Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Vincenzo Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente Reg. del Settore 1 - Affari Istituzionali, n. -OMISSIS-, Repertorio delle Determinazioni n. -OMISSIS- del registro generale, avente ad oggetto: “ Progressione verticale tra le aree (ex art. 15, CCNL 16/11/2022 e art. 52-bis D.lgs. 165/2001), riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per l'assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo Contabili - Area degli Istruttori (ex Cat. C) - Presa d'atto della graduatoria di merito” , nonché - in particolare - nella parte in cui si ritiene di procedere all'assunzione e all'inquadramento sopra descritto, del citato personale (odierni controinteressati), mediante novazione del contratto di lavoro e relativa sua sottoscrizione;
- qualora lesivo, del verbale di delegazione trattante del -OMISSIS-, nella parte in cui è stata discussa la bozza della Regolamentazione delle progressioni verticali per cui è causa nonché del relativo Regolamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. -OMISSIS-;
- della Determinazione Dirigenziale R.G. n. -OMISSIS-, di approvazione dell'Avviso di selezione interna per la progressione verticale tra le aree, riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per la copertura di n. 2 Istruttori Amministrativo Contabili (ex Cat. C), contenuto nell'avviso prot. n. -OMISSIS-;
- della Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- di “ Nomina commissione esaminatrice delle procedure comparative per le progressioni verticali tra le aree (ex art. 15 CCNL enti locali 16/11/2022, ed ex art. 13, commi 6 ss., CCNL enti locali 16/11/2022) riservata al personale interno al Comune di -OMISSIS- ”;
- dei verbali recanti i lavori della Commissione di cui sopra e della relativa graduatoria di merito proposta dalla stessa, di cui al prot. n. -OMISSIS-, trasmessi dalla segretaria verbalizzante all'Ente Resistente con prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli sopra gravati;
nonché per la declaratoria di inefficacia:
- degli eventuali contratti di lavoro - oggetto di novazione - nelle more stipulati con le odierne Controinteressate (vincitrici della selezione interna) oppure con gli altri Controinteressati a seguito di eventuale scorrimento per rinuncia da parte delle prime;
e per la condanna:
- dell'Amministrazione all'adozione di ogni provvedimento idoneo a soddisfare le ragioni della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa ER PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato la determinazione del Dirigente Reg. del Settore 1 – Affari Istituzionali, n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “ Progressione verticale tra le aree (ex art. 15, CCNL 16/11/2022 e art. 52-bis D.lgs. 165/2001), riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo Contabili – Area degli Istruttori (ex Cat. C) – Presa d’atto della graduatoria di merito ”, nella parte in cui l’amministrazione comunale ha deliberato di procedere all’assunzione e all’inquadramento sopra descritto del citato personale mediante novazione del contratto di lavoro e relativa sua sottoscrizione, nonché degli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe, ivi inclusi i verbali relativi alle valutazioni della commissione.
L’istante ha allegato che i soggetti assunti, odierni controinteressati, sono stati individuati nelle persone di -OMISSIS-, rispettivamente con punteggio di 69,2 e 66,2, mentre la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 35,4, ritenendo in ogni caso di avere interesse all’inserimento in graduatoria ai fini di un futuro scorrimento.
Ha quindi allegato, sia profili di illegittimità dell’intera procedura, sia aspetti legati ai punteggi conseguiti.
2. Segnatamente, a fondamento del ricorso ha posto i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa applicazione dall’art. 97 cost. e dell’art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché del principio di buona amministrazione ex art. 41 CDFUE. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità, di par condicio tra i candidati , avendo la Commissione valutato congiuntamente sia le progressioni verticali ordinarie (oggetto del presente giudizio) sia quelle in deroga (contestate in separata sede), con violazione dell’imparzialità del giudizio e tenuto conto che un unico soggetto (segretario generale): ha presieduto il tavolo sindacale per la procedura in questione; ha presenziato, nell’esercizio delle sue funzioni, all’adunanza della Commissione straordinaria in cui è stato approvato il regolamento interno; ha nominato la Commissione di valutazione (dallo stesso presieduta) che ha giudicato contemporaneamente le due diverse procedure selettive; ha approvato, infine, i relativi atti della Commissione presieduta. Ha poi lamentato che la Commissione, dopo aver preso atto dell’elenco complessivo dei partecipanti, ha precisato e fissato sub-criteri ulteriori rispetto alla legge di gara e al regolamento interno;
2. Violazione delle norme procedurali ed eccesso di potere nella valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente. Motivazione insussistente, carente, generica, apparente, lacunosa e contraddittoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Istruttoria carente e lacunosa. Illogicità manifesta. In particolare, la ricorrente deduce che, a fronte della documentazione prodotta attestante nove anni di servizio, le sarebbero dovuti essere attribuiti cinque punti, anziché zero. Rileva, inoltre, che tale circostanza, pur rappresentata in sede di istanza di riesame, non sarebbe stata presa in considerazione dall’amministrazione. Lamenta, infine, una valutazione lacunosa delle proprie competenze professionali, che le avrebbe impedito di conseguire ulteriori otto punti.
3. L’amministrazione resistente si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei provvedimenti prodromici presupposti e per difetto di interesse, mentre, nel merito, ha dedotto l’infondatezza della domanda.
4. In corso di giudizio la parte ha rinunciato alla domanda cautelare e all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DI
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente per asserito difetto di interesse, è infondata e va, pertanto, disattesa.
Sussiste, infatti, in capo alla ricorrente un interesse concreto e attuale alla corretta collocazione in graduatoria ai fini dello scorrimento della stessa, come espressamente dedotto in ricorso. Né l’Amministrazione ha fornito elementi idonei a escludere in radice tale eventualità, specie alla luce del consolidato orientamento che privilegia lo scorrimento delle graduatorie rispetto all’indizione di nuove procedure concorsuali.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione degli atti prodromici, atteso che la stessa si appalesa generica, non essendo individuati gli atti immediatamente lesivi, ed è comunque smentita dall’avvenuta impugnazione, unitamente al provvedimento conclusivo, dei verbali presupposti della procedura.
2. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2.1 Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizi procedurali connessi alla valutazione congiunta dei candidati nell’ambito delle progressioni verticali ordinarie e in deroga, nonché alla nomina di un unico Segretario e all’introduzione di criteri integrativi e sub-criteri valutativi.
La censura non risulta fondata.
Non è condivisibile l’assunto secondo cui la nomina di un’unica Commissione per entrambe le procedure sia di per sé idonea a violare il principio di par condicio. In difetto di una previsione normativa contraria, deve ritenersi infatti legittima la coincidenza dell’organo valutatore, purché siano rispettati i principi di imparzialità e competenza, gravando sulla parte ricorrente l’onere di allegare e dimostrare in concreto la loro violazione.
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, atteso che la mera circostanza della diversità degli esiti tra le due procedure non è di per sé significativa, né idonea a comprovare una lesione dei principi invocati.
Parimenti generica è la doglianza relativa alla nomina del Segretario generale, il quale avrebbe svolto plurime funzioni nell’ambito della procedura. La ricorrente, infatti, omette di indicare il provvedimento di nomina e il contenuto dei poteri attribuiti, con conseguente difetto di specificità della censura.
Sul punto, peraltro, il Collegio evidenza che la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, ha chiarito che la mera circostanza che il Segretario comunale abbia partecipato alla procedura, anche in qualità di componente o Presidente della Commissione, non è idonea e sufficiente a inficiarne la legittimità. È stato, infatti, affermato che rientra nelle competenze attribuibili al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche quella di presiedere commissioni di concorso, senza che ciò determini, di per sé, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (cfr., tra le altre, T.A.R. Salerno, sez. II, 27 luglio 2011, n. 1390; T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 2401/2016; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 221/2020).
Va inoltre dato atto che l’attribuzione delle funzioni di Presidente al Segretario comunale non trova un impedimento nella normativa vigente. Questo Tribunale infatti (Tar Catanzaro, Sez. II^, sentenza n. 779/2005; TAR Catanzaro, Sez. II, sentenza n. 2401/2016) ha già ritenuto e precisato come sia conforme al dato normativo vigente e quindi sia “…legittima la composizione della commissione esaminatrice di un concorso pubblico ove la funzione di presidente sia stata svolta dal segretario comunale, atteso che non può essere revocato in dubbio che il segretario comunale, nell’ambito delle competenze che possono essergli attribuite dalle norme o dagli statuti ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possa avere la competenza anche di presiedere le commissioni di concorso ” (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 27 luglio 2011, n.1390).
Parimenti inammissibile, oltre che infondata, è la doglianza concernente l’asserita introduzione di sub-criteri da parte della Commissione all’atto dell’insediamento posto che la stessa si presenta generica. In ogni caso, dagli atti di causa risulta che i criteri generali erano già previsti dal regolamento e dall’avviso di selezione.
In particolare, dal verbale n. -OMISSIS-, emerge che la Commissione ha preso visione del solo elenco nominativo dei candidati, senza esaminare le relative domande di partecipazione, e si è limitata a chiarire le modalità applicative di criteri già previamente stabiliti, con specifico riferimento alla valutazione della “performance”. In tale ambito, è stato precisato che il punteggio sarebbe stato attribuito nella misura di 0,5 punti per ogni punto di valutazione conseguito oltre la soglia di 60, sulla media delle valutazioni degli ultimi tre anni. Deve, pertanto, escludersi che la Commissione abbia introdotto nuovi sub-criteri, essendosi limitata a esplicitare modalità applicative di criteri già definiti, in un’ottica di maggiore oggettività e uniformità valutativa, senza determinare alcuna lesione della par condicio ed, anzi, a tutela dello stesso.
Né il dubbio di imparzialità, che la parte ricorrente ha ventilato, può dirsi risolto positivamente avendo riguardo alla composizione della Commissione, atteso che i -OMISSIS-, benché al momento della valutazione temporaneamente assegnati all’ente, risultano essere – secondo allegazione dell’ente comunale non contestata – dipendenti del Ministero dell’Interno e, quindi, membri esterni, oltre ad aver reso la dichiarazione di assenza di incompatibilità.
Il motivo risulta pertanto infondato in tutte le sue articolazioni.
2.2 È, invece, fondato nei limiti di seguito indicati il secondo motivo, con cui si contesta la valutazione dei titoli con riferimento alla pregressa esperienza lavorativa.
L’avviso di procedura comparativa prevedeva, all’art. 1, quale requisito di partecipazione, tra gli altri, l’inquadramento nell’area immediatamente inferiore per un periodo di almeno cinque anni. Quanto ai criteri di valutazione, l’art. 5 attribuiva fino a 30 punti all’esperienza lavorativa, specificando che il periodo valutabile fosse quello eccedente i 60 mesi e prevedendo l’assegnazione di 5 punti per un’anzianità “ oltre 5 e fino a 9 anni ”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato, e documentalmente comprovato, un’anzianità di servizio pari a nove anni. Ne consegue che, avendo maturato un’anzianità superiore al minimo richiesto ma inferiore a dieci anni, alla stessa avrebbero dovuto essere attribuiti 5 punti, e non già 0, come invece risulta dal verbale n. 4 del 16 aprile 2025.
L’Amministrazione ritiene che detratti i primi 60 mesi l’anzianità di servizio rilevi solo al trascorrere di ulteriori almeno cinque anni, ma questo non si ricava direttamente dal bando né costituisce un’interpretazione razionale del medesimo atteso che si traduce nell’imposizione surrettizia di un periodo minimo di 10 anni di servizio ai fini della valutazione dell’anzianità pregressa (e quanto disciplinato e accaduto invece nella procedura in deroga, oggetto di separato giudizio, conforta l’approccio interpretativo del Collegio).
2.3. Quanto invece alla ritenuta lacunosità ed erroneità della valutazione delle competenze professionali e del curriculum della ricorrente, la censura è generica e, come tale, inammissibile oltre che infondata.
Essa, infatti, si risolve in un mero dissenso rispetto alle valutazioni operate dalla Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, senza che siano specificamente dedotti vizi sintomatici come il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta o l’errore nei criteri applicati.
Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la discrezionalità tecnica è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta inattendibilità o erroneità delle valutazioni, gravando sulla parte ricorrente l’onere di allegare e dimostrare l’erroneità del criterio tecnico adottato o della sua applicazione al caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2025, n. 10195).
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento parziale del verbale n. 4 del 16 aprile 2025, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio di 5 punti per l’esperienza lavorativa maturata, nonché dei provvedimenti conseguenziali nella parte in cui hanno recepito le risultanze di tale verbale. Conseguentemente, l’amministrazione dovrà riconoscere il suddetto punteggio aggiuntivo parziale, con rideterminazione del punteggio totale conseguito dalla ricorrente e conseguente ricollocazione in graduatoria.
4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e dei profili interpretativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i controinteressati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER PA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ER PA | Gerardo AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.