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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
13239, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Daniela Marzano), Parte_1
e
(Avv. Anna Rosa Taccogna), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la ricorrente, premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nata la figlia (n. il 19.1.2021), riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori;
- che la relazione sentimentale si era interrotta e che la ricorrente si era trasferita con la minore in Cassano delle Murge presso l'abitazione dei genitori;
- che il resistente aveva esercitato in maniera discontinua il suo diritto di visita, non contribuendo in alcun modo al mantenimento della figlia;
tutto ciò premesso, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole quale genitore non collocatario di €300,00 mensili, oltre spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in data 15.4.2025 chiedendo di recepire gli accordi nelle more raggiunti tra le parti.
In data 15.4.2025 parte ricorrente ha depositato la convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.
All'udienza del 16.4.2025 le parti sono comparse personalmente e, data lettura della convenzione, la hanno confermate. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La causa era, quindi, è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. è intervenuto in giudizio come da nota del 2.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore (nata da una relazione tra i loro genitori non fondata Per_1 sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore resta collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€200,00 mensili) è equo e consente alla minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana. L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite, coma da accordo, devono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta dalle parti il 14.4.2025 e depositata il 15.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Rosella NOCERA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
13239, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Daniela Marzano), Parte_1
e
(Avv. Anna Rosa Taccogna), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la ricorrente, premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nata la figlia (n. il 19.1.2021), riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori;
- che la relazione sentimentale si era interrotta e che la ricorrente si era trasferita con la minore in Cassano delle Murge presso l'abitazione dei genitori;
- che il resistente aveva esercitato in maniera discontinua il suo diritto di visita, non contribuendo in alcun modo al mantenimento della figlia;
tutto ciò premesso, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, ponendo a carico del resistente un contributo al mantenimento della prole quale genitore non collocatario di €300,00 mensili, oltre spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in data 15.4.2025 chiedendo di recepire gli accordi nelle more raggiunti tra le parti.
In data 15.4.2025 parte ricorrente ha depositato la convenzione debitamente sottoscritta dalle parti.
All'udienza del 16.4.2025 le parti sono comparse personalmente e, data lettura della convenzione, la hanno confermate. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
La causa era, quindi, è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. è intervenuto in giudizio come da nota del 2.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici della minore (nata da una relazione tra i loro genitori non fondata Per_1 sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
La minore resta collocata presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€200,00 mensili) è equo e consente alla minore di far fronte alle sue necessità di vita quotidiana. L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite, coma da accordo, devono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così provvede: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta dalle parti il 14.4.2025 e depositata il 15.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 3.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO