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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/10/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2500/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
OS CLAUDIA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“- Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 06.08.2017; matrimonio trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Gadoni (NU) al n.14, Parte II serie A dell'anno 2017 alle condizioni indicate nell'atto introduttivo e qui riportate per comodità
1. Affidamento figlia minore e turni di genitorialità.
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'immobile attualmente preso in locazione sito in Mirano – Via Castelliviero nr 29/A; ogni successiva variazione di residenza della minore dovrà essere previamente concordata tra i coniugi, nell'interesse della minore e comunicata all'altro coniuge. Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni fine settimana dal sabato mattina al Per_1 martedì mattina, quando il sig riaccompagnerà la figlia a scuola o a casa della madre Pt_1 nei periodi in cui non c'è scuola.
Inoltre, il padre starà con la figlia nei giorni della settimana in cui non è in trasferta lavorativa e in tali circostanze la minore trascorrerà con la madre il fine settimana da sabato a lunedì. In ogni caso, stante la particolare attività lavorativa del Sig che lo vede Pt_1 settimanalmente impegnato per quasi quattro giorni in trasferte fuori Paese, ma anche in turno di riposo protratto per intere settimane, i coniugi si accorderanno di volta in volta compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori e nel rispetto dei rispettivi diritti di vedere e stare con la figlia.
Durante le festività natalizie: il periodo sarà equamente distribuito tra i genitori, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 07.01, cercando di rispettare anche le usanze familiari e alternando di anno in anno la giornata del 25.12;
Durante le festività pasquali: il periodo di vacanza da scuola sarà equamente distribuito tra i genitori, con alternanza annuale per il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Durante le vacanze estive: previo accordo da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno,
15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
I ponti e le festività infrasettimanali: saranno suddivise in modo alternato, ferma restando la possibilità che i genitori si accordino diversamente anche in base agli impegni lavorativi di ciascuno e agli impegni scolastici/sportivi della minore.
2. Mantenimento
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la figlia minore la somma mensile di €. 400,00 (= Persona_1 diconsi euro quattrocento/00) somma soggetta a rivalutazione Istat annuale e da pagarsi entro il 15 di ogni mese.
Le spese straordinarie nell'interesse della minore, così come disciplinate all'art. 16 del
Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi di famiglia e delle persone del Tribunale di
Venezia del 20.09.2019 saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70 % a carico del sig. e del 30 % a carico della sig.ra . Le dette spese Parte_1 Parte_2 straordinarie saranno, per quanto possibile, concordate in anticipo tra i genitori stessi, anche tenendo conto del relativo importo, e saranno ripartite nella misura concordata, sulla base della relativa documentazione e, alla fine di ogni mese, dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate secondo le percentuali sopra esposte. I coniugi percepiscono e continueranno a percepire l'assegno unico in quota parte pari al 50% ciascuno.
3. Casa Coniugale
L'appartamento già casa coniugale sita in Zianigo di Mirano (VE) – Via Scortegara 116/B, affittato con contratto di locazione a nome , resta assegnata allo stesso. Parte_1
4. Rilascio passaporti
I coniugi si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo del passaporto intestati a loro e/o alla figlia minore Persona_1
5. Rapporti patrimoniali
Null'altro i coniugi devono regolamentare avendo da tempo ciascuno il proprio c/c personale e non avendo null'altro in comproprietà. Nessun assegno di mantenimento né importo per altro titolo sarà corrisposto dal Sig alla moglie;
Pt_1 Parte_2
- Voglia ordinare al Comune di Gadoni (NU) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio del 6.8.2017, trascritto presso il Comune di Gadoni (NU).”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 06.08.2017 con rito concordatario a Nuoro, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 14, Parte II, Serie B, anno 2017, del Comune di Gadoni;
che da tale unione nasceva a Dolo (VE) il 23.10.2014 la figlia minore che, in Persona_1 seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 2776/2023 del 02.03.2023 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 12.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron. 2776/2023 del
02.03.2023 del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 06/08/2017 con rito religioso/concordatario da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro atti di matrimonio (alla parte II, serie B, n. 14, dell'anno 2017) del Comune di
Gadino.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Affidamento figlia minore e turni di genitorialità.
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'immobile attualmente preso in locazione sito in Mirano – Via Castelliviero nr 29/A; ogni successiva variazione di residenza della minore dovrà essere previamente concordata tra i coniugi, nell'interesse della minore e comunicata all'altro coniuge.
Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni fine settimana dal sabato mattina al Per_1 martedì mattina, quando il sig riaccompagnerà la figlia a scuola o a casa della madre Pt_1 nei periodi in cui non c'è scuola.
Inoltre, il padre starà con la figlia nei giorni della settimana in cui non è in trasferta lavorativa e in tali circostanze la minore trascorrerà con la madre il fine settimana da sabato a lunedì. In ogni caso, stante la particolare attività lavorativa del Sig che lo vede Pt_1 settimanalmente impegnato per quasi quattro giorni in trasferte fuori Paese, ma anche in turno di riposo protratto per intere settimane, i coniugi si accorderanno di volta in volta compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori e nel rispetto dei rispettivi diritti di vedere e stare con la figlia.
Durante le festività natalizie: il periodo sarà equamente distribuito tra i genitori, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 07.01, cercando di rispettare anche le usanze familiari e alternando di anno in anno la giornata del 25.12;
Durante le festività pasquali: il periodo di vacanza da scuola sarà equamente distribuito tra i genitori, con alternanza annuale per il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Durante le vacanze estive: previo accordo da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno,
15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
I ponti e le festività infrasettimanali: saranno suddivise in modo alternato, ferma restando la possibilità che i genitori si accordino diversamente anche in base agli impegni lavorativi di ciascuno e agli impegni scolastici/sportivi della minore.
2. Mantenimento
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la figlia minore la somma mensile di €. 400,00 (= Persona_1 diconsi euro quattrocento/00) somma soggetta a rivalutazione Istat annuale e da pagarsi entro il 15 di ogni mese.
Le spese straordinarie nell'interesse della minore, così come disciplinate all'art. 16 del
Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi di famiglia e delle persone del Tribunale di
Venezia del 20.09.2019 saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70 % a carico del sig. e del 30 % a carico della sig.ra . Le dette spese Parte_1 Parte_2 straordinarie saranno, per quanto possibile, concordate in anticipo tra i genitori stessi, anche tenendo conto del relativo importo, e saranno ripartite nella misura concordata, sulla base della relativa documentazione e, alla fine di ogni mese, dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate secondo le percentuali sopra esposte. I coniugi percepiscono e continueranno a percepire l'assegno unico in quota parte pari al 50% ciascuno.
3. Casa Coniugale
L'appartamento già casa coniugale sita in Zianigo di Mirano (VE) – Via Scortegara 116/B, affittato con contratto di locazione a nome , resta assegnata allo stesso. Parte_1
4. Rilascio passaporti
I coniugi si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo del passaporto intestati a loro e/o alla figlia minore Persona_1
5. Rapporti patrimoniali
Null'altro i coniugi devono regolamentare avendo da tempo ciascuno il proprio c/c personale e non avendo null'altro in comproprietà. Nessun assegno di mantenimento né importo per altro titolo sarà corrisposto dal Sig alla moglie . Pt_1 Parte_2
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
OS CLAUDIA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.10.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“- Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 06.08.2017; matrimonio trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Gadoni (NU) al n.14, Parte II serie A dell'anno 2017 alle condizioni indicate nell'atto introduttivo e qui riportate per comodità
1. Affidamento figlia minore e turni di genitorialità.
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'immobile attualmente preso in locazione sito in Mirano – Via Castelliviero nr 29/A; ogni successiva variazione di residenza della minore dovrà essere previamente concordata tra i coniugi, nell'interesse della minore e comunicata all'altro coniuge. Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni fine settimana dal sabato mattina al Per_1 martedì mattina, quando il sig riaccompagnerà la figlia a scuola o a casa della madre Pt_1 nei periodi in cui non c'è scuola.
Inoltre, il padre starà con la figlia nei giorni della settimana in cui non è in trasferta lavorativa e in tali circostanze la minore trascorrerà con la madre il fine settimana da sabato a lunedì. In ogni caso, stante la particolare attività lavorativa del Sig che lo vede Pt_1 settimanalmente impegnato per quasi quattro giorni in trasferte fuori Paese, ma anche in turno di riposo protratto per intere settimane, i coniugi si accorderanno di volta in volta compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori e nel rispetto dei rispettivi diritti di vedere e stare con la figlia.
Durante le festività natalizie: il periodo sarà equamente distribuito tra i genitori, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 07.01, cercando di rispettare anche le usanze familiari e alternando di anno in anno la giornata del 25.12;
Durante le festività pasquali: il periodo di vacanza da scuola sarà equamente distribuito tra i genitori, con alternanza annuale per il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Durante le vacanze estive: previo accordo da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno,
15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
I ponti e le festività infrasettimanali: saranno suddivise in modo alternato, ferma restando la possibilità che i genitori si accordino diversamente anche in base agli impegni lavorativi di ciascuno e agli impegni scolastici/sportivi della minore.
2. Mantenimento
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la figlia minore la somma mensile di €. 400,00 (= Persona_1 diconsi euro quattrocento/00) somma soggetta a rivalutazione Istat annuale e da pagarsi entro il 15 di ogni mese.
Le spese straordinarie nell'interesse della minore, così come disciplinate all'art. 16 del
Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi di famiglia e delle persone del Tribunale di
Venezia del 20.09.2019 saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70 % a carico del sig. e del 30 % a carico della sig.ra . Le dette spese Parte_1 Parte_2 straordinarie saranno, per quanto possibile, concordate in anticipo tra i genitori stessi, anche tenendo conto del relativo importo, e saranno ripartite nella misura concordata, sulla base della relativa documentazione e, alla fine di ogni mese, dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate secondo le percentuali sopra esposte. I coniugi percepiscono e continueranno a percepire l'assegno unico in quota parte pari al 50% ciascuno.
