TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 59
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nota di avvio procedimento non lesiva

    La nota del 5.2.2025 costituisce una mera comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e come tale non suscettibile di arrecare alcun concreto pregiudizio alla posizione della società istante, considerato che la comunicazione medesima non determina alcuna interruzione del procedimento né contiene disposizioni immediatamente lesive della situazione giuridica dell’operatore privato.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il gravame principale dovrebbe considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (ex art. 35, comma 1, lettera “c” del c.p.a.), posto che il Comune ha adottato il provvedimento definitivo di annullamento in autotutela del PdC tacito e tale provvedimento è stato ritualmente impugnato con i motivi aggiunti, sicché nessuna concreta utilità potrebbe derivare all’esponente dall’ipotetico accoglimento del gravame principale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7, 8, 10 e 21-nonies L. 241/1990 - Omessa corrispondenza tra avvio e provvedimento finale

    Nell’avviso di avvio l’Amministrazione, dopo aver riqualificato l’istanza di PdC con atto d’obbligo come istanza di PdC convenzionato, rilevava dapprima che l’indice edificatorio di progetto superava i 3 mc/mq e che di conseguenza, letta la Disposizione di Servizio n. 4/2024, l’intervento doveva essere sottoposto a piano attuativo. Era inoltre evidenziato dall’Amministrazione che il titolo edilizio non soddisfaceva l’interesse pubblico ad un “ordinato e armonico sviluppo del territorio”. Era quindi chiaro all’esponente che l’intervento doveva essere sottoposto a piano attuativo, la cui funzione è quella di garantire il raccordo fra la nuova edificazione e la situazione urbanistica preesistente della zona.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7, 8, 10 e 21-nonies L. 241/1990 - Mancata valutazione delle osservazioni

    Il provvedimento finale di autotutela, richiamando espressamente le osservazioni stesse, ha ribadito che l’intervento edilizio non è conforme alla disciplina urbanistica come interpretata dalla Disposizione di Servizio n. 4/2024, oltre che in contrasto con l’art. 23 delle NdA del PdR, concludendo nel senso che le osservazioni non contengono alcuna valida argomentazione tecnica per superare l’applicabilità delle disposizioni urbanistico-edilizie sopra indicate. Gli argomenti addotti dal Comune nel provvedimento finale sono idonei a garantire il rispetto dell’art. 10 lettera b) della legge n. 241 del 1990 che pone in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutazione degli apporti partecipativi del privato, considerando altresì che la confutazione delle osservazioni non richiede una analitica motivazione, purché siano comprensibili le ragioni del diniego dell’Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 - Assenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela

    Il provvedimento impugnato espone con chiarezza i due presupposti di legge: il titolo edilizio formatosi tacitamente appare in contrasto sia con l’art. 23 delle NdA del PGT sia con l’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, come interpretato dalla Disposizione di Servizio n. 4 del 2024; le prevalenti ragioni di pubblico interesse si ravvisano nella circostanza che l’erronea qualificazione dell’intervento determina un minor introito di oneri urbanizzativi per il Comune oltre che nella mancanza di un’adeguata dotazione di aree per servizi, ferma restando in ogni caso la necessità di raccordare le nuove opere con l’abitato esistente.

  • Rigettato
    Illegittimità della Deliberazione di Giunta Comunale n. 199/2024 e della Disposizione di Servizio n. 4/2024

    I due atti contengono indicazioni rivolte agli uffici comunali per l’interpretazione della normativa urbanistica esistente alla luce delle inchieste della Procura della Repubblica di Milano. Si tratta di atti di indirizzo, rientranti nella competenza rispettivamente della Giunta e del Direttore, ispirati da ragioni di prudenza e volti a garantire l’operatività degli uffici. Una precedente sentenza di questa Sezione ha ritenuto legittimi i suddetti provvedimenti.

  • Rigettato
    Applicazione retroattiva dei provvedimenti di indirizzo

    La domanda di PdC è del 19.4.2024 e la Disposizione di Servizio n. 4/2024 è stata adottata il 20 marzo dello stesso anno. In ogni caso, la Disposizione di Servizio ha un carattere meramente indicativo ed interpretativo e non innovativo, per cui in caso di contrasto di un intervento edilizio con una superiore norma legislativa è sempre possibile un intervento in autotutela, sussistendone i presupposti di legge.

  • Rigettato
    Discostamento dalla norma morfologica e superamento indice edificatorio

    Le norme di piano devono essere interpretate alla luce delle superiori previsioni legislative, segnatamente dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, per cui in caso di volumetria superiore a 3 mc/mq e di discostamento dalle norme morfologiche di piano è necessaria la pianificazione attuativa. Non si tratta di violazione o disapplicazione di norme del PGT, bensì del rispetto di una norma primaria di diritto. Inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, della LR n. 12 del 2005, non è ammesso il permesso di costruire convenzionato in caso di edificazione su “lotti liberi”, come quello di specie. L’intervento edilizio prevede la realizzazione di un edificio residenziale di cinque piani fuori terra con 33 alloggi, oltre al piano interrato, e tale intervento si pone in discostamento con le norme morfologiche di piano, come ammesso nella stessa relazione tecnica allegata alla SCIA originaria. Non è in discussione il dato tecnico secondo cui l’indice edificatorio di progetto supera i 3 mc/mq.

  • Rigettato
    Riqualificazione dell'intervento come PdC convenzionato

    Il documento del 17.6.2024 è un atto di carattere istruttorio ed endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva e non immediatamente impugnabile. La riqualificazione è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni della Disposizione n. 3 del 2024.

  • Rigettato
    Lotto intercluso e necessità di pianificazione attuativa

    Ai Comuni deve essere riconosciuta un'ampia discrezionalità nell'individuazione delle esigenze di urbanizzazione del proprio territorio. Nel caso di specie l'Amministrazione ha evidenziato che l'intervento costruttivo così come prospettato potrebbe determinare una “inadeguata dotazione” di aree per servizi, sicché appaiono necessari un “raccordo” con l'edificato esistente oltre al “potenziamento” delle urbanizzazioni esistenti. Si tratta di una valutazione che non appare manifestamente illogica o erronea.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha esaminato il ricorso proposto dalla società RE ND S.r.l. avverso la nota del Comune di Milano del 5 febbraio 2025, con cui era stato comunicato l'avvio di un procedimento volto all'annullamento in autotutela del silenzio assenso formatosi sulla sua domanda di Permesso di Costruire (PdC) del 19 aprile 2024. La società impugnava altresì la Disposizione di Servizio n. 4 del 20 marzo 2024 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23 febbraio 2024, ritenute presupposti dell'azione amministrativa. Successivamente, con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il provvedimento definitivo del 4 aprile 2025, con cui il Comune aveva annullato il PdC tacito, e un documento interno del 17 giugno 2024. La società lamentava, tra l'altro, la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 21-nonies della L. n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo, l'illegittimità della Deliberazione di Giunta e della Disposizione di Servizio, la loro inapplicabilità ratione temporis, il discostamento dalla norma morfologica di cui all'art. 23 delle Norme di Attuazione (NdA) del Piano delle Regole (PdR) e la riqualificazione dell'intervento da PdC con atto d'obbligo a PdC convenzionato. Il Comune di Milano si costituiva chiedendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse, in quanto la nota del 5 febbraio 2025 costituiva un mero avviso di avvio del procedimento, non immediatamente lesivo. Ha altresì dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'intervenuto annullamento del titolo edilizio con il successivo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti. Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha rigettato le censure relative alla violazione degli artt. 7, 8, 10 e 21-nonies della L. n. 241/1990, ritenendo che l'avviso di avvio e il provvedimento finale avessero adeguatamente motivato le ragioni dell'annullamento, inclusa la necessità di un piano attuativo e la prevalenza dell'interesse pubblico. Sono state respinte anche le doglianze sull'illegittimità della Deliberazione di Giunta e della Disposizione di Servizio, considerate atti di indirizzo legittimi e conformi alla giurisprudenza, nonché la loro applicabilità temporale. Il Collegio ha confermato la necessità di pianificazione attuativa in caso di superamento dell'indice di 3 mc/mq e discostamento dalle norme morfologiche, anche alla luce dell'art. 41-quinquies della L. n. 1150/1942 e dell'art. 14, comma 1-bis, della L.R. n. 12/2005. Infine, è stata respinta la censura relativa alla riqualificazione dell'intervento e alla qualificazione del lotto come non intercluso, ritenendo la valutazione dell'Amministrazione non manifestamente illogica. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e novità delle questioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 59
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo