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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9799 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39760/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
Valdinievole n. 11 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LA GE in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES AR 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 31.10.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n.
34968 del 2023 per ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità pari al
100% ai fini dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché di un grado di invalidità almeno pari all'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs 503/1992 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni della CP_2
relazione peritale e chiedendo l'accertamento degli anzidetti gradi di invalidità.
Si è costituito l' , il quale, in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità CP_2
della domanda volta al riconoscimento del requisito medico-legale ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.lgs 503/92, per non avere la ricorrente mai presentato domanda amministrativa per il conseguimento della predetta pensione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 1° ottobre
2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. In via preliminare va disattesa l'eccezione di improponibilità formulata dall' , alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale stando al CP_2
quale “La pensione anticipata prevista dall'art. 1, co. 8, L. n. 503 del 1992, può
essere concessa solo in presenza di un'invalidità civile non inferiore all'80%, ai
sensi della L. n. 118 del 1971, e non sulla base dell'invalidità previdenziale ex L.
n. 222 del 1984” (Corte di Appello Torino, Sez. lavoro, Sentenza, 07/03/2025,
n. 10, che a sua volta richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 11750/2015).
2 Nel caso di specie la commissione medica si è già espressa, a seguito di CP_2
domanda amministrativa presentata dalla ricorrente, sul grado di invalidità
civile da riconoscere alla stessa, come si evince dal verbale della visita di revisione del 15.05.2023, che ha ridotto al 67% l'invalidità, precedentemente riconosciuta nella misura dell'80%, con conseguente successiva instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Alla luce di tali considerazioni va pertanto respinta l'eccezione di improponibilità e disatteso quanto statuito dal giudice in sede di accertamento tecnico preventivo.
III. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha ravvisato la sussistenza dei requisiti Parte_2
medico-legali previsti per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia secondo l'art. 1 comma 8 della L. 503/92, dalla data di revisione del
15.05.2023, mentre non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per usufruire dell'esenzione totale del pagamento dei tickets sanitari.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia dalla data della visita di revisione.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, per disporre la
3 compensazione per ½ delle spese di lite dei due procedimenti, mentre l' CP_2
deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, del residuo ½
che si liquida in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 39760/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie (invalidità nella misura dell'80%) per Parte_1
usufruire della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8,
del D.Lgs 503/1992 a far data dalla visita di revisione del 15.05.2023;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della parte ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 1428,00 oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Roma lì 1° ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel successivo termine di giorni trenta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39760/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Via
Valdinievole n. 11 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LA GE in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES AR 29
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 31.10.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto accertamento tecnico preventivo n.
34968 del 2023 per ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità pari al
100% ai fini dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario nonché di un grado di invalidità almeno pari all'80% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs 503/1992 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non riscontrava la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' , contestando le conclusioni della CP_2
relazione peritale e chiedendo l'accertamento degli anzidetti gradi di invalidità.
Si è costituito l' , il quale, in via preliminare, ha eccepito l'improponibilità CP_2
della domanda volta al riconoscimento del requisito medico-legale ai fini della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.lgs 503/92, per non avere la ricorrente mai presentato domanda amministrativa per il conseguimento della predetta pensione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 1° ottobre
2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. In via preliminare va disattesa l'eccezione di improponibilità formulata dall' , alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale stando al CP_2
quale “La pensione anticipata prevista dall'art. 1, co. 8, L. n. 503 del 1992, può
essere concessa solo in presenza di un'invalidità civile non inferiore all'80%, ai
sensi della L. n. 118 del 1971, e non sulla base dell'invalidità previdenziale ex L.
n. 222 del 1984” (Corte di Appello Torino, Sez. lavoro, Sentenza, 07/03/2025,
n. 10, che a sua volta richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 11750/2015).
2 Nel caso di specie la commissione medica si è già espressa, a seguito di CP_2
domanda amministrativa presentata dalla ricorrente, sul grado di invalidità
civile da riconoscere alla stessa, come si evince dal verbale della visita di revisione del 15.05.2023, che ha ridotto al 67% l'invalidità, precedentemente riconosciuta nella misura dell'80%, con conseguente successiva instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Alla luce di tali considerazioni va pertanto respinta l'eccezione di improponibilità e disatteso quanto statuito dal giudice in sede di accertamento tecnico preventivo.
III. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti individuati dal consulente tecnico nella perizia espletata nella presente fase di opposizione.
In particolare il Dott. ha ravvisato la sussistenza dei requisiti Parte_2
medico-legali previsti per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia secondo l'art. 1 comma 8 della L. 503/92, dalla data di revisione del
15.05.2023, mentre non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per usufruire dell'esenzione totale del pagamento dei tickets sanitari.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento solo con riferimento al riconoscimento delle condizioni sanitarie per la concessione della pensione anticipata di vecchiaia dalla data della visita di revisione.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, per disporre la
3 compensazione per ½ delle spese di lite dei due procedimenti, mentre l' CP_2
deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, del residuo ½
che si liquida in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 39760/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie (invalidità nella misura dell'80%) per Parte_1
usufruire della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8,
del D.Lgs 503/1992 a far data dalla visita di revisione del 15.05.2023;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della parte ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 1428,00 oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Roma lì 1° ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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