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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/09/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 538/2023 R.G.A.C.,
promosso da
nato a [...] il [...] (CF: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (CF: ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Marco Marciano, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Aquino (FR), piazza
Paolo VI snc,
Attori
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) e nata a [...] il C.F._3 Controparte_2
04.03.1999 (CF: ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. C.F._4
Emanuele Carbone, elettivamente domiciliate in Frosinone, via Marcello Mastroianni n.
14,
Convenute
Oggetto: diffamazione e ingiuria - risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.03.2025 e dai rispettivi scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 06.02.2023, regolarmente notificato, i SIg.ri e Parte_1 convenivano dinanzi l'intestato Tribunale le SIg.re e Parte_2 Controparte_1 chiedendo dichiarare, la prima, responsabile di diffamazione nei Controparte_2 loro confronti, la seconda, responsabile di ingiuria e, pertanto, condannarle al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidare, anche in via equitativa, in €
20.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia. Al riguardo, evidenziavano l'inoltro a diversi conoscenti, di messaggi whatsapp tali da ledere la loro reputazione e il loro buon nome.
Si costituivano le SIg.re e contestando la Controparte_1 Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la SI.ra negava di aver inviato messaggi a soggetti estranei ma di Controparte_1 essersi confidata con amici in comune riferendo di essere stata lasciata dal
[...]
Spiegava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento danni per lesioni Pt_1 fisiche subite in occasione del sinistro del 14.12.2021 con richiesta di condanna del SI.
della somma di € 25.000,00. Parte_1
Concessi i termini ex art. 183, VI co, cpc, veniva disposto ed espletato interrogatorio formale nonché ammessa e raccolta prova testimoniale.
All'udienza del 10.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge a decorrere dall'1.05.2025.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Circostanza pacifica e incontestata è l'invio di messaggi da parte della SI.ra CP_1
, confermata dalla stessa in sede di interrogatorio formale (ricordo vagamente di
[...] averlo inviato ad una nostra amica in comune che frequentavamo abitualmente ...
Ricordo che il messaggio è stato inviato dopo il 14 di dicembre giorno in cui si è verificato l'episodio dinanzi il piazzale dove lavora il SI. . Il messaggio l'ho Pt_1 inviato a mo di sfogo personale. Preciso che il 14 di dicembre ancora non ero a conoscenza del tradimento di cosa che ho saputo la stessa sera in cui ho Pt_1 inviato i messaggi.)
pag. 2/6 In particolare, il SI. riteneva che tali messaggi offensivi inviati dalla Parte_1 ad un numero indefinito di conoscenti, avessero creato un Parte_3 evidente imbarazzo sociale (E' evidente che in ragione di tali condotte gli attori hanno, ingiustamente, sopportato e continuano a sopportare un forte imbarazzo sociale sia in ambito del loro comune di residenza che sul posto di lavoro, dal momento che questioni/scelte di carattere strettamente personale sono divenute – in malo modo e contro la loro volontà – di dominio pubblico – pag. 4 atto di citazione).
Per tale motivo, veniva chiesto che tali condotte fossero condannate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 594, 595 c.p., 2059 c.c. e 1226 c.c. In particolare, parte attrice insisteva nella condanna del risarcimento ex art. 1226 c.c. (gli attori, avendo provato di aver ricevuto danni non patrimoniali a seguito delle condotte delle IG.re , insistono a che le stesse vengano condannate al risarcimento degli CP_1 stessi, eventualmente anche ex art. 1226. c.c. … - pag. 5 comparsa conclusionale).
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte e, in particolare, secondo i principi fissati nella pronuncia n. 31537/2018, (a) il danno non patrimoniale derivato da una lesione dell'onore e della reputazione non è mai in re ipsa, e non può essere liquidato per il solo fatto che sia stata accertata la suddetta lesione;
(b) nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione il giudice deve tenere conto non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
Ciò posto, nel giudizio per cui è causa, non veniva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il pregiudizio subito da parte attorea, ovvero l'imbarazzo sociale lamentato.
