TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 843
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principio imparzialità e par condicio

    La Corte ha ritenuto legittima la coincidenza dell'organo valutatore, la partecipazione del Segretario comunale alla commissione e l'esplicitazione di modalità applicative di criteri già definiti, non ravvisando violazioni dei principi invocati.

  • Accolto
    Erronea valutazione dei titoli (esperienza lavorativa)

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che alla ricorrente dovessero essere attribuiti 5 punti per l'anzianità di servizio, non essendo razionale l'interpretazione dell'amministrazione che imponeva un periodo minimo di 10 anni per la valutazione.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle competenze professionali e del curriculum

    La Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile, risolvendosi in un mero dissenso rispetto alle valutazioni tecniche della commissione, senza allegare vizi sintomatici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 843
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 843
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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