TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/10/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
SEZIONE PRIMA
Il Giudice Designato Dott.ssa RZ PE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2354 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e avente ad oggetto “rapporti condominiali” vertente
TRA
in persona del legale rappr. P.t. elettivamente domiciliata Parte_1 in Taranto presso lo studio dell' Avv. Ilaria Persano, che la rappresenta e difende per delega in atti.
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
all'udienza del 15.10.2025 il procuratore della parte attrice concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi riportate chiedendone l'accoglimento. Nessuno compariva per la parte convenuta rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 maggio 2025 ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: a) ordinare ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. alla Sig.ra ut Controparte_1 supra identificata, di comunicare formalmente alla i Parte_1 nominativi dei condòmini morosi e le rispettive quote millesimali in relazione al credito vantato e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
b) condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la stessa ut supra Controparte_1 identificata a versare alla la somma di euro 100,00, o Parte_1 quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare la sig.ra ut supra identificata al risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale subito dalla da quantificare in via Parte_1 equitativa;
d) In ogni caso, condannare la sig.ra ut supra identificata al Controparte_1 risarcimento del danno per resistenza temeraria ex art. 96 cpc per i motivi esposti.
e) Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario, iva se dovuta, cap in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Deduceva la ricorrente che con decreto ingiuntivo n° 2956/2024 del 14.11.2024, il Giudice di Pace di Taranto Dott.ssa Patrizia Vozza, ingiungeva al
[...]
in persona dell'amministratore Parte_2 CP_1
il pagamento di € 2.966,37 oltre interessi legali dalla domanda fino al
[...] saldo effettivo nonché al pagamento dei compensi e delle spese professionali;
che copie conformi del ricorso e del decreto ingiuntivo venivano notificati a mani dell'amministratore del;
che in difetto di Parte_2 pagamento e di opposizione, in data 05.03.2025 il Giudice di Pace di Taranto emetteva decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cpc;
che in data
18.03.2025 veniva notificato atto di precetto a mani dell'amministratrice condominiale;
che, a seguito di mancato riscontro, la società creditrice in data
17.04.2025 inviava a mezzo pec all'amministratore condominiale, richiesta relativa alle generalità ed alle rispettive quote millesimali dei condòmini morosi ex art.63 disp.att.c.c. al fine di poter agire in via esecutiva;
che nessun pagamento veniva eseguito, né alcuna dichiarazione ex art. 63 disp. att. c.c.
Pag. 2 di 4 veniva fornita;
che pertanto la ditta ricorrente si vedeva costretta ad agire giudizialmente.
Verificata la regolarità delle notifiche e acquisita idonea documentazione, , ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15 ottobre 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa e dalla documentazione acquisita è emersa la parziale fondatezza delle domande proposte dalla parte ricorrente che pertanto possono essere accolte per quanto di ragione.
In particolare dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che, effettivamente l'invito più volte rivolto all'amministratrice del condominio CP_1
ai sensi dell'art. 63 disp. Att cc, volto ad ottenere l'indicazione dei
[...] nominativi e delle relative quote millesimali dei condomini morosi, è rimasto privo di riscontro. Pertanto questa domanda può essere accolta.
Il ricorrente chiede altresì la condanna dell'amministratore inadempiente ex art. 614 bis cpc a pagare la somma di €100,00 per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione del provvedimento, il risarcimento del danno causato al ricorrente a causa del ritardo e la condanna ex art 96 cpc per lite temeraria.
Può trovare accoglimento la domanda di condanna della parte resistente rimasta contumace alla misura di coercizione indiretta prevista dall'art. 614 bis cpc per l'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine di comunicazione che si ritiene di fissare in €30,00 per ogni giorno di ritardo.
Si respingono invece sia la domanda di risarcimento del danno che quella ai sensi dell'art. 96 cpc rimaste rispettivamente sfornite di prova e in assenza dei requisiti di legge.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €1850,00, di cui €150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge sull' onorario che si distraggono in favore del procuratore antistatario.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] in persona del legale rapp. P.t. nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Ordina all'amministratore del condominio di in Taranto Parte_2
Di Nucci Cosimina, di comunicare alla i nominativi dei Parte_1 condomini morosi e le rispettive quote millesimali in relazione al credito vantato e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico in base alle tabelle millesimali in vigore;
b) Condanna ex art 614 bis cpc a versare alla Controparte_2 [...] la somma di €30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1 provvedimento;
c) Rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente;
d) Condanna altresì l'amministratore di condominio alla Controparte_1 refusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi €1850,00, di cui
€150,00 per esborsi oltre accessori come per legge che si distraggono in favore del procuratore per espressa anticipazione.
