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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1357/2025 depositato il 18/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 02
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2025 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto parte ricorrente agisce in ottemperanza per il pagamento delle spese di lite disposte da questa Corte con la sentenza n. 71/02/2025, resa pubblica in data 3.02.25. Nel corso del giudizio di ottemperanza interviene il pagamento e parte ricorrente insiste sulle spese di questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, non essendo intervenuto il pagamento nei termini previsti dagli artt. 69 e 70 dlgvo 546 del 1992, ciò che ha indotto la parte a proporre ricorso per ottemperanza.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna la regione Sicilia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 233,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIAMPICCOLO GIOVANNI, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1357/2025 depositato il 18/06/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 02
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 493/2025 depositato il Resistente_1
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto parte ricorrente agisce in ottemperanza per il pagamento delle spese di lite disposte da questa Corte con la sentenza n. 71/02/2025, resa pubblica in data 3.02.25. Nel corso del giudizio di ottemperanza interviene il pagamento e parte ricorrente insiste sulle spese di questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, non essendo intervenuto il pagamento nei termini previsti dagli artt. 69 e 70 dlgvo 546 del 1992, ciò che ha indotto la parte a proporre ricorso per ottemperanza.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna la regione Sicilia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 233,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario