1. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo … 2. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione”, nel caso di specie non vi è prova della tardività nella proposizione del gravame e ciò in quanto non è stata comprovata l'effettuazione di notificazione del lodo nelle forme previste dal codice di rito, tale da determinare il decorso del termine breve per l'impugnazione; risulta, invero, allegato unicamente un foglio attestante l'accettazione di raccomandata, da parte di
[...]
, inviata nei confronti degli eredi del senza che sia peraltro dato CP_8 Per_1 evincere quale sia l'atto inviato, nonché la ricezione del medesimo da parte dei destinatari, difettando finanche l'allegazione dell'avviso di ricevimento. Di contro, per come dato atto dalla stessa parte impugnata, l'impugnazione avverso il lodo sottoscritto in data 21.01.2020 risulta essere stata proposta in data 19.06.2020 e, quindi, entro il termine decadenziale stabilito dall' art. 828 comma 2 c.p.c.
In ogni caso, giova rammentare che, come correttamente dedotto da parte appellante, all'epoca dei fatti erano in vigore le disposizioni straordinarie per l'emergenza epidemiologica relativa al Covid-19 e, per il processo civile, penale e tributario, era stata introdotta la sospensione straordinaria dal 09.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83 D.L.
n. 18/2020 e art. 36 comma 1 D.L. n. 23/2020) e, nel caso di specie, anche volendo reputare corretto l'assunto dell'appellata circa l'avvenuta notifica del lodo impugnato, ad istanza dello stesso arbitro, con raccomandate a/r del 27.01.2020, il termine per l'impugnazione scadeva in data 29.06.2020 e l'impugnazione è stata notificata in data
19.06.2020, quindi nel rispetto del termine di 90 giorni.
8.2 Ancora in via preliminare, è opportuno rammentare in linea generale la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale che può evincersi nel tratto distintivo di tale ultimo mezzo di impugnazione consistente nel fatto che esso è strutturato come una forma di impugnazione rescindente pag. 9/14 in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c., fatto valere. Come ribadito anche da recente giurisprudenza di legittimità infatti “Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo
e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al
Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli
Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.” (cfr. Cass
Civ, Sez I, n. 7681/2020). Ne consegue quindi che è essenziale, a pena di inammissibilità, l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità, con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.
8.3 Sempre in via preliminare, deve chiarirsi la disciplina applicabile al lodo in esame, trattandosi di clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 del contratto preliminare stipulato in data 9 febbraio 2019, quindi successivamente dell'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato prevista dal D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, e di domanda di arbitrato presentata anch'essa successivamente alla richiamata normativa. Pertanto, nel caso di specie, risulta applicabile la nuova normativa di cui all'art. 829 comma 3 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40/2006, nella parte in cui prevede che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso
pag. 10/14 l'impugnazione delle decisioni per contrarietà di ordine pubblico”, con ciò rovesciandosi l'impostazione prevista sotto la disciplina previgente secondo cui l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che non fosse espressamente esclusa dalle parti.
Quindi, applicandosi la nuova formulazione di cui all'art. 829 c.p.c. successivo alla riforma del D.lgs. n. 40 /2006, devono ritenersi inammissibili i motivi di impugnazione proposti di nullità del lodo per violazioni di diritto.
Nel caso in esame, la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto preliminare del 09 febbraio 2019, nella parte in cui dispone che “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un arbitro unico.
L'arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto. L'arbitro potrà condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale. Le parti fin d'ora, di comune accordo, nominato come arbitro il geometra , nato a [...]_2
(TE) il 30/06/1944, CF. , domiciliato in via Strasburgo go 9, C.F._2
VA (PE) cap 65015. La sede dell'eventuale arbitrato è in VA (PE) presso il suddetto domicilio”, non prevede la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. Né risulta applicabile l'art. 36 del D.lgs. n. 5/2003, atteso che tale previsione normativa prevede che il lodo sia impugnabile, a norma dell'articolo 829 comma 2 c.p.c., quando gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, circostanze evidentemente non rinvenibili nel caso di specie, nel quale non emergono né questioni non compromettibili né l'impugnazione di delibere assembleare.
8.4 Nel merito, l'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
pag. 11/14 8.4.1 In particolare, fondato è il primo motivo di gravame, avente carattere assorbente rispetto a ogni altra questione di rito o di merito, con il quale l'appellante ha eccepito la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c. per inesistenza del contratto preliminare e della clausola compromissoria ivi contenuta in quanto non sottoscritti da
Persona_1
Ed invero, come già in precedenza evidenziato, l'intestata Corte, con l'ordinanza del
13.12.2022 ha sospeso il presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto dinanzi al Tribunale di Pescara era stata proposta in via principale querela di falso del contratto preliminare contenente la clausola compromissoria.
La causa è stata decisa in primo grado con le sentenze n. 1100/2021 (non definitiva), pubblicata il 23.08.2021 e n. 202/2023 (definitiva), pubblicata il 08.02.2023, con la quale il Tribunale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio (nella quale il CTU Avv. nel suo elaborato peritale depositato in Persona_7 data 23.05.2022, in risposta ai quesiti formulati, dopo aver rilevato che “Dagli accertamenti espletati, si evince che le firme a nome di cui al Persona_1
“contratto preliminare di conferimento d'immobili in società” sottoscritto in Pescara il
09 febbraio 2019, oggetto di causa, sono caratterizzate da grafia spersonalizzata, da gesto grafomotorio con basso impulso e ritmo scadente, velocità in media piuttosto bassa ed, inoltre, da incertezze non genuine tanto che l'insieme di tali segni e caratteri indicano una grafia priva di naturalezza e verosimilmente di spontaneità; al contrario le numerose firme di comparazione esaminate in originale sui documenti indicati dal
Giudice e reperiti presso il Comune di VA (PE), il Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), lo Studio notarile in Pescara, nonché appresi Persona_8 dalle Parti (v. supra elenco), sono caratterizzate su tutto da naturalezza e spontaneità del gesto grafomotorio, dall'alto grado di originalità…..”, accertava che “dalla complessiva e ponderata valutazione delle firme la cui autenticità è contestata e di quelle utilizzate in chiave comparativa, le firme a nome di cui al Persona_1
“contratto preliminare di conferimento d'immobili in società” firmato in Pescara il 09 febbraio 2019 non sono riconducibili alla mano del sig. . Il giudizio è Persona_1 espresso secondo un grado di elevata probabilità razionale prossimo alla certezza.”),
pag. 12/14 ha affermato che “Va, dunque, dichiarata la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte a margine e in calce al contratto preliminare di Persona_1 conferimento d'immobili in società, (apparentemente) stipulato in Pescara il 09 febbraio 2019, e ne va disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 537 c.p.p. Va conseguentemente accolta anche la domanda di nullità del contratto per difetto del consenso, atteso che, non essendo le citate sottoscrizioni riferibili a Persona_1 manca il suo consenso e dunque l'accordo delle parti, cioè un elemento essenziale del contratto ex art.1325 n.1 c.c. (oltre che la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt.1325 n.4, 1350 e 1351 c.c.).”
Avverso dette sentenze la società ha proposto appello Controparte_7 instaurando il procedimento iscritto al n. 330/2023 R.G. e la Corte d'Appello di
L'Aquila, con sentenza n. 1234/2024 pubblicata in data 04.10.2024 e passata in giudicato in data 09.12.2024, ha rigettato il gravame, confermando le sentenze del
Tribunale di Pescara, così riconoscendo la piena validità della perizia grafologica eseguita dall'Avv. Mario Paduli e rilevando, per quanto di interesse, che la CTU era stata correttamente espletata con metodo grafologico integrato e che le censure della società non ne scalfivano la coerenza e completezza tecnica.
Ne deriva che l'accoglimento della querela di falso in ordine alla autenticità della sottoscrizione del e la conseguente declaratoria di nullità del contratto Per_1 preliminare del 09.02.2019 e della relativa clausola compromissoria ivi contenuta, presupposto del giudizio arbitrale e del relativo lodo definitivo, comportano la nullità del lodo impugnato.
8.4.2 Stante la portata assorbente della pronuncia di nullità del lodo per il motivo sopra indicato, non appare necessario procedere all'esame degli ulteriori motivi di appello.
