Art. 18. ((Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'Ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, puo' stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse))
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, puo' stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse))