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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1341/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4800/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29
e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240031943984000 BOLLO AUTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4800/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 80/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n. 07120240031943984000 - BOLLO AUTO 2018.
A sostegno del ricorso di I grado, il contribuente ha dedotto: l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e la nullità degli atti presupposti per omessa o invalida notificazione degli avvisi di accertamento.
2.- La Corte di Primo Grado ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sul rilievo che la stessa risultava interrotta dalla notificazione degli avvisi di accertamento e che la cartella di pagamento era stata notificata entro il nuovo termine prescrizionale.
3.- Ha proposto appello il contribuente, riproponendo i motivi già dedotti in primo grado e censurando la sentenza impugnata per non avere il Collegio valutato la dedotta mancata notificazione degli avvisi di accertamento, nonché la pretesa nullità delle notificazioni per irregolarità degli avvisi di ricevimento e per omesso invio della c.d. raccomandata informativa.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.- Correttamente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
In materia di tributi regionali trova applicazione il termine prescrizionale triennale di cui all'art. 5 del D.L. n.
953/1982, convertito dalla L. n. 53/1983. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la notificazione dell'avviso di accertamento validamente effettuata determina l'interruzione della prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine di pari durata (Cass., sez. V, n. 4283/2018; Cass., sez.
V, n. 27372/2020).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il termine triennale e che la successiva cartella di pagamento è stata notificata prima della scadenza del nuovo termine decorrente dall'interruzione. Ne consegue l'insussistenza della dedotta prescrizione.
2.- L'appellante deduce la nullità delle notificazioni degli avvisi di accertamento assumendo l'illeggibilità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, la mancata indicazione della qualifica del consegnatario e l'omesso invio della raccomandata informativa.
Le censure non sono fondate.
Occorre premettere che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto assistito da fede privilegiata in ordine ai fatti attestati dall'agente notificatore come avvenuti in sua presenza, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Pertanto, la veridicità delle attestazioni ivi contenute può essere contestata esclusivamente mediante proposizione di querela di falso (Cass., sez. V, n. 19854/2017; Cass., sez. V, n.
15098/2021).
Nel caso in esame, l'appellante si limita a dedurre l'illeggibilità della sottoscrizione del consegnatario, senza tuttavia proporre querela di falso, né allegare elementi idonei a dimostrare che la consegna non sia avvenuta presso il proprio domicilio o che il consegnatario fosse soggetto estraneo allo stesso.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'illeggibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento non determina la nullità della notificazione, ove risulti comunque attestata la consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario, restando a carico di quest'ultimo l'onere di fornire prova contraria (Cass., sez. V,
n. 24852/2019; Cass., sez. VI-5, n. 15098/2021).
In mancanza di querela di falso, le attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento devono ritenersi pienamente efficaci e idonee a dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento.
3.- Quanto alla dedotta omissione della raccomandata informativa, va rilevato che l'obbligo di tale adempimento sussiste esclusivamente nelle ipotesi di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, comma
1, lett. b) e b-bis), del D.P.R. n. 600/1973, e segnatamente in caso di consegna al portiere o a soggetto diverso dai familiari o addetti alla casa.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova che la notificazione sia avvenuta con modalità tali da rendere necessario l'invio della raccomandata informativa, limitandosi a mere deduzioni assertive, inidonee a superare la fede privilegiata dell'atto notificatorio, non contestata mediante querela di falso (Cass., sez.
V, n. 2868/2017; Cass., sez. V, n. 2377/2022).
4.- Va infine rilevato che gli avvisi di accertamento, una volta validamente notificati, non sono stati tempestivamente impugnati, divenendo pertanto definitivi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la definitività dell'atto impositivo preclude la possibilità di contestarne il merito in sede di impugnazione della cartella di pagamento, restando deducibili esclusivamente i vizi propri di quest'ultima (Cass., sez. V, n. 1532/2020; Cass., sez. V, n. 31010/2019).
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4800/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 80/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29
e pubblicata il 03/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240031943984000 BOLLO AUTO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4800/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 80/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n. 07120240031943984000 - BOLLO AUTO 2018.
A sostegno del ricorso di I grado, il contribuente ha dedotto: l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e la nullità degli atti presupposti per omessa o invalida notificazione degli avvisi di accertamento.
2.- La Corte di Primo Grado ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sul rilievo che la stessa risultava interrotta dalla notificazione degli avvisi di accertamento e che la cartella di pagamento era stata notificata entro il nuovo termine prescrizionale.
3.- Ha proposto appello il contribuente, riproponendo i motivi già dedotti in primo grado e censurando la sentenza impugnata per non avere il Collegio valutato la dedotta mancata notificazione degli avvisi di accertamento, nonché la pretesa nullità delle notificazioni per irregolarità degli avvisi di ricevimento e per omesso invio della c.d. raccomandata informativa.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.- Correttamente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
In materia di tributi regionali trova applicazione il termine prescrizionale triennale di cui all'art. 5 del D.L. n.
953/1982, convertito dalla L. n. 53/1983. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, la notificazione dell'avviso di accertamento validamente effettuata determina l'interruzione della prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine di pari durata (Cass., sez. V, n. 4283/2018; Cass., sez.
V, n. 27372/2020).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il termine triennale e che la successiva cartella di pagamento è stata notificata prima della scadenza del nuovo termine decorrente dall'interruzione. Ne consegue l'insussistenza della dedotta prescrizione.
2.- L'appellante deduce la nullità delle notificazioni degli avvisi di accertamento assumendo l'illeggibilità della firma apposta sugli avvisi di ricevimento, la mancata indicazione della qualifica del consegnatario e l'omesso invio della raccomandata informativa.
Le censure non sono fondate.
Occorre premettere che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto assistito da fede privilegiata in ordine ai fatti attestati dall'agente notificatore come avvenuti in sua presenza, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Pertanto, la veridicità delle attestazioni ivi contenute può essere contestata esclusivamente mediante proposizione di querela di falso (Cass., sez. V, n. 19854/2017; Cass., sez. V, n.
15098/2021).
Nel caso in esame, l'appellante si limita a dedurre l'illeggibilità della sottoscrizione del consegnatario, senza tuttavia proporre querela di falso, né allegare elementi idonei a dimostrare che la consegna non sia avvenuta presso il proprio domicilio o che il consegnatario fosse soggetto estraneo allo stesso.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'illeggibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento non determina la nullità della notificazione, ove risulti comunque attestata la consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario, restando a carico di quest'ultimo l'onere di fornire prova contraria (Cass., sez. V,
n. 24852/2019; Cass., sez. VI-5, n. 15098/2021).
In mancanza di querela di falso, le attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento devono ritenersi pienamente efficaci e idonee a dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento.
3.- Quanto alla dedotta omissione della raccomandata informativa, va rilevato che l'obbligo di tale adempimento sussiste esclusivamente nelle ipotesi di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, comma
1, lett. b) e b-bis), del D.P.R. n. 600/1973, e segnatamente in caso di consegna al portiere o a soggetto diverso dai familiari o addetti alla casa.
Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito prova che la notificazione sia avvenuta con modalità tali da rendere necessario l'invio della raccomandata informativa, limitandosi a mere deduzioni assertive, inidonee a superare la fede privilegiata dell'atto notificatorio, non contestata mediante querela di falso (Cass., sez.
V, n. 2868/2017; Cass., sez. V, n. 2377/2022).
4.- Va infine rilevato che gli avvisi di accertamento, una volta validamente notificati, non sono stati tempestivamente impugnati, divenendo pertanto definitivi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la definitività dell'atto impositivo preclude la possibilità di contestarne il merito in sede di impugnazione della cartella di pagamento, restando deducibili esclusivamente i vizi propri di quest'ultima (Cass., sez. V, n. 1532/2020; Cass., sez. V, n. 31010/2019).
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese di giudizio.