9. Pertanto, per i motivi sopra illustrati, deve accogliersi l'impugnazione proposta e dichiararsi la nullità del lodo pronunciato in VA (PE) in data 20.01.2020, con condanna al pagamento delle relative spese a carico di parte appellata.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione pag. 13/14 proprio delle cause di valore indeterminabile a complessità media, vanno poste a carico della appellata , in ragione del principio della soccombenza, Controparte_4 mentre si ritiene sussistano giusti motivi per dichiararne l'irripetibilità nei confronti di
Controparte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Avv. Parte_1 avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 20.01.2020, nei confronti di Controparte_4
e , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...] Controparte_5
1) accoglie l'impugnazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del lodo pronunciato in
VA (PE) in data 20.01.2020 tra , Avv. Controparte_4 Parte_1
e ;
[...] Controparte_5
2) condanna la alla rifusione in favore di parte appellante delle Controparte_4 spese del lodo, così come in esso quantificate, oltre che delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 804,00 per esborsi e € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di . Controparte_5
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 dicembre 2025
Consigliere est.
AN CC
Presidente
RA DE BO
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai magistrati
RA DE BO Presidente
AN CC Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 613/2020, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 generale di nato a [...] il [...], Controparte_1
nata a [...] il [...], Parte_2 CP_2
nato a [...] il [...], nonché di procuratore
[...] speciale di nata a [...] il [...], tutti CP_3 eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
VA (PE) il 03.09.2019;
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Antonio Ciccarelli
appellante
contro , con sede in 9 Seagrave Road, SW6 1RP Londra, Controparte_4
Gran Bretagna P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
e
nato a [...] il [...]; Controparte_5
appellati contumaci
avente ad oggetto: impugnazione del lodo arbitrale in arbitrato rituale pronunciato in data 20.01.2020 dall'Arbitro Unico , nella controversia tra Persona_2 [...]
, Avv. e . Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
Conclusioni dell'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 7 luglio
2025:
“CHIEDE
Che l'Ecc.ma Corte di Appello dei L'Aquila, in accoglimento della domanda introduttiva di causa, dichiari la nullità del lodo oggetto di causa;
con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
Fatto e diritto
1. La società attivava la clausola arbitrale prevista nell'art. 9 del Controparte_4 contratto preliminare del 09.02.2019 e adiva l'Arbitro Unico al fine Persona_2 di sentir dichiarare il trasferimento di un compendio immobiliare in proprio favore ex art. 2932 c.c., con provvedimento costitutivo in sostituzione dell'atto notarile definitivo non formalizzato nei termini previsti nel contratto preliminare.
1.1 A fondamento della domanda, la società ricorrente rappresentava che con contratto preliminare di conferimento di immobili in società, stipulato in data 09.02.2019 in
VA (PE) tra essa società e quest'ultimo si era impegnato a Persona_1 conferire nella società i seguenti immobili: a) villino iscritto al Catasto Urbano, foglio 8, particella 1185, sub 5, sub 9 cat. A/7 classe 10, consistenza 15 vani, in via Volga (via
Oder), VA (PE) piano S1-T-1; b) autorimessa iscritta al Catasto Urbano al foglio 8, particella 1185 sub 10, cat. C/6, classe 7, consistenza 84 mq, in Via Volga 5
pag. 2/14 (Via Oder), VA (PE) piano S1; c) appartamento iscritto al Catasto Urbano al foglio 15, particella 155, cat. A/4 classe 2, consistenza 7,5 vani, in Via Ortaglie 5, piano
T-1-2, Sant'Angelo del Pesco (IS); d) appartamento iscritto al Catasto Urbano al foglio
14, particella 413, sub 2, cat. A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, in Via Roma 46/A, piano T-1-2, Sant'Angelo del Pesco (IS); e) garage iscritto al Catasto Urbano al foglio
14, particella 413, sub 1, cat. C/ 6, classe 2, consistenza 84 mq, in Via Roma 46/b,
PIANO t, Sant'Angelo del Pesco (IS).
Deduceva che non si era presentato presso il notaio alla data pattuita Persona_1 per il rogito, da effettuarsi entro e non oltre il 31.05.2019, e che pertanto era interesse di essa società attivare la clausola arbitrale contenuta nel contratto preliminare al fine di ottenere una pronuncia sostitutiva del contratto definitivo che non aveva avuto luogo.
1.2 Costituitosi regolarmente l'arbitrato in data 10 luglio 2019, compariva solo parte ricorrente e l'arbitro fissava una nuova udienza in data 2 ottobre Persona_2
2019. In data 3 settembre 2019 decedeva e, pertanto, l'arbitro, edotto Persona_1 della circostanza, sospendeva il procedimento assegnando a parte ricorrente termine di sessanta giorni per la notifica agli eredi dell'atto di riassunzione contenente l'invito ai predetti a comparire alla successiva udienza. In data 15 novembre 2019 la società ricorrente provvedeva alla notifica dell'atto di riassunzione agli eredi, con invito a comparire alla successiva udienza fissata in data 30 novembre 2019.
Nelle more, l'Arbitro, avuto conoscenza della circostanza dell'esistenza di un testamento del de cuius depositato presso il notaio con studio Persona_3 in Teramo, provvedeva a richiedere copia del testamento, informando parte ricorrente dell'esistenza di un erede, , a cui il aveva lasciato Controparte_5 Persona_1 tutti i suoi beni mobili, tra cui le azioni societarie. Di conseguenza, la ricorrente inviava all'indirizzo del invito a partecipare all'udienza del 30 novembre 2019 al fine CP_5 di poter manifestare un eventuale dissenso all'attribuzione dei titoli azionari in proprio favore.
Tuttavia, all'udienza del 30 novembre 2019 non si costituivano né comparivano sia gli eredi del defunto sia il terzo chiamato , il quale Persona_1 Controparte_5
pag. 3/14 comunicava di non avere alcun interesse alla partecipazione al giudizio e a ricevere le relative comunicazioni, accettando ciò nondimeno l'attribuzione delle azioni nel caso in cui il giudizio arbitrale si fosse concluso conformemente alle richieste di parte ricorrente.
In data 16 dicembre 2019 l'Arbitro, verificata la regolarità della notifica agli eredi mediante la documentazione esibita, ne dichiarava la contumacia e ammetteva la prova grafologica richiesta da parte ricorrente tramite un proprio consulente, volta alla verifica dell'autenticità della firma del defunto nominando contestualmente quale Per_1 proprio consulente tecnico il perito grafologo Dott. . Persona_4
Tratteneva, quindi, la causa a decisione.
1.3 Con lodo arbitrale emesso in data 20.01.2020 l'Arbitro Unico accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, trasferito in favore della società la proprietà delle Controparte_4 unità immobiliari oggetto di causa e assegnava all'erede dei beni mobili, CP_5
300.000 azioni della società, per un valore complessivo pari ad € 300.000,00.
[...]
In particolare, l'Arbitro unico, alla luce delle perizie grafologiche del consulente tecnico di parte Dott. e del consulente tecnico d'ufficio Dott. , Persona_5 Persona_4 che avevano confrontato la sottoscrizione apposta sul preliminare con quella presente sul documento d'identità, accertava l'autenticità delle firme di sul Persona_1 contratto preliminare, eliminando ogni dubbio in ordine alla genuinità della pattuizione contrattuale oggetto di arbitrato.
Nel merito, rilevato che il conferente intendeva porre parte di beni di sua esclusiva proprietà in un veicolo societario costituito in altro Stato membro allo scopo di acquisire una partecipazione rilevante, sebbene minoritaria, nella società ricorrente, dove vi era stato poi l'avvicendamento nella gestione, passata al Valori solo successivamente alla sottoscrizione del preliminare e che, allorché gli accordi in esso consacrati non erano stati rispettati (per non essersi presentato il promissario conferente al rogito, previsto per il 31 Maggio 2019), il rappresentante legale della succeduto Controparte_4 all'originario contraente, aveva semplicemente dato corso ai rimedi legali previsti per la pag. 4/14 circostanza, ovvero 1'avvio di un procedimento arbitrale, previsto da esplicita clausola compromissoria, accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c. proposta dalla e, per l'effetto, trasferiva alla società la Controparte_4 proprietà delle unità immobiliari oggetto di causa e assegnava all'erede dei beni mobili
300.000 azioni (da un euro ciascuna) della , Controparte_5 Controparte_4 per un valore complessivo di € 300.000,00.