A ciò aggiungasi che lo stesso attore confermava la relazione sentimentale con la SI.ra
(inoltre le condotte poste in essere dalle IGg.re sono aggravate Pt_2 CP_1 dall'aver attribuito un fatto determinante – l'andare a letto con una SInora di quarant'anni, sposata e con un figlio – circostanza questa che rimarca ancor di più il loro animus nocendi nei confronti dell'ex fidanzato … e della nuova ragazza con cui il
IG. ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, culminata poi con il Pt_1 matrimonio e con la nascita di un figlio – pag. 4 citazione).
pag. 3/6 Per quanto innanzi, l'assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare la lesione della reputazione e il buon nome degli attori, nonché l'imbarazzo sociale subito, porta a non ritenere meritevole di accoglimento la domanda attorea.
Va altresì disattesa la richiesta di accertamento della responsabilità di ingiuria da parte della SI.ra Controparte_2
Nel corso dell'istruttoria emergeva l'estraneità di quest'ultima all'intera vicenda. In particolare, in sede di interrogatorio formale, la stessa dichiarava che i messaggi offensivi erano stati inoltrati al dalla sorella mediante l'utilizzo della Pt_1 CP_1 propria utenza, considerando che il SI. aveva bloccato il suo contatto (Questo Pt_1 messaggio veniva inviato da mia sorella poiché era stata bloccata ovunque dal IG.
). Pt_1
Analogamente, parte attrice, in sede di comparsa conclusionale riteneva la SI.ra
[...] estranea alla vicenda e carente di legittimazione passiva pur chiedendo di CP_2 sanzionare la condotta in relazione al regolamento delle spese processuali
(Dall'interrogatorio formale delle convenute è emerso che i messaggi di cui è causa sono stati inviati tutti dalla IG.ra ex fidanzata del IG. , mentre la CP_1 Pt_1
IG.ra , sembra essere estranea all'intera vicenda. Tuttavia, anche se la CP_2 posizione di quest'ultima andrà stralciata per evidente carenza di legittimazione passiva, la sua condotta non può andare esente da censure, poiché la sua estraneità è stata confessata da entrambe le convenute soltanto in sede di interrogatorio formale e, dunque, in corso del giudizio - pag. 5 comp. concl.).
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta si Controparte_1 ritiene che non sia meritevole di essere accolta.
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inammissibilità della stessa sollevata da parte attrice per essere carente di connessione oggettiva con la domanda principale, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte, si ritiene non meritevole di accoglimento.
In particolare, la Cassazione Civile con la pronuncia n. 533/2020, richiamando propri precedenti, affermava che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe devono dipendere da un unico ed identico titolo, pag. 4/6 essendo sufficiente che tra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere conSIliabile ed opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 1, … Cass. Sez. 2, 7 aprile 2006 n. 8207,
Cass. sez. 3, 26 settembre 2005 n. 18775, Cass. sez. 3, 14 gennaio 2005 n. 681, Cass. sez. 1, 14 febbraio 2000 n. 1617 e Cass. sez. 2, 12 maggio 1999 n. 4696).
Va detto ancora che la SI.ra chiedeva il risarcimento dei danni Parte_3 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.12.2021. Sinistro, questo, descritto con modalità parzialmente diverse dal teste di parte attrice, SI. Tes_1
, il quale riferiva di una caduta della convenuta mentre rincorreva l'auto del SI.
[...]
(Quello che ho visto è che la IG.ra rincorreva l'autovettura fino a Pt_1 CP_1 quando non è caduta a terra. Non sono intervenuto ad alzare la IG,ra poiché CP_1 il IG. è sceso lui dall'autovettura e vedevo che stavano bisticciando) e dalla teste Pt_1 di parte convenuta, SI.ra , la quale confermava invece quanto gli Testimone_2 veniva chiesto precisando di aver assistito all'episodio dall'interno dell'auto (Preciso che dalla posizione della macchina in cui mi trovavo potevo assistere sia all'episodio avvenuto all'interno del piazzale “Bartoli” che quello successivo avvenuto fuori dal medesimo piazzale).
Nella stessa comparsa di costituzione, veniva riportata la dinamica del sinistro come una caduta a seguito della partenza improvvisa dell'auto (dopo aver preso la propria autovettura, il IG. si fermava dove lo stava attendendo la convenuta ma, una Pt_1 volta che la IG.na si avvicinava al veicolo per poter salire e Controparte_1 parlare da vicino con il medesimo, questi, con uno scatto repentino ripartiva improvvisamente facendo rovinare a terra la convenuta, causandole diverse lesioni – pag. 4) a seguito del quale la convenuta riportava lesioni per le quali chiedeva un risarcimento quantificato in € 25.000,00.
Ebbene, a parere di questo giudicante, tale richiesta di risarcimento “impegnativa” non merita di essere accolta non essendo la stessa stata supportata da idonea documentazione probante. Infatti, nonostante la produzione in giudizio della documentazione fotografica e del certificato del proprio medico curante, non veniva provata l'entità delle lesioni riportate a seguito del sinistro subito. pag. 5/6 Condivisibile in tal senso quanto osservato dalla difesa di parte attrice ovvero l'assenza di una denuncia del sinistro o di una valida documentazione medica (Ancora ad oggi, di tale presunto sinistro, non risultano esserci denunce alle Forze di Polizia, all'assicurazione e nemmeno risulta esserci idonea documentazione medica – pag. 8 comparsa conclusionale).
Al fine di provare le lesioni subite, sarebbe stata opportuna la produzione di un referto di pronto soccorso, o di visite specialistiche o, ancora, di cure mediche effettuate, non essendo sufficiente quanto prodotto in giudizio o quanto risultante dalla prova testimoniale espletata (cfr. in tal senso la testimonianza della SI.ra Testimone_3
“ribadisco che non ero presente, ma la IG.ra i giorni successivi Controparte_1 aveva escoriazioni visibili al volto e sul corpo”).
Per quanto innanzi, alla luce di tali considerazioni e della giurisprudenza su richiamata, tale domanda non merita di essere accolta.
Quanto alle spese di lite, considerato la particolarità e l'oggetto del giudizio nonché il rigetto della domanda attrice e il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, si ritiene vadano interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande proposte, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta;
- Compensa le spese di lite.
Cassino, 23 settembre 2025 Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 538/2023 R.G.A.C.,
promosso da
nato a [...] il [...] (CF: ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (CF: ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv.
Marco Marciano, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Aquino (FR), piazza
Paolo VI snc,
Attori
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) e nata a [...] il C.F._3 Controparte_2
04.03.1999 (CF: ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. C.F._4
Emanuele Carbone, elettivamente domiciliate in Frosinone, via Marcello Mastroianni n.
14,
Convenute
Oggetto: diffamazione e ingiuria - risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.03.2025 e dai rispettivi scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 06.02.2023, regolarmente notificato, i SIg.ri e Parte_1 convenivano dinanzi l'intestato Tribunale le SIg.re e Parte_2 Controparte_1 chiedendo dichiarare, la prima, responsabile di diffamazione nei Controparte_2 loro confronti, la seconda, responsabile di ingiuria e, pertanto, condannarle al risarcimento dei danni subiti e subendi da liquidare, anche in via equitativa, in €
20.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia. Al riguardo, evidenziavano l'inoltro a diversi conoscenti, di messaggi whatsapp tali da ledere la loro reputazione e il loro buon nome.
Si costituivano le SIg.re e contestando la Controparte_1 Controparte_2 domanda e chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la SI.ra negava di aver inviato messaggi a soggetti estranei ma di Controparte_1 essersi confidata con amici in comune riferendo di essere stata lasciata dal
[...]
Spiegava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento danni per lesioni Pt_1 fisiche subite in occasione del sinistro del 14.12.2021 con richiesta di condanna del SI.
della somma di € 25.000,00. Parte_1
Concessi i termini ex art. 183, VI co, cpc, veniva disposto ed espletato interrogatorio formale nonché ammessa e raccolta prova testimoniale.
All'udienza del 10.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge a decorrere dall'1.05.2025.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Circostanza pacifica e incontestata è l'invio di messaggi da parte della SI.ra CP_1
, confermata dalla stessa in sede di interrogatorio formale (ricordo vagamente di
[...] averlo inviato ad una nostra amica in comune che frequentavamo abitualmente ...
Ricordo che il messaggio è stato inviato dopo il 14 di dicembre giorno in cui si è verificato l'episodio dinanzi il piazzale dove lavora il SI. . Il messaggio l'ho Pt_1 inviato a mo di sfogo personale. Preciso che il 14 di dicembre ancora non ero a conoscenza del tradimento di cosa che ho saputo la stessa sera in cui ho Pt_1 inviato i messaggi.)
pag. 2/6 In particolare, il SI. riteneva che tali messaggi offensivi inviati dalla Parte_1 ad un numero indefinito di conoscenti, avessero creato un Parte_3 evidente imbarazzo sociale (E' evidente che in ragione di tali condotte gli attori hanno, ingiustamente, sopportato e continuano a sopportare un forte imbarazzo sociale sia in ambito del loro comune di residenza che sul posto di lavoro, dal momento che questioni/scelte di carattere strettamente personale sono divenute – in malo modo e contro la loro volontà – di dominio pubblico – pag. 4 atto di citazione).
Per tale motivo, veniva chiesto che tali condotte fossero condannate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 594, 595 c.p., 2059 c.c. e 1226 c.c. In particolare, parte attrice insisteva nella condanna del risarcimento ex art. 1226 c.c. (gli attori, avendo provato di aver ricevuto danni non patrimoniali a seguito delle condotte delle IG.re , insistono a che le stesse vengano condannate al risarcimento degli CP_1 stessi, eventualmente anche ex art. 1226. c.c. … - pag. 5 comparsa conclusionale).
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte e, in particolare, secondo i principi fissati nella pronuncia n. 31537/2018, (a) il danno non patrimoniale derivato da una lesione dell'onore e della reputazione non è mai in re ipsa, e non può essere liquidato per il solo fatto che sia stata accertata la suddetta lesione;
(b) nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione il giudice deve tenere conto non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
Ciò posto, nel giudizio per cui è causa, non veniva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il pregiudizio subito da parte attorea, ovvero l'imbarazzo sociale lamentato.
A ciò aggiungasi che lo stesso attore confermava la relazione sentimentale con la SI.ra
(inoltre le condotte poste in essere dalle IGg.re sono aggravate Pt_2 CP_1 dall'aver attribuito un fatto determinante – l'andare a letto con una SInora di quarant'anni, sposata e con un figlio – circostanza questa che rimarca ancor di più il loro animus nocendi nei confronti dell'ex fidanzato … e della nuova ragazza con cui il
IG. ha intrapreso una nuova relazione sentimentale, culminata poi con il Pt_1 matrimonio e con la nascita di un figlio – pag. 4 citazione).
pag. 3/6 Per quanto innanzi, l'assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare la lesione della reputazione e il buon nome degli attori, nonché l'imbarazzo sociale subito, porta a non ritenere meritevole di accoglimento la domanda attorea.
Va altresì disattesa la richiesta di accertamento della responsabilità di ingiuria da parte della SI.ra Controparte_2
Nel corso dell'istruttoria emergeva l'estraneità di quest'ultima all'intera vicenda. In particolare, in sede di interrogatorio formale, la stessa dichiarava che i messaggi offensivi erano stati inoltrati al dalla sorella mediante l'utilizzo della Pt_1 CP_1 propria utenza, considerando che il SI. aveva bloccato il suo contatto (Questo Pt_1 messaggio veniva inviato da mia sorella poiché era stata bloccata ovunque dal IG.
). Pt_1
Analogamente, parte attrice, in sede di comparsa conclusionale riteneva la SI.ra
[...] estranea alla vicenda e carente di legittimazione passiva pur chiedendo di CP_2 sanzionare la condotta in relazione al regolamento delle spese processuali
(Dall'interrogatorio formale delle convenute è emerso che i messaggi di cui è causa sono stati inviati tutti dalla IG.ra ex fidanzata del IG. , mentre la CP_1 Pt_1
IG.ra , sembra essere estranea all'intera vicenda. Tuttavia, anche se la CP_2 posizione di quest'ultima andrà stralciata per evidente carenza di legittimazione passiva, la sua condotta non può andare esente da censure, poiché la sua estraneità è stata confessata da entrambe le convenute soltanto in sede di interrogatorio formale e, dunque, in corso del giudizio - pag. 5 comp. concl.).
