TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9963/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alina Rossato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopradetta promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Roveran Gabriele, come da TE
procura in atti
-attori-
contro
, con l'avv. Perilli Umberto, come da procura in atti _1
, con l'avv. Perilli Umberto, come da procura in atti CP
, con l'avv. Perilli Umberto, come da procura in atti P_
, con l'avv. Carbone Davide, come da procura in atti P_
-convenuti-
Conclusioni
Per l'attore, come da note di pc depositate in data 6.11.2024:
pagina 1 di 20 “Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare la divisione giudiziale dei beni mobili ed immobili, facenti parte la
comunione, tra (dichiarato fallito con Sentenza n. 124 del 01.10.2009), TE P_
, , e , attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte
[...] P_ CP _1
corrispondente alla propria quota, da determinarsi secondo un progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio da nominarsi.
In via istruttoria:
Sin da ora si chiede disporsi la nomina di un CT che, previo accertamento della consistenza attuale
del compendio immobiliare e mobiliare indiviso, predisponga un progetto divisionale.
In ogni caso:
-Porsi le spese di lite a carico dei condividenti, ed in caso di opposizione condannare gli opponenti al
pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
-Con la più ampia riserva di formulazione delle istanze istruttorie.”
Per i convenuti , e come da note di pc depositate in data CP P_ _1
6.11.2024:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertata la consistenza degli assi ereditari di CP_5
e , ivi compresi i debiti delle rispettive masse nei confronti della convenuta
[...] Parte_2
da porsi, pro-quota, a carico degli altri coeredi, maggiorati degli interessi legali dal _1
dovuto al saldo, disporsi lo scioglimento delle comunioni ereditarie in morte di e Controparte_5
e la conseguente divisione dei beni appartenenti agli assi.” Parte_2
Per il convenuto , come da comparsa conclusionale di replica depositata in data P_
17.1.2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare e disporre la divisione giudiziale dei beni mobili e immobili,
facenti parte la comunione fra (dichiarato fallito con sentenza n. 124, 01 ottobre TE
2009), , , , , attribuendo ad ognuno dei P_ P_ CP _1
compartecipi la parte corrispondente alla propria quota, da determinarsi secondo un progetto
divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
In subordine:
pagina 2 di 20 - si insiste per la sola ed esclusiva considerazione di quanto espressamente indicato nell'inventario; -
si insiste per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale parziale;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione regolarmente notificato il citava in giudizio TE
, e , rappresentando che in data _1 P_ P_ CP
29.7.2009 era deceduto lasciando quali eredi la moglie e i Controparte_5 _1
figli , , e;
Parte_2 P_ CP P_ TE
- allegava, inoltre, che con sentenza n. 124 del 1.10.2009 veniva dichiarato il fallimento di e, in data 18.12.2009, il curatore del fallimento accettava con beneficio di TE
inventario l'eredità di per conto di;
Controparte_5 TE
- rappresentava, altresì, che in data 15.2.2015 era deceduta la quale lasciava a sua Parte_2
volta quali eredi la madre e i fratelli , _1 P_ CP P_
e ; TE
- allegava che aveva rinunciato all'eredità della sorella, mentre il P_ [...]
accettava con beneficio di inventario l'eredità per conto di;
TE TE
- precisava che a seguito dell'apertura della successione di e di , Controparte_5 Parte_2
fra tutti i fratelli e era sorta la comunione ereditaria e dava atto di aver Pt_1 _1
esperito con esito negativo il tentativo di mediazione;
- in data 23.3.2018, si costituiva in giudizio la quale nulla opponeva alla domanda _1
di divisione della comunione ereditaria in morte di e , ma Controparte_5 Parte_2
rilevava che entrambi gli assi ereditari erano composti da debiti e crediti ulteriori rispetto a quanto indicato dall'attore e dall'inventario di eredità e chiedeva che fosse correttamente accertata la consistenza delle masse prima di procedere alla divisione;
pagina 3 di 20 - in sede di prima udienza, il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di e e rinviava l'udienza per pendenti P_ P_ Parte_3
trattative;
- all'udienza del 5.12.2019, il giudice disponeva CT, nominando a tal fine il geom. CP_6
perché accertasse il valore della massa ereditaria (al netto degli eventuali debiti
[...]
qualificabili come ereditari) al momento dell'apertura della successione;
- all'udienza del 23.6.2022, l'attore rappresentava la possibilità di addivenire ad una divisione parziale a favore del solo Fallimento, liquidando allo stesso la sua quota in denaro;
- il giudice, con ordinanza depositata in data 12.9.2022, dava atto che entrambe le parti negli atti introduttivi chiedevano la divisione dell'intero asse ereditario, che non vi fosse accordo tra le parti sulla divisione parziale e, pertanto, che non potesse essere accolta la domanda del
; TE
- con atto di citazione depositato, in data 20.6.2023, si costituivano in giudizio e CP
i quali si associavano a tutto quanto sinora esposto, dedotto e richiesto dalla P_
convenuta ; _1
- all'udienza del 21.6.2023 l'attore e i convenuti , , CP P_ _1
rinunciavano alla domanda di divisione degli immobili di BA di PR;
- in data 22.11.2023, si costituiva in giudizio e all'udienza del 23.11.2023 tutte le P_
parti rinunciavano alla divisione degli immobili di BA di PR;
- in data 27.11.2023, il G.I., a scioglimento della riserva precedentemente assunta, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 4.7.2024 per la precisazione delle conclusioni;
- con ordinanza del 7.11.2024, il giudice assegnava termini per memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
1. Masse plurime:
pagina 4 di 20 Deve preliminarmente, darsi atto che il presente giudizio ha ad oggetto la divisione di due distinte masse ereditarie, rispettivamente dell'eredità di , apertasi in data 29.7.2009, e Controparte_5
dell'eredità di , apertasi in data 15.2.2015, già erede di . Parte_2 Controparte_5
In merito alla divisione di masse plurime giova precisare che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale, per le quote di comunione divenute oggetto di altra comunione si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse ereditarie ( “in mancanza di una chiara manifestazione di volontà
delle parti, diretta alla formazione di un'unica massa, quando i beni in godimento comune provengono
da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di
provenienza dei beni. Alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna
delle quali costituisce un'entità patrimoniale a se stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si
hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa
valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono
sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi
particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono
inclusi” ex multis Cass. Civ. n. 3014/1981).
Quindi, la divisione unitaria delle masse è possibile solo laddove vi sia il preventivo accordo fra i coeredi, che deve risultare da un atto avente forma scritta qualora gli assi ereditari siano composti -
come nel caso in esame - anche da beni immobili (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 27645/2018: "Nel caso di
divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte
comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono
le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle
singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal
mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i
beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni
immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, perché rientrante tra quelli previsti
dall'art.1350 c.c.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto
dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non
pagina 5 di 20 impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda"
Cass. Sez. 2, Sentenza n.5798 del 15/05/1992, Rv.477236; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.314 del
09/01/2009, Rv.606113 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3029 del 06/02/2009, Rv.606503).
La giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che “la divisione unitaria può avvenire per effetto del
consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare
portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale”
(Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 18910 del 11/09/2020).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha chiesto espressamente di procedersi alla divisione unitaria delle masse, né risulta essere stata prodotta in giudizio alcuna scrittura privata attestante un accordo in tal senso fra i coeredi.
Di conseguenza, è necessario procedere alla preventiva divisione della massa ereditaria di
[...]
e solo successivamente, tenuto conto della quota del padre a lei spettante, alla divisione CP_5
dell'eredità di . Parte_2
Per la massa ereditaria di le quote devono essere formate ai sensi dell'581 c.c. Controparte_5
mentre per quella di trova applicazione l'art. 571 c.c.; infine, a seguito della rinuncia di Parte_2
all'eredità della sorella (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice), la sua quota P_ Parte_2
accrescerà ex art. 522 c.c. quelle di , , , . _1 P_ CP TE
2.Scioglimento della comunione e divisione eredità Controparte_5
Come emerge pacificamente dagli atti di causa, in data 29.7.2009 è deceduto (cfr. Controparte_5
doc. 1 fascicolo di parte attrice) senza lasciare testamento, sicché l'eredità deve essere devoluta ai sensi degli artt. 565 c.c. e s.s., agli eredi legittimi, ovvero alla moglie e ai cinque figli , Pt_2 Pt_1
e (per 1/3 alla moglie, per i restanti 2/3 ai figli ex art.581 c.c.) P_ CP P_
L'eredità di è stata accettata con beneficio di inventario da Controparte_5 _1 P_
, e successivamente dal per conto di
[...] P_ CP Controparte_7
(cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice). Ne consegue che tutti gli eredi, ad eccezione di TE
, rispondono dei debiti ereditari nei limiti della loro quota. Parte_2
pagina 6 di 20 2.1. Ricostruzione dell'attivo ereditario di Controparte_5
In primo luogo, si rende necessario procedere alla ricostruzione della massa ereditaria di CP_5
che risulta essere composta come di seguito illustrato.