2. Il presente giudizio di impugnazione del lodo.
L'Avv. nella qualità di procuratore generale di Parte_1 CP_1
nonché di procuratore
[...] Parte_2 Controparte_2 speciale di tutti eredi di , ha Controparte_3 Persona_1 impugnato il lodo definitivo di cui ha eccepito la nullità per i seguenti motivi.
2.1 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 1 per inesistenza della clausola compromissoria – Disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione”.
Con il primo motivo, l'appellante ha eccepito la nullità del lodo ex art. 829 comma1 n. 1
c.p.c. per inesistenza della clausola compromissoria, deducendo che il contratto preliminare di conferimento di immobili in società e la clausola compromissoria ivi contemplata all'art. 9 sarebbero affetti da nullità in quanto non sottoscritti da Per_1
come emerso anche dal parere preliminare del 10.02.2020 a firma della
[...]
Dott.ssa , perito grafologo. Persona_6
Ha, poi, dichiarato ex art. 214 comma 2 c.p.c. di non conoscere il contratto preliminare de quo e la sottoscrizione in calce allo stesso, evidenziando di aver proposto anche querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Pescara.
2.2 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 2 c.p.c. - Mancata accettazione da parte dell'arbitro unico – Mancanza di requisiti in capo all'arbitro”.
Con il secondo motivo, ha eccepito la nullità del lodo per la mancata accettazione dell'arbitro, deducendo che non risulterebbe l'accettazione formale dell'incarico da parte del Geom. Per_2
pag. 5/14 Inoltre, ha eccepito la nullità del lodo per la mancanza dei requisiti in capo all'arbitro, il quale risultava sospeso dall'albo dei geometri per tutta la durata del procedimento arbitrale e sottoscriveva il lodo quando ancora perdurava la sospensione e l'interessato non possedeva i requisiti di idoneità. Ha argomentato che, sebbene la sospensione dall'Albo non precludesse, in astratto, al di esercitare le funzioni di arbitro, la Per_2 stessa quantomeno avrebbe dovuto essere comunicata alle parti in occasione dell'accettazione dell'incarico al fine di consentire loro di valutare se la sospensione fosse o meno rilevante e se permanessero in capo a lui tutti i requisiti di idoneità per adempiere all'incarico.
2.3 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 9 c.p.c., per inosservanza del principio del contraddittorio”.
In relazione a tale motivo di doglianza, l'appellante ha eccepito la nullità del lodo per la violazione del principio del contraddittorio. Nello specifico, ha evidenziato come l'assenza degli eredi del nel procedimento arbitrale fosse stata determinata dalla Per_1 non conoscenza (e non conoscibilità di fatto) della procedura in corso, in quanto non informati né messi in condizione di difendersi.
Ha poi contestato la mancata verifica, da parte dell'arbitro, della corretta notifica della domanda arbitrale in quanto, proprio in virtù dell'assenza di e al fine Persona_1 di verificare e garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, avrebbe dovuto chiedere e pretendere da la prova dell'avvenuta notifica al Controparte_6 Per_1 della domanda di arbitrato, ossia della volontà di avvalersi della procedura arbitrale e darne atto nel lodo.
Ha, inoltre, censurato l'operato dell'arbitro il quale, dopo aver ammesso la prova richiesta da parte attrice (perizia grafologica) invitandola a produrre copia di tale elaborato peritale e nominato quale proprio consulente il Dott. Persona_4 avrebbe dovuto comunicarlo formalmente agli eredi del al fine di consentire Per_1 loro di nominare un proprio consulente di parte.
Ancora, ha osservato che rappresenta una grave violazione del principio del contraddittorio il rifiuto ingiustificato dell'arbitro di mettere a disposizione degli eredi pag. 6/14 del tutta la documentazione inerente alla procedura arbitrale, al fine di Per_1 consentire di sviluppare il gravame in maniera precisa e puntuale.
2.4 “Nullità del lodo ex art. 829, 1° comma, n. 5, c.p.c. per difetto dei requisiti previsti dall'art. 823 c.p.c.”.
Al riguardo, ha eccepito la nullità, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., per difetto dei requisiti indicati dall'art. 823 c.p.c., censurando, in particolare, la carenza di motivazione del lodo che non avrebbe chiaramente illustrato come si sarebbe formato il rifiuto del a stipulare l'atto definitivo, né motivato in ordine alle modalità Per_1 dell'invito, della data e del ricevimento dello stesso.
2.5 “Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 cpc, comma 1, n. 4, per avere lo stesso pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato”.
Sotto tale aspetto, ha contestato la nullità del lodo argomentando che l'arbitro, attribuendo le azioni previste dal preliminare a presunto erede Controparte_5 testamentario, non solo avrebbe erroneamente interpretato la scheda testamentaria, ma sarebbe andato oltre i limiti della convenzione d'arbitrato.
2.6 “Nullità del lodo ex art. 829 cpc, 4° comma, n. 2, c.p.c. per violazione delle regole di diritto”.
Da ultimo, ha eccepito le nullità del lodo per violazione delle regole di diritto deducendo che l'arbitro avrebbe disposto una verifica grafologica irrituale senza che vi fosse alcun disconoscimento formale e senza la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 819 bis comma 1 c.p.c., con conseguente violazione delle regole di diritto concernenti la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Ha, inoltre, evidenziato la palese violazione del principio del contraddittorio e la violazione delle regole di diritto per avere l'arbitro fissato termini e udienze in violazione dei tempi procedurali e senza garantire i sessanta giorni previsti per la riassunzione dopo la morte del atteso che, all'udienza del 02.10.2019, venuto a Per_1 conoscenza del decesso avvenuto il 03.09.2019, aveva disposto la sospensione del pag. 7/14 procedimento e assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta per la notifica agli eredi dell'atto di riassunzione, omettendo tuttavia di fissare la relativa udienza a data successiva al 02.12.2019, ovvero dopo lo spirare del concesso termine.
3. Nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto dedotto e Controparte_4 argomentato da controparte eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività ai sensi dell'art. 829 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
4. Con ordinanza del 13.04.2021 l'intestata Corte ha sospeso l'efficacia del lodo impugnato e contestualmente ordinato che l'impugnazione fosse notificata anche a terzo chiamato in causa nel corso del procedimento arbitrale. Controparte_5
5. L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_5
6. Con ordinanza del 13.12.2022 è stata, quindi, disposta la sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione, con sentenza irrevocabile, del giudizio iscritto al ruolo generale n. 2028/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Pescara
(innanzi al quale era stata proposta in via principale querela di falso del contratto preliminare contenente la clausola compromissoria), vertendosi in un caso nel quale altro giudice è chiamato a risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa.
7. Con istanza ex art. 297 comma 1 c.p.c., depositata in data 17.12.2024, parte appellante ha riassunto il processo;
la non si è costituita Controparte_7 in seguito alla riassunzione del procedimento ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 08.07.2025.
Motivi della decisione.
8. Preliminarmente, stante la regolare notifica dell'atto di impugnazione e dell'atto di riassunzione e la mancata costituzione in giudizio, deve ribadirsi la contumacia delle parti appellate, e . Controparte_5 Controparte_4
8.1 Sempre in via preliminare, come già rilevato con l'ordinanza pubblicata in data 30 gennaio 2023, in ossequio a quanto stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. pag. 8/14 14469/2017, va rigettata l'eccezione di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 828 c.p.c. avanzata dalla società.
Ed invero, premesso che tale norma, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che “1. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo … 2. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione”, nel caso di specie non vi è prova della tardività nella proposizione del gravame e ciò in quanto non è stata comprovata l'effettuazione di notificazione del lodo nelle forme previste dal codice di rito, tale da determinare il decorso del termine breve per l'impugnazione; risulta, invero, allegato unicamente un foglio attestante l'accettazione di raccomandata, da parte di
[...]
, inviata nei confronti degli eredi del senza che sia peraltro dato CP_8 Per_1 evincere quale sia l'atto inviato, nonché la ricezione del medesimo da parte dei destinatari, difettando finanche l'allegazione dell'avviso di ricevimento. Di contro, per come dato atto dalla stessa parte impugnata, l'impugnazione avverso il lodo sottoscritto in data 21.01.2020 risulta essere stata proposta in data 19.06.2020 e, quindi, entro il termine decadenziale stabilito dall' art. 828 comma 2 c.p.c.
In ogni caso, giova rammentare che, come correttamente dedotto da parte appellante, all'epoca dei fatti erano in vigore le disposizioni straordinarie per l'emergenza epidemiologica relativa al Covid-19 e, per il processo civile, penale e tributario, era stata introdotta la sospensione straordinaria dal 09.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83 D.L.
n. 18/2020 e art. 36 comma 1 D.L. n. 23/2020) e, nel caso di specie, anche volendo reputare corretto l'assunto dell'appellata circa l'avvenuta notifica del lodo impugnato, ad istanza dello stesso arbitro, con raccomandate a/r del 27.01.2020, il termine per l'impugnazione scadeva in data 29.06.2020 e l'impugnazione è stata notificata in data
19.06.2020, quindi nel rispetto del termine di 90 giorni.
8.2 Ancora in via preliminare, è opportuno rammentare in linea generale la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale che può evincersi nel tratto distintivo di tale ultimo mezzo di impugnazione consistente nel fatto che esso è strutturato come una forma di impugnazione rescindente pag. 9/14 in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale, all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c., fatto valere. Come ribadito anche da recente giurisprudenza di legittimità infatti “Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo
e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al
Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli
Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.” (cfr. Cass
Civ, Sez I, n. 7681/2020). Ne consegue quindi che è essenziale, a pena di inammissibilità, l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità, con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.
8.3 Sempre in via preliminare, deve chiarirsi la disciplina applicabile al lodo in esame, trattandosi di clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 del contratto preliminare stipulato in data 9 febbraio 2019, quindi successivamente dell'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato prevista dal D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, e di domanda di arbitrato presentata anch'essa successivamente alla richiamata normativa. Pertanto, nel caso di specie, risulta applicabile la nuova normativa di cui all'art. 829 comma 3 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 40/2006, nella parte in cui prevede che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso
pag. 10/14 l'impugnazione delle decisioni per contrarietà di ordine pubblico”, con ciò rovesciandosi l'impostazione prevista sotto la disciplina previgente secondo cui l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che non fosse espressamente esclusa dalle parti.
Quindi, applicandosi la nuova formulazione di cui all'art. 829 c.p.c. successivo alla riforma del D.lgs. n. 40 /2006, devono ritenersi inammissibili i motivi di impugnazione proposti di nullità del lodo per violazioni di diritto.
Nel caso in esame, la clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto preliminare del 09 febbraio 2019, nella parte in cui dispone che “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un arbitro unico.
L'arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto. L'arbitro potrà condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale. Le parti fin d'ora, di comune accordo, nominato come arbitro il geometra , nato a [...]_2
(TE) il 30/06/1944, CF. , domiciliato in via Strasburgo go 9, C.F._2
VA (PE) cap 65015. La sede dell'eventuale arbitrato è in VA (PE) presso il suddetto domicilio”, non prevede la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. Né risulta applicabile l'art. 36 del D.lgs. n. 5/2003, atteso che tale previsione normativa prevede che il lodo sia impugnabile, a norma dell'articolo 829 comma 2 c.p.c., quando gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, circostanze evidentemente non rinvenibili nel caso di specie, nel quale non emergono né questioni non compromettibili né l'impugnazione di delibere assembleare.
8.4 Nel merito, l'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
pag. 11/14 8.4.1 In particolare, fondato è il primo motivo di gravame, avente carattere assorbente rispetto a ogni altra questione di rito o di merito, con il quale l'appellante ha eccepito la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c. per inesistenza del contratto preliminare e della clausola compromissoria ivi contenuta in quanto non sottoscritti da
Persona_1
Ed invero, come già in precedenza evidenziato, l'intestata Corte, con l'ordinanza del
13.12.2022 ha sospeso il presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto dinanzi al Tribunale di Pescara era stata proposta in via principale querela di falso del contratto preliminare contenente la clausola compromissoria.
La causa è stata decisa in primo grado con le sentenze n. 1100/2021 (non definitiva), pubblicata il 23.08.2021 e n. 202/2023 (definitiva), pubblicata il 08.02.2023, con la quale il Tribunale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio (nella quale il CTU Avv. nel suo elaborato peritale depositato in Persona_7 data 23.05.2022, in risposta ai quesiti formulati, dopo aver rilevato che “Dagli accertamenti espletati, si evince che le firme a nome di cui al Persona_1
“contratto preliminare di conferimento d'immobili in società” sottoscritto in Pescara il
09 febbraio 2019, oggetto di causa, sono caratterizzate da grafia spersonalizzata, da gesto grafomotorio con basso impulso e ritmo scadente, velocità in media piuttosto bassa ed, inoltre, da incertezze non genuine tanto che l'insieme di tali segni e caratteri indicano una grafia priva di naturalezza e verosimilmente di spontaneità; al contrario le numerose firme di comparazione esaminate in originale sui documenti indicati dal
Giudice e reperiti presso il Comune di VA (PE), il Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), lo Studio notarile in Pescara, nonché appresi Persona_8 dalle Parti (v. supra elenco), sono caratterizzate su tutto da naturalezza e spontaneità del gesto grafomotorio, dall'alto grado di originalità…..”, accertava che “dalla complessiva e ponderata valutazione delle firme la cui autenticità è contestata e di quelle utilizzate in chiave comparativa, le firme a nome di cui al Persona_1
“contratto preliminare di conferimento d'immobili in società” firmato in Pescara il 09 febbraio 2019 non sono riconducibili alla mano del sig. . Il giudizio è Persona_1 espresso secondo un grado di elevata probabilità razionale prossimo alla certezza.”),
pag. 12/14 ha affermato che “Va, dunque, dichiarata la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte a margine e in calce al contratto preliminare di Persona_1 conferimento d'immobili in società, (apparentemente) stipulato in Pescara il 09 febbraio 2019, e ne va disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 537 c.p.p. Va conseguentemente accolta anche la domanda di nullità del contratto per difetto del consenso, atteso che, non essendo le citate sottoscrizioni riferibili a Persona_1 manca il suo consenso e dunque l'accordo delle parti, cioè un elemento essenziale del contratto ex art.1325 n.1 c.c. (oltre che la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt.1325 n.4, 1350 e 1351 c.c.).”
Avverso dette sentenze la società ha proposto appello Controparte_7 instaurando il procedimento iscritto al n. 330/2023 R.G. e la Corte d'Appello di
L'Aquila, con sentenza n. 1234/2024 pubblicata in data 04.10.2024 e passata in giudicato in data 09.12.2024, ha rigettato il gravame, confermando le sentenze del
Tribunale di Pescara, così riconoscendo la piena validità della perizia grafologica eseguita dall'Avv. Mario Paduli e rilevando, per quanto di interesse, che la CTU era stata correttamente espletata con metodo grafologico integrato e che le censure della società non ne scalfivano la coerenza e completezza tecnica.
Ne deriva che l'accoglimento della querela di falso in ordine alla autenticità della sottoscrizione del e la conseguente declaratoria di nullità del contratto Per_1 preliminare del 09.02.2019 e della relativa clausola compromissoria ivi contenuta, presupposto del giudizio arbitrale e del relativo lodo definitivo, comportano la nullità del lodo impugnato.
8.4.2 Stante la portata assorbente della pronuncia di nullità del lodo per il motivo sopra indicato, non appare necessario procedere all'esame degli ulteriori motivi di appello.
9. Pertanto, per i motivi sopra illustrati, deve accogliersi l'impugnazione proposta e dichiararsi la nullità del lodo pronunciato in VA (PE) in data 20.01.2020, con condanna al pagamento delle relative spese a carico di parte appellata.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione pag. 13/14 proprio delle cause di valore indeterminabile a complessità media, vanno poste a carico della appellata , in ragione del principio della soccombenza, Controparte_4 mentre si ritiene sussistano giusti motivi per dichiararne l'irripetibilità nei confronti di
Controparte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Avv. Parte_1 avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 20.01.2020, nei confronti di Controparte_4
e , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...] Controparte_5
1) accoglie l'impugnazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del lodo pronunciato in
VA (PE) in data 20.01.2020 tra , Avv. Controparte_4 Parte_1
e ;
[...] Controparte_5
2) condanna la alla rifusione in favore di parte appellante delle Controparte_4 spese del lodo, così come in esso quantificate, oltre che delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 804,00 per esborsi e € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nei confronti di . Controparte_5
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'1 dicembre 2025
Consigliere est.
AN CC
Presidente
RA DE BO
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