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta si Controparte_1 ritiene che non sia meritevole di essere accolta.
Preliminarmente, in merito all'eccezione di inammissibilità della stessa sollevata da parte attrice per essere carente di connessione oggettiva con la domanda principale, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte, si ritiene non meritevole di accoglimento.
In particolare, la Cassazione Civile con la pronuncia n. 533/2020, richiamando propri precedenti, affermava che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe devono dipendere da un unico ed identico titolo, pag. 4/6 essendo sufficiente che tra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere conSIliabile ed opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 1, … Cass. Sez. 2, 7 aprile 2006 n. 8207,
Cass. sez. 3, 26 settembre 2005 n. 18775, Cass. sez. 3, 14 gennaio 2005 n. 681, Cass. sez. 1, 14 febbraio 2000 n. 1617 e Cass. sez. 2, 12 maggio 1999 n. 4696).
Va detto ancora che la SI.ra chiedeva il risarcimento dei danni Parte_3 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.12.2021. Sinistro, questo, descritto con modalità parzialmente diverse dal teste di parte attrice, SI. Tes_1
, il quale riferiva di una caduta della convenuta mentre rincorreva l'auto del SI.
[...]
(Quello che ho visto è che la IG.ra rincorreva l'autovettura fino a Pt_1 CP_1 quando non è caduta a terra. Non sono intervenuto ad alzare la IG,ra poiché CP_1 il IG. è sceso lui dall'autovettura e vedevo che stavano bisticciando) e dalla teste Pt_1 di parte convenuta, SI.ra , la quale confermava invece quanto gli Testimone_2 veniva chiesto precisando di aver assistito all'episodio dall'interno dell'auto (Preciso che dalla posizione della macchina in cui mi trovavo potevo assistere sia all'episodio avvenuto all'interno del piazzale “Bartoli” che quello successivo avvenuto fuori dal medesimo piazzale).
Nella stessa comparsa di costituzione, veniva riportata la dinamica del sinistro come una caduta a seguito della partenza improvvisa dell'auto (dopo aver preso la propria autovettura, il IG. si fermava dove lo stava attendendo la convenuta ma, una Pt_1 volta che la IG.na si avvicinava al veicolo per poter salire e Controparte_1 parlare da vicino con il medesimo, questi, con uno scatto repentino ripartiva improvvisamente facendo rovinare a terra la convenuta, causandole diverse lesioni – pag. 4) a seguito del quale la convenuta riportava lesioni per le quali chiedeva un risarcimento quantificato in € 25.000,00.
Ebbene, a parere di questo giudicante, tale richiesta di risarcimento “impegnativa” non merita di essere accolta non essendo la stessa stata supportata da idonea documentazione probante. Infatti, nonostante la produzione in giudizio della documentazione fotografica e del certificato del proprio medico curante, non veniva provata l'entità delle lesioni riportate a seguito del sinistro subito. pag. 5/6 Condivisibile in tal senso quanto osservato dalla difesa di parte attrice ovvero l'assenza di una denuncia del sinistro o di una valida documentazione medica (Ancora ad oggi, di tale presunto sinistro, non risultano esserci denunce alle Forze di Polizia, all'assicurazione e nemmeno risulta esserci idonea documentazione medica – pag. 8 comparsa conclusionale).
Al fine di provare le lesioni subite, sarebbe stata opportuna la produzione di un referto di pronto soccorso, o di visite specialistiche o, ancora, di cure mediche effettuate, non essendo sufficiente quanto prodotto in giudizio o quanto risultante dalla prova testimoniale espletata (cfr. in tal senso la testimonianza della SI.ra Testimone_3
“ribadisco che non ero presente, ma la IG.ra i giorni successivi Controparte_1 aveva escoriazioni visibili al volto e sul corpo”).
Per quanto innanzi, alla luce di tali considerazioni e della giurisprudenza su richiamata, tale domanda non merita di essere accolta.
Quanto alle spese di lite, considerato la particolarità e l'oggetto del giudizio nonché il rigetto della domanda attrice e il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, si ritiene vadano interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande proposte, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta;
- Compensa le spese di lite.
Cassino, 23 settembre 2025 Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
pag. 6/6