[...]
Beni immobili
Al momento dell'apertura della successione di lo stesso risultava proprietario dei Controparte_5
seguenti beni immobili, come da inventario di eredità (doc. 6 fascicolo di parte attrice):
- 1/6 immobili Comune di BA di PR (terreni e case):
o Lotto A: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati Foglio 30 mappale 36
Sub. 1 Bene comune non censibile cortile ai sub. 2 e 3
Sub. 2 via B. Cairoli n. 60, piano T-1, Cat. A/2, classe 1, vani 9, m2 260-248, r.c. €
627,50
Sub. 3 via B. Cairoli n. 60, piano T, Cat. C/3, classe 2, m2 107-116, r.c. € 132,63
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 30 mappale 36 E.U. di mq 1774
o Lotto B: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati Foglio 30 mappale 88
Sub. 1 Bene comune non censibile cortile ai sub. 2 e 3
Sub. 2 via B. Cairoli n. 48, piano S1-T-1, Cat. A/3, cl 1, vani 8,5 m2 190-192, r.c. €
482,89
Sub. 3 via B. Cairoli n. 48, piano T-1, Cat. C/6, classe 1, m2 46-60, r.c. € 57,02
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 30 mappale 88 E.U. di mq 632
o Lotto C: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati Foglio 30 mappale 254
Sub. 1 Bene comune non censibile
Sub. 2 via B. Cairoli n. 46, piano T-1, Cat. A/3, classe 1, vani 6, m2 162, r.c. € 340,86
Sub. 3 via B. Cairoli n. 46, piano T, Cat. C/6, classe 1, m2 43, r.c. € 47
pagina 7 di 20 Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 30 mappale 254 E.U., mq 750
o Lotto D: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Terreni Foglio 30
- 1/2 immobili Comune di Conselve (PD): (magazzino con uffici con terreno di pertinenza)
o Lotto E: 1/2 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati, Foglio 9 mappale 1096 via Levà, piano T, Cat. C/3, classe 1, m2
190-329, r.c. € 343,44
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1096 E.U., mq 1450
- Piena proprietà immobili Comune di Conselve (PD): (abitazione con garage con diritto di abitazione in favore di e area di pertinenza;
capannone con area di pertinenza) _1
o Lotto F:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1097
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 2 via Levà, piano T-1, Cat. A/7, classe 1, vani 11, m2 329-320, r.c. € 1.278,23
sub. 3 via Levà, piano T, Cat. C/6, classe 1, m2 84, 98, r.c. € 130,15
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1097 E.U., mq 1238
o Lotto G:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1506
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 5 via Levà, piano T, Cat. D/8, r.c. € 4.947,66
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1506 E.U., mq 5197.
Le parti hanno chiesto lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione dei beni ereditari. Si
rammenta che alle udienze del 21.6.2023 e 23.11.2024 le parti hanno concordemente rinunciato alla domanda di divisione degli immobili siti in BA di PR (ovvero alla divisione dei Lotti A, B, C e
D come identificati dalla CT).
pagina 8 di 20 Tali immobili, pertanto, rimangono in comunione fra tutti gli eredi di e Controparte_5 [...]
secondo le rispettive quote ideali e non sono oggetto del presente giudizio;
occorre qui Pt_2
occuparci, dunque, dei lotti E, F, G.
Il CT ha stimato il valore di tutti immobili -senza distinguere tra singoli lotti e tra quelli di BA di
PR (la cui divisione è stata rinunciata dalla parti) e di Conselve, detratte le spese per sanare le eventuali irregolarità edilizie e catastali - al momento dell'apertura della successione di CP_5
al 29.07.2009, in euro € 1.134.594,52 (cfr. pag. 19 CT), al momento dell'apertura della
[...]
successione di al 15.02.2015 in € 1.057.424,65 Parte_2
Beni mobili:
Come si evince dall'inventario di eredità del 14.1.2020, rep. 21295, redatto dal Notaio Dott.ssa
, i beni mobili caduti in successione consistono negli arredi dell'abitazione del de cuius, in due Per_1
autovetture, in attrezzature e mezzi meccanici, nell'attivo del conto corrente bancario n. 405967 presso banca per un complessivo valore di euro € 94.152,74 al momento dell'apertura Controparte_8
della successione (cfr. pag. 19 CT).
Occorre rilevare che non si conosce il valore attuale né dei beni mobili né dei beni immobili caduti in successione, di conseguenza si anticipa che risulterà necessario rimettere in istruttoria la causa al fine di procedere con la divisione giudiziale.
Crediti
Quanto ai crediti, dall'inventario di eredità si evince che il de cuius vantasse i seguenti crediti:
- Crediti verso l'erario per complessivi € 5.532,00;
- Crediti risultanti dal bilancio del 29.7.2009 della ditta individuale CE Violato:
o Credito verso per € 73.222,71 Controparte_9
o Credito cassa contanti per € 6.781,96
o Credito cauzioni attive € 209,35
o Credito IVA per € 4.722,45.
L'ammontare dei crediti presenti nell'inventario di eredità di è complessivamente Controparte_5
pari a € 90.468.47.
pagina 9 di 20 Con la comparsa conclusionale, il Procuratore dei convenuti , e ha _1 P_ CP
dichiarato che, all'esito della causa n. 6952/2010 R.G. avanti questo Tribunale definita dalle parti in via transattiva nelle more della presente lite, il credito maturato dalla massa ereditaria di CP_5
nei confronti di è stato soddisfatto con il pagamento da parte di
[...] Controparte_9 [...]
della somma € 55.000,00, attualmente depositati in un libretto postale nella Controparte_9
disponibilità congiunta delle parti. La circostanza, pur non documentata, non è stata contestata dalle altre parti con le successive memorie.
Infine, la convenuta ha rilevato che la massa ereditaria è composta da un ulteriore _1
credito ereditario, non contemplato dall'inventario ereditario, pari ad euro 4.500,00. La convenuta sostiene che tale credito sia imputabile alla massa ereditaria del marito, trattandosi di somma riconosciuta a titolo di refusione delle spese di lite nell'ambito del giudizio R.G. 11269/2008,
instaurato da F.L. COSTRUZIONI s.r.l. avverso il de cuius e depositava la sentenza del Tribunale di
Padova del 20.03.2014.
Il credito in questione non appartiene alla massa ereditaria. Infatti, sebbene il giudizio sia stato instaurato avverso il de cuius lo stesso è continuato nei confronti degli eredi _1 P_
, e l'attrice. F.L. COSTRUZIONI s.r.l. è stata condannata a
[...] CP P_
rifondere le spese di lite per euro 4.500,00 nei confronti dei convenuti. Di tale credito non si deve,
pertanto, tenere conto ai fini del presente giudizio.
Con riferimento ai crediti ereditari si ricorda che questi, a differenza dei debiti, entrano a far parte della massa ereditaria ai sensi dell'art. 727 c.c. (“ crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si
ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte
della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ.
prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il
quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone
che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che
il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento
dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata
pagina 10 di 20 dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un
coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può
argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del
credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per
far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità
di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il
convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei
confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” .Cass. Civ., S.U. n. 24657/2007).
3. Sui debiti
ha concluso chiedendo la divisione dei beni appartenenti agli assi ereditari del marito e Parte_4
della figlia, previo accertamento della loro consistenza “ivi compresi i debiti delle rispettive masse nei
confronti della convenuta da porsi, pro-quota, a carico degli altri coeredi, maggiorati _1
degli interessi legali dal dovuto al saldo”.
Nei propri atti ha quindi elencato i pagamenti da lei effettuati, in relazione a beni appartenenti all'eredità di . Controparte_5
Si ritiene pertanto che la domanda della convenuta abbia ad oggetto l'accertamento dei debiti ereditari da lei soddisfatti con denaro proprio e conseguente riconoscimento del diritto al rimborso da parte degli altri coeredi pro quota e non l'accertamento di asseriti crediti da lei vantati nei confronti del de cuius,
costituenti pesi ereditari, dei quali ne richieda il pagamento.
Detto ciò, occorre ricordare che è principio consolidato in Giurisprudenza che nel passivo ereditario sono ricompresi tanto i debiti del de cuius, che si trasmettono agli eredi con il patrimonio del medesimo, sia i debiti dell'eredità, sorti in conseguenza dell'apertura della successione, quali ad esempio le spese funerarie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3489 del 04/08/197: “ Le spese per le onoranze
funebri al de cuius (nella specie, per il trasporto della salma da una citta all'altra, per la tumulazione)
sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza
dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti
pagina 11 di 20 esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli
succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità,
concorrendo a costituire il passivo ereditario, che e composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti
dell'eredità. Pertanto, colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi,
sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa da quelli”)
Diversa è invece la natura delle spese anticipate dagli eredi per la comunione ereditaria, che non costituiscono debiti dell'eredità, poiché si vengono a formare successivamente all'apertura della successione e nei rapporti fra i comunisti.
I debiti ereditari, a differenza dei crediti, non entrano a far parte della massa ereditaria, ma si ripartiscono pro quota fra gli eredi (si veda, fra tutte, Cass. Sentenza n. 18977 del 13/06/2022, Sentenza
n. 17122 del 13/08/2020, SS. UU., sent. 24657/2007: “il principio tradizionale della ripartizione
automatica tra i coeredi è stabilito solo per i debiti dall'art. 752 cod. civ. (secondo cui i coeredi
contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditali in proporzione delle rispettive quote
ereditarie)”.
Pertanto, in ossequio a tale consolidata giurisprudenza, i debiti ereditari dovranno essere ripartiti tra gli eredi separatamente, secondo la propria quota.
a) Situazione debitoria risultante dall'inventario:
La situazione debitoria del de cuius è stata descritta nell'inventario di eredità registrato il 21.1.2010
(doc. 6 atto di citazione) come segue:
A. Debito nei confronti della banca (…) relativa al finanziamento n. Controparte_8
554053823,08 di cui al contratto di mutuo in data 26.2.2004 (…) dell'importo di Euro
26.508,14;
B. Debito nei confronti della banca (…) relativa al finanziamento n. Controparte_8
55401077,30 di cui al contratto di mutuo in data 15.3.2001 (…) dell'importo di Euro 16.467,95:
C. Debito di euro 102.115,38 (…) nei confronti di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (…) per scoperto di conto relativo al c/cn. 0035/46295056(…);
D. Debiti verso fornitori per complessivi Euro 8.305,36 (…);
pagina 12 di 20 E. Debiti verso erario ritenuta d'acconto per Euro 195,31 (…) e debiti verso erario C/IVA per Euro
24.053,19 (…);
F. Debito di euro 10.000 nei confronti di (…) nonché debito verso Parte_2 _1
per spese sostenute per il versamento dell'ICI per euro 152.
Nella voce “passività” dell'inventario di è aggiunto che “i comparenti precisano Controparte_5
poi che il defunto in data 13.01.2003 aveva prestato a banca Popolare FruilAdria s.p.a, fideiussione
nel limite di 310.000 nell'interesse della ditta;
in seguito al fallimento di TE
quest'ultima, dichiarato con sentenza del giorno 01.10.2009 Banca Popolare FruilAdria s.p.a. ha inviato in data 6.11.2009 raccomandata A.R. avente ad oggetto l'escussione degli obblighi fideiussori
prestati ed essendo venuto ogni beneficio del termine ha invitato al pagamento immediato di euro
145.6000,71 (…)” (pagina 8 doc. n. 6 fascicolo di parte attrice).
La convenuta, sin dalla comparsa di risposta, ha elencato ulteriori debiti ereditari, sorti successivamente, la cui esistenza e quantificazione è stata genericamente contestata da parte attrice, in quanto, tra l'altro, non contenuti nell'inventario. Tale circostanza non appare rilevante ai fini del loro disconoscimento, fotografando l'inventario la sola situazione conosciuta dalle parti nel gennaio 2010.
b) Debiti ulteriori allegati dalla convenuta:
- Debiti per € 1.393,92 nei confronti di Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.) per competenze arretrate (doc. 4);
- Debiti per € 2.178,18 nei confronti di Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.) per prestazioni erogate nel corso del 2010 (doc.5);
- Debiti per € 5.394,23 nei confronti dell'Erario e nei confronti di per avvenuto saldo _1
(doc.7);
- Debiti per ulteriori € 26.287,98 nei confronti dell'Erario e nei confronti di per il _1
pagamento parziale di € 5965,57 (do.9);
- Debito per € 5.000,00 nei confronti di per il pagamento delle spese funerarie;
_1
pagina 13 di 20 - Debito di € 152 nei confronti di per il pagamento di tasse/imposte sugli immobili di _1
caduti in successione Controparte_5
- Debiti nei confronti di per il pagamento di € 259,75 per il pagamento dell'imposta _1
di registro sulla sentenza che ha definito la causa n. 11269/2008 R.G., promossa da certa
[...]
; Parte_5
3.1 Sul pagamento dei debiti ereditari da parte della convenuta e sulla domanda _1
di rimborso
Così individuati i debiti ereditari risultanti dall'inventario ed allegati successivamente dalla convenuta,
deve quindi essere stabilito quali siano stati effettivamente soddisfatti, interamente o parzialmente dalla sig.ra , con denaro proprio, con conseguente diritto al rimborso da parte degli altri eredi, in _1
proporzione di ciascuna quota.
Nello specifico:
- Debito per € 5.394,23 nei confronti dell'Erario: la convenuta sostiene di averlo estinto, pagando il complessivo importo di euro 6.585,39 e, a tal fine, allega l'accertamento dell'Agenzia delle
Entrate codice atto n. 35993560917 e n. 6 F24 quietanzati nel 2011, tramite delega alla Banca
Antoveneta Agenzia di Conselve, dopo la morte del marito (docc. nn. 7-8). Di tale debito ella ha pertanto provato sia l'ammontare che la sua estinzione;
- Debiti per ulteriori € 26.287,98 nei confronti dell'Erario: la convenuta sostiene di aver corrisposto all'erario € 5.965,57 e, a tal fine, allega l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate codice atto n.
45047981019 e n. 5 F24 quietanzati nel 2012, tramite delega alla Banca Antoveneta Agenzia di
Conselve, dopo la morte del marito (docc. N.9- 10 fascicolo ). Dalla documentazione _1
depositata risulta sia l'ammontare del debito indicato dalla convenuta che la sua parziale estinzione;
- Spese funerarie: la convenuta sostiene di aver pagato integralmente le spese per le esequie e deposita una fattura a lei intestata datata 8.10.2009 per euro 5.000,00 con marca da bollo e timbro
“pagato”. Tale credito, quindi, risulta provato;
pagina 14 di 20 - Debiti nei confronti di per l'importo residuo del mutuo n. 55401077,30 pari Controparte_10
ad euro 16.467,95 concesso a . L'importo residuo del mutuo è indicato Controparte_5
nell'inventario di eredità. La convenuta sostiene di aver estinto il mutuo con denaro proprio e ha allegato la comunicazione della banca, indirizzata a , con la quale conferma Controparte_5
l'estinzione del mutuo (docc. 11-12). allega, inoltre, gli estratti conti bancari del _1
proprio conto corrente bancario (docc. 21-36) in cui si dà atto di movimentazioni descritte genericamente come pagamento rata mutuo, ma non viene indicato a quale mutuo fa riferimento il pagamento. Pertanto, pur provata l'estinzione del debito, non risulta che sia stato saldato con denaro proveniente dalla sig.ra , né la CT lo dimostra;
_1
- Ulteriore debito nei confronti di per l'importo residuo del mutuo n. Controparte_10
554053823,08 pari ad euro 26.508,14 concesso a per la somma di € 50.000 Controparte_5
(doc. 13). L'importo residuo del mutuo è indicato nell'inventario di eredità. La convenuta allega gli stessi estratti conti bancari del proprio conto corrente bancario (docc. 21-36) in cui si dà atto di movimentazioni descritte genericamente come pagamento rata mutuo, ma non indica a quale mutuo fa riferimento il pagamento. Il debito, pertanto, risulta provato nell'an e nel quantum, ma non vi è la prova che sia stato da lei estinto, né la CT lo dimostra.
In conclusione, dall'analisi della documentazione, risulta che la sig.ra ha provveduto al _1
pagamento di parte dei debiti ereditari nella somma complessiva di € 17.550,96
Sempre con riferimento ai debiti ulteriori allegati dalla convenuta, si rileva che non costituiscono debiti ereditari, ma anticipazioni delle spese a carico della massa ereditaria le seguenti voci:
- Debito di € 152 per le imposte che gravavano sugli immobili costituenti l'asse.
- Debiti per € 1.393,92 nei confronti di Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.) per competenze arretrate, che la sig.ra dichiara di avere saldato;
_1
- Debiti nei confronti di per il pagamento di € 259,75 per il pagamento dell'imposta _1
di registro sulla sentenza che ha definito la causa n. 11269/2008 R.G., promossa da certa
[...]
. Parte_5
pagina 15 di 20 Quanto alla somma di € 152 non è stata allegata alcuna documentazione idonea a provare l'esistenza del debito ed il suo pagamento.
Quanto al primo debito di € 1393,92, non dà prova dell'estinzione, ma si limita a _1
produrre le diffide del creditore.
Quanto al secondo di € 259,75, come detto sopra, si tratta di pagamenti estranei al patrimonio ereditario, essendo il procedimento proseguito nei confronti degli eredi personalmente.
Infine, quanto alla somma di € 2.178,18 (doc.5) dovuta all'Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.), per prestazioni erogate nel corso del 2010, la convenuta stessa dà atto che non risulta essere stata saldata,
neppure parzialmente.
In conclusione, non possono essere riconosciute a anticipazioni di spese da porre a _1
carico dei partecipanti alla comunione ereditaria.
Operazioni divisionali
L'assegnazione dei beni deve essere di regola effettuata ai sensi dell'art. 718 c.c. e, qualora la divisione in natura non sia praticabile, essa deve essere effettua mediante il frazionamento dei beni ereditari purché questi siano divisibili.
Il CT nella perizia depositata in data 20.04.2022, dopo aver stimato la consistenza della massa e dei debiti, ha concluso che “non essendoci immobili di pari valore per poter prevedere un'assegnazione in natura, si propone il conguaglio in denaro”. All'udienza del 23.6.2022 il CT ha confermato l'indivisibilità in natura del patrimonio immobiliare, ad eccezione della piccola abitazione lotto E.
Con ordinanza depositata in data 12.9.2022, rilevato che dalla CT non emergeva con chiarezza l'indivisibilità del patrimonio ereditario, non essendo stato motivato dal CT l'impossibilità del frazionamento in natura, è stata chiesta integrazione della perizia.
Successivamente il CT ha depositato l'integrazione della perizia nella quale ha “constatato che
l'abitazione e il capannone in Conselve, fg 9 mapp 1097 subb 1, 2 e 3 e mapp. 1506 sub 5 già mappale
378 – ovvero i e F - non sono convenientemente frazionabili secondo le rispettive quote a causa Pt_6
delle costose opere necessarie per renderle autonome e per la perdita di appetibilità commerciale nel
pagina 16 di 20 caso di frazionamento in quota del magazzino fg 9 mapp 1506 già 378 sub 5” mentre ha confermato che il Lotto E è assegnabile in natura.
In merito a ciò, il CT ha quindi predisposto un unico progetto divisionale che, però, non può essere tenuto in considerazione, poiché è stata prevista l'assegnazione del lotto E mentre i restanti lotti dovrebbero rimanere in comunione fra i convenuti, senza che questi vi abbiano prestato consenso.
Ebbene, data l'accertata indivisibilità del compendio immobiliare, dovrà conseguentemente procedersi alla vendita all'incanto ai sensi dell'art. 720 c.c.
Tuttavia, è necessario preliminarmente stimare il valore dei beni al momento attuale, conferendo incarico ad un nuovo CT (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4251 del 03/07/1980 “il valore venale dei beni esistenti nella massa da dividere deve essere accertato con riferimento al tempo in cui viene
compiuta la divisione, con la conseguenza che la relativa stima non puo prescindere da nessuno dei
fattori concorrenti che in quel momento compongono il valore di mercato dei vari cespiti”; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982 Poiché l'istituto della collazione mira ad assicurare la "par
condicio" degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla
massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione,
mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa
da dividere, va calcolato, al fine dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento
della divisione stessa).
Dovrà inoltre essere oggetto di valutazione aggiornata la stima dei beni mobili, considerato il tempo trascorso dal deposito della perizia e l'opportunità di verificarne attuali condizioni ed eventuale funzionamento, necessaria sia per l'assegnazione in natura eventualmente richiesta dalle parti che per la vendita all'asta.
2. Ricostruzione massa ereditaria di Parte_2
Anche è deceduta senza lasciare testamento;
l'eredità deve essere devoluta secondo le Parte_2
norme dell'art. 571 c.c. e ss. agli eredi, ovvero alla madre, (per la quota della 1/2) e ai _1
soli fratelli che hanno accettato l'eredità, ovvero , e (per la restante 1/2) Pt_1 CP P_
pagina 17 di 20 esclusa, quindi, che ha rinunciato all'eredità della sorella (cfr. doc. 5 fascicolo di parte P_
attrice), così come stabilito dall'art. 522 cc.
L'eredità di è stata accettata con beneficio di inventario dal Fallimento di Parte_2 TE
per conto di .
[...] TE
Nella massa ereditaria di , per quanto allegato dalle parti, rientra la quota a lei spettante Parte_2
dell'eredità del padre , comprendente i beni sopra descritti, nonché, come da Controparte_5
inventario datato 31.7.2015 (doc. 6 attrice) un libretto postale di risparmio nominativo n.35559826
presso l'Ufficio Postale di Conselve, con saldo attivo al 9.2.2015 di € 70.089,90
La sig.ra ha allegato il pagamento delle spese funerarie di € 4400, producendo fattura del _1
11.11.2015, a lei intestata, munita di marca da bollo, rientrante nei debiti ereditari della massa, oltre a quelli pro quota dell'eredità del padre.
Per le operazioni divisionali si richiama quanto detto per la massa ereditaria del padre
[...]
. CP_5
P.Q.M.
1. Non luogo a provvedere sulla domanda di divisione dei beni immobili siti nel comune di
BA di PR (Lotti A, B, C, D), stante la rinuncia di tutte le parti alla domanda;
2. Accerta che la massa ereditaria da dividere in morte di è composta dai Controparte_5
seguenti beni:
a. Beni immobili
1/2 quota di proprietà degli immobili Comune di Conselve (PD): (magazzino con uffici con terreno di pertinenza)
Lotto E: 1/2 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati, Foglio 9 mappale 1096 via Levà, piano T, Cat. C/3, classe 1, m2
190-329, r.c. € 343,44
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1096 E.U., mq 1450
pagina 18 di 20 Piena proprietà immobili Comune di Conselve (PD): (abitazione con garage con diritto di abitazione in favore di e area di pertinenza;
capannone con area di _1
pertinenza)
Lotto F:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1097
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 2 via Levà, piano T-1, Cat. A/7, classe 1, vani 11, m2 329-320, r.c. € 1.278,23
sub. 3 via Levà, piano T, Cat. C/6, classe 1, m2 84, 98, r.c. € 130,15
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1097 E.U., mq 1238
Lotto G:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1506
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 5 via Levà, piano T, Cat. D/8, r.c. € 4.947,66
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1506 E.U., mq 5197.
b. Beni mobili:
- Arredi, due autoveicoli, attrezzi e macchine utensili come da inventario datato 21.1.2010
- Somma di € 55.000 versata da in un conto corrente cointestato agli eredi, quale CP_9
pagamento del debito nei confronti di di € 73.222,71 Controparte_5
c. Crediti
- Crediti verso l'erario per complessivi € 5.532,00;
- Crediti risultanti dal bilancio del 29.7.2009 della ditta individuale : Controparte_5
Credito cassa contanti per € 6.781,96
Credito cauzioni attive € 209,35
Credito IVA per € 4.722,45.
Per complessivi € 11.713,76
3. Accerta che la massa ereditaria in morte di è composta dai seguenti beni: Parte_2
a. quota ereditaria in morte di Controparte_5
pagina 19 di 20 b. libretto postale di risparmio nominativo n.35559826 presso l'Ufficio Postale di Conselve, con saldo attivo al 9.2.2015 di € 70.089,90
4. Dichiara l'indivisibilità del compendio immobiliare sopra descritto
5. Accerta che ha provveduto al pagamento della somma complessiva di € 17.550,96, _1
a parziale saldo dei debiti ereditari della massa di e della somma di € 4400 per Controparte_5
spese funerarie della figlia Parte_2
Spese al definitivo.
Rimette la causa in istruttoria con separata Ordinanza
Padova, lì 11.3.2025
Il Giudice
Dott. Alina Rossato
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alina Rossato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopradetta promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Roveran Gabriele, come da TE
procura in atti
-attori-
contro
, con l'avv. Perilli Umberto, come da procura in atti _1
, con l'avv. Perilli Umberto, come da procura in atti CP
, con l'avv. Perilli Umberto, come da procura in atti P_
, con l'avv. Carbone Davide, come da procura in atti P_
-convenuti-
Conclusioni
Per l'attore, come da note di pc depositate in data 6.11.2024:
pagina 1 di 20 “Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare la divisione giudiziale dei beni mobili ed immobili, facenti parte la
comunione, tra (dichiarato fallito con Sentenza n. 124 del 01.10.2009), TE P_
, , e , attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte
[...] P_ CP _1
corrispondente alla propria quota, da determinarsi secondo un progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio da nominarsi.
In via istruttoria:
Sin da ora si chiede disporsi la nomina di un CT che, previo accertamento della consistenza attuale
del compendio immobiliare e mobiliare indiviso, predisponga un progetto divisionale.
In ogni caso:
-Porsi le spese di lite a carico dei condividenti, ed in caso di opposizione condannare gli opponenti al
pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
-Con la più ampia riserva di formulazione delle istanze istruttorie.”
Per i convenuti , e come da note di pc depositate in data CP P_ _1
6.11.2024:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertata la consistenza degli assi ereditari di CP_5
e , ivi compresi i debiti delle rispettive masse nei confronti della convenuta
[...] Parte_2
da porsi, pro-quota, a carico degli altri coeredi, maggiorati degli interessi legali dal _1
dovuto al saldo, disporsi lo scioglimento delle comunioni ereditarie in morte di e Controparte_5
e la conseguente divisione dei beni appartenenti agli assi.” Parte_2
Per il convenuto , come da comparsa conclusionale di replica depositata in data P_
17.1.2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare e disporre la divisione giudiziale dei beni mobili e immobili,
facenti parte la comunione fra (dichiarato fallito con sentenza n. 124, 01 ottobre TE
2009), , , , , attribuendo ad ognuno dei P_ P_ CP _1
compartecipi la parte corrispondente alla propria quota, da determinarsi secondo un progetto
divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.
In subordine:
pagina 2 di 20 - si insiste per la sola ed esclusiva considerazione di quanto espressamente indicato nell'inventario; -
si insiste per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale parziale;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con atto di citazione regolarmente notificato il citava in giudizio TE
, e , rappresentando che in data _1 P_ P_ CP
29.7.2009 era deceduto lasciando quali eredi la moglie e i Controparte_5 _1
figli , , e;
Parte_2 P_ CP P_ TE
- allegava, inoltre, che con sentenza n. 124 del 1.10.2009 veniva dichiarato il fallimento di e, in data 18.12.2009, il curatore del fallimento accettava con beneficio di TE
inventario l'eredità di per conto di;
Controparte_5 TE
- rappresentava, altresì, che in data 15.2.2015 era deceduta la quale lasciava a sua Parte_2
volta quali eredi la madre e i fratelli , _1 P_ CP P_
e ; TE
- allegava che aveva rinunciato all'eredità della sorella, mentre il P_ [...]
accettava con beneficio di inventario l'eredità per conto di;
TE TE
- precisava che a seguito dell'apertura della successione di e di , Controparte_5 Parte_2
fra tutti i fratelli e era sorta la comunione ereditaria e dava atto di aver Pt_1 _1
esperito con esito negativo il tentativo di mediazione;
- in data 23.3.2018, si costituiva in giudizio la quale nulla opponeva alla domanda _1
di divisione della comunione ereditaria in morte di e , ma Controparte_5 Parte_2
rilevava che entrambi gli assi ereditari erano composti da debiti e crediti ulteriori rispetto a quanto indicato dall'attore e dall'inventario di eredità e chiedeva che fosse correttamente accertata la consistenza delle masse prima di procedere alla divisione;
pagina 3 di 20 - in sede di prima udienza, il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di e e rinviava l'udienza per pendenti P_ P_ Parte_3
trattative;
- all'udienza del 5.12.2019, il giudice disponeva CT, nominando a tal fine il geom. CP_6
perché accertasse il valore della massa ereditaria (al netto degli eventuali debiti
[...]
qualificabili come ereditari) al momento dell'apertura della successione;
- all'udienza del 23.6.2022, l'attore rappresentava la possibilità di addivenire ad una divisione parziale a favore del solo Fallimento, liquidando allo stesso la sua quota in denaro;
- il giudice, con ordinanza depositata in data 12.9.2022, dava atto che entrambe le parti negli atti introduttivi chiedevano la divisione dell'intero asse ereditario, che non vi fosse accordo tra le parti sulla divisione parziale e, pertanto, che non potesse essere accolta la domanda del
; TE
- con atto di citazione depositato, in data 20.6.2023, si costituivano in giudizio e CP
i quali si associavano a tutto quanto sinora esposto, dedotto e richiesto dalla P_
convenuta ; _1
- all'udienza del 21.6.2023 l'attore e i convenuti , , CP P_ _1
rinunciavano alla domanda di divisione degli immobili di BA di PR;
- in data 22.11.2023, si costituiva in giudizio e all'udienza del 23.11.2023 tutte le P_
parti rinunciavano alla divisione degli immobili di BA di PR;
- in data 27.11.2023, il G.I., a scioglimento della riserva precedentemente assunta, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del 4.7.2024 per la precisazione delle conclusioni;
- con ordinanza del 7.11.2024, il giudice assegnava termini per memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
1. Masse plurime:
pagina 4 di 20 Deve preliminarmente, darsi atto che il presente giudizio ha ad oggetto la divisione di due distinte masse ereditarie, rispettivamente dell'eredità di , apertasi in data 29.7.2009, e Controparte_5
dell'eredità di , apertasi in data 15.2.2015, già erede di . Parte_2 Controparte_5
In merito alla divisione di masse plurime giova precisare che, secondo il consolidato principio giurisprudenziale, per le quote di comunione divenute oggetto di altra comunione si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse ereditarie ( “in mancanza di una chiara manifestazione di volontà
delle parti, diretta alla formazione di un'unica massa, quando i beni in godimento comune provengono
da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di
provenienza dei beni. Alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna
delle quali costituisce un'entità patrimoniale a se stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si
hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa
valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono
sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi
particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono
inclusi” ex multis Cass. Civ. n. 3014/1981).
Quindi, la divisione unitaria delle masse è possibile solo laddove vi sia il preventivo accordo fra i coeredi, che deve risultare da un atto avente forma scritta qualora gli assi ereditari siano composti -
come nel caso in esame - anche da beni immobili (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 27645/2018: "Nel caso di
divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte
comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono
le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle
singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal
mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i
beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni
immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, perché rientrante tra quelli previsti
dall'art.1350 c.c.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto
dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non
pagina 5 di 20 impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda"
Cass. Sez. 2, Sentenza n.5798 del 15/05/1992, Rv.477236; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.314 del
09/01/2009, Rv.606113 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3029 del 06/02/2009, Rv.606503).
La giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che “la divisione unitaria può avvenire per effetto del
consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare
portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale”
(Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 18910 del 11/09/2020).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha chiesto espressamente di procedersi alla divisione unitaria delle masse, né risulta essere stata prodotta in giudizio alcuna scrittura privata attestante un accordo in tal senso fra i coeredi.
Di conseguenza, è necessario procedere alla preventiva divisione della massa ereditaria di
[...]
e solo successivamente, tenuto conto della quota del padre a lei spettante, alla divisione CP_5
dell'eredità di . Parte_2
Per la massa ereditaria di le quote devono essere formate ai sensi dell'581 c.c. Controparte_5
mentre per quella di trova applicazione l'art. 571 c.c.; infine, a seguito della rinuncia di Parte_2
all'eredità della sorella (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice), la sua quota P_ Parte_2
accrescerà ex art. 522 c.c. quelle di , , , . _1 P_ CP TE
2.Scioglimento della comunione e divisione eredità Controparte_5
Come emerge pacificamente dagli atti di causa, in data 29.7.2009 è deceduto (cfr. Controparte_5
doc. 1 fascicolo di parte attrice) senza lasciare testamento, sicché l'eredità deve essere devoluta ai sensi degli artt. 565 c.c. e s.s., agli eredi legittimi, ovvero alla moglie e ai cinque figli , Pt_2 Pt_1
e (per 1/3 alla moglie, per i restanti 2/3 ai figli ex art.581 c.c.) P_ CP P_
L'eredità di è stata accettata con beneficio di inventario da Controparte_5 _1 P_
, e successivamente dal per conto di
[...] P_ CP Controparte_7
(cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice). Ne consegue che tutti gli eredi, ad eccezione di TE
, rispondono dei debiti ereditari nei limiti della loro quota. Parte_2
pagina 6 di 20 2.1. Ricostruzione dell'attivo ereditario di Controparte_5
In primo luogo, si rende necessario procedere alla ricostruzione della massa ereditaria di CP_5
che risulta essere composta come di seguito illustrato.
[...]
Beni immobili
Al momento dell'apertura della successione di lo stesso risultava proprietario dei Controparte_5
seguenti beni immobili, come da inventario di eredità (doc. 6 fascicolo di parte attrice):
- 1/6 immobili Comune di BA di PR (terreni e case):
o Lotto A: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati Foglio 30 mappale 36
Sub. 1 Bene comune non censibile cortile ai sub. 2 e 3
Sub. 2 via B. Cairoli n. 60, piano T-1, Cat. A/2, classe 1, vani 9, m2 260-248, r.c. €
627,50
Sub. 3 via B. Cairoli n. 60, piano T, Cat. C/3, classe 2, m2 107-116, r.c. € 132,63
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 30 mappale 36 E.U. di mq 1774
o Lotto B: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati Foglio 30 mappale 88
Sub. 1 Bene comune non censibile cortile ai sub. 2 e 3
Sub. 2 via B. Cairoli n. 48, piano S1-T-1, Cat. A/3, cl 1, vani 8,5 m2 190-192, r.c. €
482,89
Sub. 3 via B. Cairoli n. 48, piano T-1, Cat. C/6, classe 1, m2 46-60, r.c. € 57,02
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 30 mappale 88 E.U. di mq 632
o Lotto C: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati Foglio 30 mappale 254
Sub. 1 Bene comune non censibile
Sub. 2 via B. Cairoli n. 46, piano T-1, Cat. A/3, classe 1, vani 6, m2 162, r.c. € 340,86
Sub. 3 via B. Cairoli n. 46, piano T, Cat. C/6, classe 1, m2 43, r.c. € 47
pagina 7 di 20 Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 30 mappale 254 E.U., mq 750
o Lotto D: 1/6 dei seguenti beni
Catasto Terreni Foglio 30
- 1/2 immobili Comune di Conselve (PD): (magazzino con uffici con terreno di pertinenza)
o Lotto E: 1/2 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati, Foglio 9 mappale 1096 via Levà, piano T, Cat. C/3, classe 1, m2
190-329, r.c. € 343,44
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1096 E.U., mq 1450
- Piena proprietà immobili Comune di Conselve (PD): (abitazione con garage con diritto di abitazione in favore di e area di pertinenza;
capannone con area di pertinenza) _1
o Lotto F:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1097
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 2 via Levà, piano T-1, Cat. A/7, classe 1, vani 11, m2 329-320, r.c. € 1.278,23
sub. 3 via Levà, piano T, Cat. C/6, classe 1, m2 84, 98, r.c. € 130,15
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1097 E.U., mq 1238
o Lotto G:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1506
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 5 via Levà, piano T, Cat. D/8, r.c. € 4.947,66
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1506 E.U., mq 5197.
Le parti hanno chiesto lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione dei beni ereditari. Si
rammenta che alle udienze del 21.6.2023 e 23.11.2024 le parti hanno concordemente rinunciato alla domanda di divisione degli immobili siti in BA di PR (ovvero alla divisione dei Lotti A, B, C e
D come identificati dalla CT).
pagina 8 di 20 Tali immobili, pertanto, rimangono in comunione fra tutti gli eredi di e Controparte_5 [...]
secondo le rispettive quote ideali e non sono oggetto del presente giudizio;
occorre qui Pt_2
occuparci, dunque, dei lotti E, F, G.
Il CT ha stimato il valore di tutti immobili -senza distinguere tra singoli lotti e tra quelli di BA di
PR (la cui divisione è stata rinunciata dalla parti) e di Conselve, detratte le spese per sanare le eventuali irregolarità edilizie e catastali - al momento dell'apertura della successione di CP_5
al 29.07.2009, in euro € 1.134.594,52 (cfr. pag. 19 CT), al momento dell'apertura della
[...]
successione di al 15.02.2015 in € 1.057.424,65 Parte_2
Beni mobili:
Come si evince dall'inventario di eredità del 14.1.2020, rep. 21295, redatto dal Notaio Dott.ssa
, i beni mobili caduti in successione consistono negli arredi dell'abitazione del de cuius, in due Per_1
autovetture, in attrezzature e mezzi meccanici, nell'attivo del conto corrente bancario n. 405967 presso banca per un complessivo valore di euro € 94.152,74 al momento dell'apertura Controparte_8
della successione (cfr. pag. 19 CT).
Occorre rilevare che non si conosce il valore attuale né dei beni mobili né dei beni immobili caduti in successione, di conseguenza si anticipa che risulterà necessario rimettere in istruttoria la causa al fine di procedere con la divisione giudiziale.
Crediti
Quanto ai crediti, dall'inventario di eredità si evince che il de cuius vantasse i seguenti crediti:
- Crediti verso l'erario per complessivi € 5.532,00;
- Crediti risultanti dal bilancio del 29.7.2009 della ditta individuale CE Violato:
o Credito verso per € 73.222,71 Controparte_9
o Credito cassa contanti per € 6.781,96
o Credito cauzioni attive € 209,35
o Credito IVA per € 4.722,45.
L'ammontare dei crediti presenti nell'inventario di eredità di è complessivamente Controparte_5
pari a € 90.468.47.
pagina 9 di 20 Con la comparsa conclusionale, il Procuratore dei convenuti , e ha _1 P_ CP
dichiarato che, all'esito della causa n. 6952/2010 R.G. avanti questo Tribunale definita dalle parti in via transattiva nelle more della presente lite, il credito maturato dalla massa ereditaria di CP_5
nei confronti di è stato soddisfatto con il pagamento da parte di
[...] Controparte_9 [...]
della somma € 55.000,00, attualmente depositati in un libretto postale nella Controparte_9
disponibilità congiunta delle parti. La circostanza, pur non documentata, non è stata contestata dalle altre parti con le successive memorie.
Infine, la convenuta ha rilevato che la massa ereditaria è composta da un ulteriore _1
credito ereditario, non contemplato dall'inventario ereditario, pari ad euro 4.500,00. La convenuta sostiene che tale credito sia imputabile alla massa ereditaria del marito, trattandosi di somma riconosciuta a titolo di refusione delle spese di lite nell'ambito del giudizio R.G. 11269/2008,
instaurato da F.L. COSTRUZIONI s.r.l. avverso il de cuius e depositava la sentenza del Tribunale di
Padova del 20.03.2014.
Il credito in questione non appartiene alla massa ereditaria. Infatti, sebbene il giudizio sia stato instaurato avverso il de cuius lo stesso è continuato nei confronti degli eredi _1 P_
, e l'attrice. F.L. COSTRUZIONI s.r.l. è stata condannata a
[...] CP P_
rifondere le spese di lite per euro 4.500,00 nei confronti dei convenuti. Di tale credito non si deve,
pertanto, tenere conto ai fini del presente giudizio.
Con riferimento ai crediti ereditari si ricorda che questi, a differenza dei debiti, entrano a far parte della massa ereditaria ai sensi dell'art. 727 c.c. (“ crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si
ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte
della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ.
prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il
quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone
che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che
il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento
dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata
pagina 10 di 20 dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un
coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può
argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del
credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per
far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità
di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il
convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei
confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” .Cass. Civ., S.U. n. 24657/2007).
3. Sui debiti
ha concluso chiedendo la divisione dei beni appartenenti agli assi ereditari del marito e Parte_4
della figlia, previo accertamento della loro consistenza “ivi compresi i debiti delle rispettive masse nei
confronti della convenuta da porsi, pro-quota, a carico degli altri coeredi, maggiorati _1
degli interessi legali dal dovuto al saldo”.
Nei propri atti ha quindi elencato i pagamenti da lei effettuati, in relazione a beni appartenenti all'eredità di . Controparte_5
Si ritiene pertanto che la domanda della convenuta abbia ad oggetto l'accertamento dei debiti ereditari da lei soddisfatti con denaro proprio e conseguente riconoscimento del diritto al rimborso da parte degli altri coeredi pro quota e non l'accertamento di asseriti crediti da lei vantati nei confronti del de cuius,
costituenti pesi ereditari, dei quali ne richieda il pagamento.
Detto ciò, occorre ricordare che è principio consolidato in Giurisprudenza che nel passivo ereditario sono ricompresi tanto i debiti del de cuius, che si trasmettono agli eredi con il patrimonio del medesimo, sia i debiti dell'eredità, sorti in conseguenza dell'apertura della successione, quali ad esempio le spese funerarie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3489 del 04/08/197: “ Le spese per le onoranze
funebri al de cuius (nella specie, per il trasporto della salma da una citta all'altra, per la tumulazione)
sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza
dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - cioè dai debiti
pagina 11 di 20 esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli
succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità,
concorrendo a costituire il passivo ereditario, che e composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti
dell'eredità. Pertanto, colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi,
sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa da quelli”)
Diversa è invece la natura delle spese anticipate dagli eredi per la comunione ereditaria, che non costituiscono debiti dell'eredità, poiché si vengono a formare successivamente all'apertura della successione e nei rapporti fra i comunisti.
I debiti ereditari, a differenza dei crediti, non entrano a far parte della massa ereditaria, ma si ripartiscono pro quota fra gli eredi (si veda, fra tutte, Cass. Sentenza n. 18977 del 13/06/2022, Sentenza
n. 17122 del 13/08/2020, SS. UU., sent. 24657/2007: “il principio tradizionale della ripartizione
automatica tra i coeredi è stabilito solo per i debiti dall'art. 752 cod. civ. (secondo cui i coeredi
contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditali in proporzione delle rispettive quote
ereditarie)”.
Pertanto, in ossequio a tale consolidata giurisprudenza, i debiti ereditari dovranno essere ripartiti tra gli eredi separatamente, secondo la propria quota.
a) Situazione debitoria risultante dall'inventario:
La situazione debitoria del de cuius è stata descritta nell'inventario di eredità registrato il 21.1.2010
(doc. 6 atto di citazione) come segue:
A. Debito nei confronti della banca (…) relativa al finanziamento n. Controparte_8
554053823,08 di cui al contratto di mutuo in data 26.2.2004 (…) dell'importo di Euro
26.508,14;
B. Debito nei confronti della banca (…) relativa al finanziamento n. Controparte_8
55401077,30 di cui al contratto di mutuo in data 15.3.2001 (…) dell'importo di Euro 16.467,95:
C. Debito di euro 102.115,38 (…) nei confronti di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. (…) per scoperto di conto relativo al c/cn. 0035/46295056(…);
D. Debiti verso fornitori per complessivi Euro 8.305,36 (…);
pagina 12 di 20 E. Debiti verso erario ritenuta d'acconto per Euro 195,31 (…) e debiti verso erario C/IVA per Euro
24.053,19 (…);
F. Debito di euro 10.000 nei confronti di (…) nonché debito verso Parte_2 _1
per spese sostenute per il versamento dell'ICI per euro 152.
Nella voce “passività” dell'inventario di è aggiunto che “i comparenti precisano Controparte_5
poi che il defunto in data 13.01.2003 aveva prestato a banca Popolare FruilAdria s.p.a, fideiussione
nel limite di 310.000 nell'interesse della ditta;
in seguito al fallimento di TE
quest'ultima, dichiarato con sentenza del giorno 01.10.2009 Banca Popolare FruilAdria s.p.a. ha inviato in data 6.11.2009 raccomandata A.R. avente ad oggetto l'escussione degli obblighi fideiussori
prestati ed essendo venuto ogni beneficio del termine ha invitato al pagamento immediato di euro
145.6000,71 (…)” (pagina 8 doc. n. 6 fascicolo di parte attrice).
La convenuta, sin dalla comparsa di risposta, ha elencato ulteriori debiti ereditari, sorti successivamente, la cui esistenza e quantificazione è stata genericamente contestata da parte attrice, in quanto, tra l'altro, non contenuti nell'inventario. Tale circostanza non appare rilevante ai fini del loro disconoscimento, fotografando l'inventario la sola situazione conosciuta dalle parti nel gennaio 2010.
b) Debiti ulteriori allegati dalla convenuta:
- Debiti per € 1.393,92 nei confronti di Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.) per competenze arretrate (doc. 4);
- Debiti per € 2.178,18 nei confronti di Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.) per prestazioni erogate nel corso del 2010 (doc.5);
- Debiti per € 5.394,23 nei confronti dell'Erario e nei confronti di per avvenuto saldo _1
(doc.7);
- Debiti per ulteriori € 26.287,98 nei confronti dell'Erario e nei confronti di per il _1
pagamento parziale di € 5965,57 (do.9);
- Debito per € 5.000,00 nei confronti di per il pagamento delle spese funerarie;
_1
pagina 13 di 20 - Debito di € 152 nei confronti di per il pagamento di tasse/imposte sugli immobili di _1
caduti in successione Controparte_5
- Debiti nei confronti di per il pagamento di € 259,75 per il pagamento dell'imposta _1
di registro sulla sentenza che ha definito la causa n. 11269/2008 R.G., promossa da certa
[...]
; Parte_5
3.1 Sul pagamento dei debiti ereditari da parte della convenuta e sulla domanda _1
di rimborso
Così individuati i debiti ereditari risultanti dall'inventario ed allegati successivamente dalla convenuta,
deve quindi essere stabilito quali siano stati effettivamente soddisfatti, interamente o parzialmente dalla sig.ra , con denaro proprio, con conseguente diritto al rimborso da parte degli altri eredi, in _1
proporzione di ciascuna quota.
Nello specifico:
- Debito per € 5.394,23 nei confronti dell'Erario: la convenuta sostiene di averlo estinto, pagando il complessivo importo di euro 6.585,39 e, a tal fine, allega l'accertamento dell'Agenzia delle
Entrate codice atto n. 35993560917 e n. 6 F24 quietanzati nel 2011, tramite delega alla Banca
Antoveneta Agenzia di Conselve, dopo la morte del marito (docc. nn. 7-8). Di tale debito ella ha pertanto provato sia l'ammontare che la sua estinzione;
- Debiti per ulteriori € 26.287,98 nei confronti dell'Erario: la convenuta sostiene di aver corrisposto all'erario € 5.965,57 e, a tal fine, allega l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate codice atto n.
45047981019 e n. 5 F24 quietanzati nel 2012, tramite delega alla Banca Antoveneta Agenzia di
Conselve, dopo la morte del marito (docc. N.9- 10 fascicolo ). Dalla documentazione _1
depositata risulta sia l'ammontare del debito indicato dalla convenuta che la sua parziale estinzione;
- Spese funerarie: la convenuta sostiene di aver pagato integralmente le spese per le esequie e deposita una fattura a lei intestata datata 8.10.2009 per euro 5.000,00 con marca da bollo e timbro
“pagato”. Tale credito, quindi, risulta provato;
pagina 14 di 20 - Debiti nei confronti di per l'importo residuo del mutuo n. 55401077,30 pari Controparte_10
ad euro 16.467,95 concesso a . L'importo residuo del mutuo è indicato Controparte_5
nell'inventario di eredità. La convenuta sostiene di aver estinto il mutuo con denaro proprio e ha allegato la comunicazione della banca, indirizzata a , con la quale conferma Controparte_5
l'estinzione del mutuo (docc. 11-12). allega, inoltre, gli estratti conti bancari del _1
proprio conto corrente bancario (docc. 21-36) in cui si dà atto di movimentazioni descritte genericamente come pagamento rata mutuo, ma non viene indicato a quale mutuo fa riferimento il pagamento. Pertanto, pur provata l'estinzione del debito, non risulta che sia stato saldato con denaro proveniente dalla sig.ra , né la CT lo dimostra;
_1
- Ulteriore debito nei confronti di per l'importo residuo del mutuo n. Controparte_10
554053823,08 pari ad euro 26.508,14 concesso a per la somma di € 50.000 Controparte_5
(doc. 13). L'importo residuo del mutuo è indicato nell'inventario di eredità. La convenuta allega gli stessi estratti conti bancari del proprio conto corrente bancario (docc. 21-36) in cui si dà atto di movimentazioni descritte genericamente come pagamento rata mutuo, ma non indica a quale mutuo fa riferimento il pagamento. Il debito, pertanto, risulta provato nell'an e nel quantum, ma non vi è la prova che sia stato da lei estinto, né la CT lo dimostra.
In conclusione, dall'analisi della documentazione, risulta che la sig.ra ha provveduto al _1
pagamento di parte dei debiti ereditari nella somma complessiva di € 17.550,96
Sempre con riferimento ai debiti ulteriori allegati dalla convenuta, si rileva che non costituiscono debiti ereditari, ma anticipazioni delle spese a carico della massa ereditaria le seguenti voci:
- Debito di € 152 per le imposte che gravavano sugli immobili costituenti l'asse.
- Debiti per € 1.393,92 nei confronti di Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.) per competenze arretrate, che la sig.ra dichiara di avere saldato;
_1
- Debiti nei confronti di per il pagamento di € 259,75 per il pagamento dell'imposta _1
di registro sulla sentenza che ha definito la causa n. 11269/2008 R.G., promossa da certa
[...]
. Parte_5
pagina 15 di 20 Quanto alla somma di € 152 non è stata allegata alcuna documentazione idonea a provare l'esistenza del debito ed il suo pagamento.
Quanto al primo debito di € 1393,92, non dà prova dell'estinzione, ma si limita a _1
produrre le diffide del creditore.
Quanto al secondo di € 259,75, come detto sopra, si tratta di pagamenti estranei al patrimonio ereditario, essendo il procedimento proseguito nei confronti degli eredi personalmente.
Infine, quanto alla somma di € 2.178,18 (doc.5) dovuta all'Unione Provinciale Artigiani (U.P.A.), per prestazioni erogate nel corso del 2010, la convenuta stessa dà atto che non risulta essere stata saldata,
neppure parzialmente.
In conclusione, non possono essere riconosciute a anticipazioni di spese da porre a _1
carico dei partecipanti alla comunione ereditaria.
Operazioni divisionali
L'assegnazione dei beni deve essere di regola effettuata ai sensi dell'art. 718 c.c. e, qualora la divisione in natura non sia praticabile, essa deve essere effettua mediante il frazionamento dei beni ereditari purché questi siano divisibili.
Il CT nella perizia depositata in data 20.04.2022, dopo aver stimato la consistenza della massa e dei debiti, ha concluso che “non essendoci immobili di pari valore per poter prevedere un'assegnazione in natura, si propone il conguaglio in denaro”. All'udienza del 23.6.2022 il CT ha confermato l'indivisibilità in natura del patrimonio immobiliare, ad eccezione della piccola abitazione lotto E.
Con ordinanza depositata in data 12.9.2022, rilevato che dalla CT non emergeva con chiarezza l'indivisibilità del patrimonio ereditario, non essendo stato motivato dal CT l'impossibilità del frazionamento in natura, è stata chiesta integrazione della perizia.
Successivamente il CT ha depositato l'integrazione della perizia nella quale ha “constatato che
l'abitazione e il capannone in Conselve, fg 9 mapp 1097 subb 1, 2 e 3 e mapp. 1506 sub 5 già mappale
378 – ovvero i e F - non sono convenientemente frazionabili secondo le rispettive quote a causa Pt_6
delle costose opere necessarie per renderle autonome e per la perdita di appetibilità commerciale nel
pagina 16 di 20 caso di frazionamento in quota del magazzino fg 9 mapp 1506 già 378 sub 5” mentre ha confermato che il Lotto E è assegnabile in natura.
In merito a ciò, il CT ha quindi predisposto un unico progetto divisionale che, però, non può essere tenuto in considerazione, poiché è stata prevista l'assegnazione del lotto E mentre i restanti lotti dovrebbero rimanere in comunione fra i convenuti, senza che questi vi abbiano prestato consenso.
Ebbene, data l'accertata indivisibilità del compendio immobiliare, dovrà conseguentemente procedersi alla vendita all'incanto ai sensi dell'art. 720 c.c.
Tuttavia, è necessario preliminarmente stimare il valore dei beni al momento attuale, conferendo incarico ad un nuovo CT (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4251 del 03/07/1980 “il valore venale dei beni esistenti nella massa da dividere deve essere accertato con riferimento al tempo in cui viene
compiuta la divisione, con la conseguenza che la relativa stima non puo prescindere da nessuno dei
fattori concorrenti che in quel momento compongono il valore di mercato dei vari cespiti”; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982 Poiché l'istituto della collazione mira ad assicurare la "par
condicio" degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla
massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione,
mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa
da dividere, va calcolato, al fine dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento
della divisione stessa).
Dovrà inoltre essere oggetto di valutazione aggiornata la stima dei beni mobili, considerato il tempo trascorso dal deposito della perizia e l'opportunità di verificarne attuali condizioni ed eventuale funzionamento, necessaria sia per l'assegnazione in natura eventualmente richiesta dalle parti che per la vendita all'asta.
2. Ricostruzione massa ereditaria di Parte_2
Anche è deceduta senza lasciare testamento;
l'eredità deve essere devoluta secondo le Parte_2
norme dell'art. 571 c.c. e ss. agli eredi, ovvero alla madre, (per la quota della 1/2) e ai _1
soli fratelli che hanno accettato l'eredità, ovvero , e (per la restante 1/2) Pt_1 CP P_
pagina 17 di 20 esclusa, quindi, che ha rinunciato all'eredità della sorella (cfr. doc. 5 fascicolo di parte P_
attrice), così come stabilito dall'art. 522 cc.
L'eredità di è stata accettata con beneficio di inventario dal Fallimento di Parte_2 TE
per conto di .
[...] TE
Nella massa ereditaria di , per quanto allegato dalle parti, rientra la quota a lei spettante Parte_2
dell'eredità del padre , comprendente i beni sopra descritti, nonché, come da Controparte_5
inventario datato 31.7.2015 (doc. 6 attrice) un libretto postale di risparmio nominativo n.35559826
presso l'Ufficio Postale di Conselve, con saldo attivo al 9.2.2015 di € 70.089,90
La sig.ra ha allegato il pagamento delle spese funerarie di € 4400, producendo fattura del _1
11.11.2015, a lei intestata, munita di marca da bollo, rientrante nei debiti ereditari della massa, oltre a quelli pro quota dell'eredità del padre.
Per le operazioni divisionali si richiama quanto detto per la massa ereditaria del padre
[...]
. CP_5
P.Q.M.
1. Non luogo a provvedere sulla domanda di divisione dei beni immobili siti nel comune di
BA di PR (Lotti A, B, C, D), stante la rinuncia di tutte le parti alla domanda;
2. Accerta che la massa ereditaria da dividere in morte di è composta dai Controparte_5
seguenti beni:
a. Beni immobili
1/2 quota di proprietà degli immobili Comune di Conselve (PD): (magazzino con uffici con terreno di pertinenza)
Lotto E: 1/2 dei seguenti beni
Catasto Fabbricati, Foglio 9 mappale 1096 via Levà, piano T, Cat. C/3, classe 1, m2
190-329, r.c. € 343,44
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1096 E.U., mq 1450
pagina 18 di 20 Piena proprietà immobili Comune di Conselve (PD): (abitazione con garage con diritto di abitazione in favore di e area di pertinenza;
capannone con area di _1
pertinenza)
Lotto F:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1097
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 2 via Levà, piano T-1, Cat. A/7, classe 1, vani 11, m2 329-320, r.c. € 1.278,23
sub. 3 via Levà, piano T, Cat. C/6, classe 1, m2 84, 98, r.c. € 130,15
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1097 E.U., mq 1238
Lotto G:
Catasto Fabbricati Foglio 9 mappale 1506
Sub. 1 b.c.n.c.
sub. 5 via Levà, piano T, Cat. D/8, r.c. € 4.947,66
Insistente sul terreno censito al Catasto Terreni Foglio 9 mappale 1506 E.U., mq 5197.
b. Beni mobili:
- Arredi, due autoveicoli, attrezzi e macchine utensili come da inventario datato 21.1.2010
- Somma di € 55.000 versata da in un conto corrente cointestato agli eredi, quale CP_9
pagamento del debito nei confronti di di € 73.222,71 Controparte_5
c. Crediti
- Crediti verso l'erario per complessivi € 5.532,00;
- Crediti risultanti dal bilancio del 29.7.2009 della ditta individuale : Controparte_5
Credito cassa contanti per € 6.781,96
Credito cauzioni attive € 209,35
Credito IVA per € 4.722,45.
Per complessivi € 11.713,76
3. Accerta che la massa ereditaria in morte di è composta dai seguenti beni: Parte_2
a. quota ereditaria in morte di Controparte_5
pagina 19 di 20 b. libretto postale di risparmio nominativo n.35559826 presso l'Ufficio Postale di Conselve, con saldo attivo al 9.2.2015 di € 70.089,90
4. Dichiara l'indivisibilità del compendio immobiliare sopra descritto
5. Accerta che ha provveduto al pagamento della somma complessiva di € 17.550,96, _1
a parziale saldo dei debiti ereditari della massa di e della somma di € 4400 per Controparte_5
spese funerarie della figlia Parte_2
Spese al definitivo.
Rimette la causa in istruttoria con separata Ordinanza
Padova, lì 11.3.2025
Il Giudice
Dott. Alina Rossato
pagina 20 di 20