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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2180/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Molina Baiocchi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla via Marconi n. 56;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(PT) alla via Aldo Moro n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Golini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze alla via Gino Capponi n. 26;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14.11.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) il 17.6.2017 con e CP_1
che dalla loro unione non nascevano figli.
I coniugi addivenivano alla separazione consensuale giusto accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte Buggianese il
21.9.2023.
La ricorrente, rappresentando come non vi fosse stata riconciliazione, richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.1.2025, si costituiva in giudizio il quale richiedeva al Tribunale di attivare CP_1
la mediazione familiare al fine di ricostituire un equilibrio con la moglie;
in caso di esito negativo di tale procedimento, si rimetteva alle decisioni del
Tribunale.
All'udienza del 11.2.2025, le parti concordavano di addivenire al divorzio, con compensazione delle spese.
2. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà della ricorrente di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale.
Pertanto, va emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
3. Le spese di lite sono compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17.6.2017 nel Comune di Buggiano (PT) dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
26.1.1981 e nato a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
2 dello Stato Civile) (Atto N. 29, P. II, serie C, anno 2017);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2180/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Molina Baiocchi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme alla via Marconi n. 56;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(PT) alla via Aldo Moro n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Golini, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze alla via Gino Capponi n. 26;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14.11.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) il 17.6.2017 con e CP_1
che dalla loro unione non nascevano figli.
I coniugi addivenivano alla separazione consensuale giusto accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte Buggianese il
21.9.2023.
La ricorrente, rappresentando come non vi fosse stata riconciliazione, richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.1.2025, si costituiva in giudizio il quale richiedeva al Tribunale di attivare CP_1
la mediazione familiare al fine di ricostituire un equilibrio con la moglie;
in caso di esito negativo di tale procedimento, si rimetteva alle decisioni del
Tribunale.
All'udienza del 11.2.2025, le parti concordavano di addivenire al divorzio, con compensazione delle spese.
2. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà della ricorrente di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale.
Pertanto, va emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
3. Le spese di lite sono compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17.6.2017 nel Comune di Buggiano (PT) dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
26.1.1981 e nato a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
2 dello Stato Civile) (Atto N. 29, P. II, serie C, anno 2017);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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