Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 115
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Requisito ISEE sostanziale e non formale

    Il giudice ritiene che la volontà del legislatore fosse quella di agevolare l'accesso alla proprietà immobiliare per i giovani con redditi non elevati, pertanto il requisito ISEE deve essere inteso in senso sostanziale, riferito alla situazione economica del richiedente. Le certificazioni ISEE hanno carattere meramente probatorio e strumentale. Anche se la DSU viene presentata successivamente, l'ISEE calcolato ha ad oggetto una situazione reddituale e patrimoniale pregressa e non modificabile, quindi la sua validità sostanziale è garantita, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 115
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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