3. Casa Coniugale
L'appartamento già casa coniugale sita in Zianigo di Mirano (VE) – Via Scortegara 116/B, affittato con contratto di locazione a nome , resta assegnata allo stesso. Parte_1
4. Rilascio passaporti
I coniugi si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo del passaporto intestati a loro e/o alla figlia minore Persona_1
5. Rapporti patrimoniali
Null'altro i coniugi devono regolamentare avendo da tempo ciascuno il proprio c/c personale e non avendo null'altro in comproprietà. Nessun assegno di mantenimento né importo per altro titolo sarà corrisposto dal Sig alla moglie;
Pt_1 Parte_2
- Voglia ordinare al Comune di Gadoni (NU) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio del 6.8.2017, trascritto presso il Comune di Gadoni (NU).”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.06.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 06.08.2017 con rito concordatario a Nuoro, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 14, Parte II, Serie B, anno 2017, del Comune di Gadoni;
che da tale unione nasceva a Dolo (VE) il 23.10.2014 la figlia minore che, in Persona_1 seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. cron. 2776/2023 del 02.03.2023 del Tribunale di
Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 27.06.2025 per il 09.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 12.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 09.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto n. cron. 2776/2023 del
02.03.2023 del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei della stessa.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 06/08/2017 con rito religioso/concordatario da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro atti di matrimonio (alla parte II, serie B, n. 14, dell'anno 2017) del Comune di
Gadino.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Affidamento figlia minore e turni di genitorialità.
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'immobile attualmente preso in locazione sito in Mirano – Via Castelliviero nr 29/A; ogni successiva variazione di residenza della minore dovrà essere previamente concordata tra i coniugi, nell'interesse della minore e comunicata all'altro coniuge.
Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogni fine settimana dal sabato mattina al Per_1 martedì mattina, quando il sig riaccompagnerà la figlia a scuola o a casa della madre Pt_1 nei periodi in cui non c'è scuola.
Inoltre, il padre starà con la figlia nei giorni della settimana in cui non è in trasferta lavorativa e in tali circostanze la minore trascorrerà con la madre il fine settimana da sabato a lunedì. In ogni caso, stante la particolare attività lavorativa del Sig che lo vede Pt_1 settimanalmente impegnato per quasi quattro giorni in trasferte fuori Paese, ma anche in turno di riposo protratto per intere settimane, i coniugi si accorderanno di volta in volta compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi dei genitori e nel rispetto dei rispettivi diritti di vedere e stare con la figlia.
Durante le festività natalizie: il periodo sarà equamente distribuito tra i genitori, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 07.01, cercando di rispettare anche le usanze familiari e alternando di anno in anno la giornata del 25.12;
Durante le festività pasquali: il periodo di vacanza da scuola sarà equamente distribuito tra i genitori, con alternanza annuale per il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Durante le vacanze estive: previo accordo da definirsi entro il mese di maggio di ogni anno,
15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
I ponti e le festività infrasettimanali: saranno suddivise in modo alternato, ferma restando la possibilità che i genitori si accordino diversamente anche in base agli impegni lavorativi di ciascuno e agli impegni scolastici/sportivi della minore.
2. Mantenimento
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 di mantenimento per la figlia minore la somma mensile di €. 400,00 (= Persona_1 diconsi euro quattrocento/00) somma soggetta a rivalutazione Istat annuale e da pagarsi entro il 15 di ogni mese.
Le spese straordinarie nell'interesse della minore, così come disciplinate all'art. 16 del
Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi di famiglia e delle persone del Tribunale di
Venezia del 20.09.2019 saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70 % a carico del sig. e del 30 % a carico della sig.ra . Le dette spese Parte_1 Parte_2 straordinarie saranno, per quanto possibile, concordate in anticipo tra i genitori stessi, anche tenendo conto del relativo importo, e saranno ripartite nella misura concordata, sulla base della relativa documentazione e, alla fine di ogni mese, dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate secondo le percentuali sopra esposte. I coniugi percepiscono e continueranno a percepire l'assegno unico in quota parte pari al 50% ciascuno.
3. Casa Coniugale
L'appartamento già casa coniugale sita in Zianigo di Mirano (VE) – Via Scortegara 116/B, affittato con contratto di locazione a nome , resta assegnata allo stesso. Parte_1
4. Rilascio passaporti
I coniugi si danno il reciproco assenso alla richiesta di rilascio e di rinnovo del passaporto intestati a loro e/o alla figlia minore Persona_1
5. Rapporti patrimoniali
Null'altro i coniugi devono regolamentare avendo da tempo ciascuno il proprio c/c personale e non avendo null'altro in comproprietà. Nessun assegno di mantenimento né importo per altro titolo sarà corrisposto dal Sig alla moglie . Pt_1 Parte_2
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero