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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di LI, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 161/2022 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Luisa Sabatino;
attore
E
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
convenuto-contumace
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.5.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.1.2022, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di LI , all'uopo esponendo: Controparte_1
- che con sentenza n.3644/2016 del 5 dicembre 2016 il Tribunale di LI aveva condannato per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585 c.p. commessi in Controparte_1 danno di esso attore;
- che la sentenza diveniva irrevocabile in data 22 aprile 2017, stante la mancata impugnazione;
- che, in conseguenza dell'aggressione posta in essere dal convenuto, Parte_1 subiva un trauma cranio-facciale con frattura del complesso orbito-zigomatico di sinistra, con persistenza dei mezzi di sintesi (placca e piccole viti metalliche) e cicatrice al volto.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di “dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità risarcitoria del Sig. in ordine ai fatti sopra esposti;
per l'effetto Controparte_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle ricorrenti, compreso il danno biologico e quello esistenziale, oltre interessi;
condannare il convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa (con attribuzione al sottoscritto che dichiara di averne fatto anticipazione) oltre IVA e CPA come per legge.”. Restava contumace , sebbene ritualmente citato con atto notificato in data Controparte_1
26.1.2022.
Disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona di , all'esito dell'udienza Parte_1 del 14.5.2024, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente citato e non Controparte_1 costituito in giudizio.
2.- Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Quanto al valore da attribuire all'accertamento compiuto in sede penale, deve evidenziarsi che, all'esito del giudizio penale di primo grado conclusosi con la sentenza n. 3644/2016 emessa in data
5.12.2016, il Tribunale di LI ha condannato il odierno convenuto, al risarcimento CP_1 dei danni in favore della costituita parte civile, , da liquidarsi in separata sede. Parte_1
Deve dunque farsi applicazione del principio di diritto per cui qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e tale pronuncia non sia stata impugnata, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze derivanti dal fatto (Cass. 11467/2020; Cass. 2083/2013).
Nella specie, dunque, la sentenza del giudice penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonchè la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile.
Orbene, dalle risultanze del processo penale è incontrovertibilmente emerso che, in data 15.6.2013, in Mugnano, venne colpito da con un corpo contundente Parte_1 Controparte_1 rovinando a terra e, di seguito, venne preso a calci e pugni fino a perdere conoscenza e riportando gravi lesioni. Nei mesi successivi, la condotta vessatoria del proseguì e l'attore venne in CP_1 più occasioni minacciato di morte dall'odierno convenuto.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, dall'esame degli elementi emersi dall'istruttoria svoltasi in sede penale (come ampiamente e puntualmente riportati nella compiuta ed esaustiva motivazione della sentenza n. 3644/2016, che in questa sede si richiama), è emersa inconfutabilmente la responsabilità di per la grave aggressione posta in essere ai danni di . Controparte_1 Parte_1
2.- Accertato il verificarsi del fatto illecito posto in essere da , occorre ora Controparte_1 procedere alla quantificazione dei danni subiti da . Parte_1
Al danneggiato spetta, in primo luogo, il risarcimento del danno alla salute (c.d. danno biologico), definibile quale pregiudizio della salute concretizzantesi nella menomazione della integrità psicofisica della persona e da quantificarsi equitativamente: invero, unica forma di liquidazione di ogni danno privo, come quello in esame, delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa, per cui la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di danaro che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale ma compensativa di un pregiudizio non economico.
Tale criterio di liquidazione del danno biologico, inoltre, non muta pur a seguito del nuovo orientamento della Sezioni Unite della Suprema Corte sulla portata dell'art. 2059 c.c. espresso dalla sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 26972/08.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo i contrasti esistenti tra quanti ritenevano che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. comprendesse il danno biologico (inteso come lesione alla salute) ed il danno morale (inteso come sofferenza interiore transeunte) e quanti ritenevano che esso comprendesse anche il danno esistenziale, ha altresì affrontato e risolto diverse questioni. In particolare la Corte ha stabilito: 1) che il "danno non patrimoniale" costituisce categoria ampia ed omnicomprensiva che comprende qualsiasi pregiudizio alla persona non suscettibile di valutazione economica;
2) che il danno non patrimoniale è risarcibile sia nei casi previsti dalla legge che nei casi di lesione grave di un diritto inviolabile della persona da cui sia derivato un pregiudizio non futile;
3) che il danno non patrimoniale va liquidato con valutazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le conseguenze pregiudizievoli, senza duplicazioni e senza attribuire nomi diversi a pregiudizi eguali;
4) che il danno non patrimoniale deve sempre essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, salva la possibilità di fare ricorso alle presunzioni semplici ed alle nozioni di comune esperienza.
Conseguenze dirette ed immediate di tali principi sono state il definitivo abbandono della tesi del danno esistenziale, non più concepibile quale autonoma categoria di danno nonché la configurazione del danno non patrimoniale come categoria risarcibile di carattere unitario, all'interno del quale si possono distinguere diverse voci di danno solo attribuendo ad esse valenza descrittiva e non già considerandole come autonome poste risarcitorie. In altri termini pur potendo parlare di danno non patrimoniale, di danno estetico o alla vita di relazione, di danno esistenziale, ciò avverrà solo in via descrittiva costituendo essi i diversi aspetti del medesimo pregiudizio, suscettibili di essere diversamente apprezzati in relazione alle peculiarità del caso concreto, ma comunque operanti nell'ambito della stessa categoria di danno non patrimoniale.
In tale categoria, tuttavia, non può essere ricompreso anche il danno morale soggettivo, inteso come sofferenza psichica costituente uno dei molteplici aspetti di cui deve tenersi conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale. Invero, l'esigenza di evitare indebite locupletazioni risarcitorie non può obliterare la necessità che il risarcimento riconosciuto al danneggiato sia idoneo a compensare integralmente il pregiudizio subito. Ne discende che la sofferenza morale derivata dalla lesione deve essere risarcita, rimanendo la sofferenza sempre un danno, come tale ristorabile se scaturente da una lesione della salute o comunque da un fatto reato, avendo cura di evitare che il risarcimento della sofferenza, laddove venga invocato in relazione ad un'ipotesi in cui vi sia stata anche una lesione dell'integrità psico-fisica, sia oggetto di una duplice liquidazione come danno biologico e come danno morale (cfr. Cass. 25164/2020; in termini, Cass. civ.
7513/2018; Cass. civ. 28989/2019).
In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, "Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.
Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)" (Cass. Civ., sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Anche il danno morale, tuttavia, va precisamente allegato e provato, atteso che "La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10.05.2018).
Nella specie, tenuto dei principi innanzi espressi, il danno può essere liquidato facendo applicazione analogica delle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano elaborate nel 2024 (cfr. Cass.
12408/11). Tali tabelle sono già comprensive del danno esistenziale e alla capacità di lavoro generica e consentono, altresì, la separata liquidazione del danno morale c.d. danno da sofferenza soggettiva interiore, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
25164/2020).
Alla stregua di quanto detto, si reputa, pertanto, di liquidare il danno non patrimoniale secondo il metodo del punto tabellare (e segnatamente delle tabelle del Tribunale di Milano), calcolato in relazione all'età del danneggiato ed alla gravità della menomazione.
Trattandosi di danno conseguente alla commissione di un reato doloso accertato in sede penale (art. 185 c.p.), va riconosciuto il danno da sofferenza soggettiva interiore o morale, atteso che la vicenda subita dall'attore –ovvero la brutale aggressione ai suoi danni nonché i plurimi episodi intimidatori posti in essere dal convenuto - ha causato anche una sofferenza interiore.
In particolare, la condotta violenta e aggressiva del reiterata in più occasioni, ha CP_1 certamente provocato un grave turbamento nell'attore, il quale ha visto sconvolta la sua quotidianeità per effetto del timore ingenerato dalle gravi minacce del CP_1
Ciò posto, sulla base della valutazione operata dal C.T.U., Dott. - le cui Persona_1 conclusioni sono condivise dal Tribunale, in quanto fondate su un'attenta analisi della documentazione sanitaria in atti- va evidenziato che l'attore, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, a seguito dell'aggressione subita, ha riportato il 7% di postumi invalidanti permanenti per effetto della “frattura OM (Complesso Orbito Malare Zigomatico) sin., che richiese un intervento chirurgico di riduzione a cielo aperto ed ostesintesi con microplacche e viti”.
La voce di danno in esame va quantificata in € 16.001,00 all'attualità (somma comprensiva del danno biologico e dell' incremento del 25% per danno da sofferenza soggettiva interiore,
c.d. morale).
Per i 15 gg. di ITT va liquidata la somma di € 1.725,00.
Per i 20 gg. di ITP al 50% va liquidata la somma di € 1.150,00.
In definitiva, sulla base della valutazione operata dal CTU, spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo complessivo di € 18.876,00. Non sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno tenuto conto del fatto che, come precisato dal CTU, sebbene si siano rilevati esiti di carattere permanente, essi hanno un peso estetico modesto per la posizione e per le caratteristiche lievi, né possono avere influenza sulla vita di relazione, sulla situazione socio-familiare, delle abitudini di vita e delle attività svolte.
Non permane, inoltre, alcuna menomazione che possa in qualche misura usurare, impedire né limitare un lavoro futuro dell'attore; qualsivoglia attività lavorativa risulta compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità del danneggiato, della sua età e di ogni altra provata circostanza utile.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma ottenuta, devalutata alla data del sinistro
(15.6.2013) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 15.6.2013 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Non risultano spese patrimoniali riconducibili causalmente all'aggressione.
4.- Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo valori medi, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta e del valore della controversia come accertato (scaglione 5.201-26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 161/2022 RG., ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di euro 18.876,00, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, che Controparte_1 liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso il 2.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri