CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1161/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 585 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte insiste sui motivi dedotti in atti. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Frosinone, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 585 del 14/10/2024, come meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto per non aver avuto la disponibilità dell'immobile tassato, "essendo stato sospeso l'effetto reale di trapasso della proprietà dello stesso per opposizione alla sentenza del tribunale di Frosinone rep. 3572 del 24.11.2015" (cfr. pag. 3 del ricorso).
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva, la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte rileva come attraverso la consultazione anonima disponibile su "Giustizia Civile" (la app sviluppata dal Ministero della Giustizia) sia risultato che il giudizio di appello rubricato al n. 189/2016, cui si riferisce l'ordinanza cautelare adottata dalla Corte di Appello e prodotta dal ricorrente, sia stato definito con la sentenza n. 8531/2021 depositata in data 28 dicembre 2021, non menzionata dal ricorrente. Detta sentenza, presente nella banca dati GI (doc. 4 parte resistente), evidenzia come il giudizio di appello si sia estinto per mancata attività delle parti ben tre anni prima della proposizione dell'odierno ricorso avversario onde la sentenza di primo grado, di cui è stata estratta copia presso il Tribunale di Frosinone (doc. 5 parte resistente)
è ormai efficace e definitiva, e conferma la proprietà (con conseguente diponibilità giuridica) dell'immobile de quo da parte del dott. Ricorrente_1, con conseguente piena legittimità dell'avviso impugnato.
Peraltro, quanto sopra, è stato dalla difesa comunale eccepito anche nei giudizi rubricati al n. 408/2023
(relativo all'impugnativa dell'avviso IMU anno d'imposta 2017) e al n. 519/2024 (relativo all'impugnativa dell'avviso IMU anno d'imposta 2018). Parte ricorrente risulta, infatti, proprietario dell'immobile tassato con l'atto di avviso impugnato, in forza della sentenza ex art. 2932 c.c. n. 1023/2025 del Tribunale di Frosinone, depositata in data 24 novembre 2015 regolarmente trascritta (cfr. doc. 5 parte resistente), come attestato dalla visura catastale (cfr. doc.7 parte resistente) sulla quale, per legge, l'Ente impositore deve basare la propria attività accertativa.
Si richiama al riguardo l'ordinanza della Suprema Corte ordinanza 26376 del 29 settembre 2021 secondo la quale: "l'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l' onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l' esenzione dal pagamento dell' imposta (Sez Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017)"
Pertanto, l'avviso di accertamento IMU 2019 per cui è causa è stato correttamente notificato al soggetto che, secondo le risultanze catastali e ipocatastali, risultava intestatario dell'immobile già dal 24 novembre
2015 (e sino all'Il novembre 2021).
Ne consegue che, in assenza di aggiornamento delle risultanze catastali, l'Amministrazione comunale era legittimata a emettere l'avviso di accertamento nei confronti del soggetto formalmente intestatario dell'immobile.
Irrilevante è, per contro, ai fini IMU, la sospensione dell'efficacia della sentenza traslativa cui fa riferimento parte ricorrente, non avendo essa effetti automatici sulla titolarità catastale, la quale permane in capo al soggetto trascritto fino a eventuale variazione a cura dell'interessato.
In proposito si ribadisce che la titolarità ai fini IMU deve essere stabilita in via formale, e il Comune non può sostituirsi all'Agenzia delle Entrate Catasto Terreni e Fabbricati per modificare i dati risultanti in visura.
Era semmai onere del contribuente aggiornare i dati catastali, al fine escludere la sua legittimazione passiva.
Peraltro, a conferma della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, si osserva che nel 2019 non sussisteva una situazione certa o definitiva che giustificasse l'emissione dell'avviso a soggetto diverso da quello risultante nei registri pubblici, come reso palese dalla sentenza di appello del 2021.
E anzi fino alla definizione del giudizio civile (avvenuta con sentenza n. 8531/2021), il contribuente ha continuato a risultare formalmente proprietario, e pertanto ad essere legittimamente destinatario dell'IMU.
Soltanto dal dì 11 novembre 2021 1'immobile è passato in proprietà a terzi e segnatamente alla società P
& B Società_1 S.r.l. (cfr. doc. 7 parte resistente).
Ne consegue che il ricorso appare infondato e come tale deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese Compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1161/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frosinone
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 585 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte insiste sui motivi dedotti in atti. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato al Comune di Frosinone, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 585 del 14/10/2024, come meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto per non aver avuto la disponibilità dell'immobile tassato, "essendo stato sospeso l'effetto reale di trapasso della proprietà dello stesso per opposizione alla sentenza del tribunale di Frosinone rep. 3572 del 24.11.2015" (cfr. pag. 3 del ricorso).
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Frosinone, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva, la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte rileva come attraverso la consultazione anonima disponibile su "Giustizia Civile" (la app sviluppata dal Ministero della Giustizia) sia risultato che il giudizio di appello rubricato al n. 189/2016, cui si riferisce l'ordinanza cautelare adottata dalla Corte di Appello e prodotta dal ricorrente, sia stato definito con la sentenza n. 8531/2021 depositata in data 28 dicembre 2021, non menzionata dal ricorrente. Detta sentenza, presente nella banca dati GI (doc. 4 parte resistente), evidenzia come il giudizio di appello si sia estinto per mancata attività delle parti ben tre anni prima della proposizione dell'odierno ricorso avversario onde la sentenza di primo grado, di cui è stata estratta copia presso il Tribunale di Frosinone (doc. 5 parte resistente)
è ormai efficace e definitiva, e conferma la proprietà (con conseguente diponibilità giuridica) dell'immobile de quo da parte del dott. Ricorrente_1, con conseguente piena legittimità dell'avviso impugnato.
Peraltro, quanto sopra, è stato dalla difesa comunale eccepito anche nei giudizi rubricati al n. 408/2023
(relativo all'impugnativa dell'avviso IMU anno d'imposta 2017) e al n. 519/2024 (relativo all'impugnativa dell'avviso IMU anno d'imposta 2018). Parte ricorrente risulta, infatti, proprietario dell'immobile tassato con l'atto di avviso impugnato, in forza della sentenza ex art. 2932 c.c. n. 1023/2025 del Tribunale di Frosinone, depositata in data 24 novembre 2015 regolarmente trascritta (cfr. doc. 5 parte resistente), come attestato dalla visura catastale (cfr. doc.7 parte resistente) sulla quale, per legge, l'Ente impositore deve basare la propria attività accertativa.
Si richiama al riguardo l'ordinanza della Suprema Corte ordinanza 26376 del 29 settembre 2021 secondo la quale: "l'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l' onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l' esenzione dal pagamento dell' imposta (Sez Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017)"
Pertanto, l'avviso di accertamento IMU 2019 per cui è causa è stato correttamente notificato al soggetto che, secondo le risultanze catastali e ipocatastali, risultava intestatario dell'immobile già dal 24 novembre
2015 (e sino all'Il novembre 2021).
Ne consegue che, in assenza di aggiornamento delle risultanze catastali, l'Amministrazione comunale era legittimata a emettere l'avviso di accertamento nei confronti del soggetto formalmente intestatario dell'immobile.
Irrilevante è, per contro, ai fini IMU, la sospensione dell'efficacia della sentenza traslativa cui fa riferimento parte ricorrente, non avendo essa effetti automatici sulla titolarità catastale, la quale permane in capo al soggetto trascritto fino a eventuale variazione a cura dell'interessato.
In proposito si ribadisce che la titolarità ai fini IMU deve essere stabilita in via formale, e il Comune non può sostituirsi all'Agenzia delle Entrate Catasto Terreni e Fabbricati per modificare i dati risultanti in visura.
Era semmai onere del contribuente aggiornare i dati catastali, al fine escludere la sua legittimazione passiva.
Peraltro, a conferma della legittimità dell'operato dell'Amministrazione, si osserva che nel 2019 non sussisteva una situazione certa o definitiva che giustificasse l'emissione dell'avviso a soggetto diverso da quello risultante nei registri pubblici, come reso palese dalla sentenza di appello del 2021.
E anzi fino alla definizione del giudizio civile (avvenuta con sentenza n. 8531/2021), il contribuente ha continuato a risultare formalmente proprietario, e pertanto ad essere legittimamente destinatario dell'IMU.
Soltanto dal dì 11 novembre 2021 1'immobile è passato in proprietà a terzi e segnatamente alla società P
& B Società_1 S.r.l. (cfr. doc. 7 parte resistente).
Ne consegue che il ricorso appare infondato e come tale deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese Compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti