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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1476/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente Abilitato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001730045 21408,00
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7234/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1, con ricorso depositato il 06.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- ON di Messina, impugnava l' intimazione di pagamento n.29520259001730045/000 per l'importo complessivo di € 51.932,88 per imposta, sanzione, interessi, relativa a 4 cartelle n.
29520020048473284000,n.29520031008424325000, n. 2952004003930002000
n.29520080045971272000 per gli anni 2003-2004-2004-2009.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- violazione di giudicato a seguito di sentenza n. 5095/2018;
- avvenuta prescrizione.
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In data 03.04.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate- ON chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese e compensi difensivi.
La Corte in data 04.07.2025, sospendeva la provvisoria esecuzione dell' atto impugnato, fissando per la trattazione del merito l' udienza del 17.10.2025.
Parte ricorrente depositava memorie in data 18.09.2025 e in data 22.09.2025, insistendo nelle conclusioni affermate in ricorso.
In data 01.10.2025 parte resistente depositava memorie insistendo nelle conclusioni rassegnate con le controdeduzioni.
All' odierna udienza, sentito il difensore di parte resistente in collegamento da remoto e la parte ricorrente che si riportano ai motivi di ricorso, alle memorie e alle controdeduzioni, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto riguarda la cartella n. 295200331008424325000 di euro
10.533,87 in quanto è stata oggetto di un precedente ricorso, relativo ad una precedente intimazione, n.
29552014910477003 annullata con la sentenza n. 5095/12/2018.
Le altre tre cartelle sottese all' intimazione di pagamento impugnata, risultano regolarmente notificate come da allegata documentazione depositata in giudizio da parte dell' Agenzia Società_1.
La cartella n. 29520020048473284000 risulta notificata in data 15.01.2003;
la cartella n. 2952004003930002000 risulta notificata in data 29.12.2004;
la cartella n. 29520080045971272000 risulta notificata in data 20/10/2009.
Successivamente l' ADER ha notificato diversi avvisi di intimazione di pagamento che hanno interrotto i termini di prescrizione, così come provato documentalmente in giudizio:
Avviso d'intimazione n.29520129009119944000 in data 17/02/2012; Avviso d'intimazione n. 29520149010477205000 in data 08/10/2014;
Avviso d'intimazione n.29520149010477407000 in data 08/10/2014;
Avviso d'intimazione n. 29520229004428619000 in data 14/06/2022;
Avviso d'intimazione n.29520239004013637000 in data 23/06/2023.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' intimazione di pagamento emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Il ricorso pertanto, considerato quanto esposto, va accolto limitatamente alla cartella n.
295200331008424325000 di euro 10.533,87, sottesa all' atto impugnato.
Rigettato nel resto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del giudicato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese giudiziali tra le parti.
Così deciso in Messina,lì 17.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. OL Valentini
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1476/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente Abilitato - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001730045 21408,00
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7234/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1, con ricorso depositato il 06.03.2025 contro l' Agenzia delle Entrate- ON di Messina, impugnava l' intimazione di pagamento n.29520259001730045/000 per l'importo complessivo di € 51.932,88 per imposta, sanzione, interessi, relativa a 4 cartelle n.
29520020048473284000,n.29520031008424325000, n. 2952004003930002000
n.29520080045971272000 per gli anni 2003-2004-2004-2009.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- violazione di giudicato a seguito di sentenza n. 5095/2018;
- avvenuta prescrizione.
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In data 03.04.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate- ON chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese e compensi difensivi.
La Corte in data 04.07.2025, sospendeva la provvisoria esecuzione dell' atto impugnato, fissando per la trattazione del merito l' udienza del 17.10.2025.
Parte ricorrente depositava memorie in data 18.09.2025 e in data 22.09.2025, insistendo nelle conclusioni affermate in ricorso.
In data 01.10.2025 parte resistente depositava memorie insistendo nelle conclusioni rassegnate con le controdeduzioni.
All' odierna udienza, sentito il difensore di parte resistente in collegamento da remoto e la parte ricorrente che si riportano ai motivi di ricorso, alle memorie e alle controdeduzioni, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto riguarda la cartella n. 295200331008424325000 di euro
10.533,87 in quanto è stata oggetto di un precedente ricorso, relativo ad una precedente intimazione, n.
29552014910477003 annullata con la sentenza n. 5095/12/2018.
Le altre tre cartelle sottese all' intimazione di pagamento impugnata, risultano regolarmente notificate come da allegata documentazione depositata in giudizio da parte dell' Agenzia Società_1.
La cartella n. 29520020048473284000 risulta notificata in data 15.01.2003;
la cartella n. 2952004003930002000 risulta notificata in data 29.12.2004;
la cartella n. 29520080045971272000 risulta notificata in data 20/10/2009.
Successivamente l' ADER ha notificato diversi avvisi di intimazione di pagamento che hanno interrotto i termini di prescrizione, così come provato documentalmente in giudizio:
Avviso d'intimazione n.29520129009119944000 in data 17/02/2012; Avviso d'intimazione n. 29520149010477205000 in data 08/10/2014;
Avviso d'intimazione n.29520149010477407000 in data 08/10/2014;
Avviso d'intimazione n. 29520229004428619000 in data 14/06/2022;
Avviso d'intimazione n.29520239004013637000 in data 23/06/2023.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' intimazione di pagamento emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.Pertanto nessuna prescrizione si è verificata in quanto, ai fini del calcolo dei relativi termini deve tenersi conto anche del periodo di sospensione a seguito dell' emergenza Covid- 19 dall' 8 Marzo 2020 al 31.08.2021.
Il ricorso pertanto, considerato quanto esposto, va accolto limitatamente alla cartella n.
295200331008424325000 di euro 10.533,87, sottesa all' atto impugnato.
Rigettato nel resto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del giudicato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese giudiziali tra le parti.
Così deciso in Messina,lì 17.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. OL Valentini