Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 23 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 171/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv.
Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 11 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29 luglio 2022, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalida civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida nella misura del 100%;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP, dinanzi a codesto Tribunale, iscritta al n. 904/2023
R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e, disposta ctu medico legale, il ctu nominato non aveva riconosciuto il beneficio richiesto;
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetta tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Eccepiva, in particolare, che il quadro clinico complessivo di ella ricorrente era stato inopinatamente sottovalutato dal perito, il quale, inoltre, lo aveva arbitrariamente ed inspiegabilmente sottodimensionato, essendo irreversibilmente degenerativo e non suscettibile di emendamento, soprattutto alla luce dell'analisi della documentazione medica così dedotta ed allegata in fase di accertamento tecnico preventivo.
Lamentava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente in ordine alla valutazione del deficit cognitivo, così come dedotto ed allegato sulla base della certificazione medica del 7 luglio 2023 in atti.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che possedeva il requisito utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e che l' venisse condannato al CP_1
riconoscimento della prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o ultima accertata;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di CP_1
accertamento del diritto e condanna al pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 23 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 904/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da “Artropatia polidistrettuale a moderata incidenza funzionale. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva valutabile alla II^ classe funzionale N.Y.H.A. Insufficienza renale cronica in trattamento conservativo.
Flebectasia arti inferiori non associata ad alterazioni del trofismo cutaneo.
Broncopneumopatia cronica non associata a segni clinici di insufficienza respiratoria. Segni clinici e strumentali di vasculopatia cerebrale cronica con associati iniziale deficit delle funzioni cognitive e moderata deflessione del tono dell'umore” e dopo avere analizzato le patologie, ha concluso ritenendo che la ricorrente “è da riconoscere invalida nella misura del
100% fin dal mese di luglio 2022, epoca di proposizione della domanda amministrativa, e che la stessa, tuttavia, non necessita dell'ausilio permanente di un accompagnatore per compiere
i comuni atti della vita quotidiana”.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento il ctu ha osservato che “all'esame psichico eseguito nel corso dell'accertamento peritale espletato in data 14/08/2023 era stato evidenziato: “soggetto sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio, verso se e l'altrui persona. Facies composita. Disponibile al colloquio. Non turbe della percezione. Lieve deficit dell'attenzione. Memoria: manifesta difficoltà nel mantenere localizzata la propria attenzione sulla memoria a breve termine. Intelligenza: lieve deficit rilevabile al colloquio. Pensiero: lieve rallentamento del flusso ideico. Al colloquio si rileva una componente ansiosa che si associa a moderata depressione del tono dell'umore”. E a proposito della valutazione multidimensionale gerontologica eseguita in data 07/07/2023 … non appare superfluo precisare che le scale ADL
e IADL non costituiscono, in sede medico-legale, un sistema scientifico in grado di determinare il giusto grado di autosufficienza dei soggetti sottoposti a perizia, poichè sistemi di valutazione che si attuano tramite questionario. Infatti, le scale ADL e IADL nascono in ambiente fisiatrico
e derivano, essenzialmente, da una raccolta anamnestica, dati molte volte riferiti da un familiare”. Inoltre, il ctu, in ordine al “deficit cognitivo”, ha richiamato le risultanze della visita neurologica eseguita in data 16 febbraio 2024 osservando che il dottore “”non ravvisando deficit delle funzioni cognitive” aveva posto “la diagnosi di: “Vasculopatia cerebrale cronica associata a sindrome ansiosa depressiva di grado severo caratterizzata da insonnia e crisi di pianto improvvise”.
Il ctu, dopo avere esaminato la documentazione prodotta, ha quindi concluso confermando le conclusioni rese in sede di atp, rilevando che “non emergono elementi obiettivi che comportino alterazioni funzionali da indurre una condizione di non autosufficienza”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 24 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga