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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8128 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sezione lavoro–
Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Maria Lionetti all'udienza del
9.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3331\2025 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to G. Marone in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Molfese e E. Principe ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
Convenuto
OGGETTO: riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 parte ricorrente in epigrafe indicato esponendo: che era docente a tempo indeterminato con la decorrenza dedotta quale dipendente del convenuto, che per CP_1 effetto dell'art.9 d.l. n.78\2010 era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione di carriera, che l'efficacia di tale disposizione era stata prorogata per l'anno
2013, che le annualità fino al 2012 erano state recuperate per effetto dei richiamati cc.nn.ll.ll., che tale sterilizzazione del servizio prestato nell'anno 2013 contrasta con le norme di legge e contrattuali richiamate, ha chiesto di accertare il diritto della ricorrente alla valutazione dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dei conseguenziali effetti giuridici ed economici, vinte le spese. Si è costituito il eccependo Controparte_1 la prescrizione del diritto e l'infondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.
Preliminarmente deve darsi atto della recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma
23 d.l. n.78\2010 ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
La Suprema Corte ha richiamato la distinzione presente nel pubblico impiego non contrattualizzato tra progressione di carriera in senso proprio (compresi i passaggi di area) relativamente alla quale è stato previsto il differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco e progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio
(art.9 co.21 cit) osservando: “E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013”.
La Suprema Corte ha quindi affermato: ”In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate” precisando, tuttavia, che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti” e concludendo: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. “ (Cass. sent.
n.1726\2025).
Dato atto che parte ricorrente in corso di causa ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto la valutazione dell'anno 2013 agli effetti economici, in accoglimento della domanda nella restante parte, è dichiarato il diritto di parte ricorrente alla valutazione dell'anno
2013 ai soli fini giuridici.
Essendo intervenuto in corso di causa mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie la domanda nei limiti della riduzione e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla valutazione dell'anno
2013 ai soli fini giuridici
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 9.7.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°Sezione lavoro–
Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Maria Lionetti all'udienza del
9.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°3331\2025 del r. g. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to G. Marone in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Molfese e E. Principe ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
Convenuto
OGGETTO: riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 parte ricorrente in epigrafe indicato esponendo: che era docente a tempo indeterminato con la decorrenza dedotta quale dipendente del convenuto, che per CP_1 effetto dell'art.9 d.l. n.78\2010 era stata disposta la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione di carriera, che l'efficacia di tale disposizione era stata prorogata per l'anno
2013, che le annualità fino al 2012 erano state recuperate per effetto dei richiamati cc.nn.ll.ll., che tale sterilizzazione del servizio prestato nell'anno 2013 contrasta con le norme di legge e contrattuali richiamate, ha chiesto di accertare il diritto della ricorrente alla valutazione dell'anno 2013 ai fini della progressione di carriera e dei conseguenziali effetti giuridici ed economici, vinte le spese. Si è costituito il eccependo Controparte_1 la prescrizione del diritto e l'infondatezza della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.
Preliminarmente deve darsi atto della recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma
23 d.l. n.78\2010 ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
La Suprema Corte ha richiamato la distinzione presente nel pubblico impiego non contrattualizzato tra progressione di carriera in senso proprio (compresi i passaggi di area) relativamente alla quale è stato previsto il differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco e progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio
(art.9 co.21 cit) osservando: “E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013”.
La Suprema Corte ha quindi affermato: ”In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate” precisando, tuttavia, che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti” e concludendo: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. “ (Cass. sent.
n.1726\2025).
Dato atto che parte ricorrente in corso di causa ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto la valutazione dell'anno 2013 agli effetti economici, in accoglimento della domanda nella restante parte, è dichiarato il diritto di parte ricorrente alla valutazione dell'anno
2013 ai soli fini giuridici.
Essendo intervenuto in corso di causa mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione trattata le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie la domanda nei limiti della riduzione e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla valutazione dell'anno
2013 ai soli fini giuridici
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 9.7.2025 Il Giudice