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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MODENA MARCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1150/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031639000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031639000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031639000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031642000 IMP. SOSTITUTIV 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:DICHIARARE nulli, e/o annullare e/o revocare gli AvvisI di liquidazione n. 2021 1T 31639 e n. 2021 1T 31642 emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, U.T. Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA, il 10/07/2024 e notificati il 17/07/2024, nonché tutti gli eventuali atti prodromici e/o conseguenti agli stessi, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto disporre e/o ordinare all'Agenzia delle Entrate lo sgravio totale delle somme richieste nei predetti avvisi di liquidazione nei confronti del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi legali da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e succ. modif. ed integr.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso indicato in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato i due avvisi di liquidazione del pari ivi indicati, relativi il primo alla tassazione di un acquisto immobiliare, ed il secondo alla tassazione della connessa stipulazione di mutuo ipotecario, coi benefici previsti dall'art. 64, comma 6 (l'acquisto) e 8 (il finanziamento) D.L. 73/2021 convertito nella legge n. 106/21, recanti misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età e con un ISEE fino a 40.000 euro annui.
Secondo l'Ufficio, l'ISEE in questione non risultava “in corso di validità” al momento dei rogiti (15.7.21).
Il ricorrente osserva che il proprio ISEE 2020 (relativo ai redditi dell'anno 2018) era pari a € 24.570,04, e quello 2021 (relativo all'anno 2019) a € 33.899,07. Secondo il ricorrente, l'Ufficio (come era emerso dal contraddittorio anteriore al contenzioso) erroneamente confonderebbe il possesso del requisito con il possesso dell'attestato ISEE in corso di validità, osservando in contrario che l'art. 64 non impone, per l'ottenimento del beneficio, altro onere che la dichiarazione veritiera dell'esistenza dei requisiti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, la quale, nelle proprie controdeduzioni (pur non formulando formalmente delle conclusioni) si oppone alle richieste del ricorrente, sulla base dell'interpretazione resa dall'Agenzia stessa con circolare n. 12/E del 14.10.21, secondo cui la sussistenza del requisito deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, e non è quindi possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presentata in data successiva a quella dell'atto, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, visto che la dichiarazione sostitutiva unica è stata presentata il 31.12.2021, e l'attestazione conseguente, rilasciata il 13.1.22, aveva data di inizio e fine validità coincidenti col giorno 31.12.21; mentre l'attestazione 2020 era cessata di validità il 31.12.2020; pertanto, al momento dei rogiti (15.7.21) il contribuente era scoperto di valida attestazione ISEE.
All'udienza del 18.9.25 l'istanza di sospensiva veniva respinta con compensazione delle spese di fase.
All'odierna camera di consiglio la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'espressione “hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento ...”, contenuta nell'art. 64 comma 6 DL 73/21 per descrivere il requisito necessario ad ottenere il beneficio fiscale in questione, presenta un'ambiguità semantica, che può essere risolta adottando una delle due seguenti interpretazioni alternative, potendo il requisito consistere : 1) nel possedere una reddito e un patrimonio che (tra loro combinati secondo la normativa, dipendendo l'ISEE da entrambi gli elementi) rientrino nei limiti indicati, oppure, 2) nel possedere una certificazione valida che attesti quella situazione nei termini richiesti dalla legge. Il ricorrente propende per la prima interpretazione, l'Ufficio per la seconda.
Secondo questo giudice, pur potendo astrattamente l'interpretazione letterale condurre sia all'una che all'altra scelta (secondo l'art. 2 DPCM 5.12.13 n. 159, l'ISEE è uno strumento di valutazione, e viene calcolato in base alla situazione reddituale e a quella patrimoniale;
nella sostanza è un numero), deve essere preferita quella proposta dal ricorrente, in base alla volontà del legislatore . Non vi è dubbio che, come si evince facilmente anche dal titolo della legge in cui la norma recante il beneficio è inserita (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), lo scopo del legislatore era quello di incrementare la domanda, depressa dall'emergenza sanitaria, favorendo al contempo, con la norma in esame, l'accesso alla proprietà della casa di abitazione (già indicato con favore dall'art. 47 secondo comma Cost.) da parte di persone giovani e di reddito non elevato. A tal fine, il requisito previsto dalla legge è per sua natura di carattere sostanziale, e riferito alla situazione economica del richiedente, mentre le certificazioni previste dalla normativa assumono un carattere meramente probatorio e strumentale.
Certamente, è degna di considerazione la preoccupazione dell'Agenzia che il requisito, comunque lo si intenda, sia presente nel momento si compie l'atto che rappresenta il presupposto dell'imposizione fiscale agevolata, e non in un momento diverso. Tuttavia, per come è concretamente disciplinato l'ISEE, una DSU presentata nel corso dell'anno 2021, e una conseguente attestazione rilasciata nel corso dello stesso anno e prima del 15 luglio (data dei rogiti), non potrebbero aver avuto un contenuto diverso da quello della DSU presentata – come in effetti è avvenuto - il 31.12.21, dal momento che, secondo il citato DPCM 159/13, l'indicatore reddituale (che è una delle componenti dell'ISEE, secondo l'art. 2, comma 3) tiene conto dei redditi riferiti al secondo anno solare precedente la dichiarazione della DSU (art. 4, comma 1), e l'indicatore patrimoniale tiene conto della situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della stessa DSU (art. 5 comma 2). Quindi, in qualunque giorno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) di un dato anno – nella specie il 2021 - si presenti la DSU, l'ISEE non potrà essere diverso, perché avrà comunque ad oggetto (per volontà del legislatore) non già esattamente la situazione esistente al momento della dichiarazione, ma una situazione pregressa ed esaurita, poiché riferita comunque al passato (nella specie, il 2019 e il 2020) e non più modificabile (sempre che si dichiari il vero, e sul punto non c'è contestazione).
La tesi formulata nella Circolare dell'Agenzia, a cui l'Ufficio territoriale si è attenuto (ma che non è vincolante per il giudice) pare pertanto condurre, per eccesso di formalismo, ad un risultato divergente dalle intenzioni del legislatore e non imposto dal dato letterale, e quindi da disattendere.
Stante la novità e complessità della questione, pare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MODENA MARCO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1150/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031639000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031639000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031639000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T031642000 IMP. SOSTITUTIV 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:DICHIARARE nulli, e/o annullare e/o revocare gli AvvisI di liquidazione n. 2021 1T 31639 e n. 2021 1T 31642 emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, U.T. Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA, il 10/07/2024 e notificati il 17/07/2024, nonché tutti gli eventuali atti prodromici e/o conseguenti agli stessi, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto disporre e/o ordinare all'Agenzia delle Entrate lo sgravio totale delle somme richieste nei predetti avvisi di liquidazione nei confronti del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi legali da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e succ. modif. ed integr.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso indicato in epigrafe, Ricorrente_1 ha impugnato i due avvisi di liquidazione del pari ivi indicati, relativi il primo alla tassazione di un acquisto immobiliare, ed il secondo alla tassazione della connessa stipulazione di mutuo ipotecario, coi benefici previsti dall'art. 64, comma 6 (l'acquisto) e 8 (il finanziamento) D.L. 73/2021 convertito nella legge n. 106/21, recanti misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età e con un ISEE fino a 40.000 euro annui.
Secondo l'Ufficio, l'ISEE in questione non risultava “in corso di validità” al momento dei rogiti (15.7.21).
Il ricorrente osserva che il proprio ISEE 2020 (relativo ai redditi dell'anno 2018) era pari a € 24.570,04, e quello 2021 (relativo all'anno 2019) a € 33.899,07. Secondo il ricorrente, l'Ufficio (come era emerso dal contraddittorio anteriore al contenzioso) erroneamente confonderebbe il possesso del requisito con il possesso dell'attestato ISEE in corso di validità, osservando in contrario che l'art. 64 non impone, per l'ottenimento del beneficio, altro onere che la dichiarazione veritiera dell'esistenza dei requisiti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, la quale, nelle proprie controdeduzioni (pur non formulando formalmente delle conclusioni) si oppone alle richieste del ricorrente, sulla base dell'interpretazione resa dall'Agenzia stessa con circolare n. 12/E del 14.10.21, secondo cui la sussistenza del requisito deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, e non è quindi possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presentata in data successiva a quella dell'atto, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, visto che la dichiarazione sostitutiva unica è stata presentata il 31.12.2021, e l'attestazione conseguente, rilasciata il 13.1.22, aveva data di inizio e fine validità coincidenti col giorno 31.12.21; mentre l'attestazione 2020 era cessata di validità il 31.12.2020; pertanto, al momento dei rogiti (15.7.21) il contribuente era scoperto di valida attestazione ISEE.
All'udienza del 18.9.25 l'istanza di sospensiva veniva respinta con compensazione delle spese di fase.
All'odierna camera di consiglio la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'espressione “hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento ...”, contenuta nell'art. 64 comma 6 DL 73/21 per descrivere il requisito necessario ad ottenere il beneficio fiscale in questione, presenta un'ambiguità semantica, che può essere risolta adottando una delle due seguenti interpretazioni alternative, potendo il requisito consistere : 1) nel possedere una reddito e un patrimonio che (tra loro combinati secondo la normativa, dipendendo l'ISEE da entrambi gli elementi) rientrino nei limiti indicati, oppure, 2) nel possedere una certificazione valida che attesti quella situazione nei termini richiesti dalla legge. Il ricorrente propende per la prima interpretazione, l'Ufficio per la seconda.
Secondo questo giudice, pur potendo astrattamente l'interpretazione letterale condurre sia all'una che all'altra scelta (secondo l'art. 2 DPCM 5.12.13 n. 159, l'ISEE è uno strumento di valutazione, e viene calcolato in base alla situazione reddituale e a quella patrimoniale;
nella sostanza è un numero), deve essere preferita quella proposta dal ricorrente, in base alla volontà del legislatore . Non vi è dubbio che, come si evince facilmente anche dal titolo della legge in cui la norma recante il beneficio è inserita (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), lo scopo del legislatore era quello di incrementare la domanda, depressa dall'emergenza sanitaria, favorendo al contempo, con la norma in esame, l'accesso alla proprietà della casa di abitazione (già indicato con favore dall'art. 47 secondo comma Cost.) da parte di persone giovani e di reddito non elevato. A tal fine, il requisito previsto dalla legge è per sua natura di carattere sostanziale, e riferito alla situazione economica del richiedente, mentre le certificazioni previste dalla normativa assumono un carattere meramente probatorio e strumentale.
Certamente, è degna di considerazione la preoccupazione dell'Agenzia che il requisito, comunque lo si intenda, sia presente nel momento si compie l'atto che rappresenta il presupposto dell'imposizione fiscale agevolata, e non in un momento diverso. Tuttavia, per come è concretamente disciplinato l'ISEE, una DSU presentata nel corso dell'anno 2021, e una conseguente attestazione rilasciata nel corso dello stesso anno e prima del 15 luglio (data dei rogiti), non potrebbero aver avuto un contenuto diverso da quello della DSU presentata – come in effetti è avvenuto - il 31.12.21, dal momento che, secondo il citato DPCM 159/13, l'indicatore reddituale (che è una delle componenti dell'ISEE, secondo l'art. 2, comma 3) tiene conto dei redditi riferiti al secondo anno solare precedente la dichiarazione della DSU (art. 4, comma 1), e l'indicatore patrimoniale tiene conto della situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della stessa DSU (art. 5 comma 2). Quindi, in qualunque giorno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) di un dato anno – nella specie il 2021 - si presenti la DSU, l'ISEE non potrà essere diverso, perché avrà comunque ad oggetto (per volontà del legislatore) non già esattamente la situazione esistente al momento della dichiarazione, ma una situazione pregressa ed esaurita, poiché riferita comunque al passato (nella specie, il 2019 e il 2020) e non più modificabile (sempre che si dichiari il vero, e sul punto non c'è contestazione).
La tesi formulata nella Circolare dell'Agenzia, a cui l'Ufficio territoriale si è attenuto (ma che non è vincolante per il giudice) pare pertanto condurre, per eccesso di formalismo, ad un risultato divergente dalle intenzioni del legislatore e non imposto dal dato letterale, e quindi da disattendere.
Stante la novità e complessità della questione, pare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.