Così deciso in Taranto il 26.10.2025
Il Giudice
(RZ IA PE)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
SEZIONE PRIMA
Il Giudice Designato Dott.ssa RZ PE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2354 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e avente ad oggetto “rapporti condominiali” vertente
TRA
in persona del legale rappr. P.t. elettivamente domiciliata Parte_1 in Taranto presso lo studio dell' Avv. Ilaria Persano, che la rappresenta e difende per delega in atti.
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
all'udienza del 15.10.2025 il procuratore della parte attrice concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi riportate chiedendone l'accoglimento. Nessuno compariva per la parte convenuta rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 maggio 2025 ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: a) ordinare ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. alla Sig.ra ut Controparte_1 supra identificata, di comunicare formalmente alla i Parte_1 nominativi dei condòmini morosi e le rispettive quote millesimali in relazione al credito vantato e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore;
b) condannare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la stessa ut supra Controparte_1 identificata a versare alla la somma di euro 100,00, o Parte_1 quella diversa ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare la sig.ra ut supra identificata al risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale subito dalla da quantificare in via Parte_1 equitativa;
d) In ogni caso, condannare la sig.ra ut supra identificata al Controparte_1 risarcimento del danno per resistenza temeraria ex art. 96 cpc per i motivi esposti.
e) Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario, iva se dovuta, cap in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Deduceva la ricorrente che con decreto ingiuntivo n° 2956/2024 del 14.11.2024, il Giudice di Pace di Taranto Dott.ssa Patrizia Vozza, ingiungeva al
[...]
in persona dell'amministratore Parte_2 CP_1
il pagamento di € 2.966,37 oltre interessi legali dalla domanda fino al
[...] saldo effettivo nonché al pagamento dei compensi e delle spese professionali;
che copie conformi del ricorso e del decreto ingiuntivo venivano notificati a mani dell'amministratore del;
che in difetto di Parte_2 pagamento e di opposizione, in data 05.03.2025 il Giudice di Pace di Taranto emetteva decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cpc;
che in data
18.03.2025 veniva notificato atto di precetto a mani dell'amministratrice condominiale;
che, a seguito di mancato riscontro, la società creditrice in data
17.04.2025 inviava a mezzo pec all'amministratore condominiale, richiesta relativa alle generalità ed alle rispettive quote millesimali dei condòmini morosi ex art.63 disp.att.c.c. al fine di poter agire in via esecutiva;
che nessun pagamento veniva eseguito, né alcuna dichiarazione ex art. 63 disp. att. c.c.
Pag. 2 di 4 veniva fornita;
che pertanto la ditta ricorrente si vedeva costretta ad agire giudizialmente.
Verificata la regolarità delle notifiche e acquisita idonea documentazione, , ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15 ottobre 2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa e dalla documentazione acquisita è emersa la parziale fondatezza delle domande proposte dalla parte ricorrente che pertanto possono essere accolte per quanto di ragione.
In particolare dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che, effettivamente l'invito più volte rivolto all'amministratrice del condominio CP_1
ai sensi dell'art. 63 disp. Att cc, volto ad ottenere l'indicazione dei
[...] nominativi e delle relative quote millesimali dei condomini morosi, è rimasto privo di riscontro. Pertanto questa domanda può essere accolta.
Il ricorrente chiede altresì la condanna dell'amministratore inadempiente ex art. 614 bis cpc a pagare la somma di €100,00 per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione del provvedimento, il risarcimento del danno causato al ricorrente a causa del ritardo e la condanna ex art 96 cpc per lite temeraria.
Può trovare accoglimento la domanda di condanna della parte resistente rimasta contumace alla misura di coercizione indiretta prevista dall'art. 614 bis cpc per l'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine di comunicazione che si ritiene di fissare in €30,00 per ogni giorno di ritardo.
Si respingono invece sia la domanda di risarcimento del danno che quella ai sensi dell'art. 96 cpc rimaste rispettivamente sfornite di prova e in assenza dei requisiti di legge.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €1850,00, di cui €150,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge sull' onorario che si distraggono in favore del procuratore antistatario.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] in persona del legale rapp. P.t. nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Ordina all'amministratore del condominio di in Taranto Parte_2
Di Nucci Cosimina, di comunicare alla i nominativi dei Parte_1 condomini morosi e le rispettive quote millesimali in relazione al credito vantato e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico in base alle tabelle millesimali in vigore;
b) Condanna ex art 614 bis cpc a versare alla Controparte_2 [...] la somma di €30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1 provvedimento;
c) Rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente;
d) Condanna altresì l'amministratore di condominio alla Controparte_1 refusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi €1850,00, di cui
€150,00 per esborsi oltre accessori come per legge che si distraggono in favore del procuratore per espressa anticipazione.
Così deciso in Taranto il 26.10.2025
Il Giudice
(RZ IA PE)
Pag. 4 di 4